B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1214/2012
S e n t e n z a d e l 2 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° febbraio 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1978 in
poi in diversi settori (segnatamente, da ultimo, come manovratore presso
le CFF), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità. In seguito a plurimi problemi di salute (so-
prattutto dorsali), in data 22 dicembre 1992, A._______ ha formulato una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizze-
ra per l'invalidità. Questa prima richiesta è stata respinta per carenza
d'invalidità di livello pensionabile il 7 giugno 1993 (doc. 14, incarto canto-
nale).
In data 14 luglio 1998, l'assicurato ha formulato una seconda domanda di
prestazioni AI (doc. 16, incarto cantonale). L'indagine medica relativa a
questa domanda aveva posto in evidenza che il richiedente era portatore
di uno stato ansioso-depressivo maggiore, lombalgie croniche, sindrome
lombare, alterazioni degenerative e strutturali della colonna lombare con
discopatia L3-L4, L4-L5 e spina bifida L5, esiti di meniscectomia artro-
scopica destra nel maggio 1998, esiti di cura di ernia discale L4-L5 e di
resezione di una varicosi dorsale della radice di L5 nel gennaio 1998 (cfr.,
segnatamente, il rapporto del Dott. Rémondeulaz del 16 febbraio 2000
all'Ufficio AI cantonale, Sion, doc. 57, incarto cantonale). Mediante deci-
sione dell'11 maggio 2000, l'Ufficio AI del Canton Vallese ha erogato in
favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità a decorrere dal 1° dicembre 1998 (doc. 72, incarto cantonale).
In seguito a procedure di revisione, il diritto alla rendita intera AI è stato
confermato il 4 luglio 2001 ed il 2 dicembre 2003 dall'Ufficio AI cantonale
(doc. 93 e 106, incarto cantonale).
Nel 2007, l'Ufficio AI del Canton Vallese ha avviato una nuova procedura
di revisione. Il Dott. Battaglia, sanitario del servizio medico regionale
"Rhône" (SMR), nel suo rapporto del settembre 2007, ha confermato uno
stato d'invalidità del 100% ponendo come diagnosi principale un disturbo
depressivo severo in personalità paranoica e come diagnosi secondaria i
problemi ortopedici noti, oltre che, in base alla refertazione oggettiva do-
po il 2000, problemi di ipostesie e distesie laterocervicali (doc. 120 ed an-
che 90/9 dell'incarto cantonale). Il diritto alla rendita è stato confermato il
1° ottobre 2007 (doc. 121, incarto cantonale).
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Nel luglio 2009, A._______ è rimpatriato ed i pagamenti delle prestazioni
sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) a decorrere dal 1° lu-
glio 2009 (doc. 1).
B.
Nel settembre 2010, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita (doc. 2-4).
Il richiedente è stato visitato il 9 dicembre 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Brindisi, ove, nel
questionario, lo spazio riservato alla diagnosi non è stato compilato; il
medico pone comunque un grado d'invalidità del 70% (doc. 24). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un breve rapporto di visita ortopedica del 24 marzo 2010 (doc. 13); e-
sami ematochimici del 7 ottobre 2009; un referto di biopsia gastrica del 2
marzo 2010 (doc. 14, 15);
- un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale e lombosacra-
le e delle ginocchia del 28 dicembre 2009 (doc. 16);
- un rapporto d'esame elettromiografico a diversi livelli del 12 aprile 2010
(doc. 18);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 12 novembre 2010 attestante
note disforiche reattive ad una condizione morbosa secondaria alla pato-
logia ortopedica con incidenza funzionale moderata (doc. 25).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia del SMR, il quale,
nel rapporto del 1° febbraio 2011, ha proposto di far eseguire una visita
polispecialistica in Svizzera (doc. 27). La stessa è stata organizzata pres-
so il Servizio di accertamento medico dell''assicurazione AI (SAM) di Bel-
linzona dal 18 al 20 luglio 2011. L'assicurato è stato sottoposto ad accer-
tamenti specialistici in reumatologia (Dott. Mariotti), neurologia (Dott. Ka-
rau) e psichiatria (Dott. Mari). Nella relazione consegnata il 22 settembre
2011 (doc. 33-36), i medici del SAM hanno ritenuto la diagnosi (riassunto;
dettaglio nella parte in diritto): con influenza sulla capacità di lavoro: sin-
drome cervicovertebrale con spondilosi e spondiloartrosi con segni elet-
trofisiologici di una radicolopatia di L5; sindrome lombo vertebrale con di-
verse discopatie plurisegmentali con stato dopo intervento chirurgico del
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gennaio 1998 per protrusione discale e discectomia, possibile compres-
sione radicolare intermittente di L5 a destra, segni elettrofisiologici di ra-
dicolopatia L4 a sinistra ed L5 a sinistra; gonartrosi bilaterale (esiti di con-
tusione del ginocchio destro nel 1997, esiti di meniscectomia destra nel
1998); disturbo distimico cronicizzato; senza influenza sulla capacità di
lavoro: gonalgia sinistra in esiti di resezione artroscopia nel dicembre
2000, dislipidemia, gastrite. Gli esperti incaricati hanno rilevato un miglio-
ramento generale dello stato di salute di A._______ e della sua capacità
di lavoro in attività confacenti (leggere, semisedentarie, a determinate
condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc.). La capacità di lavoro è ora
situabile all'80%; il 20% d'invalidità è da imputare a motivi psichiatrici
(doc. 28-36). Come data di riferimento pongono quella della perizia medi-
ca particolareggiata (doc. 24), ossia il 9 dicembre 2010.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, del SMR, che,
nel suo rapporto dell'11 ottobre 2011, ha condiviso diagnosi e valutazioni
espresse dai sanitari del SAM (doc. 48).
L'Ufficio AI ha effettuato un'indagine comparativa dei redditi dalla quale è
risultato che svolgendo attività alternative all'80%, invece di quella di ma-
novratore CFF, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del
44,57%. In questo calcolo, il salario da invalido è stato ridotto del 10% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato, come l'età e gli
handicap (doc. 49).
D.
Un progetto di decisione comportante la riduzione della rendita AI da inte-
ra ad un quarto è stato inviato l'8 novembre 2011 al Patronato INCA di
Losanna, già regolare rappresentante di A._______ (doc. 50).
In merito al progetto di decisione ha preso posizione il Patronato INCA di
Basilea, regolare rappresentante del nominato. Con scritto del 20 dicem-
bre 2011, A._______ ha fatto valere che la perizia del SAM non tiene suf-
ficientemente conto della lunga anamnesi in esame, della situazione psi-
chiatrica e delle discrepanze sorte in materia reumatologica rispetto alla
situazione passata (doc. 54). Produce un certificato redatto dal Dott. Ré-
mondeulaz non datato, ma situabile posteriormente ad una visita effettua-
ta il 3 settembre 2011. Il medico ritiene illusorio considerare ora il pazien-
te abile al lavoro in misura dell'80%, dopo che si è rinunciato a reinserirlo
(doc. 54).
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Ricevute le osservazioni, l'incarto è stato risottoposto in esame al Dott.
Battaglia, che si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc.
56).
Mediante decisione del 1° febbraio 2012, l'UAIE ha ridotto la rendita inte-
ra AI ad un quarto di rendita a partire dal 1° aprile 2012 (doc. 58).
E.
Con il ricorso depositato il 2 marzo 2012, A._______, sempre rappresen-
tato dal Patronato INCA, chiede, in sostanza, il ripristino del suo diritto al-
la rendita intera AI dal 31 marzo 2012. In un secondo momento produce
un breve rapporto di visita ortopedica del 25 maggio 2012 accompagnato
da un'ecotomografia della spalla destra del 16 maggio attestante un di-
sturbo da conflitto subacromiale spalla destra comportante una limitazio-
ne funzionale.
F.
Ricevuto il ricorso e la documentazione, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Fellay-Brand, del SMR, la quale (rapporto 16 luglio 2012, doc.
61) ha posto in evidenza il miglioramento delle condizioni di salute
dell'assicurato e ha annotato come il problema scapolare destro non sia
di gravità tale da giustificare un aggravamento della situazione valetudi-
naria generale.
Nelle osservazioni ricorsuali del 15 agosto 2012, l'UAIE ha quindi propo-
sto la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 18 settembre 2012, ha
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Produce
diversa documentazione, segnatamente i risultati di un'ecografia renale e
pelvica del 20 luglio 2012; un breve certificato psichiatrico del 24 luglio
2012 attestante un disturbo depressivo; un certificato medico del Dott.
