B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1160/2013
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 gennaio
2013).
C-1160/2013
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il … 1965, coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera nel 1983 e dal 1986 al 1995, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità (AVS/AI; doc. 34). Il 6 marzo 2012, per il tramite dell'Istituto naziona-
le italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato,
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE), una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 15 e 16),
la cui istruzione ha permesso di acquisire agli atti, tra gli altri:
- diversa documentazione medica italiana, in parte di difficile lettura (doc.
1 a 12), tra cui due referti della Divisone di ortopedia e traumatologia
dell'Ospedale civile di B._______ (…);
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. H._______, medico
dell'INPS, del 4 aprile 2012 (doc. 14), diagnosticante, una lombalgia reci-
divante in iniziale spondilosi e esiti di pregressa erniectomia L5-S1 Nella
perizia risulta inoltre che A._______ è in grado di svolgere a tempo pieno
il suo ultimo lavoro (pag. 9 quesito 11.4) e che lo stesso è comunque ri-
conosciuto invalido "per l'ultimo lavoro svolto" in modo parziale e meglio
al 50% (pag. 19, quesito 11.7);
- questionario per l'assicurato in cui figura che egli non esercita più alcuna
attività lavorativa dal 31 ottobre 2001 (doc. 20).
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale, in una presa di posi-
zione del 5 luglio 2012 (doc. 22), ha indicato che dalla documentazione
agli atti non emerge uno stato di invalidità per quanto attiene ai problemi
lombari evidenziati.
Conseguentemente, in data 11 luglio 2012, l'UAIE ha trasmesso a
A._______ il progetto di decisione inerente la domanda di prestazioni di
assicurazione invalidità, rilevando che in assenza di un grado di invalidità
era sua intenzione respingere la richiesta.
C.
L'interessato ha quindi prodotto della documentazione complementare a
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comprova del suo stato di salute segnatamente un referto dell'Ospedale
D._______(...), Servizio Neurologia, redatto dal dott. E._______, diagno-
sticante un "reperto di danno neurogeno di tipo assonale cronico nel bici-
pite dx, tibiale anteriore dx e sn e gastrocnemio sn, da sofferenza radico-
lare C6, L5-S1".
D.
Il 25 ottobre 2012, il servizio medico dell'UAIE, considerando il nuovo re-
ferto del dott. E._______, si è nuovamente pronunciato, ribadendo e con-
fermando le conclusioni già inoltrate in occasione del primo rapporto. In
particolare il dott. C._______ ha osservato che il referto menzionato non
ha valore clinico se non è confrontato ad un esame clinico ed ai segni cli-
nici.
L'incarto è quindi stato sottoposto al dott. F._______, specialista in neuro-
logia, il 17 gennaio 2013. Sulla base di quest'ultimo, il 22 gennaio se-
guente, il dott. C._______ ribadendo nuovamente le proprie conclusioni,
ha rilevato che "l'etat clinque de l'assuré est tout à fait rassurant et per-
met, sans équivoque, une activité professionnelle qui respecte les limita-
tions habituelles après une intervention sur les rachis".
E.
Con decisione del 30 gennaio 2013 l'autorità di prime cure ha quindi re-
spinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. In par-
ticolare l'UAIE ha rilevato che la documentazione supplementare del dott.
E._______ conferma i danni alla salute già conosciuti e non porta nessun
elemento nuovo; inoltre lo stato clinico attuale è del tutto rassicurante e
permette un'attività professionale che rispetti le limitazioni abituali dopo
un intervento del rachide.
F.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato G._______, l'assi-
curato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito
il TAF o il Tribunale) in data 26 febbraio 2013, chiedendo di annullare la
decisione impugnata, di riconoscere il diritto ad una rendita intera di inva-
lidità, nonché la rifusione delle spese di procedura. L'insorgente ha chie-
sto una nuova perizia indipendente, al fine di accertare le proprie reali
condizione. Nel dettaglio A._______ ha rilevato che da un punto di vista
formale la decisione dell'autorità inferiore viola l'art. 29 cpv. 2 della Costi-
tuzione federale (Cost. RS 101) nella misura in cui essa è priva di moti-
vazione. Nel merito il ricorrente ha evidenziato la presenza di un "com-
plesso patologico morboso" in cui il problema principale è causato dagli
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interventi di erniectomia discale L5-S1, diagnosticata già un decennio or
sono. A suo dire il sonno è disturbato e perfino le mansioni di economia
domestica sono compromesse; in proposito, il ricorrente chiede un'inda-
gine domiciliare. Inoltre le sue precarie condizioni di salute sarebbero ac-
centuate da una "grave sindrome ansioso-depressiva, che da sola è in
grado di provocare uno stato di invalidità quasi totale", che comporta so-
vente un rallentamento psicomotorio, un linguaggio non più fluido e un
"senso di astenia", nonché provoca disturbi della memoria e difficoltà di
concentrazione.
G.
Con scritto del 9 aprile 2013 l'autorità di prime cure ha chiesto la reiezio-
ne del ricorso e la conferma della decisione impugnata. A sostegno delle
proprie allegazioni l'UAIE ha rilevato che il servizio medico chiamato ad
esprimersi sullo stato di salute dell'insorgente non ha evidenziato alcuna
incapacità lavorativa.
H.
Con scritto del 21 maggio 2013 il ricorrente, per il tramite del proprio pa-
trocinatore, ha trasmesso una perizia della Corte di Appello di …, del 15
settembre 2006, secondo cui egli avrebbe subito una riduzione perma-
nente della capacità lavorativa. A._______ sottolinea inoltre che tale do-
cumento medico non possa avere una rilevanza minore, rispetto ai rap-
porti medici svizzeri, atteso che deve essere considerata non la prove-
nienza dell'accertamento ma la sua rilevanza e validità.
I.
Con osservazioni del 27 giugno 2013 l'autorità di prime cure, dopo aver
sottoposto la documentazione supplementare al proprio servizio medico,
ha nuovamente confermato le precedenti conclusioni, chiedendo la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
J.
Invitato ad anticipare 400.- franchi a titolo di presunte spese processuali,
in con decisione incidentale del 4 luglio 2013, il ricorrente ha chiesto, con
scritto del 27 agosto seguente, di poter beneficiare del gratuito patrocinio
poiché si trova in una "situazione di indigenza". A sostegno della propria
pretesa A._______ ha trasmesso il 9 settembre 2013 il formulario stan-
dard di "domanda di gratuito patrocinio".
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
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2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una par-
te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo alle-
gato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo
l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli ac-
cordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea
in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto
di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati-
ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar-
zo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relati-
ve modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al
31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
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883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce par-
te integrante (art. 3 ch. 2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio se-
condo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 6a revi-
sione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012
(RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi applicabili, come lo sono le
disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
30 gennaio 2013, data della decisione avversata, visto che il giudice delle
assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al consid. 3,
la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può tenere conto
dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla deci-
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Pagina 8
sione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta in via preliminare la validità della decisione impugna-
ta a motivo della violazione del diritto di essere sentito nel suo corollario
dell'obbligo di motivazione da parte della autorità inferiore.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di prendere co-
noscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di
esprimersi prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di pro-
durre delle prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove
essenziali, di prenderne conoscenza e di potersi esprimere in merito, al-
lorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr.
DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della
procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art.
26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 a 33 (diritto di essere
sentito stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari ed a tutte le
persone interessate di comprenderla, di impugnarla ed in modo da rende-
re possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare convenientemente il
suo controllo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF
122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre le sentenze del
Tribunale federale 2A.496/2006 e 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 con-
sid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito
se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i pro-
blemi pertinenti (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per
adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) men-
zioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione,
in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ul-
tima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (DTF menzionate). In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze
della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap-
prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu-
dizio ai diritti dei singoli, più le esigenze legate alla motivazione della de-
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cisione devono essere elevate (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la
sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata).
Sebbene la motivazione debba fare emergere le riflessioni dell'autorità in
merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato
la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fat-
ti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). È sufficiente
che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della decisione e quali
sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124 V 180, consid. 1a,
confermato nella sentenza del Tribunale federale, del 9 maggio 2000, in
re I., ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'an-
nullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità
di esito favorevole del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb;
DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza ci-
tata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito
può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha
preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello
scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di espri-
mersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso che disponga di piena
cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF
126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, se la motivazione della decisione impugnata risulta effet-
tivamente essere succinta, ciò non ha comunque impedito al ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta, nella mi-
sura in cui è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e
le ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione fos-
se considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza
sarebbe sanata dal ricorso davanti a questo Tribunale, che dispone di un
pieno potere d'esame (fatti e diritto).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine all'insufficienza
della motivazione e, quindi, alla violazione del suo diritto di essere sentito,
deve essere respinta.
6.
Nel merito A._______ contesta la validità materiale della decisione
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dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve, cumulativamen-
te, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere versato contribu-
ti all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36 LAI). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assi-
curazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'UE o dell'Associa-
zione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un an-
no di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art.
45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se A._______ sia in-
valido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga dura-
ta. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma sta-
bilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravi-
tà, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o
dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicu-
rato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità
di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'inte-
grazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro
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(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza
di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA,
nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe consegui-
re esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura me-
dica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto con-
to di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Prati-
que VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un impor-
tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ra-
gionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare
l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
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può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è de-
terminata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolge-
re le mansioni consuete (art. 5 e 28a cpv. 2 LAI e art. 8 cpv. 3 LPGA; me-
todo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una
persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica, s'in-
tendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato va-
lutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno al-
la salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione impu-
gnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare, so-
ciale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante (DTF
133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposi-
zioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefu-
tabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi rife-
rimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova,
indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti
messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile
sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che
riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
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esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante atteste-
rà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI
2001 pag. 109).
10.
10.1 In concreto, A._______ ha affermato di aver cessato la propria attivi-
tà di guardiano nel 2001 a causa di sopraggiunti problemi di salute.
Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla
perizia E 213 del dott. H._______, medico dell'INPS, del 4 aprile 2012
(doc. 14), risulta la diagnosi di lombagia recidivante in iniziale spondilosi e
esiti di pregressa erniectomia L5-S1. Inoltre i primi due rapporti del servi-
zio medico dell'UAIE, del 5 luglio 2012 e del 25 ottobre 2012, dopo aver
sottolineato che i rapporti medici presentati dal ricorrente risalgono all'an-
no 1998 e 2001-2002 senza che nessun rapporto medico esaustivo sia
stato allegato, giungono alla conclusione che la documentazione a dispo-
sizione non mette in evidenza uno stato invalidante dal punto di vista
lombare.
10.2 Per quanto riguarda lo stato di invalidità, il dott. H._______ ha con-
cluso per un'invalidità parziale del 50% (cfr. doc. 14), mentre i rapporti
medici del servizio medico dell'UAIE hanno sempre riconosciuto l'assen-
za di una incapacità lavorativa. Più precisamente nel terzo rapporto del
servizio medico dell'UAIE del 27 novembre 2012 il dott. C._______ ha in-
dicato che l'attività di guardiano resta esigibile poiché compatibile con le
limitazioni funzionali determinate dallo stato di salute del ricorrente (cfr.
doc. 30).
Nel quadro dell'istruttoria, il 21 maggio 2013, l'insorgente ha trasmesso
un'ulteriore perizia medica del 15 settembre 2006 del dott. I._______ pre-
sentata nel quadro del procedimento civile davanti alla Corte di Applelo di
..., in cui egli veniva riconosciuto "invalido con riduzione permanente della
capacità lavorativa pari al 75% a far data, orientativamente dal luglio
2005, epoca in cui è ragionevole supporre che si siano realizzate tutte le
condizioni necessarie per la adozione di tale provvedimento" (perizia,
pag. 9). Conseguentemente il servizio medico dell'UAIE ha eseguito
un'ulteriore valutazione della fattispecie al fine di appurare nuovamente le
condizioni dell'insorgente, in particolare consultando il dott. F._______,
specialista in neurologia, il quale ha concluso che "l'état clinique actuel de
l'assuré est tout à fait rassurant et permet, sans équivoque, une activité
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professionnelle qui respecte les limitations habituelles après une interven-
tion sur le rachis". Sulla scorta di tale avviso il servizio medico dell'UAIE si
è riconfermato nelle proprie conclusioni già espresse precedentemente.
10.3 Con riferimento alle numerose affezioni di cui si duole il ricorrente
riassunte nel "complesso patologico morboso" in cui l'affezione principale
è causata dagli interventi di erniectomia discale L5-S1, diagnosticata un
decennio or sono, il Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti
non emerge una diagnosi che attesti una conseguente incapacità lavora-
tiva nella sua ultima attività che resta ragionevolmente esigibile.
Occorre ancora rilevare, per quanto concerne la grave sindrome ansioso-
depressiva (cfr. ricorso pag. 2-4), che il dott. H._______ ha unicamente ri-
levato, a riguardo delle condizioni psichiche e del tono dell'umore, che si
trattava di "soggetto ansioso" e nessun altro documento medico fa stato
di problemi psichici.
10.4 Nel suo gravame A._______ ha domandato la stesura di una perizia
indipendente.
In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac-
certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple-
mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid.
2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati); in particolare il servizio medico
dell'UAIE ha presentato 4 rapporto medici. L'autorità è infatti abilitata a
mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permes-
so di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non
arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono propo-
ste essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurre a mo-
dificare la propria opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata;
DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).
Ne discende che la stesura di una nuova perizia si rivela superflua.
11.
Visto quanto precede e nella misura in cui il ricorrente non presenta un
grado di invalidità tale per poter beneficiare di una rendita dell'assicura-
zione invalidità svizzera, il ricorso è respinto e la decisione dell'UAIE del
30 gennaio 2013 è confermata.
12.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
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dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente i-
nammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
13.
Considerato che il ricorrente ha dimostrato di non disporre dei mezzi ne-
cessari sufficienti (cfr. formulario standard di gratuito patrocinio del 10 ot-
tobre 2012) e considerato che le sue conclusioni non sembravano di prin-
cipio prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, dispensa l'inte-
ressato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata/AR)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata)
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: