Corte II I
C-116/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentata dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 1° dicembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-116/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1985
al 1995, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 51). Dopo
il rimpatrio, ha ancora lavorato, a tempo parziale (circa 3-5 ore
settimanali), segnatamente dall'agosto 2005, nei servizi di pulizia per
una ditta specifica del ramo (doc. 9). Risulta ancora in forza il 14
febbraio 2008, data di compilazione del formulario del datore di lavoro,
il quale precisa che la dipendente ha sempre lavorato nel medesimo
stato di salute in cui si trovava al momento dell'assunzione (doc. 9). In
precedenza (1998-2004) ha lavorato nello stesso settore per 5 ore
settimanali (doc. 19). Fra giugno 2004 e gennaio 2005 avrebbe
lavorato sempre nello stesso ramo per un'altra ditta, poi poi fallita (doc.
16, 18). Per il resto del tempo, si è dedicata ai lavori della propria
economia domestica (doc. 11).
B.
In data 3 maggio 2007, la nominata ha presentato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 3).
La richiedente è stata visitata il 4 giugno 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di cifoplastica
di T12 su rachide osteoporotico, disturbo depressivo, steatosi epatica,
malattia peptica in trattamento" ed ha posto un tasso d'invalidità del
60% (doc. 33).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un rapporto di visita neurologica del 12 agosto 1994 (ospedale
cantonale di Aarau) per sovraccarico psicogeno (doc. 23);
- una cartella clinica concernente la degenza dal 28 febbraio al 7
marzo 1998 per ulcera duodenale, steatosi epatica (doc. 24);
- un'altra cartella clinica concernente il ricovero dal 21 al 27 ottobre
2004 per dorsolombalgia in paziente con schiacciamento della T12 da
osteoporosi, intervento di cifoplastica di T12 (doc. 25);
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- un breve rapporto d'esame ortopedico di data indecifrabile (doc. 26);
un referto radiologico del rachide cervicale del 2 febbraio 2006 (doc.
28);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 27 settembre 2006 (doc.
29);
- i risultati di un elettroencefalogramma del 2 dicembre 2006 (doc. 30);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 7 febbraio 2007 (doc. 31);
- un referto di risonanza magnetica (RM) del tratto lombosacrale del
19 marzo 2007 (doc. 32);
- un rapporto di visita psichiatrica dell'11 giugno 2007 (doc. 36);
- un rapporto di visita ortopedica del 18 giugno 2007 (doc. 37);
- esami ematochimici del 20 settembre 2007 ed un breve attestato
endocrinologico del 26 ottobre 2007 (doc. 38, 39);
- un referto radiografico della colonna in toto dell'8 novembre 2007
(doc. 40);
- un rapporto del Dott. Vincenti (chirurgo in pronto soccorso) del 27
novembre 2007 (doc. 41) ed un referto radiologico del torace del 28
febbraio 2008 (doc. 42).
Nel formulario per le persone occupate nell'economia domestica, la
richiedente afferma di essere in grado di svolgere solo una parte di
questi lavori (doc. 11).
C.
Nella relazione del 5 settembre 2008, il Dott. Battaglia, del servizio
medico "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi
sopra riferita, ha affermato che la richiedente presenterebbe
un'invalidità del 50% nel suo (parziale) lavoro di inserviente, mentre
nell'ambito casalingo la sua invalidità si situerebbe al 14,4%. In attività
a lei confacenti, di tipo leggero e/o semisedentaria, la sua invalidità si
situerebbe al 20% (doc. 45).
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Tenendo conto dell'attività a titolo parziale della nominata, con la
restante occupazione di casalinga e dei tassi d'invalidità indicati,
l'amministrazione ha calcolato una grado d'invalidità globale del 18,5%
(doc. 46).
Con progetto di decisione del 25 settembre 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 47).
L'interpellata non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del
1° dicembre 2008, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 48).
D.
Con il ricorso depositato l'8 gennaio 2009, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI
da maggio 2006. A suffragio delle sue conclusioni produce una
relazione medica allestita il 18 novembre 2008 dal Dott. Inguscio, il
quale insiste sulle conseguenze invalidanti del danno artrosico
consistente in cervicoartrosi con ernie discali da C5 a C7, grave
spondiloartrosi dorsolombare, grave osteoporosi, gonartrosi bilaterale;
inoltre la paziente presenta un quadro di diabete II, epatopatia cronica
e sindrome ansio-depressiva, ciò che la renderebbe invalidità in
misura superiore all'80%.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
24 febbraio 2009 (doc. 53), ha affermato che la relazione esibita pone
in evidenza un complesso patologico già conosciuto, pur interpretando
in modo più severo le conseguenze delle note patologie sulla capacità
di lavoro dell'assicurata e/o insistendo su di una presunta "gravità"
delle turbe che non sarebbe tale.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 febbraio 2009, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 17 aprile
2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
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ricorso. A suffragio di quanto sostenuto produce la relazione del Dott.
Vincenti già ad atti del 27 novembre 2007, un referto radiografico della
colonna lombosacrale e dorsale del 14 gennaio 2009 ed un breve
referto di visita fisiatrica del 23 febbraio 2009.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella sua relazione del 4 maggio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 55).
Duplicando in data 8 maggio 2009, l'amministrazione ha riproposto la
reiezione del gravame.
G.
Copia della duplica, con altri documenti di rilievo, sono stati inviati al
Patronato INCA. Nel contempo, con decisione incidentale del 14
maggio 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la
parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 4 giugno 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 3 maggio 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 3 maggio 2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 1° dicembre 2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
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incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata, oltre alla sua
occupazione nell'ambito della sua economia domestica, già dal 1998,
lavorava come inserviente per una ditta di pulizie per 5 ore settimanali
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e ciò fino al maggio 2004 (doc. 19). Da agosto 2005 ha ripreso
un'attività a tempo parziale per circa un'ora al giorno (doc. 9).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore vigente fino al 31 dicembre
2007, ora art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità. Va precisato che secondo l'art. 28 cpv. 2ter (nel tenore
vigente fino al 31 dicembre 2007; ora art. 28a cpv. 3 LAI), qualora
l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è
determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis (art. 28a cpv. 2 nel tenore dal 1° gennaio
2008). In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o
della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello
svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado
d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti (metodo
misto).
Pagina 10
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8.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie, la ricorrente soffre di esiti di una cifoplastica di
T 12 su rachide osteoporotico (ottobre 2004), disturbo depressivo,
steatosi epatica, malattia peptica in trattamento, diabete II controllato.
Il Dott. Inguscio, autore della certificazione medica esibita con il
ricorso, insiste sul danno artrosico sofferto dalla paziente configurabile
in una cervicoartrosi con ernie discali da C5 a C7, spondiloartrosi
dorsolombare, osteoporosi e gonartrosi.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel
tenore vigente fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
Pagina 11
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senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
60%, pur annotando che l'interessata sarebbe in grado di svolgere il
suo precedente lavoro in modo parziale e, in ogni caso, potrebbe
essere riadattata. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Battaglia e
Lehmann, ammettono un'incapacità al lavoro nella sua precedente
occupazione di inserviente (50%), ma ritengono a lei proponibile,
all'80%, attività più leggere e/o sedentarie in misura dell'80%. In
ambito casalingo l'incapacità di lavoro sarebbe limitata solo nei compiti
più pesanti. Un'invalidità totale viene invece ritenuta dai Dott.ri
Inguscio e Vincenti.
10.2 Ora, per quanto attiene dapprima alla patologia del rachide,
l'assicurata ha superato, con successo, un'operazione di
vertebroplastica percutanea nell'ottobre 2004. Anzi, dopo tale data ha
cercato e trovato un'altra occupazione retribuita ad orario ridotto. La
risonanza magnetica effettuata il 19 marzo 2007 (doc. 32) pone in
evidenza solamente una lordosi lombare frutto di una modifica del
corpo vertebrale a livello di D12. Il rapporto di visita ortopedica del 18
giugno 2007 accerta una situazione funzionale non grave e
compatibile sia con l'esercizio a tempo ridotto di un'attività lucrativa,
sia con il normale espletamento di attività nell'ambito domestico, fatta
eccezione dei compiti più gravosi. In effetti, tale referto attesta un
rachide lombosacrale riferito spinalgico in sede delle docce
paravertebrali con movimenti limitati in flessione per circa un terzo, a
causa anche di una difesa antalgica; movimenti di flesso estensione
riferiti dolenti ed eseguiti con cautela, contrattura dei fasci muscolari
paravertebrali del tratto lombare, manovre neurologiche nella norma,
manovra di Lasègue negativa bilateralmente, ROT presenti e validi ai 4
arti, deambulazione autonoma. Il referto radiografico della colonna
lombosacrale dell'8 novembre 2007, non fa che porre in evidenzia
quanto già noto. Nulla è stato in particolare intrapreso per curare
l'osteoporosi, a parte verosimilmente un supplemento di calcio.
Neppure il referto radiografico dorsolombosacrale esibito in sede di
replica (14 gennaio 2008), esaminato dal Dott. Lehmann (doc. 55), non
pone in evidenza modifiche della situazione a livello della schiena.
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Sotto il profilo psichiatrico l'esame effettuato l'11 giugno 2007 attesta
un disturbo depressivo di media gravità funzionale con uno stato
d'ansia. La paziente è comunque seguita da un servizio di salute
mentale e, per quelle attività che è sempre stata abituata a svolgere
(inserviente, casalinga), come pure per lavori di sostituzioni semplici e
ripetitivi senza formazione, non vi sono oggettivi motivi per ammettere
un'invalidità di rilievo.
Per il resto, l'assicurata soffre di banali disturbi di salute assai comuni
e non invalidanti, come un leggero diabete ben controllato, ipoacusia,
steatosi (grasso) epatica ed una sindrome dispeptica.
10.3 Per quanto riguarda le certificazioni dei Dott. Inguscio e Vincenti,
queste esprimono solo un parere diverso circa le conseguenze
invalidanti delle menzionate affezioni. Il tasso d'invalidità espresso da
medici stranieri non può essere ritenuto "sic et simpliciter" applicabile
al caso di specie. In realtà non apportano novità patologiche. Va
ricordato inoltre che il diritto svizzero in materia di assicurazione per
l'invalidità non indennizza un complesso patologico in quanto tale, ma
piuttosto l'influenza di questo sulla residua capacità di lavoro
dell'assicurato e la conseguente perdita di guadagno.
Il collegio giudicante non ha fondati motivi di scostarsi dai
circostanziati pareri dei medici dell'UAIE. Va peraltro osservato che,
perlomeno fino alla data della decisione impugnata, che limita il potere
di cognizione giudiziaria di questo tribunale, l'interessava ha
continuato a lavorare sia pure parzialmente nei servizi di pulizia ed ha
quindi dimostrato, con atti concludenti, di non essere completamente
incapace al lavoro.
11.
11.1 Per quanto riguarda la capacità al lavoro come donna di pulizie,
vero è che l'interessata presenta un grado d'incapacità al lavoro che
può essere ritenuto valutabile attorno al 50%. Tuttavia a lei sarebbero
proponibili attività di sostituzione più leggere e/o sedentarie in misura
dell'80%, quali quella di operaia addetta al controllo di macchine di
produzione automatica, operaia imballatrice, sorvegliante, cassiera,
commessa in un settore adeguato, ecc. Deve evitare porti di pesi
superiori a 7 kg, spostamenti in salita, movimenti frequenti di flesso
estensione. Per le sue condizioni psichiche deve evitare situazioni
lavorative sotto stress.
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11.2 Dal punto di vista del lavori di casalinga, la valutazione del lavoro
domestico si basa sulle indicazioni della richiedente stessa, le quali
sono controllate in una certa misura dall'amministrazione. Il risultato è
necessariamente una valutazione esaminata dall'UAIE (o dal giudice
in caso di ricorso) alla luce delle perizie mediche ad atti. Il controllo
giudiziario richiede che ogni punto della valutazione sia stato
determinato con cura e precisione. Il risultato in percentuale che si
ottiene non può essere arrotondato (DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI
2001 p. 265; cfr. anche circolare concernente l'invalidità e l'impotenza
edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, da n° 3093
a 3098).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche si
giunge a ritenere che l'interessata potrebbe incontrare difficoltà
nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi pulizie, stendere la
biancheria, ecc.), oppure fare le compere a piedi e con merce da
portare troppo pesante. Data la sua tendenza alla depressione
(moderata) potrebbe avere problemi di conduzione generale
dell'economia domestica (decisioni, iniziative). In compiti più leggeri la
sua capacità resta quasi intatta (preparazione dei pasti, lavare,
ordinare, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite direttive
concernenti l'invalidità menzionate, l'interessata presenta un'incapacità
al lavoro massima, nell'ambito delle consuete attività domestiche,
stimabile al 14%, come lo ha ritenuto il Dott. Battaglia (doc. 45.2). Lo
scrivente Tribunale non ha motivo di discostarsi da questa valutazione.
Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 11), ha affermato di non
essere in grado di svolgere interamente i lavori che competono ad una
casalinga. Tale affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di
prova, dal momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed
è smentita dalle risultanze mediche oggettive.
11.3 Trattandosi di un metodo di valutazione cosiddetto misto, il grado
d'incapacità di lavoro finale è il seguente.
5 ore alla settimana è il tempo l'attività che l'interessata consacrava
all'attività lucrativa parziale (invece delle normali 40 ore), il che
rappresenta il 12,5%. Per il resto, ossia l'87,5% è casalinga.
Nell'attività lucrativa (donna delle pulizie) è invalida in misura del 50%
e nei compiti di casalinga è invalida in misura del 14%.
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Si ha pertanto:
(12,5% x 50%) + (87,50% x 14%) = 18,50% che rappresenta il tasso
d'invalidità globale dell'interessata, secondo il metodo misto. Tale
percentuale non consente di aver diritto a prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
12.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già
versato di Fr. 300.-.
12.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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