Colelli del 1° agosto 2012 attestante la nota diagnosi; un verbale di pronto
soccorso del 7, 8 e 10 settembre 2012 per colica renale, ematuria, dolore
in regione addominale; esami ematochimici dell'8 settembre 2012; un re-
ferto d'esame urologico dell'11 settembre 2012.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa Fellay-
Brand, la quale, nella relazione del 10 ottobre 2012, ha affermato che i
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Pagina 6
nuovi documenti non comprovano alcun peggioramento della situazione
valetudinaria dell'assicurato, ma solo disturbi passeggeri emendabili. Pe-
raltro, l'attestato psichiatrico esibito confermerebbe la non gravità dell'af-
fezione psichica (doc. 63).
Duplicando in data 15 ottobre 2012, l'UAIE ripropone la reiezione del ri-
corso.
H.
Con decisione incidentale del 25 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di 400
franchi, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato il 15 novembre 2012.
I.
Con lettera del 23 gennaio 2013, lo scrivente Tribunale amministrativo fe-
derale ha invitato l'UAIE a voler far esibire, dall'Ufficio cantonale AI, i rap-
porti concernenti una degenza a "Gravelone" nel 1999, ove, per la prima
volta, venne posta una diagnosi di grave patologia psichiatrica da parte
del Dott. Fauchère, menzione che, più volte, altri medici, posteriormente,
hanno ripreso (doc. 16 e 17 TAF). Con le risposte del 5 febbraio 2013
(doc. 65) e 20 febbraio 2013 (doc. 19 TAF), le competenti autorità ammi-
nistrative hanno comunicato non possedere più tali documenti.
J.
Dopo la chiusura dello scambio degli allegati, l'insorgente ha ancora esi-
bito alcuni documenti oggettivi ortopedico/neurochirurgici di recente ese-
cuzione (Dott. Fina; RM spalla sinistra) ed i risultati di un'urografia del 4
ottobre 2012. Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
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Pagina 7
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo spese proces-
suali richiesto entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
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rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato dalla 6a revisione, ritenuto tuttavia il principio secondo il
quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti
giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale ammini-
strativo federale si estende fino al 1° febbraio 2012, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
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lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene
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Pagina 10
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do-
manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva-
lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv.
3 OAI).
6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che
sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai
sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC
1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non
deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfü-
gungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von In-
validenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
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Pagina 11
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è per-
tanto quello intercorrente fra la decisione dell'11 maggio 2000, con la qua-
le l'Ufficio AI del Canton Vallese ha erogato una rendita intera AI a decor-
rere dal 1° dicembre 1998 ed il 1° febbraio 2012, data dell'impugnata de-
cisione con la quale l'intera prestazione viene ridotta ad un quarto di ren-
dita AI a decorrere dal 1° aprile 2012. Le procedure di revisione intercorse
nel frattempo (2001, 2003, 2007) non hanno approfondito, materialmente,
l'evoluzione dell'invalidità e si sono concluse con una semplice comuni-
cazione.
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo il
rimpatrio. Egli non lavora più, praticamente, da dicembre 1997, se non
per brevi periodi dovuti a tentativi di ripresa di un'attività e/o reinserimento
professionale.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire e-
sercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invali-
do), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
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lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.
9.1 Al momento in cui venne assegnata la rendita AI, l'indagine medica
aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di uno stato de-
pressivo maggiore, esiti di cura di ernia discale L4-L5, lombalgie croniche
residue, sindrome lombare generalizzata, alterazioni degenerative e strut-
turali della colonna lombare con discopatia fra L3 ed L5 con spina bifida
L5, esiti di meniscectomia artroscopia nel maggio 1998, esiti di resezione
di una varicosi dorsale della radice di L5 (gennaio 1998; cfr. rapporto del
Dott. Rémonduelaz del 16 febbraio 2000, doc. 57, incarto cantonale).
9.2 Al momento della revisione in esame, l'autorità inferiore ha ritenuto
quanto esposto nella perizia effettuata al SAM dal 18 al 20 luglio 2011
(rapporto del 20 settembre 2011, doc. 33). I periti incaricati hanno rilevato:
- Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome cervicoverte-
brale su alterazioni degenerative con osteocondrosi C5-C6 e C6-C7 con
spondilosi e spondiloartrosi a questi segmenti, nonché unco-artrosi
con/su segni elettrofisiologici di una radicolopatia C5 sin., senza correlato
clinico; sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a de-
stra su alterazioni statiche con scoliosi destro-convessa al passaggio
lombosacrale e discopatie plurisegmentali in particolar modo dei segmen-
ti L3-L4 e soprattutto L4-L5 con osteocondrosi e spondilosi con/su: - stato
dopo intervento chirurgico il 13 gennaio 1998 per protrusione discale L4-
L5 e discectomia a questo livello, nonché contemporaneamente coagula-
zione di un'importante varicosi del plesso vertebrale, - possibile compres-
sione radicolare intermittente L5 destra, - segni elettrofisiologici di una ra-
dicolopatia L4 a sinistra e L5 a sinistra senza correlato clinico; gonartrosi
laterale a destra in stato dopo contusione del ginocchio destro nel 1997
nonché meniscectomia laterale destra il 27 maggio 1998, disturbo disti-
mico cronicizzato (ICD-10 F34.1).
- Diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro: gonalgia sinistra in
stato dopo resezione artroscopia del menisco laterale sinistro il 6 dicem-
bre 2000, dislipidemia, gastrite cronica.
Il ricorrente ha prodotto documentazione, in sede ricorsuale e di replica,
che attesta problemi alla spalla destra (sindrome della cuffia dei rotatori) e
una patologia renale acuta passeggera.
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10.
Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezio-
ni, l'Ufficio AI si è fondato sul parere dei medici del SAM. L'assicurato non
ha esibito documentazione tale da sovvertire il documentato parere di tali
specialisti.
10.1 Una perizia richiesta dall'Ufficio AI non può essere scartata addu-
cendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale or-
gano amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie
ordinate in adempimento di questo compito non possono essere conside-
rate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
10.2 Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione
fatte esperire da medici esterni. Il Tribunale federale ha considerato rile-
vante una perizia affidata al SAM, negando che tale organizzazione sani-
taria possa essere considerata parte in causa per sussistenza di un vin-
colo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione per l’invalidità
(DTF 136 V 376 consid. 4). Determinante è la circostanza che la perizia
del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi concernenti la
valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore
probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto
è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami
approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto
con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è
chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni
a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente giuri-
sprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando in op-
posizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI vie-
ne presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed esau-
riente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnosti-
co che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra
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le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria
indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.
11.1 Dal punto di vista reumatologico (Dott. Mariotti) dopo aver ampia-
mente passato in rassegna tutti gli organi lesi, rileva come attualmente
non vi sono, dal punto di vista clinico, segni di instabilità lombare o segni
compressivi od irritativi radicolari. Vi è un dolore alla mobilizzazione po-
stero-anteriore del segmento lombare. Il quadro clinico è completato da
un'iniziale gonartrosi laterale a destra in stato dopo meniscectomia del
1998, con residui dolori, mentre non vi è nulla di particolare al ginocchio
sinistro pur operato nel 2000. Per quanto attiene alle limitazioni funzionali
il paziente è impedito in attività non ergonomiche per le colonne cervicale
e lombare, in attività ripetitive e monotone in cui è richiesta una rotazione
o una flessione laterale del tronco o una flessione in avanti sia della co-
lonna cervicale che lombare. Il paziente è limitato ad alzare pesi superiori
ai 7,5 Kg; è limitato nel mantenere le posizioni statiche fermo in piedi per
pochi minuti ed in posizione seduta per un massimo di 30 minuti continui.
Tuttavia, cambiando appoggio e posizione e muovendosi, il paziente non
presenta limitazioni particolari. In seguito agli accennati problemi del gi-
nocchio destro, il paziente non può salire/scendere le scale di continuo,
non può camminare su terreni sconnessi, è limitato nell'inginocchiarsi. Il
peritando è inabile nel suo precedente lavoro di manovratore delle FFS in
misura di almeno il 50%, mentre pur con le limitazioni indicate, in attività
adatte, da leggere e medioleggere egli è abile in misura completa. Per
esempio, afferma lo specialista, vi sarebbe un'abilità completa come sor-
vegliante "securitas", attività già svolta dall'interessato nel passato.
11.2 Dal punto di vista neurologico (Dott. Karau) vi è un'incapacità com-
pleta come macchinista/manovratore delle FSS poiché ciò farebbe risor-
gere dei disturbi radicolari importanti. Invece, in professioni adatte al suo
stato di salute (lavori in posizioni ergonomiche, che richiedono sforzi fisici
di entità lieve e permettono regolari cambiamenti della posizione del cor-
po) vi è attualmente una capacità lavorativa completa con un'incapacità
lavorativa non permanente unicamente in caso di dolore radicolare, ma
nessuna incapacità lavorativa permanente. Procedendo ad un esame
comparativo rispetto al passato (in base agli atti), l'esperto sottolinea co-
me nel 1998 vi è stata un'incapacità lavorativa importante per qualsiasi
professione a causa di un dolore radicolare prevalente ed importante. Per
il periodo successivo, la problematica radicolare è, al massimo, intermit-
tente, ma non più continua.
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11.3 Sotto il profilo psichiatrico (Dott. Mari) il paziente presenta il più evi-
dente miglioramento delle sue condizioni di salute. Il quadro attuale de-
pone per una sintomatologia depressiva di lieve entità legata ad una si-
tuazione di vita piuttosto insoddisfacente anche dopo il rientro in Patria.
Rispetto alla patologia psichiatrica riscontrata nel 2001, il perito non ha
messo in evidenza un funzionamento di tipo psicotico, né elementi depo-
nenti per un franco disturbo della personalità paranoide o per una de-
pressione endogena, quanto piuttosto per un quadro distimico cronicizza-
to con elementi di postura psicologica rigidamente fissati sui disturbi
dell'apparato locomotore. In particolare con il rientro definitivo nel suo
Paese, è plausibile (osserva l'esperto) che si sia verificato un relativo a-
dattamento alla situazione di vita nell'ambito di un disturbo distimico cro-
nicizzato comportante un'incidenza funzionale lieve dal lato psichiatrico.
Il perito stima al 20% il danno invalidante complessivo dovuto alla residua
patologia psichiatrica e ciò in qualsiasi attività.
11.4 Complessivamente, concludono i redattori della perizia del SAM, i
quali hanno preso atto e verbalizzato i documenti sanitari relativi al rico-
noscimento della rendita intera AI, si è potuto constatare un miglioramen-
to dello stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa del pa-
ziente in attività confacenti, soprattutto per un miglioramento della patolo-
gia psichiatrica rispetto alla situazione precedente.
11.5 Per il resto, l'assicurato, secondo l'esame effettuato al SAM, non
presenta ulteriori patologie invalidanti e le sue condizioni di salute sono
generalmente buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie.
12.
12.1 Il collegio giudicante condivide il parere del SAM e del servizio me-
dico dell'autorità inferiore (SMR). Alla luce della refertazione concernente
l'assegnazione della rendita intera d'invalidità, si può osservare che
all'assicurato venne riconosciuta l'intera prestazione AI poiché, in un se-
condo momento, dopo aver preso atto della pur importante patologia or-
topedica, l'Ufficio AI Cantonale venne a conoscenza che l'assicurato pre-
sentava importanti disturbi psichici. È stata questa ragione che ha princi-
palmente motivato il riconoscimento della rendita intera. Infatti, ancora nel
rapporto dell'autorità cantonale del 12 aprile 1999 (doc. 32 incarto canto-
nale) non si accenna a turbe psichiche. Fino allora, figurano ad atti solo
documenti riguardanti approfondimenti ortopedici/neurologici e altri atti
che interessano un progetto di reinserimento professionale in altra attivi-
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tà, in quanto, dopo il dicembre 1998, i sanitari consultati hanno sempre
espresso il loro scetticismo circa la possibilità di ripresa del precedente
lavoro di manovratore FSS. Solo nel maggio 1999, a seguito di un sog-
giorno di osservazione a "Gravelone" (Sion), lo psichiatra consultante
(Dott. Fauchère), pose la diagnosi di stato depressivo maggiore in una
personalità "patologica o paranoica" (?). La terminologia esatta non ha
potuto essere verificata poiché il parere del Dott. Fauchère non è più ad
atti e non ha più potuto essere ritrovato. Lo stesso Dott. Rémondeulaz,
nella relazione del 16 febbraio 2000 (doc. 57, incarto cantonale), sulla
quale si è peraltro basato l'Ufficio AI del Canton Vallese per erogare la
rendita intera, menziona i due termini con un punto interrogativo. Nono-
stante questo Tribunale abbia cercato di ottenere la cartella clinica od il
rapporto relativo al soggiorno in tale istituto, la richiesta è rimasta senza
esito positivo (doc. 16, 17 e 19 inc. TAF e 65). Anche i sanitari del SMR
"Rhône" osservano che è stata la patologia psichiatrica a determinare il
riconoscimento del diritto all'intera prestazione AI con un grado d'invalidità
totale (cfr. parere del Dott. Battaglia dell'11 ottobre 2011 e della Dott.ssa
Fellay-Brand del 16 luglio 2012, doc. 48 e 61). Ora, comunque, non sia-
mo più in presenza di una patologia psichica maggiore e debilitante.
