B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1193/2017
Sen t en z a d e l 2 3 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Gehring, Michael Peterli,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione
del 25 gennaio 2017).
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Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente, insorgente), cittadina
italiana, nata il (…), ha lavorato in Svizzera in diversi periodi dal 1988 al
2014, svolgendo da ultimo l’attività di venditrice e solvendo contributi all’as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 9 pag.
26 in particolare pag. 28 dell’incarto dell’autorità inferiore, di seguito: doc.
A 9 pag. 26 in particolare pag. 28).
A.b Il 18 marzo 2014, ha subito un infortunio sul luogo di lavoro che le ha
provocato delle alterazioni statico-degenerative a livello C3-C5, un’ernia
discale posteriore paramediana sinistra C5-C6, un’ernia discale pre-intra-
foraminale sinistra a livello C6-C7, con impronta sul midollo anteriormente
e la presenza di alterazioni artrosiche acromio-clavicolari, senza lesione
dei tendini (cfr. doc. 1 pag. 1 dell’incarto dell’assicuratore malattia, di se-
guito: doc. B 1 pag. 1, nonché doc. B 5 pag. 8 [RM cervicale senza MDC
dell’8 aprile 2014], doc. B 7 pag. 10 [RM spalla sinistra senza MDC dell’11
aprile 2014] e doc. A 67 pag. 211).
A.c Il 30 luglio 2014, ha subito un intervento di discectomia C5-C7, osteo-
fitectomia, erniectomia C5-C6 e C6-C7 paramediana sinistra, artrodesi cer-
vicale C5-C6, C6-C7 con impianto di una duplice gabbia intersomatica
ROI-C. Il 31 luglio seguente, ha subito una seconda operazione (d’ur-
genza) a causa di una complicazione post-operatoria con ematoma sub-
fasciale cervicale anteriore con disfagia e disturbi respiratori, con succes-
siva disfonia, poi regredita (cfr. doc. A 1 pag. 1 [ripetuto in doc. A 30 pag.
121, doc. A 34 pag. 130, doc. B 14 pag. 17, nonché allegato ai doc. TAF 7
e doc. TAF 13], doc. A 67 pag. 211-212, doc. B 12 pag. 15 e doc. B 13 pag.
16).
B.
B.a Il 6 dicembre 2014, l’interessata ha formulato una domanda volta all’ot-
tenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. A
3 pag. 7).
B.b Dalle carte processuali risultano segnatamente i seguenti documenti
medici:
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la perizia medica particolareggiata E 213 del 28 gennaio 2015 (doc. A
30 pag. 109), la quale riporta la diagnosi di cervicalgia in esiti di disco-
patia C5-C6 e C6-C7 e non si pronuncia sulla capacità lavorativa dell’in-
teressata;
il certificato medico del 9 febbraio 2015 del dott. B._______, specialista
in neurochirurgia (doc. A 30 pag. 120 [ripetuto in doc. A 34 pag. 128,
doc. B 23 pag. 26 e doc. B 24 pag. 27]), nel quale è indicato, fra l’altro,
che la RMN cervicale di controllo mostra il corretto posizionamento dei
mezzi di sintesi ed esclude franche compressioni mielo-radicolari;
la perizia reumatologica del 1° marzo 2016 del dott. C._______ (doc. A
57 pag. 168), da cui risulta un’incapacità lavorativa totale dal 18 marzo
2014 al 31 gennaio 2015, nonché, a decorrere dal 1° febbraio 2015,
un’incapacità lavorativa del 40% (intesa come riduzione del rendi-
mento) nell’attività precedentemente svolta di venditrice nonché una to-
tale capacità lavorativa in attività adatte e rispettose delle limitazioni
funzionali e di carico. Il perito ha peraltro ritenuto per l’interessata una
diminuzione di rendimento del 30% nell’esecuzione delle mansioni do-
mestiche;
la perizia psichiatrica del 18 maggio 2016 della dott.ssa D._______
(doc. A 61 pag. 188), in cui è evidenziata la diagnosi di sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10 F 43.21) e, a
decorrere dall’agosto del 2014 (dopo gli interventi chirurgici subiti il 31
luglio 2017), un’incapacità lavorativa del 20% (intesa come riduzione
del rendimento) sia nella precedente attività che in attività adatte, non-
ché una diminuzione del rendimento del 10% nelle mansioni di casa-
linga;
la perizia neurologica del 12 settembre 2016 del dott. E._______ (doc.
A 67 pag. 210), da cui risulta un’incapacità lavorativa del 20% nella pre-
cedente attività di commessa, incapacità che è da integrare e non som-
mare con quella definita dal perito reumatologo. Per lo svolgimento
delle mansioni domestiche, l’incapacità è pure stata ritenuta del 20%.
B.c Con rapporto finale del 22 settembre 2016, il dott. F._______ (specia-
lizzazione non nota), medico del Servizio medico regionale (SMR), ha ri-
preso le diagnosi poste dai periti in reumatologia, psichiatria e neurologia
e ritenuto nell’attività abituale di venditrice un’incapacità lavorativa totale
dal 18 marzo 2014 e del 40% dal 1° febbraio 2015 e continua (intesa come
riduzione del rendimento), e in attività adeguate rispettose delle limitazioni
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funzionali un’incapacità lavorativa totale dal 18 marzo 2014 e del 20% dal
1° febbraio 2015 (intesa come riduzione del rendimento). Sono altresì state
indicate le limitazioni funzionali dell’interessata (doc. A 68 pag. 218).
B.d Il 7 ottobre 2016, l’interessata ha indicato che senza il danno alla salute
avrebbe lavorato in misura del 100% in qualità di venditrice oppure di de-
coratrice di appartamenti. Ha altresì indicato di non avere effettuato alcuna
ricerca di lavoro a causa del suo stato di salute e che già solo occupandosi
della casa e dei figli avrebbe subito un peggioramento delle sue affezioni
(doc. A 69 pag. 222 [domande poste all’assicurata] e doc. A 70 pag. 224
[risposte dell’interessata]).
B.e Il 18 novembre 2016, il consulente in integrazione professionale non
ha ritenuto necessario prendere in considerazione una riformazione pro-
fessionale conto tenuto dell’età e del percorso professionale dell’interes-
sata, nonché dell’incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività di
venditrice e del 20% in attività sostitutive adeguate rispettose delle limita-
zioni funzionali. Il consulente ha altresì segnalato, previa richiesta, di es-
sere a disposizione per un aiuto al collocamento e ha chiuso il proprio man-
dato (doc. A 73 pag. 233).
B.f Sulla base del rapporto finale del SMR del 22 settembre 2016, delle
dichiarazioni dell’interessata del 7 ottobre 2016, nonché della valutazione
del consulente in integrazione professionale del 18 novembre 2016, con
progetto di decisione del 21 novembre 2016, l’UAIE ha prospettato il re-
spingimento della richiesta di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità
(doc. A 74 pag. 235; cfr. anche doc. A 71 pag. 227 e doc. A 72 pag. 231
[fogli di calcolo]).
B.g In data 22 novembre 2016, all’autorità inferiore è pervenuto il certificato
medico del 3 novembre 2016 del dott. G._______, medico curante, il quale
pone la diagnosi di cervicobrachialgia in esiti di intervento per ernia discale
cervicale e certifica un’incapacità lavorativa totale fino al 30 novembre
2016 (doc. A 75 pag. 239 e doc. A 76 pag. 240).
B.h Con annotazione del 24 novembre 2016, il medico del SMR ha ritenuto
che la documentazione trasmessa dall’interessata non apporta alcun
nuovo elemento che non sia già stato constatato e valutato (doc. A 77 pag.
241).
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Pagina 5
B.i Il 12 gennaio 2016 (cfr. timbro postale), l’interessata ha trasmesso
all’amministrazione ulteriore documentazione medica, segnatamente il cer-
tificato medico del 5 gennaio 2017 del dott. G._______ (doc. A 82 pag. 255
[nel quale viene in particolare evidenziata una sindrome ansioso-depres-
siva]), il piano riabilitativo individuale del 6 dicembre 2016 (doc. A 81 pag.
250 e allegato ai doc. TAF 1, doc. TAF 7 e doc. TAF 13 [che pone la dia-
gnosi di cervicalgia, parestesie alle mani e lombalgia]), il referto dell’esame
RM cervicale senza MDC del 3 gennaio 2017 (doc. A 81 pag. 251 e allegato
ai doc. TAF 1, doc. TAF 7 e doc. TAF 13 [il quale indica in particolare esservi
tra C4-C5 una protrusione discale paramediana]) e la relazione medico-
psichiatrica dell’11 gennaio 2017 della dott.ssa H._______, specialista in
psichiatria (doc. A 81 pag. 249 e allegato ai doc. TAF 1, doc. TAF 7 e doc.
TAF 13 [la quale pone la diagnosi di disturbo dell’adattamento con umore
depresso]).
B.j Con decisione del 25 gennaio 2017, l’UAIE ha respinto la domanda del
6 dicembre 2014 tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione
per l’invalidità (doc. A 83 pag. 256 [ripetuto in doc. A 79 pag. 243]). Secondo
l’autorità inferiore, sulla base degli accertamenti medici eseguiti, l’interes-
sata presenta, nell’attività abituale di venditrice, un’incapacità lavorativa to-
tale dal 18 marzo 2014 al 31 gennaio 2015 e del 40% dal 1° febbraio 2015
e continua, mentre, in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali, pre-
senta un’incapacità lavorativa totale dal 18 marzo 2014 al 31 gennaio 2015
e del 20% dal 1° febbraio 2015 e continua. Dal confronto del reddito da
valida di fr. 53'445.50 (determinato secondo i dati statistici delle tabelle TA1
del 2012 aggiornate al 2014, categoria 47, commercio al dettaglio, attività
semplici e ripetitive), con il reddito da invalida di fr. 37'601.65 (determinato
secondo la tabella TA1 del 2012 aggiornata al 2014, attività semplici e ri-
petitive, valore mediano, per 41.7 ore a settimana per un salario a tempo
pieno di fr. 52'224.50 a cui dedurre il 20% per motivi medico-teorici [inca-
pacità lavorativa] e il 10% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari) è risultato un grado d’invalidità del 30% ([53'446
– 37’602] : 53'446 x 100 = 29.65%), insufficiente per l’erogazione di una
rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. L’amministrazione ha
pure negato il diritto a provvedimenti reintegrativi di ordine professionale,
ma segnalato la disponibilità, previa domanda, per un aiuto al colloca-
mento.
C.
C.a Il 23 febbraio 2017, l’interessata ha interposto ricorso cautelativo di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 25
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gennaio 2017, mediante il quale ha chiesto di potere prendere visione
dell’intero incarto dell’autorità inferiore per potere completare il proprio ri-
corso. L’insorgente ha altresì indicato di avere in programma delle visite
presso degli specialisti in ambito neurologico, psichiatrico e otorinolarin-
goiatrico e ha allegato diversa documentazione medica in parte già agli atti
dell’incarto dell’autorità inferiore (doc. TAF 1 e allegati).
C.b Con decisione incidentale del 9 marzo 2017, questo Tribunale ha tra-
smesso alla ricorrente copia dell’intero incarto dell’autorità inferiore e invi-
tato la stessa, qualora avesse voluto mantenere il ricorso, a regolarizzare
il medesimo con motivi e conclusioni (doc. TAF 5).
C.c Con atto del 10 aprile 2017, la ricorrente ha regolarizzato il proprio ri-
corso cautelativo. Ha fatto valere nella sostanza un accertamento insuffi-
ciente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha indicato in particolare di soffrire
di cervicalgia persistente post intervento chirurgico con protrusioni cervi-
cali, di non aver avuto alcun beneficio dagli interventi del luglio del 2014
ma che invece questi le hanno causato una sindrome ansioso depressiva
e problemi alle corde vocali e nella deglutizione. Ha allegato il certificato
medico 15 febbraio 2017 del dott. G._______, il quale ha ritenuto un’inca-
pacità lavorativa continua. L’insorgente ha altresì allegato di non aver po-
tuto eseguire le visite specialistiche annunciate nel ricorso cautelativo per
motivi economici. Quanto al calcolo per la determinazione del grado d’in-
validità, ha chiesto di adeguare il salario da invalida alla situazione salariale
del Cantone I._______, notoriamente inferiore rispetto alla media dei salari
in Svizzera. Ha quindi chiesto il riconoscimento di almeno una mezza ren-
dita d’invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2015. Ha altresì formulato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 7 e allegati).
C.d Il 10 maggio 2017, l’insorgente ha trasmesso il formulario “Domanda
di gratuito patrocinio” con mezzi di prova (doc. TAF 10 e allegati).
C.e Con risposta al ricorso del 16 maggio 2017, l’autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata sulla
base del preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
I._______ (Ufficio AI) del 15 maggio 2017. Detto Ufficio ha osservato che
la valutazione medica della fattispecie si basa in particolare su tre esami
peritali approfonditi in ambito reumatologico, psichiatrico e neurologico – ai
quali può essere conferito pieno valore probatorio in quanto completi e privi
di contraddizioni – nonché sul rapporto finale del SMR del 22 settembre
2016. L’autorità inferiore ha altresì indicato che la documentazione medica
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Pagina 7
trasmessa con il ricorso cautelativo rispettivamente con l’atto di regolariz-
zazione del ricorso è stata sottoposta ai periti in psichiatria e in neurologia
e che secondo i periti la stessa non apporta nuovi elementi atti a cambiare
le proprie conclusioni. In particolare, con complemento peritale psichiatrico
del 26 aprile 2017, è stato ritenuto che il certificato psichiatrico della
dott.ssa H._______ dell’11 gennaio 2017 non descrive alcun peggiora-
mento dello stato di salute rispetto a quanto ritenuto nel 2016 ma espone
un quadro clinico del tutto sovrapponibile. Nel complemento peritale neu-
rologico del 10 maggio 2017, è stato ritenuto che i rapporti dei dott.ri
J._______, K._______ e G._______ non sono suscettibili di modificare la
valutazione clinica fatta in precedenza, in particolare che tali rapporti non
menzionano alcuna compressione dei nervi mediani nei canali carpali. In
conclusione, secondo l’autorità inferiore la documentazione trasmessa non
smentisce le dettagliate e approfondite valutazioni eseguite dal SMR e non
fa stato di una diversa situazione clinica o di un peggioramento duraturo
delle sintomatologie rilevate. Quanto al calcolo economico, l’amministra-
zione ha ricordato che per costante e nota giurisprudenza si devono utiliz-
zare le tabelle statistiche federali e non quelle regionali. Correttamente è
pertanto stato fatto riferimento alla tabella TA1 per la determinazione del
reddito da valida e da invalida. Conto tenuto che la ricorrente, a decorrere
dal 1° febbraio 2015, presenta un grado d’invalidità inferiore al 40%, l’UAIE
ha quindi proposto il respingimento del ricorso e la conferma della deci-
sione impugnata (doc. TAF 11 e allegati).
C.f Nella replica del 22 giugno 2017, la ricorrente si è riconfermata nelle
allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha altresì (nuovamente) al-
legato della documentazione medica già presente agli atti (doc. TAF 13 e
allegati).
C.g Con provvedimento del 5 luglio 2017, questo Tribunale ha trasmesso
per conoscenza all’autorità inferiore copie della replica del 22 giugno 2017,
nonché degli allegati documenti (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu-
gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tem-
pestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammis-
sibile.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681 [cfr. DTF 143 V
81]).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
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relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 25 gennaio 2017.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
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resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta-
mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap-
prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata
resa (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1916/2017 del 4 dicembre
2019 consid. 3.3 con rinvii).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
La ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di
contribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando
che ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità contributi per più di un anno (cfr. doc. A pag. 28).
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
5.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
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Pagina 11
librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi-
sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera-
zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
5.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-3196/2017
dell’11 settembre 2019 consid. 4.6).
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
C-1193/2017
Pagina 12
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
6.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considera-
zioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto
di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di
una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono
atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere conside-
rato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei par-
ticolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con
rinvii).
6.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell’affezione
(DTF 130 V 396 [cfr., più in generale, la necessità di una valutazione me-
dica in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri, lo
psichiatra deve valutare l’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’as-
sicurato.
C-1193/2017
Pagina 13
6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 con rinvii).
7.
7.1 Una perizia psichiatrica è, di regola, necessaria quando si tratta di pro-
nunciarsi sull'incapacità lavorativa che i disturbi da dolore somatoforme ri-
spettivamente le patologie assimilate a questi ultimi, quali la fibromialgia,
sono in grado di causare (DTF 137 V 64 consid. 4 e 5 e 130 V 353 consid.
2.2.2). Sebbene la diagnosi di fibromialgia sia posta da uno specialista reu-
matologo, occorre pure esigere il concorso di uno specialista in psichiatria,
tanto più che i fattori psicosomatici hanno un'influenza determinante sullo
sviluppo di detta patologia. Una perizia pluridisciplinare che tenga conto
sia degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichici sembra costituire
di principio una misura d'istruzione adeguata al fine di stabilire se l'assicu-
rato presenta uno stato doloroso di una gravità tale che la messa a profitto
della sua capacità al lavoro in un mercato del lavoro equilibrato non sia più
esigibile o lo sia solo parzialmente (DTF 132 V 65 consid. 4.3).
7.2 Secondo una giurisprudenza del Tribunale federale, risalente al 2004,
i disturbi da dolore somatoforme ed i disturbi derivanti da affezioni psico-
somatiche assimilate a questi ultimi potevano essere sormontati facendo
gli sforzi personali ragionevolmente esigibili e non erano atti a determinare
una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di ca-
gionare un'invalidità. In tale ambito, una persona era ritenuta incapace di
fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora presentava una
comorbidità psichica importante ed adempiva determinati criteri (detti di
Förster; DTF 132 V 65 consid. 4 e 130 V 352 consid. 2.2.3).
7.3 Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF
141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza,
abbandonando la presunzione secondo cui i disturbi da dolore somato-
forme possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile da parte della persona che ne è affetta (questa presunzione impli-
cava peraltro il presupposto che l'incapacità di compiere simili sforzi com-
portava sempre e solo una completa incapacità al lavoro; consid. 3.4.2.2)
C-1193/2017
Pagina 14
e stabilendo che la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre
di disturbi da dolore somatoforme oppure di un'affezione psicosomatica as-
similata a questi ultimi (consid. 4.2) deve essere valutata sulla base di una
visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti nor-
mativa strutturata atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall'altro,
le risorse della persona (consid. 3.4, 3.5 e 3.6).
7.4 Il Tribunale federale ha stabilito degli indicatori per la valutazione del
carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, suddividendoli in due
categorie (consid. 4.1.3):
A. Categoria "gravità funzionale"
a. Complesso "danno alla salute"
i. Risultati e sintomi rilevanti per la diagnosi
ii. Successo od insuccesso del trattamento
iii. Successo od insuccesso della reintegrazione
iv. Comorbidità
b. Complesso "personalità" (diagnosi della personalità, risorse
personali)
c. Complesso "contesto sociale"
B. Categoria "coerenza" (aspetti del comportamento)
a. Limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita
paragonabili
b. Sofferenza dimostrata secondo l'anamnesi in vista di un trattamento
o di una reintegrazione.
Gli indicatori della categoria "gravità funzionale" costituiscono la base della
valutazione del caso concreto, le cui conclusioni dovranno poi essere ana-
lizzate nell'ambito della valutazione del caso secondo gli indicatori della
categoria "coerenza", tenendo altresì conto delle circostanze particolari
della fattispecie. Il catalogo di indicatori è peraltro destinato a modificarsi
in relazione agli sviluppi delle conoscenze scientifiche (consid. 4.1.1 e 4.3).
7.5 Per quanto attiene ai menzionati indicatori per la valutazione del caso,
il Tribunale federale ha ritenuto che bisognerà tener conto maggiormente
degli effetti delle affezioni psicosomatiche sulla capacità della persona di
esercitare il proprio lavoro e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Nell'ambito della diagnosi, si dovrà prendere in considerazione il fatto che
una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme implica un certo grado di
gravità (consid. 4.3.1.1). Lo svolgimento e l'esito dei trattamenti terapeutici
C-1193/2017
Pagina 15
e delle misure di reintegrazione professionale forniranno altresì delle indi-
cazioni sulle conseguenze delle affezioni psicosomatiche (consid. 4.3.1.2).
Bisognerà prendere in considerazione anche le risorse personali della per-
sona in rapporto alla sua personalità ed al contesto sociale in cui vive (con-
sid 4.3.2 e 4.3.3). Sarà altresì determinante la questione di sapere se le
limitazioni funzionali si manifestano nello stesso modo in tutti gli ambiti
della vita (lavoro e tempo libero) e se la sofferenza implica il ricorso alle
offerte terapeutiche esistenti (consid. 4.4 a 4.4.2).
7.6 Il Tribunale federale ha comunque sottolineato che la nuova giurispru-
denza non implica alcuna modifica del presupposto, di cui all'art. 7 cpv. 2
LPGA, secondo cui sussiste un'incapacità al guadagno suscettibile di ca-
gionare un'invalidità soltanto se la stessa non è obiettivamente superabile.
La nuova giurisprudenza non pregiudica altresì la necessità di riscontri og-
gettivi. Le valutazioni e le limitazioni soggettive che non sono spiegabili dal
profilo medico non potranno essere considerate quali danni alla salute in-
validanti, fermo restando che in tali casi di frequente non è seguito alcun
trattamento adeguato (consid. 3.7.1). Pertanto, il Tribunale federale ha
confermato che occorre partire dal principio che la persona che soffre di
un'affezione psicosomatica è da considerarsi siccome valida (consid.
3.7.2).
7.7 Nella sentenza 9C_899/2014 del 29 giugno 2015, il Tribunale federale
ha poi precisato che, dal profilo medico, deve essere spiegato per quale
motivo le limitazioni funzionali riscontrate giustificano una limitazione della
capacità lavorativa, conto tenuto dello sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile, secondo gli indicatori stabiliti (sentenza del TF 9C_899/2014 del
29 giugno 2015 consid. 3.2). Un disturbo da dolore somatoforme od una
patologia psicosomatica assimilata a quest'ultimo comportano un'invalidità,
nella misura in cui le limitazioni funzionali di uno stato di salute accertato
dal profilo medico sono dimostrate, secondo gli indicatori stabiliti, in modo
convincente e senza contraddizioni, perlomeno nel senso della verosimi-
glianza preponderante. In caso contrario, la persona assicurata sopporta
le conseguenze dell'assenza di prova (sentenze del TF 9C_492/2014 con-
sid. 6 e 9C_899/2014 consid. 3.2).
7.8 Quanto agli effetti transitori della nuova giurisprudenza, il Tribunale fe-
derale ha osservato che la giurisprudenza concernente i requisiti di una
perizia medica, di cui alla DTF 137 V 210 consid. 6, mantiene la propria
validità, nel senso che le perizie mediche eseguite secondo i precedenti
criteri non perdono necessariamente il loro valore probatorio. Nel singolo
caso, occorre però esaminare, conto tenuto delle particolarità del caso e
C-1193/2017
Pagina 16
delle censure sollevate, se i documenti medici agli atti permettono una va-
lutazione convincente del caso secondo gli indicatori stabiliti. Se del caso,
un complemento della perizia medica può essere sufficiente (DTF 141 V
281 consid. 8).
8.
Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene – per le ragioni che sa-
ranno indicate di seguito – che la fattispecie non è stata sufficientemente
acclarata dall’amministrazione dal profilo medico.
8.1 Lacune nelle perizie reumatologica e neurologica fatte eseguire
dall’amministrazione
8.1.1 Dal profilo reumatologico. Questo Tribunale rileva, da un lato, che
sia nell’anamnesi personale dell’insorgente, riassunta a pagina 2 della pe-
rizia reumatologica del 1° marzo 2016, sia nella valutazione peritale, di cui
alle pagine 6 e 7 della perizia stessa, è stato rilevato che la risonanza ma-
gnetica della colonna cervicale dell’8 aprile 2014 mostrava, tra le altre pa-
tologie, uno sfiancamento discale posteriore circonferenziale al passaggio
C3/C4 e C4/C5 (cfr. anche doc. B 5 pag. 8) e che la risonanza magnetica
cervicale del 19 novembre 2014 mostrava, tra le altre affezioni, “in C2/C3
una discreta protrusione discale mediana che giungeva a contatto del mi-
dollo senza improntarlo significativamente, senza alterazioni del segnale
midollare, analogamente a livello C3/C4 si vedeva una protrusione discale
paramediana a destra” (cfr. anche doc. A 1 pag. 3). Tuttavia, queste pro-
blematiche non sono state indicate/riprese nella diagnosi di cui a pagina 11
della perizia, senza che, alla lettura della perizia, sia comprensibile il motivo
per cui dette problematiche non sarebbero suscettibili di avere un’inci-
denza sulla residua capacità lavorativa della ricorrente, anche in attività
sostitutive adeguate (il perito reumatologo non ha altresì fatto nella sua
diagnosi una distinzione tra affezioni con o senza incidenza sulla residua
capacità lavorativa). Peraltro, al perito reumatologo neppure è stata sotto-
posta la RMN del 17 gennaio 2017 (dunque di data anteriore alla decisione
impugnata), presentata dall’insorgente in sede ricorsuale, da cui risulta tra
C4-C5 una protrusione discale paramediana, ingresso foraminale dx con
una riduzione del relativo forame di coniugazione, senza che appaia pos-
sibile d’escludere aprioristicamente un’incidenza di detta problematica
sulla residua capacità lavorativa della ricorrente. Quanto alla valutazione
della residua capacità/incapacità lavorativa dell’insorgente da parte dal pe-
rito reumatologo, va osservato che è stata ritenuta un’incapacità lavorativa
totale, quindi per qualsiasi tipo di attività, dal 18 marzo 2014 al 31 gennaio
2015, mentre, a decorrere dal 1° febbraio 2015, una incapacità lavorativa
C-1193/2017
Pagina 17
del 40% (diminuzione di rendimento) nella precedente attività di venditrice
e una totale capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate rispettose
delle limitazioni funzionali e di carico enumerate nel formulario allegato alla
perizia (cfr. doc. A 57 pag. 180). Ora, il perito non ha tuttavia spiegato/mo-
tivato sulla base di quali risultanze mediche ha ritenuto esservi stato un
miglioramento dello stato di salute della ricorrente. Informazioni conclu-
denti al riguardo non sono altresì reperibili né nel rapporto finale del medico
SMR del 22 settembre 2016, che riprende tale valutazione (miglioramento
dello stato di salute intervenuto nel febbraio del 2015 [valutazione fatta pro-
pria anche nella decisione impugnata]), né nell’annotazione del medico
SMR del 24 novembre 2016 né in altri atti di causa. L’accertamento dei fatti
dal profilo reumatologico deve pertanto ritenersi carente (ma più in gene-
rale anche quello secondo cui vi sarebbe stato un miglioramento dello stato
di salute nel febbraio del 2015).
8.1.2 Dal profilo neurologico. Quanto alla perizia neurologica del 12 set-
tembre 2016, va osservato che il perito ha rilevato che le cervicalgie di cui
soffre la ricorrente sono difficili da valutare, ma che attualmente non sono
presenti segni sospetti di irritazione radicolare (doc. A 67 pag. 214). Tutta-
via, e nonostante il perdurare (ormai da anni) dei dolori manifestati dalla
ricorrente (senza che siano stati rilevati segni di amplificazione o simula-
zione), non sono stati eseguiti nell’ambito della perizia neurologica esami
obiettivi specifici (per esempio RMI o elettromiografici) della zona cervicale,
ma solo della zona comprendente mano, polso e gomito (doc. A 67 pag.
217). In questo contesto, non soccorre il perito la generica affermazione
che a suo giudizio le parestesie alle mani sono piuttosto da mettere in re-
lazione con la compressione dei nervi mediani nei canali carpali. Per il re-
sto, il perito neurologo si è limitato ad indicare l’incidenza delle affezioni
neurologiche sulla residua capacità lavorativa della ricorrente nella prece-
dente attività di commessa. Non si è per contro espresso, tanto meno con
idonea motivazione, sul punto di questione della residua capacità lavora-
tiva in attività sostitutive adeguate. Questo Tribunale non ritiene altresì che
si possa dedurre implicitamente – e con il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali – dalla perizia neu-
rologica stessa, o da altri atti di causa, che in ambito neurologico la residua
capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (che avrebbero altresì
dovuto essere specificate) è sicuramente da ritenersi del 100%. Basti qui
rilevare che il perito stesso ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 20% in
ambito neurologico per la precedente attività di commessa, ma anche per
le mansioni di casalinga. Nella perizia neurologica non è altresì stato af-
frontato esplicitamente, tanto meno con motivazione adeguata, neppure il
tema dell’esistenza di eventuali limitazioni funzionali di tipo neurologico
C-1193/2017
Pagina 18
nell’esercizio di attività sostitutive adeguate. Tali lacune non sono state sa-
nate né nel rapporto finale del SMR del 22 settembre 2016 né nell’annota-
zione del medico SMR del 24 novembre 2016, fermo restando che non
emerge dalla documentazione di cui agli atti che il medico SMR disponga
della specializzazione in neurologia. In conclusione, alla perizia neurolo-
gica in esame non può essere attribuito pieno valore probatorio.
8.1.3 Dal profilo psichiatrico. Dal consulto peritale psichiatrico del 18
maggio 2016 eseguito dalla dott.ssa D._______ (doc. A 61 pag. 188), ri-
sulta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome da disa-
dattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10 F 43.21). Tale dia-
gnosi configura, a suo modo di vedere, un disturbo psichiatrico minore, in
quanto, secondo la classificazione ICD-10, per emetterla devono sussi-
stere solo sintomi depressivi non di entità tale da giustificare la presenza
di un disturbo dell’umore. Dal profilo prettamente psichiatrico, la compro-
missione del funzionamento sociale e di quello lavorativo è, sempre se-
condo la perita, lieve, anche se la ricorrente – che vorrebbe riprendere a
lavorare – teme di non poter garantire continuità a causa dei limiti somatici.
Descrivendo la giornata della ricorrente ha poi rilevato che la stessa fa gin-
nastica per un’ora tutti i giorni, che cura il giardino, che ha l’hobby della
pittura, che aiuta il figlio a fare i compiti e svolge insieme a lui dei lavoretti,
che ha contatti regolari con amiche, sorelle e una nipote, ma che esce poco
di casa perché l’affatica, che svolge tutte le faccende domestiche impie-
gando però più tempo rispetto al passato e che gestisce la burocrazia do-
mestica senza riferire difficoltà. Conferma, come il reumatologo, che non
sono date le condizioni per ammettere la diagnosi di fibromialgia (non ri-
sultando, fra l’altro, generalizzata la percezione del dolore), ma tutt’al più
una certa componente fibromialgica. Tuttavia, l’insorgente è una persona
che non presenta una franca alterazione della personalità, ma un disturbo
psichiatrico minore (la sindrome da disadattamento) sviluppato a seguito
della comparsa di patologie somatiche, per le quali è attestata una certa
componente fibromialgica. Sul piano terapeutico, nel 2015 la ricorrente ha
effettuato qualche seduta con uno psicologo, dalle quali non avrebbe tut-
tavia tratto alcun beneficio. Un lavoro psicoterapico introspettivo sarebbe
poco percorribile in considerazione delle caratteristiche strutturali dell’in-
sorgente, la quale peraltro non ha mai assunto medicamenti psichiatrici.
Ha suggerito che si potrebbe tutt’al più prevedere un medicamento per il
quale vi è una certa evidenza scientifica di effetto sugli aspetti fibromialgici,
fermo restando che non vi sono elementi per ritenere che l’assunzione di
tale terapia avrebbe effetti benefici sulla residua capacità lavorativa defi-
nita. La condizione di ristrettezza economica sostiene in grado marginale il
C-1193/2017
Pagina 19
quadro di disadattamento che è principalmente mantenuto dai disturbi so-
matici. Dopo aver esaminato le risorse e i deficit della ricorrente, il perito
ha ritenuto esservi un disturbo psichiatrico minore (la sindrome da disadat-
tamento) che non inficia in modo rilevante la vita sociale, di relazione e la
possibilità di dedicarsi ai propri interessi. Ha ritenuto che la ricorrente man-
tiene una buona spinta volitiva, non fatica a pianificare i compiti e a gestire
mansioni che richiedono capacità cognitive (come la gestione burocratica
della casa), conserva una buona predisposizione verso i contatti con
l’esterno e riesce a mantenere un buon contatto affettivo coi figli. Ha altresì
indicato che sulla base di queste valutazioni l’invalidazione dal lato profes-
sionale è blanda. Ha quindi ritenuto un’incapacità lavorativa del 20% (con
diminuzione del rendimento) sia nell’ultima attività svolta sia in attività
adatte. Consentire tempi maggiori o la possibilità di pause nello svolgi-
mento dei compiti può ovviare al deficit di tenuta e alle possibili fluttuazioni
nelle funzioni cognitive superiori. L’attività di venditrice, dal lato psichiatrico,
è confacente. Altre attività adatte devono prevedere mansioni e un am-
biente sovrapponibili a quelli presenti nell’attuale contesto di lavoro. Anche
per le attività adatte, l’inabilità resta comunque del 20% con diminuzione
del rendimento. Il perito ha quindi ritenuto un’incapacità del 10% nell’ese-
cuzioni delle mansioni di casalinga (diminuzione del rendimento). Ha rite-
nuto che l’incapacità lavorativa descritta è insorta nell’agosto del 2014, os-
sia dopo gli interventi chirurgici, e che da allora è rimasta invariata. Ha al-
tresì indicato che, dal lato psichiatrico, degli interventi di reintegrazione pro-
fessionale sarebbero molto opportuni sotto forma di riallineamento al lavoro
seguito da un aiuto al collocamento e sostegno in una fase iniziale. Dal
profilo psichiatrico, questo Tribunale osserva che la perizia psichiatrica del
18 maggio 2016 si basa su due colloqui svolti il 28 aprile e il 2 maggio 2016
e sulla documentazione di cui agli atti dell’autorità inferiore, tra cui in parti-
colare anche la perizia reumatologica del 1° marzo 2016. Il rapporto peri-
tale comporta un’introduzione, l’anamnesi (familiare, personale, sociale, la-
vorativa e psicopatologica), l’esame clinico secondo AMDP-System, la de-
scrizione della giornata (comprese le attività ricreative, la vita sociale e le
abitudini), la diagnosi, la discussione, la descrizione delle risorse e dei de-
ficit (secondo lo schema MINI ICF-APP) e le conclusioni quanto alle con-
seguenze sulla capacità lavorativa e il momento in cui queste sono insorte.
Tale perizia è completa, priva di contraddizioni e risponde inoltre ai requisiti
posti dalla giurisprudenza in ambito di disturbi da dolore somatoforme op-
pure di un'affezione psicosomatica assimilata a questi ultimi, nel senso che
è stata eseguita una procedura probatoria strutturata. La perizia psichia-
trica infatti, conto tenuto che è stata posta una diagnosi psichiatrica con
influsso sulla capacità lavorativa dell’insorgente (sindrome da disadatta-
mento, reazione depressiva prolungata), risponde a un esame sulla base
C-1193/2017
Pagina 20
di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d'accertamento dei
fatti normativa strutturata atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e,
dall'altro lato, le risorse della persona. Il perito ha infatti posto una diagnosi
psichiatrica e valutato la conseguenza di questa patologia sulla capacità
lavorativa dell’insorgente conto tenuto della comorbidità, della personalità,
delle risorse, del contesto sociale nonché della limitazione che questa af-
fezione psichiatrica può avere in tutti gli ambiti della vita e della sofferenza
dimostrata dall’insorgente medesima all’idea di una ripresa lavorativa. Alla
perizia psichiatrica può pertanto essere riconosciuto pieno valore probato-
rio e non vi è pertanto motivo per questo Tribunale di scostarsi dalla valu-
tazione espressa dal perito psichiatrico quanto allo stato di salute della ri-
corrente e alla sua conseguenza sulla capacità lavorativa. Quanto alla do-
cumentazione trasmessa dalla ricorrente in sede di ricorso, questo Tribu-
nale osserva che la relazione medico-psichiatrica dell’11 gennaio 2017
della dott.ssa H._______, specialista in psichiatria, di data posteriore alla
perizia psichiatrica (ma di data anteriore alla decisione impugnata) è stata
sottoposta al perito, la quale, con complemento peritale del 26 aprile 2017,
ha confermato le proprie precedenti conclusioni. In particolare, il perito psi-
chiatrico ha rilevato che la diagnosi posta dalla dott.ssa H._______ (di di-
sturbo dell’adattamento con umore depresso) è la medesima diagnosi di
cui alla perizia del 18 maggio 2016 e configura un disturbo psichiatrico mi-
nore. In particolare ha osservato che la relazione medico-psichiatrica tra-
smessa dalla ricorrente espone un quadro clinico (resoconto soggettivo ed
esame psichico) sovrapponibile alla perizia del 2016, senza che emergano
indizi seri e concreti a favore di un peggioramento dal profilo medico ri-
spetto alla situazione determinata nella citata perizia. Peraltro, sempre se-
condo il perito, nella relazione medico-legale della dott.ssa H._______ non
vi è alcuna descrizione dei limiti funzionali, nessun giudizio sull’incapacità
lavorativa e nessun riscontro concreto del quadro clinico, per esempio at-
traverso una descrizione della quotidianità, della vita di relazione e degli
interessi. Il perito ritiene pertanto che in base a tale relazione medico-legale
non vi è motivo di scostarsi dalle conclusioni della perizia psichiatrica del
18 maggio 2016. Per le ragioni indicate dal perito psichiatrico, dott.ssa
D._______, questo Tribunale non ravvede motivi per dubitare della citata
perizia psichiatrica. Peraltro, neppure i certificati medici del 2 dicembre
2016 e del 5 gennaio 2017 del dott. G._______ soccorrono la ricorrente
per quanto attiene alla valutazione della fattispecie dal profilo psichiatrico.
Infatti, seppure nei menzionati certificati è indicata la diagnosi di sindrome
ansioso depressiva, questo Tribunale osserva che il dott. G._______ non
dispone di una specializzazione in psichiatria e i certificati appaiono del
tutto generici. Per conseguenza, alla perizia psichiatrica del 18 maggio
2016, nonché al suo complemento del 26 aprile 2017, potrebbe essere, se
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prese isolatamente, conferito pieno valore probatorio. Tuttavia, le valuta-
zioni e conclusioni della perizia psichiatrica andavano esaminate assieme
con le altre valutazioni peritali di cui agli atti di causa per poi giungere a
conclusioni consensuali, almeno per quanto attiene alle interazioni tra le
diverse incapacità lavorativa ritenute, ciò che pero, a torto, non è stato fatto
(cfr. consid. 8.2 del presente giudizio).
8.2 Mancata effettuazione della necessaria perizia interdisciplinare
8.2.1 Questo Tribunale osserva che il perito reumatologo ha (giustamente)
segnalato la necessità di esperire, oltre ad una perizia neurologica, pure
una perizia psichiatrica (sospetti per una comorbidità psichiatrica [possibile
sviluppo di un dolore cronico {ritrovamento di 4 punti su 18 fibromialgici
ripartiti altresì unicamente al cingolo cervicoscapolare}]). Tali accertamenti
sono poi stati fatti eseguire dall’autorità inferiore in procedura di prima
istanza. In sede di ricorso l’amministrazione ha ulteriormente sottoposto,
altresì solo ai periti psichiatrico e neurologico, dei nuovi documenti presen-
tati dalla ricorrente in sede ricorsuale.
8.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando si è
confrontati con affezioni sia somatiche sia psichiche aventi incidenza sulla
capacità lavorativa, occorre (di principio) valutare tali affezioni mediante
l’esperimento di una perizia interdisciplinare, tanto più in presenza, come
nel caso di specie, di una comorbidità psichiatrica (DTF 137 I 327 consid.
7.3, 132 V 65 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del TF 9C_235/2013 del 10
settembre 2013 consid. 3.2; sentenza del TAF C-3196/2017 dell’11 settem-
bre 2019 consid. 8.4 con rinvii).
8.2.3 Al riguardo, questo Tribunale osserva, da un lato, che i tre accerta-
menti peritali (in ambito reumatologico, psichiatrico e neurologico) sono
stati eseguiti l’uno indipendentemente/isolatamente dall’altro, anche se il
perito neurologo, nella perizia neurologica del 12 settembre 2016, ha per-
lomeno indicato che l’incapacità lavorativa della ricorrente dal lui attestata
nell’attività abituale (di commessa) è da integrarsi e non sommarsi all’inca-
pacità lavorativa attestata dal perito reumatologo. Il perito reumatologo,
dopo l’espletamento della sua perizia del 1° marzo 2016, non è tuttavia più
stato coinvolto nell’accertamento dei fatti dal profilo medico, nel senso che
non gli sono state sottoposte né le risultanze delle perizie psichiatrica e
neurologica eseguite dopo quella reumatologica né i loro complementi fatti
eseguire dall’autorità inferiore in sede ricorsuale (con riferimento a dei
nuovi documenti medici esibiti dalla ricorrente di data posteriore alle peri-
C-1193/2017
Pagina 22
zie, ma anteriore alla decisione impugnata). Dal canto suo, la perita psi-
chiatrica – cui è stata sottoposta peraltro unicamente la perizia reumatolo-
gica – non è stata comunque invitata a prendere posizione sulle risultanze
dell’insieme delle altre perizie effettuate, segnatamente sulle possibili inte-
razioni tra le diverse incapacità lavorative/riduzioni di rendimento ritenute
nelle medesime. Non ha neppure spontaneamente preso posizione sulle
interazioni tra le incapacità lavorative/riduzioni di rendimento da lei ritenute
in relazione a quelle della perizia reumatologica. Infine, neppure il medico
SMR ha posto rimedio a tali lacune (non si è espresso motivatamente al
riguardo nelle sue prese di posizione). L’argomento non è peraltro stato
affrontato dall’autorità inferiore né nella decisione impugnata né in sede di
ricorso. Stante la giurisprudenza menzionata al considerando 8.2.2 del pre-
sente giudizio, l’autorità inferiore avrebbe dovuto – ciò che non ha fatto –
sottoporre ai tre periti l’insieme della documentazione medica di cui agli atti
di causa, segnatamente le perizie e i relativi complementi effettuati dagli
altri periti incaricati dall’amministrazione, e invitarli a pronunciarsi consen-
sualmente sulle definitive incapacità lavorative da ritenere (nell’abituale at-
tività rispettivamente in quelle sostitutive adeguate [così come sulle esi-
stenti limitazioni funzionali]) e, soprattutto, sulle possibili interazioni tra le
diverse incapacità lavorative ritenute nei tre ambiti in questione. Peraltro,
quest’ultimo motivo sarebbe di per sé già sufficiente per dovere annullare
la decisione litigiosa.
9.
Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata – che viola il
diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti
dal profilo medico) – incorre nell’annullamento. Giova altresì ancora rile-
vare che in considerazione dell’esito della lite, l’ulteriore censura sollevata
dalla ricorrente, segnatamente quella sulla valutazione economica, può re-
stare indecisa, l’autorità inferiore dovendo nuovamente pronunciarsi sul
caso.
10.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità infe-
riore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni
vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio. In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TAF
C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 10.1 con rinvio). Tale non è il
caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli
atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa
proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con
C-1193/2017
Pagina 23
riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con una peri-
zia interdisciplinare, da svolgersi in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-
3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 10.2), in ambito reumatologico,
neurologico e psichiatrico (non essendo sufficiente esaminare le affezioni
mediante perizie isolate [cfr. consid. 8.2 del presente giudizio]) e con ogni
ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricor-
rente dovesse rendere ancora necessario (per esempio dal profilo otorino-
laringoiatrico [problemi alle corde vocali e nella deglutizione]), nonché a
pronunciare, in tempi ragionevoli, una nuova decisione.
10.1 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accerta-
menti complementari (che avrebbero già dovuto essere esperiti prima
dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile de-
terminarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante, sullo stato di salute della ricorrente e sull’incidenza
delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa nell’attività abi-
tuale e in attività sostitutive adeguate. In particolare, un rinvio all’autorità
inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente
quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella
fattispecie, è richiesto un complemento peritale indispensabile per potersi
determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010
consid. 4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore avrebbe già dovuto richie-
dere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire
in tal senso essendo già noti prima dell’emanazione della decisione impu-
gnata. Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare
che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabo-
razione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia,
assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
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9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza
del TAF C-1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).
10.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 25 gennaio 2017 l’autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dall’insorgente.
11.
11.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è pertanto divenuta priva
di oggetto.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-4/2019 del 26 settembre 2019 consid. 6.9 con rinvii]),
tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della
ricorrente, nel caso di specie il Patronato INAS. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 25
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
25 gennaio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché
proceda al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è dive-
nuta priva di oggetto.
3.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: