Corte II I
C-1177/2009
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S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Michele Vannucci,
via XXVIII agosto 1, IT-52011 Bibbiena,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 2 febbraio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1177/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 2 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a
A._______, cittadino italiano, nato il , che, in esito a procedura di
revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da
lui percepita dal 1° settembre 2002, sarebbe stata soppressa con
effetto a partire dal 1° aprile 2009 (doc. 68);
in data 19 febbraio 2009, il nominato, validamente rappresentato
dall'avv. M. Vannucci di Bibbiena, è insorto contro il menzionato
provvedimento amministrativo chiedendo il ripristino del suo diritto ad
una rendita intera AI;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una certificazione medica
specialistica (psichiatrica) del Dott. Sordi Vieri del 16 febbraio 2009;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
26 febbraio 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio servizio medico, Dott.
Croisier, il quale, nella sua relazione dell'11 maggio 2009, ha
affermato che la documentazione prodotta non poneva in evidenza
un'incapacità di lavoro di livello pensionabile (doc. 72);
nella sua risposta di causa del 22 maggio 2009, l'UAIE ha dunque
proposto la reiezione del gravame;
in data 28 maggio 2009, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le
osservazioni dell'amministrazione con copia del parere del Dott.
Crosier (doc. 71, 72) e l'ha invitata a voler depositare un'eventuale
replica;
con atto del 22 giugno 2009 dell'avv. Vannucci, l'insorgente ha
replicato ribadendo la sua richiesta di ripristino della precedente
prestazione AI;
a suffragio di quanto chiesto ha prodotto una nuova relazione del Dott.
Sordi Vieri del 16 giugno 2009, nella quale vengono apportate alcune
precisazioni diagnostiche;
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ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Crosier, il
quale, nella sua relazione del 28 luglio 2009, ha proposto di far visitare
l'assicurato presso uno specialista nel Cantone Ticino (doc. 73, 74);
duplicando in data 31 luglio 2009, l'UAIE propone pertanto di rinviargli
la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova
decisione impugnabile;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che l'indagine specialistica in Svizzera
(neuropsichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in
contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
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dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica e la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'autorità
inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 2 febbraio 2009, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) intimato, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca
di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R; con allegati: doc.
73, 74: parere del Dott. Croisier del 28 luglio 2009 con nota
dell'UAIE del 7 luglio 2009 e la risposta di causa dell'UAIE del 31
luglio 2009)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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