Questo quadro di relativo benessere è peraltro confermato nel pur breve
rapporto psichiatrico del 12 novembre 2010 (doc. 25), che attesta delle
semplici turbe disforiche reattive ad una condizione morbosa secondaria
alla patologia ortopedica con incidenza funzionale modesta. Il breve certi-
ficato psichiatrico del 24 luglio 2012, esibito in sede ricorsuale, non ap-
porta novità di rilievo.
12.2 Per quel che concerne le limitazioni funzionali di natura ortopedica,
ben descritte dal Dott. Mariotti, queste non sono (e non erano) tali dall'im-
pedire a A._______ di svolgere attività leggere, semisedentarie, semplici,
ripetitive in misura completa.
Per il vero deve essere constatato che nel 2000 non erano presenti lesio-
ni del tratto cervicale (cfr. doc. 57 inc. cantonale). Queste lesioni sono
sorte successivamente e sono ampiamente descritte dal Dott. Mariotti
(cfr. anche IRM del 9 febbraio 2001, doc. 90, inc. cantonale e successivi
rapporti del Dott. Rémondeulaz). Malgrado questo nuovo elemento dia-
gnostico (processo degenerativo cervicale importante) non presente (o
non oggettivato) nel 1998-2000, non ci si trova in presenza di un peggio-
ramento della capacità lavorativa dell'interessato. In altre parole, non è
dato per acquisito che l'insorgenza posteriore di altri danni di diversa na-
tura (nella specie ortopedica) si traducano in una diminuzione della capa-
cità di lavoro dell'interessato. Nella specie, il Dott. Mariotti ha eseguito un
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esame ortopedico generale e, nonostante le affezioni riscontrate (com-
prese quelle non presenti nel 1998-2000), egli ritiene che queste non
causino un'invalidità di rilievo nell'ambito di lavori perlopiù leggeri o semi-
leggeri e/o parzialmente sedentari.
Per quel che si riferisce ai problemi alla spalla destra (tendinopatia, sin-
drome della cuffia dei rotatori) sorti in epoca recente e documentati dalla
refertazione oggettiva esibita con il ricorso e successivamente, in partico-
lare la Dott.ssa Fellay-Brand esclude che tale affezione possa in alcun
modo modificare il giudizio generale circa la capacità lavorativa in attività
di ripiego. Peraltro questo nuovo problema è sorto nel maggio 2012, os-
sia dopo la data dell'impugnata decisione che limita il potere di cognizione
giudiziaria. Lo stesso discorso vale per l'attacco di calcolosi renale segna-
lato con il ricorso.
Infine, a riguardo della relazione del Dott. Rémondeulaz (già medico di fi-
ducia dell'assicurato), non datata, esibita in sede di audizione (doc. 54), si
osserva come essa non accenni al rapporto del SAM e si limita ad espri-
mere un diverso parere circa le ripercussioni invalidanti delle menzionate
affezioni e a sostenere che il paziente, non detenendo formazione speci-
fica alcuna, non potrebbe svolgere attività di sostituzione. Il Dott. Batta-
glia, rileva appunto che il sanitario menzionato non ha preso conoscenza
dello studio approfondito effettuato al SAM e si è basato anche su delle
considerazioni riguardanti la formazione personale che non sono di com-
petenza dell'assicurazione invalidità.
