Corte II I
C-1185/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
divisione Estero, via XXIV Maggio /,
angolo via IV Novembre n. 2, IT-73040 Neviano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1185/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 15 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicura-
zione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
respinto la richiesta di rendita d'invalidità svizzera presentata il 29
gennaio 2008 dal cittadino italiano A._______, nato il (...),
che, con gravame del 22 febbraio 2009 consegnato alle poste italiane
il 26 febbraio successivo, A._______, regolarmente rappresentato
dall'Avvocato Ostuni, chiede, in sostanza, l'annullamento del sum-
menzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il rico-
noscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità o l'espletamento
di una perizia medica,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale, nel suo rapporto
del 26 maggio 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad
una perizia psichiatrica atta a definire l'evoluzione dello stato valetu-
dinario del ricorrente,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 4 giugno
2009 propone pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istrut-
toria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 8 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale ha tra-
smesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministra-
zione,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federa-
le del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ri-
corsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le ecce-
zioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
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LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
B._______ nel suo rapporto del 26 maggio 2009,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio
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dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 15 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata AR;)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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