Corte II I
C-1174/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato da UNIA Ticino e Moesa,
Segretariato regionale, via Canonica 3,
casella postale 5650, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 26 gennaio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1174/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato , coniugato con figli, ha lavorato in
Svizzera dal 1989 al 1990 e dal 1992 al 2001, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Dal 1993 ha lavorato come
muratore per una ditta di L._______ fino al 14 gennaio 2001 dopo un
periodo di assenza per inabilità lavorativa. Ha poi prestato la sua
opera per un'impresa edile di N.________ fino all'11 luglio 2001. Ha
poi lavorato in una ditta di produzione e commercio di frutta
(nell'ambito di un riclassamento professionale dell'assicurazione
invalidità).
Durante la sua carriera lavorativa l'interessato ha subito un infortunio
al gomito destro il 27 settembre 1999 con successiva insinuazione di
una epicondilite e breve interruzione dell'attività fino al 31 ottobre
1999. Il 17 marzo 2000 ha subito un incidente domestico interessante
gomito, mano e coscia a destra con sviluppo di una tendinopatia
locale. Il 24 settembre 2004, ha subito una contusione cranica con
interruzione del lavoro fino all'11 ottobre successivo. Il 25 novembre
2005, sul posto di lavoro, è scivolato e si è ferito procurandosi
contusioni alla schiena ed alla gamba destra. Ne è conseguito un
trauma assiale del rachide lombare e trauma alla coscia destra con
sindrome lombospondilogena.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA) ha assunto le prestazioni inerenti i diversi infortuni
subiti. Riguardo all'ultimo incidente, con decisione del 13 luglio 2006,
ha chiuso il caso con effetto dal 1° agosto 2006. Questo
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del
28 agosto 2006.
Ad atti figura anche l'incarto della Cassa malati CSS (CM). Emerge, in
particolare, una perizia 5 novembre 2001 del Dott. Goldinger,
reumatologo, attestante un'epicondilopatia omero-ulnare cronica e
recidivante a destra, stato dopo intervento chirurgico locale il 27 luglio
2000; l'esperto ritiene il paziente inabile come muratore ed anche,
provvisoriamente, in altre attività di sostituzione. Nella sua perizia del
16 agosto 2002, dopo aver aggiunto l'elemento diagnostico di lisi del
nervo ulnare, il Dott. Goldinger reputa il paziente abile in misura
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completa, a determinate condizioni di trasporto/sollevamento pesi e
posture, in attività di sostituzione.
B.
Il 14 giugno 2002, l'interessato aveva presentato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (per gli esiti dei primi due incidenti e per altri problemi di
salute non riconosciuti in ambito infortunistico). L'Ufficio AI del
Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito la richiesta,
dopo aver preso atto dell'incarto INSAI/SUVA, il 25 settembre 2003, ha
deciso di fare effettuare un accertamento professionale (presso una
ditta di produzione e commercio di frutta e verdura) fino al 31 ottobre
2004. L'interessato ha poi beneficiato di una procedura di
collocamento. Il dipendente è stato licenziato con effetto immediato
per motivi disciplinari il 28 gennaio 2005.
Con decisione del 12 novembre 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003. Infatti, dopo tale data,
risultavano esigibili attività alternative in misura completa, situazione
che avrebbe comportato una perdita di guadagno massima del 33%
(cfr. calcolo economico del 28 settembre 2004). In questo calcolo, il
salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 25% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
L'interessato ha formulato un'opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento di
prestazioni oltre la data surriferita. L'opposizione è stata respinta il 18
gennaio 2005. Per quel che concerne la procedura di collocamento,
un'ulteriore domanda di proroga è stata respinta con decisione del 5
aprile 2005 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino.
C.
In data 24 gennaio 2007, A._______ ha presentato una nuova
domanda di prestazioni AI.
Dall'istruttoria emerge che il richiedente è tornato a lavorare come
manovale il 6 giugno 2005 per la ditta B.________; il rapporto è stato
sciolto il 1° febbraio 2006 per "fine missione"; il dipendente non ha
comunque più lavorato per ragioni di malattia dal 24 novembre 2005
quando è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.
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L'assicuratore infortuni ha indennizzato la perdita di guadagno ed ha
disposto le cure che il caso ha richiesto. Segnatamente, l'interessato
ha soggiornato dal 6 al 24 marzo 2006 presso la Clinica Hildebrand di
Locarno. È stata posta la diagnosi di dolori alla gamba destra di
probabile origine muscolare, probabile blocco dell'articolazione sacro-
iliaca sinistra, ernia in sede paramediana L5-S1 e protrusioni globali di
modica entità tra L2-L3, L4-L5, gonalgia destra, epicondilite destra,
probabile tenosinovite. Il 13 luglio 2006, l'INSAI/SUVA ha soppresso le
prestazioni assicurative dal 31 luglio successivo per carenza di un
nesso di causalità fra i disturbi in atto e l'infortunio. L'opposizione
contro tale provvedimento è stata respinta il 28 agosto 2006. Un
formulario compilato dal medico curante Dott. Cobianchi il 12 giugno
2007 attesta un'incapacità al lavoro totale (come manovale) dal 24
novembre 2005; un formulario del Dott. Liverani, neurologo del 2 aprile
2007 pone un tasso d'invalidità del 100% come manovale.
Viste le risultanze dell'assicuratore infortuni, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto una visita pluridisciplinare.
L'assicurato è stato visitato il 16, 19, 22 e 23 gennaio 2008 al Servizio
di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona. Egli è stato
sottoposto a visite specialistiche in reumatologia (Dott. Christen),
neurologia (Dott. Karau) e psichiatria (Dott.ssa Castra). In sintesi
(dettaglio nella parte in diritto) è stata ritenuta la diagnosi di sindrome
cervicolombospondilogena, dolori cronici all'avambraccio destro,
cefalea cronica, sindrome mista ansio-depressiva, poliglobulia. Il
paziente è giudicato inabile nel suo precedente lavoro di muratore in
misura del 40% (presenza tutto il giorno, rendimento ridotto); in attività
di sostituzione, rispettose di determinate condizioni concernenti il
trasporto di pesi e certe posizioni, la sua capacità di lavoro è intatta.
Il medico dell'Ufficio AI cantonale, nel suo rapporto del 4 marzo 2008,
ha ripreso e condiviso diagnosi e valutazioni del SAM.
L'incarto è stato sottoposto al Consulente in integrazione
professionale (CIP), il quale (rapporto del 29 settembre 2008) ha
ritenuto come non vi siano i presupposti per l'applicazione di ulteriori
provvedimenti professionali per i motivi già studiati ed esposti nel
corso della prima domanda di rendita. Entrerebbe in considerazione
solo un aiuto al collocamento.
Pagina 4
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Con progetto di decisione del 20 novembre 2008, l'Ufficio AI cantonale
ha disposto la reiezione della nuova domanda di rendita, il tasso
d'invalidità (perdita di guadagno) non essendo mutato rispetto a quello
già calcolato nell'ambito della prima domanda di rendita (33%).
Con scritto del 19 dicembre 2008, A._______, rappresentato dal
Patronato INCA, ha contestato tale progetto. A suffragio di quanto
sostenuto ha prodotto un certificato medico del Dott. Liverani
(neurochirurgo, Agno) del 16 dicembre 2008. L'esperto di parte non
pone in evidenza ulteriori patologie, ma rileva che il paziente accusa
dolori importanti e limitanti; consiglia una rivalutazione neurologica e
reumatologica, ma non si esprime sulla riduzione attuale della
capacità di lavoro del paziente.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Andreoli, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella relazione del 13 gennaio 2009, osserva che
quanto descritto dal Dott. Liverani non si differenzia da quanto
esaminato ed esposto presso il SAM. Mediante decisione del 16
gennaio 2009, l'UAIE ha respinto la nuova domanda di rendita AI.
