Corte II I
C-1213/2006
{T 0/2}
Sentenza del 23 novembre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
B._______,
intimato e
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Annullamento della naturalizzazione agevolata di
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1213/2006
Fatti:
A.
B._______, cittadino venezuelano nato il..., è giunto in Svizzera il 12
ottobre 1998 a scopo turistico. Dopo un breve periodo trascorso in
patria all'inizio del 1999, in data 8 febbraio 1999 egli ha fatto ritorno
sul territorio della Confederazione, dove il 23 luglio successivo è stato
posto a beneficio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L),
valido fino al 7 ottobre 1999.
B.
In data 8 ottobre 1999, B._______ si è unito in matrimonio dinanzi
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di A._______ con la cittadina
svizzera C._______, nata il..., unione dalla quale in data... è nata la
figlia D._______. Il 20 ottobre 1999, l'allora Sezione degli stranieri di
Bellinzona ha rilascato all'interessato un permesso di dimora
(permesso B), in seguito regolarmente rinnovato, trasformato poi in
data 26 ottobre 2004 dalle competenti autorità in un permesso di
domicilio (permesso C).
C.
Il 4 maggio 2004, B._______ ha inoltrato presso Ufficio federale
dell'immigrazione dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES; ora
Ufficio federale della migrazione: UFM) una domanda di
naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 27 della legge federale
del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza
svizzera (legge sulla cittadinanza [LCit.; RS 141.0]). Nell'ambito di
questa procedura, in data 19 settembre 2005, l'interessato ha firmato
una dichiarazione ai sensi della quale egli ha confermato di vivere con
la moglie svizzera "in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso
indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio". Egli è
pure stato reso edotto del fatto che la naturalizzazione agevolata non
può essere pronunciata "qualora prima o durante la procedura di
naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di
divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale" e che,
conformemente all'articolo 41 LCit, il competente Ufficio federale "può
annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento
dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale".
Con decisione del 23 novembre 2005, l'UFM ha accordato al
richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 27 LCit.
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D.
Con ricorso del 7 dicembre 2005, completato il 27 dicembre
successivo, A._______, agendo per il tramite del vicesindaco e del
segretario comunale, è insorto avverso la suddetta decisione,
chiedendone la revoca. Il ricorrente ha affermato che i coniugi
E._______ avevano comunicato al servizio comunale del controllo
abitanti la loro intenzione di introdurre una procedura di separazione e
che il marito era alla ricerca di una nuova abitazione nella quale
trasferirsi il più presto possibile.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 19 gennaio 2006, l'UFM ne ha proposto l'ammissione. Esso ha in
particolare rilevato come, ancora prima della pronuncia della
concessione della naturalizzazione agevolata, i coniugi E._______
avessero comunicato alle autorità comunali la loro intenzione di
separarsi ed avessero intrapreso i passi necessari a tal fine, di modo
che la loro unione coniugale non presentava né la stabilità, né
l'effettività legalmente richieste per il rilascio di una naturalizzazione
agevolata. L'autorità di prime cure ha inoltre sottolineato che, qualora
fosse stata al corrente delle intenzioni degli interessati, non avrebbe
mai emanato la decisione di naturalizzazione agevolata del 23
novembre 2005.
Invitato a prendere posizione in merito al ricorso, B._______ non ha
reagito.
Chiamato ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità inferiore,
con scritto del 22 febbraio 2006, il ricorrente si è confermato nelle
proprie tesi di fatto e di diritto.
F.
Con sentenza del 24 maggio 2006, la Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del
matrimonio contratto tra i coniugi E._______ in data 8 ottobre 1999,
omologando nel contempo la loro convenzione sulle conseguenze
accessorie sottoscritta il 1° febbraio 2006.
Diritto:
1.
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1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni rese
dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di
acquisizione e di perdita della nazionalità elvetica possono essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF)
conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit.
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53
cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art.
53 cpv. 2 LTAF ultima frase).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.2 La legittimità a ricorrere di A._______ risulta dall'art. 51 cpv. 2 LCit
in relazione con l'art. 48 cpv. 2 PA. Nel messaggio del 26 agosto 1987
relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza (Foglio federale
[FF] 1987 III 245 segg. cifra 23.3, pag. 268) è previsto espressamente
che sia il cantone di domicilio, rispettivamente il comune di domicilio,
così come il cantone di origine, rispettivamente il comune di origine
del coniuge svizzero può inoltrare un ricorso di diritto amministrativo
avverso una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(oggi: UFM) in merito alla concessione della naturalizzazione
agevolata al coniuge straniero di un cittadino elvetico. In ragione delle
norme di procedura oggi vigenti, ciò vale anche per i ricorsi interposti
presso il Tribunale amministrativo federale. Presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, il ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art.
51 e art. 52 PA).
2.
Giusta l'articolo 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata
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se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi
risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il
cittadino svizzero (lett. c).
La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza
presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di
unione coniugale ai sensi dell'articolo 159 cpv. 1 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907; [CC, RS 210]), ma implica oltre a ciò
una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di
vita effettiva, intatta e stabile (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.1). Una
comunione coniugale ai sensi della suddetta norma presuppone
dunque l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione
agevolata, di una volontà matrimoniale intatta ed orientata verso il
futuro ( ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille ), in altri termini la ferma
intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là
della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 130 II citato
consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; decisione del Tribunale federale 5A.
11/2003 del 31 luglio 2003, consid. 3.3.1). L'esistenza di una simile
comunione non può essere ammessa segnatamente quando, al
momento dell'inoltro o dell'emanazione di una decisione sulla
naturalizzazione, una procedura di divorzio è stata inoltrata oppure
quando i coniugi vivono separati di fatto o di diritto (cfr. DTF 128 II 97
consid. 3; 121 II citato consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 67.103 consid. 20a e
riferimenti ivi citati). In via del tutto eccezionale la sussistenza di una
siffatta unione può essere ammessa anche nei casi in cui i coniugi
hanno cessato di avere un domicilio unico, purché la creazione di
domicili separati risponda a motivi plausibili, quali segnatamente di
ordine professionale o di salute impellenti e che la stabilità del
matrimonio manifestamente non sia in alcunché messa in causa ( cfr.
DTF 121 II citato, ibid.; GAAC 67.103 citato, ibid.).
L'unione coniugale come definita sopra, inoltre, non deve esistere solo
al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante
tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla
naturalizzazione (cfr. DTF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2;
128 II citato consid. 3; GAAC 67.103 consid. 20a).
A tal proposito, occorre rilevare che il legislatore federale, creando
l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge
straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del
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matrimonio come definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto
del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di
costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in
seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà e
assistenza, di carattere duraturo (nel senso di "comunione del destino")
e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e
3 CC; cfr. DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b; GAAC
67.103 consid. 20b e 67.104 consid. 16). Nonostante l'evoluzione dei
costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del
matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione
dal legislatore, che si rivela suscettibile di giustificare - alle condizioni
stabilite agli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione
facilitata al coniuge straniero di un cittadino elvetico (cfr. GAAC 67.103
citato, ibid. e riferimenti ivi citati).
Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino
svizzero, il legislatore federale intende favorire l'unità della nazionalità
e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella
prospettiva di una vita comune che si protrai oltre alla decisione di
naturalizzazione. L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa
infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico
(evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con
quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più
rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno
straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui,
sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla
cittadinanza del 26 agosto1987, pubblicato in: FF 1987 III 245 segg.,
cifre 22.12 e 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto).
3.
Dagli atti di causa si evince che con domanda del 13 febbraio 2006
B._______ e C._______ hanno congiuntamente chiesto lo
scioglimento del loro matrimonio per divorzio sulla base di una
convenzione sulle conseguenze accessorie da essi sottoscritta il 1°
febbraio 2006, divorzio pronunciato poi il 24 maggio successivo. Inoltre
l'ex marito aveva abbandonato il tetto coniugale a partire dal 14
febbraio 2006 (cfr. replica del 22 febbraio 2006).
Gli interessati hanno pertanto intrapreso i passi necessari per mettere
fine al loro rapporto coniugale dopo soli circa due mesi dall'avvenuta
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concessione della naturalizzazione agevolata all'ex marito, intenzione
questa peraltro comunicata ai competenti servizi del A._______ già
nel corso del mese di dicembre 2005 (cfr. ricorso del 27 dicembre
2005). In quest'ambito si osserva inoltre che, secondo l'esperienza
generale, eventuali difficoltà che possono sorgere tra i coniugi dopo
diversi anni di vita comune in unione effettiva (in casu dal 1999),
intatta e stabile sono tali da provocare une disunione soltanto al
termine di un processo prolungato di degrado dei rapporti coniugali,
segnato, di principio, da tentativi di riconciliazione.
Visto quanto precede, il Tribunale, come giustamente rilevato
dall'autorità inferiore nel suo preavviso del 19 gennaio 2006, considera
che l'unione coniugale costituita dai coniugi E._______ non poteva più
essere considerata come stabile e vissuta ai sensi dell'articolo 27 LCit
e della giurisprudenza sviluppata in quest'ambito all'epoca in cui
l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione comune e, a maggior
ragione, nel momento in cui egli ha conseguito la cittadinanza tramite
la naturalizzazione agevolata. Con ogni evidenza tale naturalizzazione
sarebbe stata negata a B._______ qualora l'autorità competente fosse
stata a conoscenza di questo fatto.
Di transenna si rileva infine come l'interessato, invitato a pronunciarsi
sia in merito al ricorso interposto dal A._______ che riguardo il
preavviso dell'autorità di prime cure, non abbia mai reagito.
4.
Di conseguenza, il ricorso interposto dal A._______ è accolto e la
decisione di naturalizzazione agevolata pronunciata dall'UFM in data
23 novembre 2005 è annullata.
5.
Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le
spese processuali vengono di regola poste a carico della parte
soccombente. Nessuna spesa processuale è messa a carico
dell'autorità inferiore o delle autorità federali che promuovono il ricorso
e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA). Nella fattispecie non si giustifica
mettere le spese di procedura a carico dell'intimato (art. 63 cpv. 1 in
fine PA e art. 6 lett. b TS-TAF). Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in
relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, l'autorità di ricorso, se ammette il
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gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al
ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente
elevate che ha sopportato. L'art. 7 cpv. 3 TS-TAF prevede che le
autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 23 novembre 2005 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- all'intimato (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n° di rif. K 414 709)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte
i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione:
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