Corte II I
C-1270/2006
{T 0/2}
Sentenza del 15 aprile 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia UFG Settore Aiuto sociale
agli Svizzeri all'estero, Bundesrain 20, 3003 Berna
autorità inferiore.
Prestazioni assistenziali a cittadini svizzeri residenti
all'estero.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1270/2006
Fatti:
A.
In data 27/28 febbraio 2006, A._______, doppia cittadina svizzera e
italiana nata il... e residente a B._______, ha inoltrato presso
l'Ambasciata di Svizzera a Roma una richiesta di assistenza sulla
base della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni
assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE, RS 852.1), domandando un
aiuto finanziario di EURO 407.-. mensili per il periodo 1° marzo 2006 -
28 febbraio 2007 per il suo sostentamento e le sue spese scolastiche.
B.
Con decisione del 20 aprile 2006, l'Ufficio federale di giustizia (UFG)
ha respinto la suddetta richiesta, rilevando che A._______ ha
beneficiato in passato di prestazioni assistenziali per il tramite
dell'assistenza concessa ai suoi genitori e che ora, essendo essa
diventata maggiorenne, il suo caso viene esaminato individualmente.
L'autorità di prime cure ha poi affermato che l'interessata vive in Italia
ed ha acquisito la cittadinanza italiana per filiazione materna e non ha
un legame particolare con la Svizzera, di modo che la sua cittadinanza
preponderante è quella italiana. Per questo motivo la richiedente non
può quindi pretendere alcun aiuto dalla Confederazione svizzera ai
sensi della LASE.
C.
Con ricorso del 15 maggio 2006, regolarizzato il 26 giugno seguente,
A._______ è insorta avverso la precitata decisione. Essa ha rilevato di
non potere beneficiare di alcun aiuto finanziario né da parte dei suoi
genitori, né da parte dello Stato italiano per proseguire i suoi studi
(Accademia delle belle arti di B._______ e scuola internazionale di
comics), di modo che un sostegno economico dalle autorità elvetiche
si rendeva indispensabile. La ricorrente ha poi affermato che la sua
situazione di salute (epilessia) le creava spesso limiti di indipendenza.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 25 agosto 2006, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la nazionalità
italiana della ricorrente, nata in Italia da un padre che vive in Italia
dall'età di sette mesi e da madre italiana e senza alcun legame
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particolare con la Svizzera, è preponderante, di modo che essa non
può beneficiare di un aiuto economico da parte della Confederazione
giusta l'art. 6 LASE. Essa ha poi sottolineato che la difficile situazione
economica dell'interessata e la sua malattia non consentono di
derogare alla precitata disposizione. L'UFG ha infine affermato che
spetta a A._______ completare con un lavoro a tempo parziale la
borsa di studio ottenuta dall'Italia per la formazione presso
l'Accademia di belle arti e dichiarato che anche qualora la ricorrente
avesse avuto soltanto la nazionalità svizzera o se la nazionalità
elvetica fosse stata preponderante, l'aiuto sociale non si farebbe fatto
carico delle spese scolastiche per una formazione che non garantisce
in futuro un'indipendenza economica.
E.
Invitata a prendere posizione riguardo il preavviso dell'autorità
intimata, la ricorrente non ha reagito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF. Fra queste figurano le decisioni emanate dall'UFG
giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE.
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sulla
base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.2 A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
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2.
2.1 Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di
detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si
trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino
svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2
LASE).
L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse
soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere
sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi
privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato
d'origine sono pertanto sussidiari.
2.2 I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non
sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza
della cittadinanza svizzera o straniera, sono avantutto determinanti le
circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza
straniera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del
26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
[OASE, RS 852.11]).
3.
Con decisione del 20 aprile 2006, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza
preponderante di A._______ fosse quella italiana e che di
conseguenza, conformemente all'articolo 6 LASE, essa non poteva
pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche.
Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel... ed ha sempre
vissuto in questo paese. A._______ ha ottenuto la cittadinanza
svizzera per filiazione del padre, e quella italiana per filiazione
materna. Essa non ha provato di aver soggiornato in Svizzera e non vi
ha instaurato alcun legame particolare. Risulta poi dagli atti che il
centro di tutti gli interessi familiari, affettivi e sociali di A._______ si
trova da sempre in Italia, paese nel quale vivono i genitori e la sorella
e dove ha intrapreso i propri studi. In queste circostanze è indiscutibile
che le relazioni che l'interessata mantiene con l'Italia siano da
considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera. Pertanto, è
a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la cittadinanza
italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante.
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Ne risulta che A._______ non può di principio beneficiare di un aiuto
da parte delle autorità svizzere.
4.
L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza
straniera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione
di questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle
eccezioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i
criteri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo
principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e
ingiustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge
lasciando comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare
ogni singolo caso.
Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione
di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta
la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto
dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le
specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al
fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui
soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per
non privare di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che
si discosta dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In
particolare non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire
l'intento del legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle
particolarità del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986,
vol. II, no 37 B con riferimenti).
Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante
può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze
particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale
rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza,
ad esempio quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in
gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che
un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il
richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di
cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi
ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri
all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro
determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di
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necessità possono rivestire un certo significato (cfr. Giurisprudenza
delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.25).
Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza svizzera non
sussista solo per pura forma. I doppi cittadini che presentano
unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono
quindi essere sostenuti.
5.
Dagli atti di causa si evince che i genitori della ricorrente, e lei stessa
fino alla maggiore età, beneficiano dal 2002 di prestazioni assistenziali
da parte della Confederazione ai sensi della LASE. Molto
verosimilmente essi non sono dunque in grado di garantire alla figlia il
necessario sostegno finanziario al fine di proseguire gli studi: tale
constatazione non è tuttavia sufficiente a determinare un caso di
eccezione.
Quo allo stato di salute di A._______, si rileva in primo luogo che essa
non ha fornito alcuna documentazione in merito alla patologia
(epilessia) di cui afferma soffrire, né ha fornito alcun elemento proprio
ad indicare in che modo questa malattia le crei impedimenti o difficoltà
di altro genere. Sulla base degli atti a disposizione, il Tribunale non
può quindi ritenere che lo stato di salute dell'interessata sia
compromesso in maniera tale da impedirle in assoluto di lavorare e
non costituisce pertanto un fattore proprio a giustificare di per sé un
caso d'eccezione.
6.
Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi
siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che
pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga
al principio dell'art. 6 LASE.
7.
Ne discende che con la decisione del 20 aprile 2006, l'UFG non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto
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della sua situazione personale di quest'ultima, si rinuncia a prelevare
tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
- alla ricorrente (tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma)
- all'autorità inferiore (con incarto A 50 534 di ritorno)
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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