B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1168/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14
cpv. 2 LAsi), decisione del 17 gennaio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino togolese, nato il …, ha depositato il 14 aprile 2004
ad Accra (Ghana), una domanda di visto d'entrata per la Svizzera, allo
scopo di effettuare uno stage lavorativo presso B._______ a Freienstein
(ZH). Egli ha ottenuto un visto valido fino al 15 novembre 2004.
B.
L'interessato è quindi entrato in Svizzera il 28 novembre 2004, deposi-
tando il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 5
gennaio 2005 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha re-
spinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento di A._______ dalla
Svizzera entro il 2 marzo seguente. Il 4 febbraio successivo l'interessato
ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già competente Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA; sostituita dal Tribunale amministrativo fe-
derale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007), la quale, con
ordinanza del 7 marzo 2005, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in
Svizzera fino al termine della procedura.
A._______ nel frattempo entrava a beneficio, il 7 febbraio 2005, di un
permesso N rilasciato dal Cantone Ticino, e rinnovato ripetutamente.
C.
L'interessato lavorava in seguito, dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2006
presso la … in qualità di operaio generico. L'11 aprile 2006 l'interessato
concludeva quindi un contratto di lavoro, quale
operaio agricolo, con la ditta C._______, di S. Antonino, terminato il 3 set-
tembre 2006. Il 14 aprile 2008 A._______ iniziava un nuovo rapporto di
impiego a tempo determinato con la D._______ di Giubiasco. Esso veni-
va in seguito rinnovato a 4 riprese.
D.
Il 26 maggio 2010 l'interessato, ancor prima di conoscere l'esito del ricor-
so contro la decisione dell'UFM in merito alla propria domanda di asilo, ha
depositato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SP) del Canto-
ne Ticino la domanda di concessione di un permesso di dimora ai sensi
dell'art. 14 cpv. 2 Legge federale sull'asilo (LAsi, RS 142.31).
E.
L'interessato otteneva quindi un nuovo passaporto togolese in data 19
marzo 2010, con validità sino al 19 marzo 2015.
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Pagina 3
F.
Con sentenza del 16 giugno del 2010 il Tribunale amministrativo federale
confermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respin-
gendo il ricorso formulato dal ricorrente. L'UFM impartiva quindi all'inte-
ressato un termine di partenza dal territorio svizzero per il 22 luglio 2010.
G.
Interrogato dalla polizia cantonale il 9 settembre 2010, dietro richiesta del
Servizio Regionale degli Stranieri di Locarno, al fine di determinare se il
ricorrente era in possesso di un passaporto al momento della richiesta di
asilo, A._______ ne ha confermato il possesso, ma ha dichiarato di non
averlo presentato all'atto della domanda poiché aveva il timore che essa
non sarebbe stata accettata. Egli ha inoltre sostenuto di mai aver lasciato
il territorio svizzero.
H.
Con riferimento al procedimento ex 14 cpv. 2 LAsi, il 14 ottobre 2010 la
SP ha trasmesso all'UFM il proprio preavviso positivo, riconoscendo la si-
tuazione dell'interessato quale "caso particolarmente grave".
Con scritto del 3 novembre 2010 l'UFM ha comunicato all'interessato che
le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14
cpv. 2 LAsi non erano adempiute e lo ha invitato ad inoltrare le proprie
osservazioni in merito. Con osservazioni del 18 novembre e 30 dicembre
2010, A._______, tramite il proprio patrocinatore, ha contestato le argo-
mentazioni dell'UFM rilevando che nella fattispecie erano adempiute le
condizioni di legge.
I.
Con decisione del 17 gennaio 2011 l'UFM ha formalmente rifiutato l'ap-
provazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'arti-
colo sopra menzionato.
