Corte II I
C-125/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del
15 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-125/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 15 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
riconosciuto a A._______ il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, a
decorrere dal 1° maggio 2006,
che, contro questa decisione, A._______, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano di assistenza sociale (INAS), ha interposto ricorso
davanti al Tribunale amministrativo federale il 7 gennaio 2008,
che, secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità, possono essere impugnate davanti al
Tribunale amministrativo federale,
che, conformemente all’art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA; RS 830.1), il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata,
che il ricorso deve essere consegnato al Tribunale amministrativo
federale oppure, a lui indirizzato, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine (art. 39 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPGA),
che, in concreto, la decisione impugnata è stata notificata all'INAS il 19
novembre 2007, come quest'ultimo ha espressamente riconosciuto nel
ricorso, sicché il termine per ricorrere è scaduto il 4 gennaio 2008
(art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c LPGA),
che il ricorso, inoltrato il 7 gennaio 2008 (data del timbro postale), è
pertanto tardivo,
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che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso,
che il ricorrente non ha addotto con il ricorso nessun impedimento ai
sensi dell'art. 41 LPGA, per cui non sussiste alcun motivo per restituire
il termine ricorsuale,
che il ricorso è, di conseguenza, irricevibile,
che, come prescrive l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico
pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente
inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa,
non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]),
che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300.-, avanzate dal
ricorrente l'11 luglio 2008, gli sono restituite.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, l'anticipo di
Fr. 300.-, versato l'11 luglio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziale);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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