Corte II I
C-1227/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Johannes Frölicher,
cancelliera Emilia Antonioni.
A._______,
rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 16 gennaio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1227/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 16 gennaio 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la richiesta di rendita di A._______, cittadino
italiano, nato il 21 novembre 1952, per carenza di invalidità di livello
pensionabile (doc. 31),
che, con ricorso del 15 febbraio 2007, l'interessato rappresentato dal
Patronato INCA, chiede l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità da ottobre 2004 fino a estinzione del diritto; a suffragio delle
sue conclusioni produce un conteggio dell'assicuratore contro gli
infortuni italiano INAIL del 6 aprile 2005,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. Christian Rais, il quale nella sua relazione medica del 3 luglio
2007, ha ammesso un'incapacità di lavoro dell'assicurato del 100% dal
23 ottobre 2003 al 30 novembre 2004 e del 20% dal 1° dicembre 2004
(doc 33),
che l'UAIE ha pertanto proposto, il 13 agosto 2007, l'accoglimento del
ricorso e il riconoscimento in favore di A._______ del diritto a una
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 30
novembre 2004,
che, invitato a presentare una replica, il 18 settembre 2007,
A._______ ha mantenuto integralmente il ricorso e prodotto una
dichiarazione della B._______ srl del 10 settembre 2007 nonché la
copia del certificato dell'INAIL del 30 marzo 2005 dai quali emerge che
l'inabilità lavorativa dell'assicurato è durata fino al 2 aprile 2005,
che l'UAIE, constatando un'inabilità lavorativa dell'assicurato fino al 2
aprile 2005, ha completato la sua proposta del 13 agosto 2007
riconoscendo in favore di A._______ il diritto a una rendita intera a
decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005,
che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto dell'11 dicembre 2007,
ha dichiarato aderire alla soluzione indicata,
Pagina 2
C-1227/2007
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che dai certificati e documenti prodotti dal ricorrente risulta
un'incapacità di lavoro nella misura del 100% dell'assicurato a
decorrere dal 23 ottobre 2003 al 2 marzo 2005,
che l'UAIE riconosce al ricorrente il diritto a una rendita intera a
decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005 in applicazione
dell'art. 29 cpv. 1 let. b LAI,
che, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere il ricorso e a riconoscere in favore di A._______ il diritto a
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005, atteso che la
parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova
proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo,
che, per lo scrivente Tribunale, non vi è alcun motivo per discostarsi da
Pagina 3
C-1227/2007
questa valutazione, per altro conforme al diritto federale,
che il ricorso deve essere accolto e l'impugnata decisione riformata, a
A._______ viene riconosciuto il diritto a una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre
2004 fino al 31 marzo 2005,
che, visto l'esito del ricorso non vengono prelevate spese processuali
e viene assegnata un'indennità per spese ripetibili di CHF 700.-- (art.
64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 16 gennaio 2007
riformata nel senso che a A._______ viene riconosciuto il diritto a una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero perché proceda al calcolo del montante delle prestazioni
spettanti a A._______ e proceda al loro versamento.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per spese ripetibili di
CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell' Ufficio per l'invalidità
per gli assiucurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atti giudiziari)
- autorità inferiore (n. di rif. 663.52.452.158;)
Pagina 4
C-1227/2007
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5