Corte II I
C-125/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Fabrizio P. Mion, via Canova 18,
casella postale 6134, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 4 dicembre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-125/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 4 dicembre 2009, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiaria
la cittadina italiana A._______, nata il (...), con un quarto di rendita a
decorrere dal 1° febbraio 2010,
che, con gravame dell'8 gennaio 2010, l'assicurata, patrocinata
dall'avvocato Fabrizio Mion, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il ripristino della
rendita intera d'invalidità, e, subordinatamente, il rinvio dell'incarto
all'UAIE per nuova decisione, allegando diversa documentazione
medica,
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 7 maggio 2010, dopo aver
sottoposto l'incarto al dott. B._______, del proprio Servizio medico
(rapporto del 30 marzo 2010), propone la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata,
che, con replica del 14 giugno 2010, il patrocinatore dell'interessata
ribadisce le sue conclusioni, producendo un nuovo certificato medico
del dott. C._______, del 28 maggio 2010,
che, chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al dott. D._______, psichiatra del Servizio medico
regionale Rhône (SMR Rhône), il quale, nel suo rapporto del 16
agosto 2010, ha rilevato la necessità di effettuare una perizia
psichiatrica complementare presso uno specialista familiarizzato con
le problematiche di fibromialgia, al fine di valutare l'effettiva residua
capacità lavorativa della ricorrente,
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 19 agosto 2010, propone
pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa per
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, il 25 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto del dott. D._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
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federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
condizioni adempiute nella fattispecie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del
complemento istruttorio richiesto dal dott. Habicht nel suo rapporto del
16 agosto 2010,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
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che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),
che, nel caso in esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- a carico dell'UAIE (art. 7
e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv.
2 PA]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 4 dicembre 2009, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché
completi l'istruttoria secondo i considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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