12.3 Le attività ancora esigibili possono consistere in lavori come quelli di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, opera-
io imballatore e/o produttore di piccoli oggetti, guardiano/custode, cassie-
re, aiuto magazziniere, ecc. In questi lavori, se dovessero essere princi-
palmente sedentari, il lavoratore deve comunque avere la possibilità di
alzarsi di tanto in tanto, di escludere posture controindicate e il porto di
pesi eccessivo (oltre 7,5 kg).
12.4 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione o
domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2). Problemi congiunturali locali, di di-
soccupazione importante od altri fattori economici che renderebbero illu-
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soria la ricerca di una nuova attività non sono di pertinenza dell'assicura-
zione AI svizzera, il cui concetto d'incapacità di lavoro e di guadagno si
fonda su di un mercato del lavoro supposto equilibrato.
È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto
principalmente l'attività di operaio edile operaio carpentiere (montatore di
chalet), operaio di fabbrica (produzione di bidoni) e soprattutto operaio
nelle ferrovie (1988-97). Tuttavia, nel passato professionale, figurano an-
che un lavoro di 5 anni come agente "Securitas", 1985-90. Si può tuttavia
ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle
sue affezioni, un'attività leggera è esigibile senza che si debba procedere
a un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorren-
te e ciò nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in di-
versi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono ne-
cessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione pro-
fessionale.
13.
13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
13.2 L'Ufficio AI ha considerato i dati del 2008. Questo modo di precede-
re non è appropriato poiché bisognerebbe riferirsi al 2010, anno in cui i
sanitari (SAM e medici dell'UAIE) fissano il periodo di miglioramento, e in
seguito indicizzare gli importi fino al 2012 quando la decisione impugnata
è stata emanata (DTF 128 V 174 e 129 V 222). Tuttavia, il risultato non
subirebbe che una differenza minima.
Nel 2008, in attività sostitutive, il salario privo d'invalidità, indicizzato sulla
base di quello dichiarato nel 1997 sarebbe stato di 73'814,92 franchi, cir-
costanza non contestata. Al mese, ammonta a 6'151,24 franchi.
13.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
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ripetitive. Queste attività (2008) comportano un salario medio mensile di
4'542,25 franchi (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, uomini). Questo
importo deve essere adeguato secondo un orario settimanale di 41.7 me-
dio della categoria, ciò che permette di ottenere un importo di 4'735,30
franchi.
13.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'ammini-
strazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha applicato
un tasso del 10% complessivo. Il collegio giudicante non ha fondato moti-
vo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria. Va peraltro rile-
vato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è
del 25%. Ne consegue un introito mensile di 4'261,77 franchi. Svolta
all'80%, questa attività di ripiego consentirebbe un guadagno di 3'409,42
al mese.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 6'151,24 franchi ed un introi-
to teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'409,42 franchi fa ri-
sultare una perdita di guadagno del 44,57% (arrotondato al 45%), tasso
che comporta il riconoscimento di un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Neanche indicizzando i redditi al 2012, la perdita
di guadagno raggiungerebbe il 50%.
13.5 Secondo la giurisprudenza, una rendita AI erogata ad un assicurato
di più di 55 anni o durante più di 15 anni non potrebbe essere ridotta o
soppressa senza che la capacità di lavoro residua medico-teorica risul-
tante dal profilo medico sia oggettivamente confermata con delle misure
di reintegrazione professionale (sentenza del Tribunale federale
9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5.2.2.2 ed anche 9C_254/2011
del 15 novembre 2011 consid. 7.2.2, 9C 163/2009 del 10 settembre 2010
consid. 4.2.2). Nella specie, l'interessato non può vantare 15 anni conti-
nuativi di fruizione del diritto alla rendita (dicembre 1998-marzo 2012) e
non ha ancora raggiunto i 55 anni di età. È quindi sufficiente attenersi a
quanto già osservato nell'ambito dell'obbligo generale di ridurre il danno
che incombe a ogni assicurato (cfr. consid. 12.4).
13.6 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha ridotto la rendita intera
(ad un quarto di rendita) dal secondo mese che ha seguito la notifica del-
la decisone del 1° febbraio 2012, in applicazione dell'art. 88a OAI e 88bis
cpv. 2 lett. a OAI.
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Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
14.
14.1 Le spese di procedura di 400 franchi sono poste a carico del ricor-
rente e sono compensate con l'anticipo da lui fornito il 15 ottobre 2012.
14.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al Tri-
bunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese di procedura, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo da lui fornito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: