Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} C 119/04 Sentenza del 3 gennaio 2005 IIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere Parti Sezione cantonale del lavoro, piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente, contro T.________, opponente, rappresentato dall'avv. Brenno Canevascini, via Sempione 8, 6602 Muralto Istanza precedente Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (Giudizio del 3 giugno 2004) Fatti: A. Dopo che il rapporto di lavoro che lo legava in qualitŕ di allenatore al Football Club (FC) L.________ era stato disdetto, a causa del fallimento della societŕ calcistica, con effetto al 30 aprile 2003, T.________ si č iscritto al collocamento facendo richiesta di indennitŕ di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2003. L'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Locarno ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino domandando se il richiedente, che aveva comunicato di essere contitolare dello Studio d'Ingegneria C.________ con funzioni di rappresentanza o acquisizione clienti, fosse da ritenere idoneo al collocamento. Mediante decisione del 5 maggio 2003, sostanzialmente confermata il 12 giugno seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Sezione del lavoro ha deciso che l'istante non poteva essere dichiarato idoneo al collocamento dal 1° maggio 2003 in quanto egli, in qualitŕ di socio fondatore, azionista e membro del consiglio di amministrazione del predetto Studio d'ingegneria, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non poteva pertanto beneficiare delle indennitŕ di disoccupazione. Inoltre, l'amministrazione ha negato l'idoneitŕ al collocamento anche perché l'assicurato avrebbe limitato fino alla fine del 2003 le ricerche di impiego alle sole attivitŕ di allenatore sportivo nonostante, secondo la Sezione del lavoro, le possibilitŕ di reperire un simile impiego risultassero piuttosto scarse. B. T.________, con il patrocinio dell'avv. Brenno Canevascini, si č aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 3 giugno 2004, ne ha accolto il gravame annullando il provvedimento in lite e retrocedendo gli atti all'amministrazione per verificare l'adempimento, da parte dell'interessato, degli ulteriori presupposti per il diritto alle indennitŕ di disoccupazione. In particolare, la Corte cantonale ha, da un lato, ritenuto che l'attivitŕ di azionista e consigliere di amministrazione in seno allo Studio d'ingegneria non ostava a un diritto alle indennitŕ di disoccupazione. Dall'altro lato, con riferimento alla limitazione fino al 31 dicembre 2003 - data per la quale T.________ č poi uscito dalla cerchia dei richiedenti l'indennitŕ di disoccupazione essendo egli stato assunto dallo Studio d'ingegneria di cui č contitolare - delle ricerche di lavoro alla sola attivitŕ di allenatore di calcio, i primi giudici hanno osservato che non č possibile dichiarare l'inidoneitŕ al collocamento solo perché un assicurato per un certo lasso di tempo concentra le proprie ricerche nel settore della formazione appresa. Tenuto conto di tutte le circostanze (disoccupazione senza colpa dell'assicurato; importanza del diploma di allenatore dell'Unione delle associazioni calcistiche europee [UEFA] che nel frattempo T.________ aveva appena conseguito; caratteristiche del mercato del lavoro nella professione in questione), l'autoritŕ giudiziaria cantonale, pur considerando la fattispecie un caso limite, ha ritenuto ragionevole concedergli tempo fino al dicembre 2003 per cercare un'occupazione quale allenatore per la seconda parte della stagione calcistica. C. La Sezione del lavoro interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in annullamento del giudizio di primo grado, chiede la conferma della decisione su opposizione. Oltre a sostanzialmente fare notare che le possibilitŕ di reperire un'occupazione nella professione ricercata sarebbero state alquanto ridotte e che comunque il tempo (otto mesi) concesso dalla Corte cantonale all'assicurato per potersi concentrare su tali ricerche sarebbe stato eccessivo nonché contrario alla prassi amministrativa e giudiziaria in materia, la Sezione ricorrente assevera che l'interessato avrebbe potuto e dovuto - come ha poi effettivamente fatto, anche se per un breve periodo, a partire dal 1° gennaio 2004, prima di essere assunto nel corso della primavera 2004 "quale allenatore professionista (a tempo pieno) presso l'Associazione svizzera di calcio" - lavorare sin dall'inizio o comunque, al piů tardi, al massimo tre o quattro mesi dall'inizio del controllo della disoccupazione presso lo Studio d'ingegneria C.________. Mentre T.________, sempre rappresentato dall'avv. Canevascini, propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi. Diritto: 1. Oggetto del contendere č l'idoneitŕ al collocamento di T.________ a partire dal 1° maggio 2003. Per valutare questa questione, occorre, partendo dal momento in cui la Sezione del lavoro ha negato l'idoneitŕ al collocamento, ragionare in termini prospettivi sulla base dei fatti che si sono realizzati fino a tale data (DTF 120 V 387 consid. 2 con riferimenti; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 245 consid. 1). 2. La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Ne discende che la LPGA č applicabile alla presente fattispecie sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alle sue disposizioni (art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LADI). Per contro, dal momento che in concreto sia la disoccupazione che l'iscrizione al collocamento (oltre che la decisione su opposizione querelata) sono intervenute prima del 1° luglio 2003, non si applicano le modifiche della LADI entrate in vigore a tale data (cfr. sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2). 3. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennitŕ di disoccupazione se, adempiute le altre condizioni previste dalla legge, č idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2003, sancisce che il disoccupato č idoneo al collocamento se č disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneitŕ al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - piů particolarmente di esercitare un'attivitŕ lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciň che implica non solo la volontŕ di assumere una simile attivitŕ quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilitŕ sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli puň consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'idoneitŕ al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attivitŕ lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infine considerato inidoneo al collocamento se la possibilitŕ di trovare un impiego č molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). 4. Quanto al fatto che T.________, anche dopo avere perso il posto di allenatore presso il fallito FC L.________, avrebbe continuato a mantenere la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio d'Ingegneria C.________, la pronuncia cantonale, cui si rinvia, ha pertinentemente ricordato come, per giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il diritto alle indennitŕ di disoccupazione non sia precluso all'assicurato che, pur conservando una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive alla disoccupazione dopo avere lavorato per un'altra ditta quale dipendente per una durata di almeno sei mesi (SVR 2004 ALV no. 15 pag. 46). Ora, proprio questo si č chiaramente verificato nel caso di specie avendo l'interessato svolto l'attivitŕ di allenatore per il FC L.________ dal 1° giugno 2002 dopo giŕ essere stato in precedenza alle dipendenze, dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2002, del FC O.________ con le medesime funzioni. 5. Per il resto, l'amministrazione ricorrente censura l'operato della Corte cantonale essenzialmente per il fatto di non avere sanzionato, con l'inidoneitŕ al collocamento, il comportamento di T.________, che si sarebbe rifiutato, sin dall'inizio e fino alla fine di dicembre 2003, di estendere il campo delle ricerche di lavoro al settore extrasportivo ed extracalcistico, e per avergli anzi concesso, contrariamente alla prassi amministrativa e giudiziaria in materia, un periodo di tempo di otto mesi per concentrarsi sulla ricerca nella sua precedente attivitŕ quando il settore in questione presentava scarse possibilitŕ d'impiego e quando l'assicurato avrebbe potuto da subito essere occupato presso il "suo" Studio d'ingegneria. 5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di concludere di per sé per una mancata disponibilitŕ al collocamento della persona assicurata, bensě sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata disponibilitŕ al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza piů volte sospeso dal diritto all'indennitŕ di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso l'attivitŕ professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non presenta possibilitŕ d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennitŕ di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi un'occupazione non puň di principio essere negata la disponibilitŕ al collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna intenzione di riprendere un'attivitŕ lavorativa dipendente. Per il principio della proporzionalitŕ che informa anche la procedura nell'assicurazione contro la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennitŕ di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha perň anche avuto modo di rilevare a piů riprese che l'idoneitŕ al collocamento puň essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un'attivitŕ adeguata oppure ancora se l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attivitŕ nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilitŕ di trovare un impiego (DLA 2004 no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o č altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid. 3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresě precisato che per statuire sull'idoneitŕ al collocamento occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di incidere sulle possibilitŕ di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attivitŕ adeguata ricercata. Questo Tribunale ha cosě ancora recentemente avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato puň, in combinazione con delle limitazioni temporali dell'attivitŕ stessa, portare a negare l'idoneitŕ al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 218 consid. 2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non č riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non č disposto e non č in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non č idoneo al collocamento. 5.2 Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilitŕ per T.________ di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a giŕ vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso - o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilitŕ di un avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del campionato in primavera non erano cosě remote da rendere praticamente illusoria la ricerca. A ciň si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso T.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilitŕ di reperire una nuova occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui l'assicurato si č espresso in questi termini, egli si č infatti chiaramente riferito alle possibilitŕ esistenti al di fuori di questo quadro temporale (cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilitŕ sono veramente scarse [...]"). 5.3 Visto quanto precede, resta ora da esaminare se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale all'assicurato per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione appresa sia da considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del lavoro oppure si giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione delle particolari circostanze del caso. 5.3.1 Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2 LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non č considerata adeguata e di conseguenza č esclusa dall'obbligo di accettazione, ciň che si avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacitŕ e dell'attivitŕ precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per quanto tempo si debba tenere conto dell'attivitŕ precedente ha giŕ fatto l'oggetto di alcune discussioni. Cosě, inizialmente, nel 1995, il legislatore ha inteso escludere l'applicabilitŕ dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso in cui la disoccupazione fosse durata piů di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale intenzione non si č tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno perň indicato in questo lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare astrazione dal criterio dell'attivitŕ precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che piů aumenta la durata della disoccupazione, meno si č tenuti a tenerne conto (Boll. uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro, sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20 all'art. 16). 5.3.2 Per parte sua, il Tribunale federale delle assicurazioni nella giŕ citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145, pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito l'inidoneitŕ al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto, invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano fatto decorrere l'inizio di questa inidoneitŕ, al termine di un lasso di tempo ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 seg. consid. 2). 5.3.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle particolari circostanze del caso giŕ messe in evidenza dal Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto giŕ concluso; importanza degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria professione, pur configurando un caso limite, puň essere condivisa. In tali condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo confermato. 5.3.4 Nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e dovuto, sin dall'inizio o comunque, al piů tardi, al massimo tre o quattro mesi dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello Studio d'ingegneria C.________. A tal proposito l'assicurato ha giŕ convincentemente osservato come un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio d'ingegneria sarebbe risultato difficile se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi peraltro si č avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che risultava tanto piů necessaria poiché T.________ aveva appreso la professione di disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva effettuato manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel frattempo, stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora non padroneggiava. 6. Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura č gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'amministrazione soccombente (art. 159 e 135 OG). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo č respinto. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. Il Servizio del lavoro del Cantone Ticino verserŕ a T.________ la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. 4. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. Lucerna, 3 gennaio 2005 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: