Corte II I
C-1160/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici:Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 12 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1160/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1988 al 2001 (doc. 6), solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Dal giugno 1998 era alle dipendenze della ditta B. SA di P.
come operaia nel settore della metallurgia leggera, in ragione di 41 ore
settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; è rimasta
assente dal lavoro causa malattia dall'11 al 31 gennaio 2000 e dall'11
luglio al 2 settembre 2001 (doc. 12). Ha rassegnato le dimissioni per
ragioni personali con effetto 30 novembre 2001, con ultimo giorno
effettivo di lavoro il 10 luglio 2001.
In data 29 marzo 2004, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata il 26 maggio 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “grave insufficienza
respiratoria in quadro di interstiziopatia polmonare diffusa, cisti
ovarica” ed ha posto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 59). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, quali:
- tre relazioni di dimissione ospedaliera dal 19 marzo all'8 aprile 2002
per grave insufficienza respiratoria con interstiziopatia polmonare
diffusa e cisti ovarica sinistra (con trasferimento ad altro reparto il 27
marzo 2002) e dal 23 al 30 agosto 2002 per polmonite interstiziale
aspecifica con allegati esami generali (doc. 50, 51, 52, 53);
- prove della funzionalità respiratoria del 9 maggio 2003 ed i risultati di
esami ematochimici del 6 febbraio 2003 (doc. 15-19);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 6 al 16 giugno 2003 per
interstiziopatia ed i risultati di diversi esami oggettivi effettuati nel
corso dell'ospedalizzazione fra i quali la biopsia del 16 giugno
attestante sarcoidosi polmonare (doc. 21-47);
- esami della funzionalità respiratoria del 23 giugno 2003 (doc. 48) ed
esami ematochimici del 2 luglio 2003 (doc. 49).
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In un questionario per le persone occupate nell'economia domestica,
sottoscritto il 3 maggio 2005, la richiedente afferma di essere in grado
di svolgere solo una parte dei lavori che le incombono (doc. 58).
In esito al parere di un medico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), l'interessata è
stata sottoposta a nuova visita medica presso l'INPS il 18 aprile 2006,
ove è stata ritenuta la diagnosi di “severa riduzione alveolo-capillare in
pneumopatia interstiziale micronodulare prevalente ai campi inferiori
bilateralmente e compatibile con sarcoidosi polmonare, cisti ovarica
destra” ed è stato ritenuto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 83). Sono
stati esibiti altri documenti oggettivi, quali: una lettera di dimissione
ospedaliera relativa al ricovero dal 16 al 23 febbraio 2006 per tosse
persistente e febbre in sarcoidosi polmonare (doc. 69, 70), un rapporto
d'esame pneumologico eseguito dal Dott. Bolognini (Mendrisio) il 21
marzo 2006 attestante la diagnosi emessa dall'INPS, con particolare
riferimento alla presenza di una sarcoidosi di grado II-III (doc. 71);
prove della funzionalità respiratoria del 3 maggio 2006 (doc. 72); una
TCM da sforzo del 17 maggio 2006 (doc. 75); i risultati di un test del
cammino 6 minuti del 24 maggio 2006 (doc. 78); un rapporto d'esame
pneumologico del 24 maggio 2006 (doc. 80).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Salzmann, dell'UAIE, il
quale, nella sua relazione del 24 agosto 2006 (doc. 90.1, 88) ha
affermato che la richiedente non può più svolgere il suo precedente
lavoro in fabbrica: a determinate condizioni (in posizione seduta,
evitando ambienti polverosi, umidi, freddi ecc., ) l'interessata potrebbe
lavorare 4 ore al giorno. Il Dott. Salzmann pone un tasso d'invalidità
totale nella precedente attività da luglio 2001; in attività sostitutive
dello zero per cento fino a marzo 2003, del 40% da marzo 2003 e del
60% da maggio 2004. Come casalinga sussisterebbe un'incapacità al
lavoro limitata al 33% (doc. 90).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi dal
quale è risultato che A._______ presenta un tasso d'invalidità del 40%
dal 1° marzo 2003 e del 60% da maggio 2004 (doc. 92). Con progetto
di decisione del 29 settembre 2006, l'UAIE ha comunicato al Patronato
INCA di Bellinzona, già regolare rappresentante della nominata, che
questa avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° marzo
2003 e a tre quarti di rendita dal 1° agosto 2004 (doc. 93).
L'interpellato non ha preso posizione in merito.
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Mediante decisione del 12 gennaio 2007, l'UAIE ha erogato in favore
di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° marzo 2003 al 31 luglio 2004 e tre quarti di rendita
dal 1° agosto 2004. Le prestazioni sono addizionate di una rendita
complementare per la figlia (doc. 104, 105).
D.
Con il ricorso del 13 febbraio 2007, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita da
marzo 2004 o ancora da prima. Nulla produce a suffragio delle sue
conclusioni.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 maggio 2007, l'UAIE propone
la reiezione del gravame annotando che le decorrenze delle
prestazioni sono fondate su dati oggettivi e l'applicazione della legge.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, il 3 luglio 2007, ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
Con ordinanza del 9 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha inviato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
Fr. 300.- corrispondente alle presunte spese ricorsuali. Detto anticipo è
stato versato il 13 agosto 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
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3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 29 marzo 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 29 marzo 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 12 gennaio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno e alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66,67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha svolto una regolare attività lucrativa fino al 10 luglio
2001. Assunta nel 1998 in una ditta di bracciali per orologi e
componenti di occhialeria, la dipendente ha lavorato sia come addetta
alle pulizie, sia nel reparto di suddivisione piccoli particolari per
occhialeria con l'ausilio di una piccola taglierina. Il datore di lavoro
indica (doc. 10) che la dipendente presentava anche problemi di
allergia. Il motivo di licenziamento risulta essere una rinuncia all'attività
(doc. 11), ma in realtà si tratta di inidoneità ad uno specifico lavoro. La
disdetta del rapporto di lavoro ha avuto effetto il 30 novembre 2001.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente di una severa riduzione della diffusione alveolo-
capillare in una pneumopatia interstiziale micronodulare nei campi
inferiori di ambedue i lobi polmonari. Nel giugno 2003 è stata
definitivamente posta la diagnosi di sarcoidosi polmonare di stadio
avanzato, ossia una malattia sistemica dei polmoni ad andamento
cronico che compromette, attraverso neoformazioni microscopiche in
loco, la funzione di questi organi, causa e mantiene infezioni
interstiziali e provoca attacchi di febbre. L'assicurata soffre anche di
cisti ovarica sinistra.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
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norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è fondata sul rapporto del
Dott. Salzmann, del proprio servizio medico. Questi, ha posto un tasso
d'invalidità totale dal 10 luglio 2001 nella sua precedente attività di
operaia in fabbrica. In attività sostitutive il medico dell'UAIE ha posto
un tasso d'invalidità del 40% da marzo 2003 e del 60% da maggio
2004. La breve nota del Dott. Salzmann appare, di tutta evidenza, non
motivata. Di difficile interpretazione risultano in particolare le date di
decorrenza dei vari stadi d'invalidità da lui posti. In particolare non
trova giustificazione la decorrenza dell'invalidità al 40% da marzo
2003, data dell'accertamento della sarcoidosi. In realtà la biopsia è
avvenuta il 16 giugno 2003 (doc. 47). Ad ogni modo, il suo parere del
24 agosto 2006 appare molto succinto e consiste in un paio di brevi
frasi (doc. 90).
Pur senza poterlo definire inattendibile, non può essere affermato che
detto referto fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione chiara e
sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente,
avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza
(DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c e riferimenti).
Ciò malgrado, effettivamente, le condizioni di salute della ricorrente
appaiono seriamente compromesse. Non solamente i medici dell'INPS
(perizie del 26 maggio 2004 e 18 aprile 2006, doc. 59 e 83), pongono
un tasso d'incapacità al lavoro del 75%, ma la severità delle patologie
si deduce, soprattutto, dalla refertazione oggettiva ad atti e dalle
cartelle di dimissione ospedaliera.
Nel luglio 2001, la situazione valetudinaria di A._______ era già
compromessa. Il referto ospedaliero del 27 marzo 2002, spiega che la
paziente, da circa un anno, riferiva la comparsa di febbre intermittente
(38°-39°) accompagnata da tosse persistente e, successivamente, ha
accusato un notevole calo ponderale di circa 20 kg con importante
deperimento fisico; inoltre, da alcuni mesi, sempre secondo tale
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rapporto ospedaliero, vi è stato un aggravamento della sintomatologia
respiratoria con segni tipici di una importante affezione polmonare
(ippocratismo digitale, toracalgie e attacchi di febbre anche elevata).
Nel giugno 2003, in seguito ad un'ospedalizzazione veniva decisa una
biopsia polmonare che attestava una sarcoidosi. Risultavano poi
necessarie altre ospedalizzazioni in seguito all'aggravarsi della
patologia polmonare che si manifestava in una severa riduzione
alveolo-capillare e in una pneumopatia interstiziale micronodulare
ribelle alle cure e che provocava, fra l'altro, tosse, febbre e dolori.
10.2 A mente dello scrivente Tribunale il rapporto del Dott. Salzmann
non appare soddisfacente. Nella misura in cui le affezioni si
concentrano principalmente sulla componente polmonare, in modo
sempre più insistente e severo, un adeguato parere specialistico che si
esprima sulle patologie trascorse e quelle attuali è indispensabile.
11.
In sostanza quindi, l'impugnata decisione non può essere tutelata dal
momento che manca un parere di uno specialista in pneumologia.
È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo da luglio 2001 (cessazione dell'attività lucrativa)
fino alla data dell'impugnata decisione (12 gennaio 2007). A tale fine la
ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia pneumologica
approfondita da effettuarsi nel Cantone Ticino.
12.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo delle
presunte spese processuali di Fr. 300.-, versato dalla ricorrente il 13
agosto 2007, le viene restituito.
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12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono
rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero perché proceda ai sensi del consid. 11.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle spese ricorsuali di
Fr. 300.-, versato dall'insorgente il 13 agosto 2007, le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici figurano nella pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
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C-1160/2007
misura in cui sono rispettate le condizioni dell'art. art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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