D.
Con il ricorso depositato il 23 febbraio 2009, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative (almeno mezza rendita AI). Nulla produce a
suffragio delle sue conclusioni.
Nel suo preavviso del 7 aprile 2009, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua risposta
di causa del 14 aprile 2009, propone la reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle conclusioni delle rispettive amministrazioni
AI, A._______, regolarmente rappresentato dal Sindacato UNIA di
Lugano, con repliche del 20 maggio e 23 giugno 2009, chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita
AI o, subordinatamente, almeno la mezza rendita AI. A suffragio delle
sue conclusioni produce (successivamente) un rapporto peritale 26
maggio 2009 del Dott. Mattia, specialista in psichiatria, Varese/Lugano.
L'esperto di parte rileva la diagnosi di sindrome da dolore
somatoforme, sindrome affettiva persistente, sindrome ansiosa non
altrimenti specificata. Egli contesta, secondo la dottrina medica, la
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diagnosi posta dalla Dott.ssa Castra. Egli ritiene che sussista una
chiara inabilità a qualsiasi lavoro del 50%. Riassumendo quindi i dati
economici ammessi nel calcolo comparativo dei redditi svolto nel 2004
(e non contestato), osserva il sindacato, si giunge ad una perdita di
guadagno del 67%, ciò che aprirebbe il diritto a tre quarti di rendita AI.
F.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale, su proposta del proprio
servizio medico, Dott. Klauser (rapporto del 17 luglio 2009), ha
sottoposto gli atti alla Dott.ssa Castra, la quale (controdeduzioni del 7
agosto 2009) ha ampiamente esaminato, punto per punto, la perizia
del Dott. Mattia pur confermando il suo precedente parere. Il 10 agosto
2009, anche uno psichiatra di fiducia dell'Ufficio AI (Dott.ssa Uslenghi)
ha condiviso il parere completivo della Dott.ssa Castra. Duplicando in
data 12 agosto 2009, l'Ufficio AI cantonale ha riproposto la reiezione
del gravame. Anche l'UAIE, nella duplica del 14 agosto 2009, ha
riproposto la reiezione del ricorso.
Rispondendo alla duplica in data 5 ottobre 2009, il Sindacato UNIA,
dopo aver preso atto dei pareri dei sanitari consultati
dall'amministrazione, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni ed ha prodotto un attestato di cure psichiatriche in
corso dal 18 giugno 2009 per importanti problemi depressivi con
aggravamento necessitante il ricovero del 2 settembre 2009 per una
psicosi. Questo referto è accompagnato da una nuova presa di
posizione del Dott. Mattia che risponde alla controdeduzione della
Dott.ssa Castra e degli altri medici.
Ricevuta la risposta alla duplica l'amministrazione ha sottoposto gli atti
alla Dott.ssa Uslenghi, la quale, nella relazione del 20 novembre 2009,
si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni. Prendendo
infine posizione in data 20 novembre 2009, l'Ufficio AI cantonale ha
riproposto la reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni è giunto
l'UAIE nelle sua nota del 27 novembre 2009.
G.
Con decisione incidentale del 3 dicembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare
un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte spese processuali.
Detta somma è stata regolarmente versata il 30 dicembre 2009. Una
copia della lettera del 27 novembre 2009 e dei relativi allegati è stata
trasmessa al ricorrente per conoscenza.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si
esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e,
a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno (art.
36 LAI). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere
versato contributi per almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato
il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere in considerazione
anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno
Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108
e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 OAI).
In concreto, l'UAI ha emanato una decisione su opposizione negativa il
18 gennaio 2005. Con decisione del 16 gennaio 2009 l'UAIE ha
respinto una seconda domanda di rendita presentata il 24 gennaio
2007. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità va dal 18
gennaio 2005 al 16 gennaio 2009.
Pagina 9
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Va comunque osservato che l'assicurato potrebbe avere diritto a una
rendita d'invalidità al più presto dal 1° gennaio 2006. Infatti, in deroga
all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31
dicembre 2007) precisa che se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
Pagina 10
C-1174/2009
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
L'interessato, dopo il licenziamento del 2005 presso la ditta di
produzione e commercio di generi ortofrutticoli, ha ripreso un'attività
lucrativa il 6 giugno 2005 nel settore edile. Tuttavia, il 24 novembre
2005 è incorso in un ulteriore infortunio e da allora non avrebbe più
ripreso un'attività lucrativa.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (28a cpv.
1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
Pagina 11
C-1174/2009
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Nel caso in esame, può essere ritenuta la diagnosi posta in
evidenza dai sanitari del SAM di Bellinzona (visite del 16, 19, 22 e 23
gennaio 2008). Gli esperti incaricati (Dott. Christen, reumatologia; Dott.
Karau, neurologia; Dott.ssa Castra, psichiatria) hanno evidenziato la
seguente situazione:
“Diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro:
sindrome cervicospondilogena prevalentemente a destra con/su: alterazioni
degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi, uncartrosi, spondilosi anteriore
C5-C6), disturbi statici del rachide (cifosi prolungata della dorsale con protrazione del
capo);
dolori cronici dell'avambraccio destro su/con: pregresso duplice intervento al gomito
destro (27 luglio 2000 e 18 giugno 2002);
sindrome lombospondilogena cronica su/con: alterazioni degenerative della colonna
(protrusione discale mediana e paramediana a destra L2-L3, protrusione mediale
circonferenziale L4-L5, protrusione con sviluppo mediano ed al trattino paramediano
destro L5-S1, disturbi statici (scoliosi sinistro-convessa lombare), decondizionamento
muscolare;
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
cefalea cronica, sindrome mista ansiosa-depressiva (F 41.2), poliglobulia”.
Sebbene questa diagnosi appaia completa e rappresenti il risultato di
indagini sanitarie specialistiche protrattesi per 4 giorni, sono sorte
delle divergenze in merito all'accertamento psichiatrico, sulla scorta di
una dettagliata relazione del Dott. Mattia. L'esperto di parte rileva una
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sindrome da dolore somatoforme, una sindrome affettiva persistente,
ed una sindrome ansiosa non altrimenti specificata. Per il vero, la
Dott.ssa Castra aveva esaminato il problema della sindrome da dolore
somatoforme, ma ha escluso tale elemento diagnostico propendendo
invece per una complessa reazione da disadattamento. Il Dott. Mattia
afferma invece che la sindrome da disadattamento non sarebbe
adeguata per motivi temporali. La Dott.ssa Castra ha avuto modo di
replicare al parere del Dott. Mattia e lo stesso ha avuto la possibilità di
duplicare.
Ora, il collegio giudicante, dopo attenta lettura delle refertazioni
psichiatriche, non ritiene utile chiarire ulteriormente tali divergenze
diagnostiche. Determinante, nell'assicurazione invalidità svizzera, non
è l'accertamento diagnostico assolutamente preciso, tanto più quando
si tratta di materia psichiatrica, ove spesso le sfumature dipendono da
situazioni patologiche momentanee del paziente, da metodi d'indagine,
da esperienze personali dello specialista e da altri molteplici fattori.
Certo, la diagnosi deve corrispondere il più possibile alla situazione
che emerge dallo studio specialistico, ma per il diritto svizzero in
materia d'invalidità, molto più importante è conoscere le conseguenze
invalidanti di un determinato complesso morboso e non tanto la
malattia in quanto tale.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel
tenore vigente fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nel
tenore vigente fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno
durante un anno.
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10.
10.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, i sanitari del SAM ammettono
solamente che l'interessato è invalido come muratore o in altre attività
medio pesanti e ciò in misura del 40% essenzialmente per delle
ragioni ortopediche. In attività di sostituzione rispettose di determinate
condizioni quanto al porto di pesi, posizioni da evitare, la capacità di
lavoro dell'assicurato sarebbe invece completa. In sede di ricorso, un
parere diverso viene espresso dal Dott. Mattia che ritiene sussistere
un'inabilità al lavoro del 50% in ogni settore. Va precisato che
l'incapacità di lavoro scaturita dall'indagine del SAM è di origine
ortopedica, mentre l'opinione del Dott. Mattia è basata sulla patologia
psichica.
10.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte, come lo sarebbe peraltro il parere del Dott. Mattia.
Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le
domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa
lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità
all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio di un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
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censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).
10.3 Ora, il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dalle
risultanze alle quali sono giunti i periti del SAM e si baserà dunque su
tali valutazioni. Queste, salvo nella problematica psichica (cfr. consid.
9), non sono state contestate, né in sede di audizione, né in procedura
ricorsuale, fatta parzialmente eccezione del parere del Dott. Liverani
(neurochirurgo, Agno) del 16 dicembre 2008, il quale, pur non
esprimendosi sull'esistenza o meno di un'invalidità di rilievo, propone
una rivalutazione specialistica, dando importanza alle doglianze
soggettive (dolori) del paziente.
11.
11.1 Dal punto di vista ortopedico reumatologico l'assicurato presenta
due problemi. Un processo degenerativo della colonna cervicale e
lombare, da una parte e, dall'altra, diversi disturbi al gomito destro da
imputare, in misura preponderante ma non essenziale, agli infortuni
subiti.
A livello della colonna in toto è presente una ipercifosi della dorsale
con protrazione del capo e la colonna cervicale risulta moderatamente
limitata alle rotazioni. Radiologicamente si nota una discopatia C5-C6
con osteocondrosi, uncoartrosi e spondilosi anteriore che comporta
una limitazione funzionale della colonna cervicale. Comunque, non vi
sono deficit cervicoradicolari e la muscolatura delle spalle è regolare.
A livello lombare si notano discopatie (L2-L3, L4-L5, L5-S1), ma la
mobilità risulta praticamente libera e non vi sono deficit
lomboradicolari. Sostanzialmente, dunque, nonostante la presenza
oggettiva di lesioni, la colonna è funzionalmente priva di limitazioni
importanti se non nell'ambito di compiti pesanti o che richiedono
particolari movimenti.
Il gomito destro presenta una cicatrice ulnare calma e senza franche
periartropatie con mobilità normale in ogni direzione; la radiografia
evidenzia strutture osteoarticolari nella norma. In esito all'infortunio del
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24 settembre 2004, il paziente presenta ancora dolori ai movimenti
della testa, al sollevamento delle braccia. Le limitazioni funzionali a
livello degli arti superiori e del capo sono tutto sommato modeste.
L'analisi complessiva dell'apparato locomotorio/articolare porta il Dott.
Christen a ritenere, dal punto di vista valetudinario, che l'assicurato
può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi e
spesso pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi, di rado pesi fra 10 e 25
kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre pesi superiori; sopra il petto
sono possibili pesi fino a 5 kg, raramente oltre questo peso.
L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso maneggiare attrezzi di media entità e solo talvolta attrezzi
pesanti e praticamente mai attrezzi molto pesanti. La rotazione
manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al
disopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto
spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia;
l'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
spesso quella in piedi di lunga durata; l'assicurato può camminare fino
a 50 metri sempre, molto spesso oltre i 50 metri, spesso per lunghi
tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato. In
queste condizioni, ritiene il Dott. Christen, l'assicurato è abile al 100%
con rendimento del 100% dal 1° settembre 2002, salvo intervalli
d'incapacità transitoria.
11.2 Dal punto di vista neurologico non vi è alcuna invalidità di rilievo.
Tutti gli esami effettuati sono nella norma. Esistono solamente dei
segni di una sofferenza neurogena cronica al muscolo primo
interosseo dorsale destro, privo comunque di ripercussioni debilitanti.
Non vi sono segni di radicolopatia cervicale o lombare. La situazione
del nervo ulnare destro (più volte ferito) è da considerarsi guarita sotto
il profilo neurologico e non causa più alcuna inabilità al lavoro (né in
quello abituale, né in quelli di sostituzione).
11.3 Contestata è la situazione dal punto di vista psichiatrico. Come
già riferito nei considerandi precedenti, il collegio giudicante, pur
avendo attentamente preso atto delle osservazioni del Dott. Mattia,
aderisce alle conclusioni alle quali è giunta la Dott.ssa Castra del
SAM. Le divergenze sono più che altro di ordine diagnostico e
dottrinale. Determinante, in sede giudiziaria, è di condividere, sul
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piano della conseguenze valetudinarie, il rapporto più convincente e
che più si avvicina all'esame della residua capacità di lavoro del
periziando.
Ora, il paziente non presenta disturbi del pensiero, né sindrome
psichiche maggiori. È ansioso più che altro per delle preoccupazioni
familiari; l'umore è leggermente deflesso, il potere cognitivo è intatto.
L'esperto del SAM (e qui diverge il parere del Dott. Mattia) nega
l'esistenza di un vero e proprio disturbo da dolore somatoforme e
propende per una complessa reazione di disadattamento più recente,
atteso che il paziente ha avuto delle doglianze soggettive già da
moltissimo tempo (1991 almeno) senza che abbiano mai provocato
un'incapacità lavorativa di rilievo. L'acuirsi del disagio psichico si è
verificato di recente per problematiche socio-relazionali di diversa
natura ed origine. Proprio perché tale situazione è piuttosto recente,
l'esperto del SAM considera opportuno non riconoscere alcuna
inabilità di lavoro per motivi psichiatrici, alfine di "non colludere con il
rischi di incistamento del quadro che potrebbe essere evitato con un
pronto rientro in attività, magari più idonee allo stato lamentato". La
sindrome dolorosa, osserva ancora la Dott.ssa Castra, non sembra
attenere a dati oggettivi, ma prodotta all'interno di una elaborazione
nevrotica che sarebbe opportuno tentare di risolvere prima che si
strutturi ulteriormente. Peraltro, continua l'esperto del SAM, una
sindrome da dolore somatoforme persistente (anche nella denegata
ipotesi in cui si ammettesse questo quadro) non produrrebbe
percentuali di inabilità di rilievo, ma solo valori contenuti.
L'esposto pur dettagliato del Dott. Mattia non apporta argomenti più
convincenti. Certo esiste la nota divergenza diagnostica, ma questa
non giustifica un maggiore approfondimento di indagini. Peraltro, come
lo si vedrà al considerando 13, occorrerà rinviare gli atti
all'amministrazione poiché una modifica oggettiva del quadro
patologico è avvenuta nel giugno/settembre 2009, ossia dopo la data
dell'impugnata decisione. Determinante è invece, al di là di problemi
diagnostici, che il quadro clinico studiato dai due esperti è
sostanzialmente sovrapponibile.
11.4 Concludendo quindi, il collegio giudicante è del parere che
l'interessato presenta una situazione oggettiva perlopiù invariata
rispetto al 2002, ossia quando l'assicurato è stato ritenuto abile in
attività adeguate al cento per cento.
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12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 Un calcolo comparativo dei redditi è già stato effettuato il 28
settembre 2004, nell'ambito della prima decisione cresciuta in
giudicato, dal quale è scaturita una perdita di guadagno del 33%. In
questa procedura non sono emersi nuovi elementi dal punto di vista
medico. La situazione valetudinaria dell'interessato è infatti rimasta
pressoché stabile rispetto alla prima domanda, in quanto un'attività
sostitutiva è sempre esigibile al 100%. Non si giustificherebbe pertanto
di procedere a un nuovo raffronto dei redditi.
12.3 In merito al raffronto operato dall'ufficio AI, si può comunque
precisare quanto segue.
Per quanto riguarda il reddito di prima dell'invalidità, l'Ufficio AI (CIP) si
è basato correttamente su quanto dichiarato dall'ex datore di lavoro
dell'assicurato, attualizzando l'importo al 2002, per un risultato di
Fr. 58'586.-.
Per determinare il reddito da invalido sarebbe stato più opportuno
riferirsi ai salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore
privato (vedi tabella TA1 pubblicata dall'Ufficio federale di statistica),
invece della media dei salari statistici rilevati in diversi settori
dell'economia, come ritenuto dal CIP. Il salario statistico per gli uomini
nel 2002 sarebbe pertanto di Fr. 4'557.- mensili (e non 4'202.-),
calcolato statisticamente su 40 ore. Occorre riportare questo dato su
un orario di 41,7 ore settimanali (cfr. Vie économique, tabella B 9.2,
durata media di lavoro in Svizzera), ciò che comporta un introito di Fr.
4'750.70 al mese o di Fr. 57'008.40 annuali. Questo guadagno teorico
potrebbe essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. La riduzione
massima ammessa dalla giurisprudenza è del 25%. L'amministrazione
ha ammesso una riduzione del 25% che nella fattispecie non sembra
giustificata vista l'età dell'assicurato (cfr. nota del 28 settembre 2008
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dell'Ufficio AI). Tuttavia, anche ammettendo questa riduzione, la
perdita di guadagno non raggiungerebbe il 40%. Il salario da invalido
ammonterebbe infatti a Fr. 42'756.30 e il confronto fra un reddito privo
d'invalidità di Fr. 58'586.- causa una perdita di guadagno del 27.01%
(e non del 33% come determinato dal CIP), tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
13.
Durante la procedura di ricorso il Patronato UNIA ha prodotto
documentazione sanitaria dalla quale risulta che A._______ è
costantemente in cura, dal 18 giugno 2009, presso il Dipartimento di
salute mentale di Verbania (Centro di Domodossola) per problemi
psichici, in particolare l'interessato presenta una deflessione del tono
dell'umore, una capacità di concentrazione e reazione ridotte, eloquio
scarno e rallentato, polarizzazione del pensiero ed altri disturbi
(rapporto del 21 settembre 2009 a firma della Dott.ssa Berardi). La
situazione si è aggravata il 2 settembre 2009 con un ricovero obbligato
in ambiente ospedaliero (Verbania) per psicosi (ICD-9-CM). Il ricovero
è durato 9 giorni. Chiaro è che il quadro clinico è peggiorato rispetto a
quanto riscontrato sia dal Dott. Mattia che dalla Dott.ssa Castra e ciò
sebbene i Dott.ri Uslenghi, psichiatra, e Klauser, consultati dall'Ufficio
AI ticinese (rapporto del 20 novembre 2009), tendano a relativizzare
l'evento di cui sopra.
Ora, questo collegio giudicante è del parere che la situazione
psichiatrica è in corso di peggioramento, per cui appare utile ritenere
l'atto del 5 ottobre 2009 dell'UNIA quale esplicita nuova domanda di
prestazioni. Tale nuovo accertamento ha lo scopo di verificare se il
peggioramento in corso assuma un carattere di continuità tale da
giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni da parte dell'AI.
Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione perché
proceda all'istruzione di tale domanda.
14.
14.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Visto il peggioramento intervenuto dopo la data
della decisione impugnata, gli atti vengono rinviati all'Ufficio AI
intimato perché proceda ai sensi del considerando 13.
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14.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
30 dicembre 2009.
14.3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) perché proceda ai sensi del
considerando 13.
3.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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