B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1155/2013
S e n t e n z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato da UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
Sig. Ludovico Gentile, via Peri 2A, casella postale 5685,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la do-
manda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dal
cittadino italiano A._______, nato il 3 ottobre 1961,
il 4 marzo 2013 l'assicurato, rappresentato da UCM Federazione utenti
Sanità pubblica, ha depositato, dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento
amministrativo, chiedendo in via principale, la concessione di una rendita
intera e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore; a so-
stegno di tali conclusioni produce diversa certificazione medica,
il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo 2013, ha invitato l'autorità inferiore
ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,
l'UAIE e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI)
nelle rispettive risposte al ricorso del 2 aprile 2013 e 27 marzo 2013, do-
po aver sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del Servizio medico regio-
nale (SMR), il quale ha rilevato la sussistenza di un'incapacità lavorativa
persistente per malattia dal novembre 2012 (rapporto del 26 marzo
2013), hanno postulato l'ammissione parziale del gravame con la retro-
cessione degli atti, alfine di procedere ad un'adeguata istruzione com-
plementare,
mediante ordinanza del 9 aprile 2013, copia delle risposte dell'autorità in-
feriore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente,
con replica del 6 maggio 2013 ed osservazioni del 28 giugno successivo,
l'assicurato si dichiara d'accordo di esperire nuovi accertamenti medici,
con duplica del 19 giugno 2013, rispettivamente del 18 giugno 2013,
l'UAIE e l'UAI-TI confermano le loro precedenti conclusioni,
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e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per
l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 4 marzo 2013, è tempestivo ed ossequioso dei re-
quisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE e dall'UAI-TI,
incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non
può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno
prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal pun-
to di vista medico appare indispensabile alla luce della documentazione
esibita in sede di ricorso,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia
con investigazioni mediche complementari anche di natura psichiatrica,
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustifica-
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ta, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese di procedura,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato,
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 5 febbraio 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
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Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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