Nello specifico l'autorità di prime cure ha indicato che l'interessato non ha
acquisito conoscenze o qualifiche professionali particolarmente importanti
o specifiche, avendo unicamente lavorato per alcuni anni quale operaio
agricolo. Per quanto riguarda l'integrazione sociale, l'UFM ha costatato
inoltre che essa non è di particolare rilievo, perdipiù se si ritiene che la re-
te famigliare dell'interessato, in particolare la moglie, vive in Togo. In pro-
posito il buon comportamento mantenuto durante la permanenza in Sviz-
zera come pure i corsi di formazione seguiti rientrano nella norma e non
sono rappresentativi di una forte integrazione, ma corrispondono ad una
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Pagina 4
situazione rientrante nella norma. Infine l'autorità di prime cure ha sottoli-
neato che, benché A._______ abbia soggiornato in Svizzera per oltre 6
anni, un suo rientro nel Paese d'origine è immaginabile: infatti sino al
33esimo anno di età il ricorrente ha vissuto in Togo, conosce quindi molto
bene l'ambiente sociale e culturale e può inoltre contare sul sostegno del-
la moglie e di tutta la famiglia.
J.
Il 18 febbraio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento
della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LA-
si, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora.
A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni
poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute. In particolare, egli ha rileva-
to di risiedere in Svizzera da poco più di 6 anni, di poter beneficiare di
un'integrazione di particolare rilievo, di aver frequentato diversi corsi di
formazione, di parlare perfettamente l'italiano, di rispettare l'ordinamento
giuridico elvetico, e di ritenere che un reinserimento in Togo appaia al-
quanto problematico. Alla luce dell'alto tasso di povertà nel Paese d'origi-
ne come pure dell'alto tasso di disoccupazione, l'interessato ha pure sot-
tolineato che, continuando a soggiornare in Svizzera, potrebbe essere di
maggiore aiuto ai propri famigliari rimasti in Togo.
K.
Con osservazioni del 26 aprile 2011 l'UFM ha confermato la propria deci-
sione, rilevando che il ricorrente non può avvalersi di un'integrazione pro-
fessionale o sociale notevole tale da giustificare il rilascio del permesso
ex art. 14 cpv. 2 LAsi.
Con duplica del 31 maggio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto.
L.
Il 3 ottobre 2012 l'interessato ha trasmesso al Tribunale nuova documen-
tazione attestante segnatamente la frequentazione di corsi di lingua ita-
liana e l'esercizio di attività lucrativa. Egli ha sottolineato inoltre di essere
alle dipendenze di D._______, in qualità di operaio agricolo a pieno tem-
po dal 2008.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] e sentenza del Tri-
bunale federale 2C_692/2010).
1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 2011/1).
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Pagina 6
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui do-
manda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, conside-
rato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso
di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale
possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201] in
relazione con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso
favorevole del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di
diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente
nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ov-
vero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
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Pagina 7
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare (cfr. decisioni del TAF C-4884/2009 del 3 maggio 2011, consid.
3.2 e C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1) In particolare, nella valu-
tazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispet-
to dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la si-
tuazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizza-
zione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di parte-
cipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata
della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la pos-
sibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato pari-
menti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivela-
to la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei prin-
cipi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislati-
vo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un ti-
tolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della per-
sona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto
possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va os-
servato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina
l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro
quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi-
menti ivi citati).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
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Pagina 8
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
5.
5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ ha presentato la propria
vera identità, sia nel quadro della domanda di asilo che nel corso della ri-
chiesta di riconoscimento del permesso di dimora ex 14 cpv. 2 LAsi. Sen-
nonché il ricorrente, come da lui stesso ammesso, nella procedura di ri-
chiesta asilo non ha presentato il documento d'identità di cui era in pos-
sesso, in quanto timoroso di vedersi rifiutare la stessa (cfr. verbale di in-
terrogatorio del 9 settembre 2010 pag. 2). Benché non sia un criterio de-
terminante per l'ottenimento della domanda ex 14 cpv. 2 LAsi, l'atteggia-
mento non collaborativo del ricorrente non può essere ritenuto a suo fa-
vore.
5.2 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di-
battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito occorre osservare
che la CRA, con ordinanza del 7 marzo 2005, ha autorizzato il ricorrente
a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso contro
il rifiuto della domanda di asilo, terminata con sentenza del Tribunale
amministrativo federale del 16 giugno del 2010. Nel frattempo, il 26 mag-
gio 2010, l'interessato aveva già iniziato la procedura relativa alla richie-
sta di permesso di soggiorno ex 14 cpv. 2 LAsi. Ciò detto, e considerato
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Pagina 9
che nel frattempo il ricorrente ha beneficiato del permesso N, occorre ri-
conoscere un soggiorno complessivo in Svizzera di quasi 8 anni.
5.3 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la se-
conda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il
luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della Sezione della
popolazione del 14 ottobre 2010).
5.4
5.4.1 Il ricorrente ha sottolineato che la propria integrazione sociale è di
rilievo; dagli atti non emerge tuttavia che A._______, sposato in Togo e
senza figli in Svizzera, abbia avuto una forte integrazione nella comunità
locale; è infatti assente qualsiasi prova documentale circa la propria par-
tecipazione ad associazioni, fondazioni o altro, come pure lettere di cono-
scenti e amici che testimonino un'alta integrazione nella comunità locale,
ad eccezione di una lettera generica della Comunità africana del Ticino, in
cui si dichiara che il ricorrente è "ben integrato nel tessuto socio-
economico ticinese; è inoltre in grado […] di intrattenere rapporti e rela-
zioni sociali" (cfr. lettera dell'8 aprile 2011).
Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di
una formazione specifica, il ricorrente ha sempre esercitato la professione
di operaio generico e quindi di operaio agricolo (cfr. attestati di lavoro di
Caritas Ticino del 31 marzo 2006 e di D._______ del 25 maggio 2010).
Inoltre dalle emergenze istruttorie non risulta che il ricorrente abbia fre-
quentato alcun percorso formativo rilevante e quindi conseguito un diplo-
ma specifico. Dalla atti di causa emerge infatti unicamente un certificato
di frequenza di corsi di italiano per stranieri, un'attestazione della fre-
quenza di un corso di italiano, un certificato di frequenza del corso "infor-
matica – approfondimento" e un attestato di frequenza della Croce rossa
per il corso "nozioni di base in cura della salute" (cfr. documentazione al-
legata alla richiesta di preavviso cantonale).
A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente,
paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni,
non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussio-
ne gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare
che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non
si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel
suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle co-
noscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere
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Pagina 10
sfruttate in Togo, ciò non vuol ancora dire che troverà in maniera certa e
immediata un'occupazione quale operaio agricolo, né ha fatto prova di
un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustifi-
care a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
LAsi.
5.4.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale ricorda che il ricorrente potrà contare sulla presenza della mo-
glie, di un fratello maggiore e di una sorella anch'essa maggiore (cfr. ver-
bale di audizione presso il centro di registrazione di Chiasso dal 15 di-
cembre 204, pag.3). Inoltre egli ha vissuto in Togo sino all'età di 33 anni,
trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, momenti importanti per
apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine.
A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi in
Togo, la situazione personale e famigliare (sposato con moglie in Togo,
senza figli in Svizzera), nonché l'esperienza professionale acquisita in
Svizzera, che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel
suo Paese d'origine, perdipiù considerando la presenza di famigliari stret-
ti. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo
di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professiona-
le di A._______ in Togo.
5.4.3 Il presente Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo
un soggiorno di quasi 8 anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà.
Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si
troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissu-
ta in Svizzera, questa situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri
suoi connazionali rimasti in Togo. Tale circostanza non rappresenta una
ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fon-
dato sulla base di un caso di estrema gravità personale, in quanto lo sco-
po di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condi-
zioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situa-
zione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il
riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa
Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considera-
zione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è con-
frontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona in-
teressata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ulti-
ma può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione
particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
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Pagina 11
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e che pertanto l'autorità inferiore ha
rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 17 gennaio 2011 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es-
se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 17 marzo
2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. Symic 12849378; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: