Corte II I
C-120/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
F._______,
rappresentata dal Patronato EPACA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-120/2007
Fatti:
A. F._______, cittadina italiana, nata il 29 aprile 1946, ha lavorato dal
1969 al 1988 presso svariate ditte in Svizzera solvendo, durante tale
periodo, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). In Italia ha lavorato dal 1977 al 1978 e,
poi, dal 1991 al 1997 ed, infine, dal 1999 al 2004 allorquando si è
ritirata definitivamente dal lavoro per ragioni che imputa alle sue
condizioni precarie di salute. L'ultima attività esercitata è stata quella
di bracciante agricola (addetta alla raccolta manuale di carote) su
chiamata (52 giornate nel 2001, 80 giornate nel 2002, 80 giornate nel
2003 e 34 giornate nel 2004). In data 7 settembre 2004, F._______ ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-6 e doc. 23).
B. Nel corso del 2006 l'assicurata ha versato agli atti: il questionario
per gli assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 8), il
questionario del datore di lavoro (doc. 9) ed il questionario per
l'assicurato (doc. 10). L'interessata è stata visitata il 15 novembre 2004
presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di L._______, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la
diagnosi di “cardiopatia ischemica ed ipertensiva, esiti recente PTCA +
3 STENT su discendente anteriore per malattia vasale coronarica,
diabete mellito tipo II in fase di scarso compenso metabolico” e, dopo
aver precisato che essa è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri (con possibilità di cambiamenti posturali; senza ritmi
particolarmente stressanti; alternando deambulazione, stazione eretta
e posizione seduta; con pause supplementari; al riparo dal freddo), ha
posto un tasso d'invalidità parziale del 76% in relazione all'ultimo
lavoro svolto senza esprimersi in merito ad un'attività lavorativa
adeguata alle sue condizioni (doc. 16). È stata inoltre esibita la
seguente documentazione medica obiettiva: due cartelle cliniche (con i
rispettivi allegati) relative ai ricoveri dal 21 luglio al 3 agosto 2004 per
problemi cardiaci e dal 21 settembre al 27 settembre 2005 per dolori
precordiali presso l'Ospedale S._______ di L._______ (doc. 11 e 14),
un certificato medico del 15 agosto 2004 della Dott. ssa B._______
(doc. 12), il referto di un esame ematochimico del settembre del 2004
(doc. 13) ed un certificato medico del 14 giugno 2005 (doc. 15).
C. Nel suo rapporto del 3 luglio 2006, il Dott. P._______, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
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caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha ritenuto che
l'assicurata può ancora esercitare l'attività di bracciante agricola
(trattandosi di lavori leggeri, quale per es. la raccolta di frutti) entro
determinati limiti (portata dei carichi, niente lavori pesanti, ecc.)
mentre, nella misura in cui deve fare dei lavori che oltrepassano i
predetti limiti, detta attività non è esigibile oppure lo è solo
parzialmente. Il medico in questione ha poi considerato l'assicurata
abile al lavoro nella misura del 100% in un'attività lavorativa leggera ed
adatta (ripetitiva e non qualificata: sorvegliante di parcheggi/musei;
magazziniere/gestione degli stocks; piccole consegne con autoveicolo;
vendita per corrispondenza; vendita in generale; riparazione di piccoli
elettrodomestici; cassiera; venditrice di biglietti; addetta alla
registrazione, classificazione e archiviazione; distribuzione della posta
interna; accoglienza/ricezionista; telefonista; addetta alla
scannerizzazione). Infine, l'ha considerata abile al 100% in ambito
domestico (doc. 18-19).
D. Con progetto di decisione dell'11 settembre 2006 l'amministrazione
ha comunicato all'assicurata che la sua richiesta del 7 settembre 2004
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile (doc. 24). Entro il termine impartito per presentare
eventuali osservazioni, l'assicurata è rimasta silente. Con decisione
del 23 novembre 2006 l'UAIE ha quindi comunicato a F._______ che la
sua domanda era stata respinta (doc. 25).
E. Con gravame del 20 dicembre 2006 interposto presso la
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR), F._______, chiede, in sostanza,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue
conclusioni produce: tre referti di esami cardiaci del 3 luglio 2006, un
rapporto d'esame ECG del 22 settembre 2006, una cartella clinica
completa di referti medici relativa all'ospedalizzazione dal 6 al 28
ottobre 2006, il referto di un esame toracico del 17 novembre 2006,
due certificati medici del 23 novembre 2005 e del 14 dicembre 2006
della Dott.ssa A._______, medico legale consulente del patronato
EPACA (giusta i quali l'assicurata è affetta da “diabete mellito tipo II
scompensato con iniziale danno retinico, esiti di angioplastica cardiaca
in portatrice di cardiopatia ipertensiva II-III classe NYHA, recente
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polmonite in portatrice di deficit disventilatorio di tipo restrittivo,
poliartrosi a lieve-medio impegno funzionale, depressione reattiva di
grado medio” ed è invalida con totale - 100% - e permanente inabilità
lavorativa), il referto di un'analisi della funzione polmonare dell'11
dicembre 2006, un referto del 14 dicembre 2006 della Dott.ssa
G._______ ed un certificato medico di data imprecisata della Dott.ssa
B._______ recante la diagnosi di “diabete mellito tipo II, retinopatia
diabetica, isterectomia, colicistectomia, bronchite cronica ostruttiva,
poliartrosi, cardiopatia ischemica + angina instabile, grave
coronaropatia ostruttiva monovasale trattata con PTCA + stent e
kissing ballon della diagonale nel 2004, dislipidemia e sindrome
depressiva” e dal quale risulta che l'assicurata non ha più svolto
attività lavorativa dal mese di luglio 2004 e non può assolutamente
svolgere alcun tipo di lavoro.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli
atti al Dott. P._______, il quale, nel suo rapporto medico del 28 marzo
2007, ha ribadito integralmente la sua precedente valutazione. A suo
avviso quest'ultima è confermata altresì dalla nuova documentazione
medica obiettiva prodotta dall'assicurata mentre rileva sostanzialmente
che i certificati medici delle Dott.sse A._______ e B._______ non sono
del tutto attendibili in quanto contraddicono i dati oggettivi contenuti
negli altri documenti (doc. 27). L'UAIE, nella sua risposta del 4 maggio
2007, propone pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
patronato EPACA, con replica del 4 luglio 2007, ha ribadito l'intenzione
della propria assistita di mantenere il ricorso producendo nel
contempo il referto di un test da sforzo cicloergometro del 24
novembre 2004, una relazione diagnostica e terapeutica relativa al
ricovero dal 21 settembre al 27 settembre 2005 per dolori precordiali
presso l'Ospedale S._______ di L._______, un esame
elettrocardiografico del 22 settembre 2006 ed una certificazione
medica del 28 giugno 2007 del Dott. M._______ che rileva la diagnosi
di “cardiopatia ischemica ipertensiva con residua insufficienza
coronarica allo sforzo, BCPO con deficit ventilatorio restrittivo, diabete
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mellito di tipo II in labile compenso metabolico e segni di complicanze
organiche - retinopatia - a causa delle patologie certificate, taluni
agenti in concorrenza disfunzionale” e ritiene una riduzione della
specifica capacità di lavoro in attività confacenti superiore ai 2/3.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. P._______, il quale, nel suo rapporto medico del 10 settembre
2007, ha confermato integralmente la sua precedente valutazione
rilevando che la documentazione medica prodotta non apporta nuovi
elementi (doc. 29). L'UAIE, nella sua duplica del 20 settembre 2007,
propone pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
In data 19 ottobre 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di 300.-
franchi equivalente alle presunte spese processuali.
G. In data 20 novembre 2007 F._______, ha prodotto a comprova
dell'aggravarsi del proprio stato di salute una relazione diagnostica e
terapeutica (oltre ad una certificazione del 13 novembre 2007) relativa
al ricovero dall'8 al 16 novembre 2007 presso il reparto di cardiologia
dell'Ospedale S._______ di L._______, il referto di una coronarografia
del 9 novembre 2007, due certificati medici segnatamente del 2 e del
14 novembre 2007 ed un piano terapeutico del 16 novembre 2007.
Successivamente, il 15 gennaio 2008, ha ancora esibito la cartella
clinica (con i rispettivi allegati) relativa al ricovero dall'8 al 16
novembre 2007 presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale
S._______ di L._______ mentre, il 3 marzo 2008, un certificato
medico del 16 novembre 2007. Successivamente, con lettera
pervenuta alla scrivente Autorità in data 10 aprile 2008, ha ancora
esibito una consulenza medico-legale del 24 agosto 2008 del Dott.
O._______.
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Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 settembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 settembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 novembre 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
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vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.2 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità. Va precisato che secondo l'art. 28 cpv. 2ter LAI, qualora
l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è
determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi
determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti (metodo misto).
8.3 Nella specie dev'essere rilevato che F._______ ha dichiarato, nel
questionario del datore di lavoro (doc. 9) e nel questionario per
l'assicurato (doc. 10) come pure in uno scritto pervenuto
all'amministrazione il 31 agosto 2006 (doc. 23), che dal 2001 ha
esercitato in Italia l'attività di bracciante agricola (addetta alla raccolta
manuale di carote) su chiamata (52 giornate nel 2001, 80 giornate nel
2002, 80 giornate nel 2003 e 34 giornate nel 2004) e che nel corso del
2004 si è ritirata definitivamente dal lavoro per ragioni che imputa alle
sue condizioni precarie di salute. Per il rimanente, invece, si è dedicata
all'attività di casalinga (cfr. questionario per gli assicurati occupati
nell'economia domestica: doc. 8). Di conseguenza, appare giustificato
applicare nella presente fattispecie il metodo di valutazione misto
come peraltro correttamente effettuato dall'amministrazione.
Pagina 10
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9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
questione (cfr. considerando 5), è condivisa essenzialmente da tutti i
medici che si sono espressi in modo oggettivo in merito. L'assicurata
risulta essere affetta da cardiopatia ischemica ed ipertensiva, esiti
PTCA + 3 STENT su discendente anteriore per malattia vasale
coronarica, diabete mellito tipo II in fase di scarso compenso
metabolico (perizia medica INPS di L._______ del 20 settembre 2005;
rapporti medici del 3 luglio 2006, del 28 marzo e del 10 settembre
2007 del Dott. P._______ e certificazione medica del 28 giugno 2007
del Dott. M._______). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, il sanitario
incaricato dell'INPS ha posto un tasso d'invalidità parziale del 76% in
relazione all'ultimo lavoro svolto precisando che l'assicurata è in grado
di svolgere regolarmente lavori leggeri (con possibilità di cambiamenti
posturali; senza ritmi particolarmente stressanti; alternando
deambulazione, stazione eretta e posizione seduta; con pause
supplementari; al riparo dal freddo) senza tuttavia esprimersi in merito
ad un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni (doc. 16). Dal
canto suo il Dott. P._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto - nel suo
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rapporto del 3 luglio 2006, confermato integralmente nei successivi
rapporti del 28 marzo e del 10 settembre 2007 alla luce pure della
certificazione medica del 28 giugno 2007 del Dott. M._______ giusta il
quale essa presenta una riduzione della specifica capacità di lavoro in
attività confacenti superiore ai 2/3 - che l'assicurata può ancora
esercitare l'attività di bracciante agricola entro però determinati limiti
(portata dei carichi, niente lavori pesanti, ecc.). Il medico in questione
ha poi considerato l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% in
un'attività lavorativa leggera ed adatta (ripetitiva e non qualificata).
Infine, l'ha considerata abile al 100% in ambito domestico (doc. 18-19).
10.2 Nel caso di specie, il Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
P._______ in quanto egli ha compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi
e completi (doc. 18, 19, 27 e 29). Nel suo rapporto del 3 luglio 2006 il
medico dell'UAIE ha osservato che la sola patologia che deve essere
presa in considerazione nell'ottica di una diminuzione dell'incapacità di
lavoro è riconducibile alla problematica cardiaca in quanto le altre
affezioni diagnosticate (segnatamente: lombalgie semplici con
problemi degenerativi iniziali confermate dalla radiografia del 17
ottobre 2005; diabete di tipo II NID; HTA compensata; isterectomia a
40 anni e colecistectomia a 27 anni) non hanno ripercussioni sulla
capacità di lavoro. Nel luglio del 2004 l'assicurata ha beneficiato di
un'angioplastica seguita dalla messa in loco di 3 stents sull'IVA per
una cardiopatia ischemica mentre nel settembre 2005 è stata
ricoverata per un episodio di dolori precordiali di cui può però essere
esclusa l'origine cardiaca in quanto l'ecocardiogramma del 22
settembre 2005 mostra una buona funzione cardiaca con una F.E. del
64% senza discinesia e non è stato rilevato alcun episodio di angina
pectoris tra i ricoveri. Nel 2006 gli esami obiettivi eseguiti
(segnatamente: la scintigrafia miocardica da sforzo e
l'angiocardioscintigrafia del 3 luglio 2006 come pure
l'ecocardiogramma del 22 settembre 2006) risultano essere nella
norma ed è pure comprovata una buona F.E. al 65% (cfr.
segnatamente l'angiocardioscintigrafia del 3 luglio 2006). Nel suo
rapporto del 10 settembre 2007 il medico dell'UAIE ha inoltre precisato
che l'ergonometria del 24 novembre 2004 conclude per
un'insufficienza da sforzo ad alta soglia solamente per sforzi
importanti e non per un'insufficienza cardiaca di III grado come
attestato dalla Dott.ssa B._______ e dalla Dott.ssa A._______ e che la
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disventilazione di tipo restrittivo della funzione polmonare attestata l'11
dicembre 2006 è moderata mentre il Doppler delle carotidi del 12
febbraio 2007 non evidenzia lesioni significative (stenosi dell'ordine del
20-30%) e la radiografia del bacino e della colonna vertebrale e delle
ginocchia attesta dei segni di artrosi discreti. Infine, ha pure rilevato
che l'attestazione del Dott. M._______ riporta correttamente la
diagnosi e le ripercussioni funzionali della stessa in concordanza con
gli esiti della documentazione medica obiettiva agli atti ma conclude
per un'incapacità lavorativa superiore ai 2/3 che non trova una
giustificazione sulla base dei dati medici agli atti.
10.3 Sulla base delle risposte fornite dall'interessata nel questionario
per gli assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 10) tenuto
conto delle direttive 3093 e 3098 della circolare concernente l'invalidità
e l'impotenza edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS, CIIAI), il medico dell'UAIE è quindi giunto a conclusioni logiche
e motivate in merito alla capacità di lavoro della ricorrente. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono il Tribunale è quindi dell'avviso che
l'assicurata beneficia di una totale capacità di lavoro (100%) sia in
ambito domestico sia nella precedente attività di bracciante agricola
(seppur entro determinati limiti: portata dei carichi, niente lavori
pesanti, ecc.) sia in un'attività lavorativa leggera ed adatta. F._______
non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.
11.1 Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, ritenuto che i fatti
accaduti posteriormente (e che hanno modificato questa situazione)
devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento
amministrativo (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1, DTF 129 V 4
consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
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DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
11.2 Successivamente al 23 novembre 2006, data della decisione
impugnata, l'assicurata ha prodotto una cospicua documentazione
medica (in particolare relativa al ricovero dall'8 al 16 novembre 2007
presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale S._______ di
L._______). L'eventuale aggravamento dello stato di salute è tuttavia
riconducibile ad una data posteriore alla decisione impugnata.
L'incarto deve quindi essere rinviato all'UAIE affinchè consideri
l'istanza del 20 novembre 2007 quale nuova richiesta di prestazioni.
12. A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi (art. 69 cpv.
2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 23 novembre 2006 è
confermata.
2.
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero affinchè proceda conformemente a
quanto esposto al considerando 11.2.
3.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente in
data 19 ottobre 2007. Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. ._______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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