Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1149/2010
Sentenza del 7 marzo 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
patrocinato dall'avv. Salvatore Forgione, Corso Trieste – Pal.
Uffici, IT-82037 Telese Terme,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 18 gennaio 2010)
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1979 al
1982 e dal 1984 al 1987, nel settore edile, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. 7). In precedenza aveva lavorato
anche nella Repubblica federale tedesca (doc. 9). Rientrato in Italia nel
1987, non avrebbe più svolto attività lucrativa per ragioni di salute (doc. 2
pag. 2, 12 cifre 5 e 7). In base alle sue dichiarazioni, avrebbe comunque
svolto fino al 2008 un lavoro di aiutante della moglie nell'ambito di un
commercio ambulante (cfr. doc. 24, cifra 3).
B.
In data 18 febbraio 2009, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 5).
Il richiedente è stato visitato il 6 luglio 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Benevento, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di ischemia
cerebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base allargata) e sindrome vertiginosa
soggettiva, cervicodorsolomboartrosi in assenza di segni clinici e/o manifestazioni funzionali in atto,
ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico in dislipidemico" ed ha posto un tasso d'invalidità del
60% (doc. 24). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- la cartella clinica, completa di tutti gli esami, relativa alla degenza del novembre 2007 per ictus ischemico
a sede cerebellare mediana e paramediana prevalente a sinistra (doc. 13);
- un referto di risonanza magnetica (RMN) del cervello e del tronco encefalico del 19 dicembre 2007 ed un
referto tomografico assiale computerizzato (TAC) del cranio del 23 giugno 2008 (doc. 14, 15);
- un rapporto di visita neurologica del 15 luglio 2008 (doc. 16);
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 25 settembre 2008 (doc. 17);
- un referto radiografico del rachide cervicale e lombosacrale del 2 febbraio 2009 (doc. 18);
- i risultati di esami cardiologici con elettrocardiogramma del febbraio 2009 (doc. 19-21);
- un rapporto d'esame neurologico del 16 aprile 2009 (doc. 22);
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- un referto RMN encefalo dell'11 maggio 2009 (doc. 23);
- esami ematochimici del 16 settembre 2009 (doc. 25).
Va rilevato che il nominato ha presentato una domanda di prestazioni anche all'assicuratore sociale
tedesco il 18 febbraio 2009 e la stessa è stata respinta l'11 agosto successivo in quanto la capacità di
guadagno non risultava ridotta ai sensi di legge (doc. 10).
C.
Nel suo rapporto del 13 ottobre 2009, il Dott. Milnersic, del Servizio
medico regionale "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi
sopra riferita, ha affermato che l'interessato non presenterebbe alcuna
incapacità di lavoro (doc. 27).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio servizio medico ed un progetto di decisione comportante
il diniego di prestazioni assicurative è stato inviato, il 23 ottobre 2009, al Patronato ACLI di Benevento,
regolare rappresentante del nominato (doc. 30). Lo stesso si è opposto a tale provvedimento con atto del
17 novembre 2009 preannunciando l'invio di nuova documentazione sanitaria. Il Patronato ha quindi inviato
un referto RMN della colonna in toto del 25 novembre 2009 ed un referto TAC del tratto cervicale e
lombosacrale del 13 novembre 2009 (doc. 31, 33). L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Milnersic,
il quale nella relazione del 7 gennaio 2010, si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 40).
Mediante decisione del 18 gennaio 2010, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 41).
D.
Con il ricorso depositato il 24 febbraio 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ACLI, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative.
Produce, a suffragio delle sue conclusioni, oltre a documentazione già ad
atti, una relazione sanitaria del Dott. Bocchini (all'intenzione del Tribunale
di Benevento) del 17 dicembre 2009. Nella perizia si attestano gli esiti
poco significativi dell'accidente vascolare ischemico del 2007 e la
presenza di una osteoartrosi cervicale e lombosacrale a modico impegno
funzionale, nonché segni di ipertensione ben controllata, note catarrali e
sinusite mascellare. Questo causerebbe, secondo le tabelle d'invalidità
italiane (somma del tasso invalidante delle singole patologie), un'invalidità
del 65%.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 giugno 2010, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 4
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Meoli, ha confermato la sua intenzione di mantenere il ricorso. A
suffragio delle sue conclusioni ha esibito: un rapporto d'esame
neurologico (Dott. Di Santo) del 5 luglio 2010 attestante la diagnosi nota;
un rapporto d'esame ortopedico (Dott. Varricchio) del 6 luglio 2010
attestante soprattutto problemi a livello cervicale.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il
quale, nella sua relazione del 10 agosto 2010, ha affermato che la documentazione esibita non pone in
rilievo sostanziali modifiche rispetto a quella già acquisita ad atti (doc. 47).
Duplicando in data 17 agosto 2010, l'UAIE ha riproposto la reiezione del ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 23 agosto 2010, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali. Nel contempo ha inviato
allo stesso, per conoscenza, copia delle duplica dell'UAIE con il parere
del Dott. Lehmann. L'anticipo richiesto è stato pagato il 22 settembre
2010 nella misura di Fr 295.- ed il 19 ottobre 2010, nella misura di Fr. 10.-
(eccedente Fr. 5.-).
La parte ricorrente, per il tramite dell'avv. Salvatore Forgione, ha inviato ancora delle osservazioni (alla
duplica dell'UAIE) il 19 ottobre 2010, nelle quali non si fanno valere argomentazioni nuove a parte il fatto
che la patologia in corso avrebbe avuto origine nel 1986, quando l'interessato si trovava, per lavoro, nel
nostro Paese.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
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principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 18 gennaio 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni
(doc.7). Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la
legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
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sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non avrebbe più lavorato dal
1987 (doc. 12). Tuttavia, risulta dalle considerazioni contenute nella
perizia medica dettagliata (doc. 24) che da quando è rimpatriato ha
aiutato la moglie nella gestione di un commercio ambulante fino al 2008
(cifra 3.1), attività confermata anche alla fine del documento medico (cifra
11.4).
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7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.3. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di esiti di
ischemia cerebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base
allargata) e sindrome vertiginosa soggettiva, cervicolombodiscoatrosi in
assenza di segni clinici e/o manifestazioni funzionali in atto, ipertensione
arteriosa in buon controllo farmacologico in dislipidemico. La
documentazione esibita in sede di audizione, di ricorso e di replica non
pone in evidenza ulteriori patologie di rilievo.
9.
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9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 6 luglio 2009, doc. 24)
pone un tasso d'invalidità del 60%. I sanitari dell'UAIE (Dott.ri Milnersic e
Lehmann) ritengono invece che l'assicurato non presenti un'incapacità di
lavoro di livello rilevante ai fini pensionistici.
9.2. La patologia affliggente il ricorrente è quasi esclusivamente
neurologica e, per il resto, si notano modesti problemi di tipo ortopedico.
L'incarto d'istruttoria contiene un completo e recente rapporto d'esame
neurologico, allestito il 16 aprile 2009 (doc. 22). Ora, gli esiti dell'episodio
ischemico-cerebellare del novembre 2007 sono scarsamente invalidanti.
Il paziente presenta unicamente, quale conseguenza, un'andatura a base
allargata, comunque possibile anche ad occhi chiusi. L'esame Romberg è
nella norma; la capacità di espressione (parola, eloquio) è rimasta intatta;
gli arti superiori ed inferiori non presentano conseguenze visibili
dell'episodio ischemico del 2007 (ROT normoreagenti, forza normale,
muscolatura normale, non chiari segni di dismetria, ecc). Dal punto di
vista prettamente psichico, non vi sono elementi patologici; il soggetto è
lucido, ma piuttosto irritabile, il che può far pensare ad una forma di
ansietà. La relazione neurologica prodotta in sede di replica (Dott. Di
Santo) del 5 luglio 2010 attesta anch'essa una buona situazione
valetudinaria. Il paziente viene descritto vigile, ben orientato nel tempo e
nello spazio, con lacune mnesiche per la memoria di fissazione, tono
tendenzialmente depresso con spunti ansiosi e polarizzazione su
tematiche ipocondriache; deambulazione autonoma con andatura
tendenzialmente atassica (…); assenza di segni di extrapiramidalismo,
tono, forza e trofismo come per età. Per quanto concerne il visus questo
risulta poco diminuito comunque in modo irrilevante, dal momento che
nell'E 213 viene considerato normale.
9.3. Per il resto, la patologia ortopedica, nonostante la presenza oggettiva
(TAC, RMN) di lesioni a livello cervicale e, più modestamente, a livello
lombare, non comporta limitazioni funzionali di rilievo. Si ricorda che
secondo il diritto svizzero in materia d'invalidità non è tanto una malattia
in quanto tale ad essere indennizzata, pur oggettiva ed evidente che
possa essere, quanto piuttosto le conseguenze di questa sulla capacità di
lavoro e di guadagno dell'assicurato. Ora, dall'esame dell'apparato
locomotorio/articolare dell'E 213 non sussistono limitazioni funzionali.
Solo il rapporto del Dott. Varricchio, esibito in sede di replica, fa stato di
problemi algici non meglio precisati e di limitazioni funzionali soprattutto a
livello cervicale. Questo quadro, comunque, era già stato espresso in
diagnosi nella perizia medica particolareggiata (E 213), senza che tale
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processo costituisse un elemento determinante per uno stato d'invalidità.
Infine, l'assicurato soffre di una comune ipertensione ben controllata da
terapia farmacologica.
9.4. Per il resto egli gode di buona salute. Va ancora osservato che la
domanda di prestazioni presso l'Istituto assicuratore tedesco è stata
respinta in quanto "la capacità di guadagno non è ridotta né parzialmente
né totalmente" (cfr. decisione del "Deutsche Rentenversicherung
Schwaben", dell'11 agosto 2009, doc. 10). Parimenti, la perizia Bocchini
del 17 dicembre 2009 (esibita con il ricorso) attesta un quadro generale
ancora migliore di quello posto in evidenza dalla perizia INPS. Infatti, il
perito segnala che l'incidente ischemico del 2007 non ha lasciato esiti
significativi sul piano clinico e che il fenomeno pluriartrosico, pur
oggettivato, non comporta che un modico impegno funzionale. È vero che
il Dott. Bocchini indica un'invalidità del 65% risultante dalla somma delle
differenti patologie che affliggono l'interessato (calcolata in base alle
apposite tabelle italiane). Tuttavia, in diritto svizzero, il grado d'invalidità
non risulta dalla somma delle singole incapacità lavorative (di origine
somatica o psichica), ma piuttosto da una valutazione globale
dell'incidenza di queste patologie sulla capacità di lavoro residua (tra gli
altri SVR 2008 IV n. 15 consid. 2.1).
10.
10.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, nonostante le turbe di cui è portatore,
avrebbe potuto svolgere un'attività come quella precedente di
commerciante ambulante (coadiuvante). Ogni attività simile, non troppo
pesante, è parimenti esigibile. Ora, è probabile che il rendimento non
possa raggiungere il 100%, come sembra essere avanzato dai sanitari
dell'UAIE, tuttavia, in ogni caso, il nominato potrebbe lavorare in misura
certamente superiore al 60% con modalità e tempi a lui più consoni
(orario di lavoro normale, ma con rendimento ridotto; orario ridotto; tempo
settimanale ridotto, ecc.).
10.2. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con
il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
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una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare
alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
11.
11.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.2. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono addossate al
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
11.3. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo
spese già versato.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
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4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: