Corte II I
C-1281/2006
{T 0/2}
Sentenza del 7 agosto 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Christof Affolter,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia UFG,
Bundesrain 20, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Restituzione di sussidi indebitamente percepiti e revoca
del riconoscimento come istituto educativo di B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1281/2006
Fatti:
A.
Il 21 settembre 1994, l'Ufficio gioventù, maternità ed infanzia del
Canton Ticino (UGMI, attualmente Ufficio del sostegno a enti e attività
per le famiglie e i giovani [UFaG]), il quale funge da autorità di
collegamento con l'Ufficio federale della giustizia (UFG), ha trasmesso
a quest'ultimo una richiesta tendente al riconoscimento di
"B._______", istituto per minori appartenente alla Città di C._______
creato nel 1967, quale istituto educativo avente diritto alle sovvenzioni
ai sensi della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della
Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
(LPPM, RS 341).
La procedura in oggetto è durata oltre tre anni, nel corso dei quali
l'istituto ha dovuto procedere a diverse modificazioni nella sua
struttura, al fine di adempiere ai criteri fissati dall'UFG.
B.
Con decisione del 3 febbraio 1998, l'UFG ha riconosciuto "B._______",
con effetto al 1° gennaio 1998, come casa d'educazione avente diritto
ai sussidi ai sensi della LPPM, ponendo quale condizione
l'adattamento dell'effettivo del personale educativo in caso di aumento
del numero dei pensionanti per un certo lasso di tempo.
Tra il 1998 ed il 2000 il suddetto istituto ha quindi beneficiato dei
sussidi erogati sulla base della LPPM in ragione del 40% dei costi del
personale riconosciuto, percentuale scesa poi al 30% a seguito di una
modifica legislativa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPPM). Esso è inoltre sussidiato
dal Canton Ticino, il quale è intervenuto, fino al 2003, coprendo il
disavanzo d'esercizio e successivamente con un contributo fissato
sulla base di un contratto di prestazione.
I sussidi d'esercizio vengono calcolati sulla base di un dossier
annuale, costituito in particolar modo da un modulo C in cui figurano
tutte le persone il cui stipendio è sussidiabile, il loro grado di
occupazione e lo stipendio computabile, oltre che sulla scorta del
modulo B, nel quale sono indicate la funzione e la formazione del
personale.
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C.
Dal momento del riconoscimento, l'UFG ha effettuato tre ispezioni
presso la "B._______", più precisamente il 15 febbraio 2001, tra il 9 e
l'11 aprile 2003, nonché il 16 febbraio 2006.
D.
Con scritto del 25 agosto 2004, l'UFG informò "B._______" (cfr.
allegato 11) in merito all'adozione di una nuova procedura di riesame
degli istituti riconosciuti.
Se fino a fine 2004 essi venivano ispezionati unicamente qualora
avessero fatto domanda di modificare la concezione, se le direttive sui
sussidi prevedevano nuovi presupposti legali o se sorgeva il sospetto
che le condizioni alla base delle decisioni emanate non fossero più
adempiute, a partire dal 2005 ogni istituto sarebbe stato sottoposto, ad
intervalli di 5 anni, ad un esame completo della documentazione sulla
base degli stessi criteri applicati in caso di un nuovo riconoscimento
(cfr. marg. 28 delle direttive sui sussidi [DS]).
Tra fine 2005 ed inizio 2006, fece seguito un fitto scambio epistolare
tra l'UFG e la "B._______" portante sulla documentazione da fornire in
vista dell'ispezione a "B._______".
E.
Durante l'incontro del 16 febbraio 2006 a cui presero parte
rappresentanti dell'UFG, dell'UFaG, nonchè della città di C._______,
fu posto in modo particolare l'accento sulla presunta lacunosità della
documentazione prodotta dall'istituto, nonché sul problema del
sussidiamento degli stipendi di D._______ e E._______.
A questo titolo risulta dal verbale che al momento del riconoscimento
di "B._______" (1998) D._______ era ancora responsabile della
divisione sociale e in quanto tale riconosciuto come direttore. Con il
passaggio alla funzione di direttore generale nel 2000, il suo salario ha
continuato a figurare come sovvenzionato al 100%. Inoltre E._______,
vice-direttore dal 1999 e registrato come psicologo, è sovvenzionato al
100% dal 2001. Negli anni 2004 e 2005 entrambi risultavano dal
modulo C come impiegati a tempo parziale per "B._______";
ciononostante è stato indicato e fatturato l'integralità del loro stipendio.
E._______ ha riconosciuto l'inesattezza della fatturazione per gli anni
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in questione, confermando comunque che sia lui, sia D._______
avevano svolto presso l'istituto diversi compiti educativi o formativi per
i quali potevano essere percepite delle sovvenzioni e precisato che
avrebbe sottoposto all'UFG una nuova panoramica delle mansioni.
Pur riservandosi di procedere ad un'analisi più accurata della
situazione in base alla nuova documentazione, l'autorità di prime cure
ha infine precisato che avrebbe chiesto il rimborso delle prestazioni
versate in eccesso e valutato l'eventuale revoca a "B._______" del
riconoscimento quale istituto sovvenzionato.
F.
Con scritto del 20 febbraio 2006, gli Istituti Sociali Comunali (di seguito
ISC) fecero pervenire all'UFG una prima presa di posizione, nonché i
mansionari completi di E._______ e D._______. Quest'ultimo ammise
che nel 2004 e nel 2005 si era prodotto un errore amministrativo, in
quanto era stato indicato lo stipendio pieno, benché nel 2004 fossero
sussidiabili soltanto il 30% per il direttore e il 45 % per il vice-direttore,
e nel 2005 soltanto il 20% per il direttore ed il 45% per il vice-direttore.
L'istituto calcolò di aver percepito a torto Fr. 111'372.- che si
impegnava a restituire alla Confederazione.
D._______ confermò altresì l'esattezza dei dati relativi agli anni
antecedenti il 2004, in quanto sia lui che E._______ avevano
effettivamente lavorato per la "B._______" a tempo pieno in quel
periodo. Riteneva pertanto sussidiabili entrambi gli stipendi,
adducendo che soltanto a partire dal 2003 l'assunzione di un
capostruttura aveva permesso di ridimensionare la loro attività in seno
all'istituto.
G.
Il 7 aprile 2006, l'UFG trasmetteva al Sindaco della Città e al
capostruttura un progetto di decisione concernente la restituzione dei
sussidi indebitamente percepiti e la revoca a "B._______" del
riconoscimento quale istituto educativo avente diritto alle sovvenzioni,
invitandoli a formulare eventuali osservazioni in merito.
In data 20 aprile 2006, la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie,
da cui dipende l'UFaG, informata della procedura in corso, senza
entrare nel merito dei sussidi percepiti dalla "B._______", ha invitato
l'autorità federale a rinnovare la fiducia a "B._______", sottolineato il
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ruolo importante ed il buon lavoro svolto da quest'ultimo, e proposto
pertanto di rinunciare a revocarne il riconoscimento quale istituto
avente diritto ai sussidi.
Con scritto del 4 maggio 2006, il A._______ ha riconosciuto che erano
stati commessi degli errori nella stesura dei formulari per la richiesta di
sussidi, sottolineato la propria buona fede, restando nel contempo a
disposizione per le verifiche del caso e per la restituzione della somma
ricevuta in esubero. Esso ha inoltre riconfermato la propria
disponibilità ad un incontro, sottolineando l'importanza di ripristinare
immediatamente sentimenti di reciproca fiducia, base essenziale dei
buoni rapporti che dovrebbero intercorrere tra l'UFG e la Città.
H.
Con decisione del 24 maggio 2006, l'UFG ha ritenuto che il A._______
aveva indebitamente ricevuto, nel periodo 1998 - 2005, sussidi per
"B._______" pari a Fr. 438'136.-, di cui ha ordinato la restituzione entro
la fine di agosto 2006. L'autorità di prime cure ha inoltre ritirato all'ente
luganese, a partire dal 1° giugno 2006, il riconoscimento quale istituto
educativo avente diritto ai sussidi, riservandosi di statuire in separata
sede in merito al calcolo pro rata temporis (per il periodo 1° gennaio –
31 maggio 2006) dei sussidi d'esercizio per l'anno in corso. Essa ha
inoltre negato l'effetto sospensivo ad eventuali ricorsi avverso la
decisione in oggetto.
L'autorità federale ha affermato di aver emesso la decisione a seguito
della mancata collaborazione di "B._______" e in ragione delle
indicazioni false fornite dai suoi responsabili sui moduli di richiesta del
sussidio e in occasione di successive richieste di informazioni inerenti
l'attività svolta in seno all'istituto da D._______ e E._______.
Per quanto attiene D._______ e le funzioni da esso svolte presso la
"B._______", l'autorità di prime cure sostiene che la Città ha percepito
sussidi in eccesso per un totale di Fr. 260'924.-.
Nell'ambito della procedura di riconoscimento, D._______ è stato
annunciato e quindi riconosciuto dall'UFG come direttore della
"B._______". Per il periodo 1998 - 2003 l'istituto ha indicato sul
modulo C che l'interessato ha dedicato il 100% del suo tempo di lavoro
al suddetto ente, con conseguente presa a carico dello stipendio pieno
da parte dell'autorità federale. Benché il medesimo modulo indicasse
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che dal 2004 D._______ lavorava al 20% per "B._______", il suo
stipendio ha continuato ad essere imputato al 100%.
In violazione di quanto disposto dall'art. 10 cpv. 5 dell'Ordinanza del
29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo
dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM testo in vigore fino al
21 novembre 2007, RS 341.1), "B._______" non avrebbe mai
comunicato per iscritto all'autorità federale il cambiamento di funzione
intervenuto nel 2000. L'UFG ritiene che in realtà, nella sua nuova
veste di direttore generale, D._______ non avrebbe dedicato a compiti
educativi almeno il 50% dell'attività svolta per l'ente in questione (vale
a dire il 20% del suo tempo di lavoro), non adempiendo dunque più i
presupposti fissati dall'art. 4 cpv. 2 OPPM per il versamento di sussidi,
di modo che dal 2001 il suo stipendio non doveva più essere preso a
carico. L'UFG sostiene quindi di aver versato sussidi troppo elevati per
i costi salariali di D._______, in ragione del 50% tra il periodo 1998 -
2000 e del 100% tra il 2001 ed il 2005, per un totale di Fr. 260'924.-.
Per quanto concerne l'attività svolta da E._______ presso la
"B._______", l'UFG ritiene che la Città ha percepito sussidi in eccesso
per un totale di Fr. 177'212.-.
L'autorità di prime cure afferma che nel 2001 ha riconosciuto come
sussidiabile lo stipendio di E._______, annunciato da "B._______"
quale psicologo con un grado di occupazione del 100%. Negli anni
2001 - 2003 nel modulo C figurava il suo stipendio pieno, importo
indicato anche negli anni successivi, sebbene il grado di occupazione
dell'interessato fosse pari al 45%.
Dal 1999 E._______ è vicedirettore degli ISC di C._______. L'UFG
sostiene che egli non ha mai lavorato come psicologo presso la
"B._______", al contrario, secondo il suo mansionario, doveva
occuparsi della strategia e del personale di tutti gli istituti della Città.
L'interessato nei rapporti annuali figurava come facente parte del
"personale amministrativo" dell'ente luganese, di modo che il suo salario
non era sussidiabile, in quanto egli non dedicava a compiti educativi
almeno il 50% della sua attività presso la "B._______". Ne consegue
un'indebita riscossione di sussidi da parte della Città di C._______ per
un totale di Fr. 177'212.-.
Queste circostanze, unite ad un atteggiamento di chiusura assunto dai
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responsabili di "B._______", avrebbero così determinato il venir meno
del rapporto di fiducia che deve reggere la collaborazione dell'UFG
con gli istituti, ciò che ha comportato il ritiro del riconoscimento quale
istituto educativo avente diritto sussidi in applicazione dell'art. 10 cpv.
6 OPPM.
I.
Il A._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, è insorto
avverso la suddetta decisione con ricorso del 23 giugno 2006.
Il ricorrente ha rilevato come, contrariamente a quanto affermato
dall'UFG, i responsabili della "B._______" hanno collaborato con
l'autorità federale, consegnando tutti i documenti ed i complementi
richiesti, sottolineando nel contempo che per la prima volta veniva
applicata una nuova forma di procedura, ciò che aveva comportato un
lavoro complesso, tant'è che le autorità cantonali avevano messo a
disposizione degli istituti una consulente.
Per quanto riguarda lo stipendio di D._______, il A._______ ha in
primo luogo affermato come la richiesta di restituzione dei sussidi
percepiti nel periodo 1998 - 2000, attribuiti sulla base di decisioni
regolarmente cresciute in giudicato, fosse prescritta. Quo ai sussidi
relativi agli anni 2001 - 2005, risulta dalle tabelle trasmesse dall'UFaG
all'UFG che D._______ ha dedicato a "B._______" il 20% del suo
tempo lavorativo.
Il ricorrente sostiene avantutto che l'indicazione sul modulo C per
l'interessato di una percentuale di impiego non corrispondente a quella
effettiva era riconducibile all'interpretazione iniziale data alle
complesse Direttive sui sussidi emanate dall'UFG. Gli ISC, facendo
capo alla compilazione del primo modulo C effettuata con l'aiuto di una
funzionaria dell'UFG, compilarono allo stesso modo i moduli per gli
anni successivi, sottolineando inoltre che i risultati della verifica
effettuata dai funzionari dell'autorità federale venivano
preventivamente sottoposti agli ISC tramite l'ufficio cantonale di
collegamento, e mai le posizioni di D._______ e E._______ vennero
messe in discussione. Il A._______ ha poi posto l'accento sul fatto
che, sebbene i sussidi gli venissero versati, il vero beneficiario era il
Cantone, e che quindi non vi fosse stata da parte degli ISC alcuna
intenzione di trarre in inganno l'autorità sussidiante fornendo
volutamente false informazioni. Esso sottolinea da ultimo che il ruolo di
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responsabile prima e direttore poi svolto da D._______ in seno alla
"B._______" non sottointendeva che egli si dedicasse unicamente a
compiti strategici ed amministrativi non sussidiali. Risultava infatti dal
mansionario annesso alla lettera del 20 febbraio 2006 che egli avesse
svolto anche compiti di natura educativa e formativa ai sensi dell'art. 5
OPPM.
In ragione di quanto sopra il ricorrente ha riconosciuto di aver
percepito indebitamente sussidi relativi all'attività di D._______
unicamente per Fr. 175'479.-.
Per quanto concerne il salario di E._______, il A._______ rileva che,
come avvenuto per D._______, non vi è identità tra la percentuale
d'impiego dedicata alla "B._______" figurante sul modulo C e quella
risultante dalle tabelle trasmesse all'UFG dall'UFaG, e che questa
differenza era riconducibile ad una diversa interpretazione delle
Direttive sui sussidi. Esso ha poi affermato che le attività alle quali
E._______ ha dedicato almeno il 45% del suo tempo lavorativo dal
2001 in poi, di cui al mansionario allegato alla lettera del 20 febbraio
2006, rientrano nei campi dell'educazione, della formazione e della
consulenza e necessitano il titolo di psicologo: sono dunque
sussidiabili giusta l'art. 4 cpv. 1 OPPM. La richiesta di restituzione dei
sussidi percepiti in relazione allo stipendio di E._______ è stata quindi
riconosciuta per un importo di Fr. 103'558.-. Il totale degli importi
ricevuti indebitamente ammonterebbe quindi a Fr. 279'037.-, contro i
Fr. 438'136.- rivendicati dall'UFG.
Il ricorrente contesta poi la decisione dell'autorità federale di ritirare,
giusta l'art. 10 cpv. 6 OPPM, a "B._______" il riconoscimento e i
relativi sussidi, poiché ottenuti affermando cose false o occultando i
fatti. Esso pone l'accento sul fatto che lo scritto del 20 febbraio 2006
degli ISC mostra manifestamente la volontà di contribuire a chiarire la
questione del sussidiamento, e non costituisce, contrariamente a
quanto asserito dall'autorità intimata, un nuovo tentativo di ingannarla.
A sostegno del proprio gravame il A._______ rileva che la sanzione
amministrativa adottata dall'UFG nei suoi confronti esige l'esistenza di
una base legale e può essere pronunciata solo se vi è colpa, ovvero
se il contravventore ha agito intenzionalmente.
Esso sottolinea inoltre che il problema dei sussidi è stato sollevato
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solo in occasione dell'ispezione del 16 febbraio 2006, dopo che tutte le
domande di sussidio inoltrate dal 1998, per ben otto volte, erano state
verificate, in alcuni casi modificate e approvate con decisioni formali.
Non vi è pertanto stato alcun tentativo di giustificare la situazione
antecedente al 2003, bensì la sorpresa per il voler riconsiderare
situazioni che si ritenevano acquisite. Non essendoci stata
intenzionalità nell'agire dei responsabili degli ISC, la sanzione del ritiro
del riconoscimento non poteva quindi essere adottata.
Per concludere, il A._______ ha chiesto la restituzione dell'effetto
sospensivo tolto dall'autorità intimata ad eventuali ricorsi inoltrati
avverso la decisione del 24 maggio 2006.
J.
Con decisione incidentale del 4 luglio 2006, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) ha accolto l'istanza tendente alla
restituzione dell'effetto sospensivo riguardo i punti 1 e 2 del dispositivo
della decisione in oggetto, mentre l'ha respinta per quanto attiene al
punto 3 del dispositivo.
Chiamato ad esprimersi in merito al gravame interposto dal A._______
avverso la succitata decisione, con sentenza del 27 febbraio 2007, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la decisione
impugnata e rinviato la causa al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale o TAF) per nuovo giudizio.
Con decisione incidentale del 18 aprile 2007 cresciuta in giudicato, il
TAF ha quindi accolto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso.
K.
Invitato a determinarsi in merito al gravame ricorsuale del 23 giugno
2006, con preavviso del 1° settembre 2006 l'UFG ne ha proposto la
reiezione.
Esso ha in primo luogo asserito che la richiesta di restituzione dei
sussidi percepiti dal ricorrente relativamente al salario di D._______
per gli anni 1998 - 2000 non era prescritta. L'art. 32 cpv. 2 della legge
federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge
sui sussidi: LSu, RS 616.1) prevede infatti che il diritto alla restituzione
di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui
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l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto
conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita, e quindi
nella fattispecie tra il 2008 ed il 2015. Quo all'attività del D._______ in
seno alla "B._______" nel periodo in questione, l'autorità federale
sottolinea come la decisione di riconoscimento del 3 febbraio 1998
(cfr. n. 2 e 3 in fatto) stabilì la sussidiabilità dei suoi costi salariali in
ragione del 50%, mentre il A._______ computò sempre il 100% dello
stipendio, evidenziando nel contempo come quest'ultimo non avesse
mai negato una sua dichiarazione erronea in merito.
L'UFG ha poi evidenziato come dal mansionario di D._______ emerge
che dal 2001 egli si occupa in prevalenza di questioni strategiche e
che pertanto dedica a compiti educativi meno della metà del 20% di
attività svolta come direttore generale di "B._______", di modo che
non soddisfa i criteri di sussidiabilità posti dall'art. 4 cpv. 2 OPPM. A
questo titolo l'autorità di prime cure evidenzia come neppure il
mansionario più dettagliato inviato il 20 febbraio 2006 offra maggiori
delucidazioni in merito al mandato educativo diretto del D._______,
ritenendo poi perlomeno azzardata la tesi del ricorrente, il quale
sostiene che un direttore generale, che oltre a "B._______" dirige
cinque case per anziani, due asili nido e diversi altri servizi sociali
ambulatori della Città di C._______, svolga un'attività pedagogica in
un singolo istituto educativo dedicandovi il 10% del suo orario
lavorativo complessivo. Di transenna essa afferma poi che i costi
salariali del predecessore di D._______ nella funzione di direttore
generale non erano sussidiati e che pertanto il passaggio di
quest'ultimo da capodivisione a direttore generale avrebbe dovuto
essere notificato, affinché l'UFG potesse esaminare il diritto ai sussidi.
I costi salariali indebitamente percepiti dal A._______ per l'attività di
D._______ ammonterebbero quindi ad un totale di Fr. 260'924.-
(sussidi in eccesso del 50% dal 1998 al 2000 e del 100% per il periodo
2001 - 2005).
Per quanto attiene l'attività svolta da E._______, assunto nel 2001 in
funzione di psicologo, presso "B._______", l'UFG rileva come dal
mansionario in suo possesso risulti che esso, nella sua qualità di
vicedirettore degli ISC, sia in primo luogo responsabile delle questioni
operative e strategiche di tutti gli istituti sociali della Città, di modo che
pure lui non adempie ai requisiti posti dall'art. 4 cpv. 2 OPPM per
l'ottenimento di sussidi.
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L'autorità di prime cure reitera pertanto la sua richiesta di restituzione
dell'ammontare di Fr. 177'212.- percepiti indebitamente dal ricorrente
per l'attività di E._______.
L'UFG ha poi ribadito come il ricorrente, in violazione degli obblighi
derivanti dall'art. 10 cpv. 5 OPPM, non abbia comunicato, né a voce né
per iscritto, il cambiamento di funzione di D._______ nel 2000,
cosicché esso ha continuato a considerarlo direttore dell'istituto anche
dopo tale data.
L'autorità di prime cure ha infine affermato che la Città di C._______
ha manifestamente violato le disposizioni legali e ha ripetutamente
abusato del rapporto di fiducia con esso e che dunque la revoca giusta
l'art. 10 cpv. 6 OPPM del riconoscimento quale istituto avente diritto ai
sussidi è da considerarsi proporzionata.
L.
Con atto di replica del 5 ottobre 2006, il ricorrente ha formulato le
proprie considerazioni in merito al preavviso dell'autorità di prime cure.
In primo luogo il A._______ ha ribadito che l'errore di imputazione
dello stipendio di D._______ e E._______ venne immediatamente
riconosciuto, da E._______ nel corso dell'ispezione del 16 febbraio
2006 e nella missiva degli ISC del 20 febbraio 2006.
Esso ha inoltre affermato come la mancata comunicazione per iscritto
dell'avvenuto cambiamento della funzione di D._______ fosse stata
sanata verbalmente in occasione della prima ispezione successiva alla
modifica. Inoltre in sede epistolare l'interessato si era sempre
espresso e firmato in qualità di direttore degli ISC, di modo che l'UFG
sapeva o doveva sapere dei cambiamenti intervenuti ai vertici degli
stessi.
Il ricorrente ha poi stigmatizzato l'atteggiamento di chiusura assunto
dall'UFG, il quale non ha preso in considerazione la proposta di
mediazione avanzata dalla Divisione cantonale dell'azione sociale e
delle famiglie con scritto del 20 aprile 2006 e la richiesta di incontro
formulata dal Municipio, sottolineando nuovamente come i funzionari
federali presentarono delle perplessità in merito al sovvenzionamento
degli stipendi di direzione solo nel corso dell'ispezione del 16 febbraio
2006 e che gli ISC, già quattro giorni più tardi, fornirono la propria
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collaborazione in vista della risoluzione dei problemi venuti alla luce.
Pur prendendo atto dei termini di prescrizione di cui all'art. 32 cpv. 2
LSu, il A._______ ribadisce come non vi sia stata alcuna volontà di
trarre in inganno l'UFG nella trasmissione di indicazioni errate sul
grado di occupazione di D._______ e E._______, poiché, da una
parte, i sussidi ricevuti andavano a diminuire le prestazioni che il
Cantone versava all'istituto e, dall'altra, le richieste di sussidi di
esercizio erano di volta in volta esaminate e decise dall'UFG.
Per quanto attiene la sussidiabilità del 20% dello stipendio di
D._______, il A._______ sostiene che le considerazioni dell'autorità
intimata sono frutto di un apprezzamento errato e rammenta che
l'interessato, prima di assumere la Direzione degli ISC, era
responsabile della "B._______" di modo che risulta logico e plausibile
che egli abbia mantenuto impegni di natura educativa, peraltro
attinenti alla sua formazione. A questo titolo esso sottolinea inoltre
come la quota parte del 10% del salario di D._______ è riconosciuta e
sussidiata dal Cantone sulla base delle relazioni presentate dall'UFaG,
autorità che in ragione della sua prossimità, ha la possibilità di
constatare direttamente qual'è l'impegno dei singoli collaboratori.
Anche per quanto concerne il sovvenzionamento dello stipendio di
E._______ il ricorrente rileva che le considerazioni dell'UFG sono il
frutto di apprezzamenti errati ed in contraddizione con quelli
dell'UFaG, ribadendo nel contempo che l'interessato svolge presso
"B._______" dei compiti di carattere educativo per i quali la formazione
di psicologo è necessaria e dunque il rifiuto di sussidiarne il 45% del
salario è ingiustificato.
Il ricorrente rammenta infine che il ritiro del riconoscimento quale
istituto avente diritto ai sussidi è una decisione di natura sanzionatoria
e come tale, oltre ad essere sorretta da una base legale di cui non
dispone, può essere pronunciata solo se vi è colpa, vale a dire se il
contravventore ha agito intenzionalmente.
M.
Invitato a determinarsi in merito alla replica del 5 ottobre 2006, con
duplica dell'11 ottobre 2007 l'UFG ha ripreso le argomentazioni
sviluppate nella decisione del 24 maggio 2006 e nel suo preavviso del
1° settembre 2006.
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Il suddetto ufficio ha rilevato come la nascita di un diritto di
restituzione non dipende dalla colpa del debitore, precisando poi come
i responsabili di "B._______" avessero compilato correttamente e con
diligenza i moduli relativi a tutti i propri collaboratori ad eccezione di
quelli di D._______ e E._______, di modo che, in considerazione
anche dei frequenti cambi di funzione di quest'ultimi, non è plausibile
ritenere che i moduli siano stati compilati in buona fede e che gli errori
verificatisi siano da attribuire a delle sviste. L'autorità di prime cure ha
inoltre affermato che il ricorrente non gli ha comunicato in via ufficiale i
cambiamenti di funzione di D._______ e E._______, violando così il
suo obbligo di collaborazione di cui agli art. 13 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e
10 cpv. 5 OPPM. A questo titolo, essa ha poi prodotto dei documenti
che dimostrano il tipo di procedura da seguire in un caso analogo di
modifica delle funzioni (cfr. doc. 25 e 26 agli atti). Quo alla revoca
dell'autorizzazione a "B._______", l'UFG ha infine sottolineato che
essa è espressamente prevista dalla legislazione applicabile (art. 30
cpv. 1 LSu e art. 10 cpv. 6 ultima frase OPPM), e che in casu il
ricorrente ha ottenuto dei sussidi tramite false informazioni e
occultando fatti rilevanti, adottando quindi un comportamento non
degno di protezione giuridica.
N.
Con osservazioni del 19 novembre 2007, il ricorrente ha formulato le
proprie considerazioni in merito alla duplica dell'autorità di prime cure,
confermando integralmente il contenuto del ricorso del 23 giugno 2006
e della replica del 5 ottobre successivo.
Per quanto attiene la comunicazione dei cambiamenti di funzione, egli
ha affermato che, al di là della corrispondenza epistolare e dei contatti
telefonici avuti, D._______ ha partecipato all'audizione del 2001 e
E._______ a quelle del 2001 e del 2003 in qualità di direttore,
rispettivamente vicedirettore degli ISC. L'interessato ha poi rilevato
che la procedura di riconoscimento di "B._______" fu molto lunga e
che l'istituto non ha beneficiato di alcun trattamento di favore. Esso ha
infine sottolineato che l'errore nel quale erano incorsi gli ISC è
talmente macroscopico da escludere l'astuzia, presupposto necessario
per considerare l'esistenza di un comportamento in malafede.
O.
In data 30 novembre 2007, l'UFG ha trattenuto l'importo di
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C-1281/2006
Fr. 279'037.- non contestato dal ricorrente sui sussidi per istituti
d'educazione versati per l'anno di sussidio 2006.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art.
33 e 34 LTAF. Fra queste figurano le decisioni inerenti l'assegnazione,
il versamento e la restituzione dei sussidi emanate dall'UFG, nonché
quelle relative al ritiro del riconoscimento quale istituto sussidiato (art.
9a e 10 cpv. 6 OPPM in relazione con gli art. 31 e 33 lett. d LTAF).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sulla
base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al TAF è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.2 Il A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Preliminarmente si rileva che nel suo ricorso del 23 giugno 2006 il
A._______ ha ribadito la sua richiesta di essere sentito, già formulata
nella sua missiva del 4 maggio 2006 all'intenzione dell'UFG. Con
replica del 5 ottobre seguente il ricorrente ha inoltre chiesto l'audizione
personale davanti allo scrivente Tribunale di F._______, responsabile
dell'UFaG.
A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale
avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la
procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a
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titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]),
ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed
allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione
dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale
e personale dei testi.
In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono
stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun
complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine
all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di
formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non
arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono
proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non
potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153
consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78
consid. 5a).
Non è quindi dato seguito alle richieste di audizione formulate dal
ricorrente.
3.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPPM, la Confederazione concede sussidi per
speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità
pubblica che accolgono determinate categorie di fanciulli, adolescenti
e giovani adulti. L'art. 6 LPPM prevede che spetta al Consiglio federale
stabilire le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente
all'art. 3 (cpv. 1), ed esso può subordinare la concessione dei sussidi
ad altre condizioni o vincolarla ad oneri (cpv. 2). Secondo l'OPPM
(testo in vigore fino al 21 novembre 2007) incombe all'UFG prendere
le necessarie decisioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi e per
l'assegnazione e il versamento degli stessi (art. 9a). Essa sancisce poi
che i sussidi d'esercizio vengono accordati soltanto alla case di
educazione riconosciute come sussidiabili (art. 10 cpv. 1). Il cpv. 2 di
questa disposizione specifica che il diritto ai sussidi d'esercizio inizia,
in linea di massima, con il mese del riconoscimento e termina con la
chiusura della casa di educazione o la revoca del riconoscimento.
Giusta l'art. 10 cpv. 6 la decisione di riconoscimento dev'essere
adeguata quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente
(prima frase), il riconoscimento è revocato se le condizioni per la
concessione dei sussidi non sono più adempiute o se, malgrado un
avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono osservati (seconda
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frase) ed esso può essere ritirato qualora il beneficiario dei sussidi li
abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti (terza frase).
4.
Con decisione del 24 maggio 2006, l'UFG ha ritenuto che il A._______
ha indebitamente ricevuto, nel periodo 1998 - 2005, sussidi per
"B._______" pari a Fr. 438'136.-, ordinandone la restituzione entro la
fine di agosto 2006 in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPPM.
Il Tribunale prende preliminarmente atto del fatto che nel suo gravame
del 23 giugno 2006 il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente
ricevuto negli anni 1998 – 2005 dei sussidi federali inerenti l'attività di
"B._______" per un totale di Fr. 279'037.-. Questo importo è stato
compensato dall'UFG in data 30 novembre 2007 sui sussidi concessi
al suddetto istituto per l'anno di sussidio 2006. La somma residua
contestata di cui l'UFG chiede la restituzione ammonta pertanto a
Fr. 159'099.-, importo che costituisce l'oggetto della lite (cfr. DTF 131 V
164 consid. 2.1. e 125 V 413).
4.1 Per quanto attiene l'attività di D._______ in seno a "B._______",
l'autorità di prime cure ha ritenuto che quest'ultimo vi è stato attivo nel
periodo 1998 – 2000 con un tasso di occupazione del 50% e
successivamente del 20%, mentre i suoi costi sono sempre stati
computati al 100%. Essa ha in particolare affermato come, a seguito
della sua nomina nel 2000 in qualità di direttore generale degli ISC,
l'interessato fosse impegnato presso il suddetto istituto al 20% con
compiti di gestione e coordinazione (“personale amministrativo”). Di
conseguenza D._______ non ha esplicato il 50% almeno di un'attività
pedagogica nei settori educativo o della formazione scolastica o
professionale per la quale la Confederazione accorda sussidi
d'esercizio ai sensi dell'art. 4 OPPM. Da qui la richiesta di restituzione
formulata dall'UFG per un totale di Fr. 260'924.-.
Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto che le pretese dell'UFG per il
periodo 1998 – 2000 sono prescritte, precisando poi come dal 2001
D._______ avesse ancora assunto dei compiti di carattere educativo
per almeno la metà del suo tasso di occupazione presso la
"B._______", e che pertanto il suo stipendio relativo ad un'attività del
20% è sussidiabile. Il Municipio di C._______ si è pertanto detto
disposto a restituire Fr. 175'479.- dei Fr. 260'924.- reclamati dall'UFG.
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4.1.1 Periodo 1998 – 2000:
Dagli atti di causa si evince che nel suddetto periodo D._______ è
stato attivo presso "B._______" in qualità di direttore con un tasso di
occupazione del 50% (cfr. lista del personale e consuntivo 1998, lista
del personale e preventivo 1999, preventivo 2000), sebbene il suo
salario sia sempre stato computato al 100% (cfr. moduli C).
Nel periodo 1998 – 2000 il ricorrente ha ricevuto Fr. 83'153.- di sussidi
per lo stipendio di D._______. Ne discende che i sussidi percepiti in
eccesso per l'interessato ammontano a Fr. 41'576.- (50%).
Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o
indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione
o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni
caso in dieci anni dalla sua nascita. La richiesta di restituzione
dell'UFG per il periodo in oggetto non è dunque prescritta.
4.1.2 Periodo 2001 – 2005:
Nella fattispecie si constata che nel periodo in oggetto D._______ ha
esercitato la funzione di direttore degli ISC, consacrando il 20% del
suo tasso occupazione a "B._______" (cfr. organigramma ISC, liste del
personale, preventivi e consuntivi 2001 - 2005 ), sebbene il suo salario
sia sempre stato computato al 100%. Nel suo gravame del 23 giugno
2006, il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto dei
sussidi per l'80% del salario dell'interessato. Di conseguenza, la sola
questione controversa è quella di sapere se le attività svolte da
D._______ per il 20% del suo tempo di lavoro presso la "B._______"
siano state esplicate per il 50% almeno nei settori educativo o della
formazione scolastica o professionale e siano quindi sussidiabili dalla
Confederazione giusta l'art. 4 OPPM.
Il mansionario allestito dagli ISC della Città di C._______ prevede che
il direttore degli ISC svolge essenzialmente delle funzioni di gestione,
coordinamento e di amministrazione e deve essere titolare di una
licenza universitaria o diploma e certificato universitario di una scuola
superiore in politica sociale. Dagli atti di causa si evince inoltre che,
nella sua qualità di direttore degli ISC, D._______ si occupa pure della
direzione di "B._______" (cfr. liste del personale, preventivi e
consuntivi 2001 – 2005). A questo titolo il mansionario allestito dagli
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ISC e allegato allo scritto del 20 febbraio 2006 all'intenzione dell'UFG,
prevede che il direttore (20%) rispetto a "B._______" provvede a
coordinare la conduzione della stessa dal punto di vista operativo e
strategico. Ora, dall'analisi dettagliata di questi compiti (in particolare
incontri quotidiani con il capostruttura, gestione diretta di situazioni di
particolare disagio degli ospiti, analisi delle qualifiche del personale e
gestione dei rapporti con i diversi servizi di sostegno all'attività di
"B._______", supervisione di tutti i processi, analisi e scelte di fondo di
"B._______") risulta che essi si riferiscono ad attività di
amministrazione, gestione e di coordinamento.
Alla luce di quanto esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure
ha ritenuto che D._______ non svolge per il 50% almeno della sua
attività presso "B._______" una funzione nei settori educativo o della
formazione scolastica o professionale (art. 4 cpv. 2 OPPM),
sussidiabile dalla Confederazione giusta il cpv. 1 della stessa
disposizione. Di transenna, si rileva come il fatto che l'interessato
abbia una formazione in ambito sociologico ed educativo non
costituisce la prova che egli svolge un'attività di questo genere presso
il suddetto istituto. Giova infatti rammentare come l'art. 3 cpv. 1 let. f
OPPM prevede che la Confederazione accorda dei sussidi ad un
istituto solamente se la direzione dispone di una formazione completa
in ambito educativo ai sensi dell'art. 5 lett. a e b della stessa
ordinanza, criterio peraltro ripreso quale requisito per svolgere la
funzione di direttore degli ISC, attività che comporta anche
l'assunzione della direzione di "B._______".
È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure richiede la
restituzione dell'integralità dei sussidi versati per lo stipendio di
D._______ nel periodo in oggetto, vale a dire Fr. 219'347.-, dai quali
vanno dedotti i Fr. 175'478.- che il ricorrente ha riconosciuto di avere
ricevuto senza alcun diritto, il montante ancora da restituire è quindi di
Fr. 43'869.-.
4.1.3 Ne discende che il totale dei sussidi percepiti in eccesso dal
A._______ per lo stipendio di D._______ per il periodo 1998 – 2005 e
di cui il ricorrente non ha già riconosciuto la restituzione ammontano a
Fr. 85'445.- (Fr. 41'576.- + Fr. 43'869.-).
4.2 Per quanto attiene l'attività di E._______ in seno a "B._______",
l'autorità di prime cure ha ritenuto che quest'ultimo vi è stato attivo nel
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periodo 2001 – 2005 con un tasso di occupazione del 45% mentre i
suoi costi sono sempre stati computati al 100%. Essa ha poi affermato
come, a seguito della sua nomina nel 1999 a vice-direttore degli ISC,
l'interessato fosse impegnato presso il suddetto istituto al 45% con
compiti di gestione e coordinazione (“personale amministrativo”). Di
conseguenza E._______ non ha esplicato il 50% almeno di un'attività
pedagogica nei settori educativo o della formazione scolastica o
professionale per la quale la Confederazione accorda sussidi
d'esercizio ai sensi dell'art. 4 OPPM. Da qui la richiesta formulata
dall'UFG di restituzione dell'integralità dei sussidi versati per l'attività
dell'interessato, per un totale di Fr. 177'212.-.
Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto come E._______ avesse
sempre assunto dei compiti di carattere educativo per almeno la metà
del suo tasso di occupazione del 45% presso "B._______", e che
quindi il suo stipendio era sussidiabile. Il A._______ si è pertanto detto
disposto a restituire Fr. 103'558.- dei Fr. 177'212.- richiesti.
Nella fattispecie si constata che dal 1999 E._______ ha esercitato la
funzione di vice-direttore degli ISC, consacrando nel periodo 2001-
2005 il 45% del suo tasso d'occupazione a "B._______" (cfr.
organigramma ISC, liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 -
2005 ), sebbene il suo salario sia sempre stato computato al 100%.
Nel suo gravame del 23 giugno 2006, il ricorrente ha riconosciuto di
avere indebitamente ricevuto dei sussidi per il 55% del salario
dell'interessato. Di conseguenza, la sola questione controversa è
quella di sapere se le attività svolte da E._______ per il 45% del suo
tempo di lavoro in seno a "B._______" siano state esplicate per il 50%
almeno nei settori educativo o della formazione scolastica o
professionale e siano quindi sussidiabili dalla Confederazione giusta
l'art. 4 OPPM.
Il mansionario allestito dagli ISC della Città di C._______ prevede che
il vice-direttore degli ISC svolge essenzialmente delle funzioni di
gestione, coordinamento e di amministrazione e che esso deve in
particolare essere titolare di una licenza universitaria o diploma di una
scuola superiore nel campo psicologico o pedagogico. Dagli atti di
causa si evince che nella sua qualità di vice-direttore degli ISC
E._______ si è pure occupato della vice-direzione di "B._______" (cfr.
liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 – 2005). A questo
titolo il mansionario allestito dagli ISC e allegato allo scritto del
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20 febbraio 2006 all'intenzione dell'UFG, prevede che il vice-direttore
(45%) rispetto a "B._______" provvede a coordinare la conduzione
della stessa dal punto di vista operativo e strategico. Ora, dall'analisi
dettagliata di questi compiti (in particolare incontri quotidiani con il
direttore e il capostruttura, gestione diretta di situazioni di particolare
disagio degli ospiti, scelta e valutazione del personale, organizzazione
di eventi e attività di supporto, incontri periodici con gli educatori,
gestione dei rapporti con i diversi servizi di sostegno all'attività di
"B._______") risulta che essi si riferiscono ad attività di
amministrazione, gestione e di coordinamento.
Alla luce di quanto esposto, è quindi a giusto titolo che l'autorità di
prime cure ha ritenuto che E._______ non svolge per il 50% almeno
della sua attività presso "B._______" una funzione nei settori
educativo o della formazione scolastica o professionale (art. 4 cpv. 2
ODDM), sussidiabile dalla Confederazione giusta il cpv. 1 della stessa
disposizione. Per gli stessi motivi esposti al considerando 4.1.2 della
presente sentenza, si rileva come il fatto che l'interessato abbia una
laurea in psicologia non costituisce la prova che egli svolge un'attività
di questo genere presso il suddetto istituto.
È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure richiede la
restituzione dell'integralità dei sussidi versati per lo stipendio di
E._______ nel periodo in oggetto, vale a dire Fr. 177'212.-, dai quali
vanno dedotti i Fr. 103'558.- che il ricorrente ha riconosciuto di avere
ricevuto senza alcun diritto, il montante ancora da restituire è quindi di
Fr. 73'654.-.
4.3 In conclusione, il totale dei sussidi percepiti in eccesso dal
A._______ per gli stipendi di D._______ per il periodo 1998 – 2005 e
di E._______ per il periodo 2001 – 2005 e di cui il ricorrente non ha
già effettuato la restituzione ammontano a Fr. 159'099.- (Fr. 85'445.- +
Fr. 73'654.-). La decisione dell'UFG del 24 maggio 2006 deve quindi
essere confermata ed il ricorso respinto su questo punto.
5.
Con la decisione impugnata l'UFG ha inoltre ritirato a "B._______" il
riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi in
applicazione dell'art. 10 cpv. 6 OPPM.
Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 30 cpv. 1 LSu, applicabile in
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relazione con l'art. 2 cpv. 2 LSu, prevede che l'autorità competente
revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la
prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme
giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. L'art. 10 cpv. 6
OPPM, applicabile secondo l'art. 19 LPPM, concretizza le suddette
disposizioni, le quali costituiscono pertanto una base legale sufficiente
per il ritiro a "B._______" del riconoscimento come istituto educativo
avente diritto ai sussidi.
5.1 L'autorità di prime cure ha sottolineato che il ricorrente non ha mai
comunicato nelle dovute forme i cambiamenti di funzione in seno a
"B._______", in particolare quello di D._______ nel 2000, con
conseguente violazione dell'obbligo impostogli dall'art. 10 cpv. 5
OPPM. Essa ha inoltre rilevato come, con dichiarazioni false in merito
ai tassi di occupazione ed al tipo di attività svolta da D._______ e
E._______, i responsabili di "B._______" abbiano indebitamente
percepito per anni dei sussidi, minando così il rapporto di fiducia che
deve reggere la collaborazione dell'autorità federale con gli istituti.
Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto che la mancata comunicazione
per iscritto dei cambiamenti di funzione è stata sanata durante
l'ispezione del 2001 a cui D._______ aveva partecipato in qualità di
direttore e E._______ come vice-direttore degli ISC e del 2003 alla
quale quest'ultimo aveva preso parte nella stessa veste. Ha inoltre
affermato che "B._______" aveva ripreso in buona fede un errore di
indicazione effettuato al momento del riconoscimento dell'istituto nel
1998, sottolineando di avere superato senza problemi per ben 8 anni i
controlli effettuati dall'UFG in merito alla concessione di sussidi. Il
A._______ ha infine rilevato che il cantone interviene a titolo
sussidiario a copertura dei costi non sussidiati dalla Confederazione,
di modo che non sussiste alcun interesse diretto a fornire false
indicazioni, ciò che dimostra la sua buona fede. Ha infine precisato a
questo titolo di avere sempre dimostrato la sua disponibilità a trovare
una soluzione concordata alle problematiche venutasi a creare in
questo ambito.
5.2 Giusta l'art. 10 cpv. 5 OPPM la casa di educazione comunica per
iscritto e senza indugio all'Ufficio federale qualsiasi modificazione della
situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il
riconoscimento.
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Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che il A._______ non ha
mai comunicato per iscritto all'UFG i cambiamenti di funzione in seno
a "B._______", come peraltro non contestato dal ricorrente stesso.
Per quanto attiene in particolare l'attività svolta da D._______ e da
E._______ in seno a "B._______" dalla documentazione agli atti (cfr.
organigramma ISC, liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 -
2005) si evince che essi sono sempre stati designati quali direttore,
rispettivamente vice-direttore degli ISC ed hanno consacrato il 20%,
rispettivamente il 45% del loro tempo di lavoro al suddetto istituto in
qualità di direttore e vice-direttore. Allo stesso modo si constata poi
che nella corrispondenza all'attenzione delle varie autorità, tra le quali
l'UFG stessa, gli interessati sono sempre designati con l'indicazione
delle loro funzioni presso gli ISC, rispettivamente presso la
"B._______".
Alla luce di quanto esposto risulta che, malgrado la mancata
comunicazione ufficiale per iscritto da parte del ricorrente, l'autorità di
prime cure poteva agevolmente accertare i cambiamenti di funzione
intervenuti in seno a "B._______".
5.3 L'art. 10 cpv. 6 in fine OPPM prevede che l'Ufficio federale può
ritirare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia
ottenuti affermando cose false o occultando fatti.
In casu il A._______ ha percepito dalla Confederazione dei sussidi in
eccesso inerenti le attività svolte da D._______ e E._______ in seno
alla "B._______", come del resto da egli stesso in parte riconosciuto
nel corso della procedura (cfr. punto 4). L'incongruenza tra le
indicazioni trasmesse all'autorità di prime cure e le prestazioni reali
fornite dagli interessati poteva tuttavia essere facilmente riconoscibile,
visto che risulta in modo chiaro ed inequivocabile dalla
documentazione agli atti (cfr. liste del personale, preventivi, consuntivi,
etc.) che essi hanno sempre operato a tempo parziale per il suddetto
istituto, mentre i costi erano sempre stati computati al 100%.
L'analisi della fattispecie permette di constatare che tanto l'UFaG che
l'UFG procedono a dei controlli regolari e specifici degli atti inerenti
"B._______" messi a disposizione dal ricorrente, e che questi uffici,
qualora necessario, richiedono della documentazione e delle
delucidazioni complementari. Di conseguenza, l'UFG avrebbe potuto
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accorgersi subito dell'incongruenza tra il tasso effettivo di lavoro svolto
da D._______ e E._______ presso "B._______" e quanto realmente
computato dal ricorrente.
In conclusione, il Tribunale amministrativo federale constata che da
entrambe le parti si sono verificate negligenze e lacune, sia nella
trasmissione delle informazioni, sia nel controllo delle stesse. Non
appaiono dunque pienamente adempiute le condizioni poste dall'art.
10 cpv. 6 in fine OPPM. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto
della finalità di pubblica utilità nel campo dell'esecuzione delle pene e
delle misure esercitato da "B._______", appare sproporzionato privare
quest'ultima del riconoscimento come istituto educativo avente diritto
ai sussidi. Il ricorrente dovrà tuttavia in futuro prestare una particolare
attenzione nell'allestimento della documentazione da presentare
all'UFG per l'ottenimento dei sussidi.
Occorre inoltre rilevare che, a seguito dell'incontro effettuato in data
16 febbraio 2006 durante il quale era stato sollevato il problema
dell'inesattezza dei sussidi conferiti a "B._______", tutti gli enti
interessati, ISC, UfaG e A._______ (cfr. missive del 20 febbraio 2006,
rispettivamente 20 aprile e 4 maggio 2006) hanno riconosciuto le
incongruenze esistenti, sottolineato l'importante e buon lavoro svolto
dall'istituto nel corso degli anni, confermando la propria disponibilità a
trovare una soluzione concordata alle problematiche emerse.
In conclusione il punto 3 della decisione del 24 maggio 2006 con la
quale l'UFG, in applicazione dell'art. 10 cpv. 6 OPPM, ha ritirato a
"B._______" il riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai
sussidi è annullato.
6.
Considerato quanto precede il A._______ è tenuto a restituire all'UFG
l'importo di Fr. 159'099.- per i sussidi percepiti in eccesso in relazione
all'attività svolta da D._______ e E._______ presso la "B._______".
Alla "B._______" della Città di C._______ è restituito il riconoscimento
come istituto educativo avente diritto ai sussidi ai sensi della LPPM.
7.
Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha riconosciuto di avere
indebitamente ricevuto dall'UFG dei sussidi per un totale di
Fr. 279'037.- e che il suo gravame è stato accolto quo al
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riconoscimento di "B._______" quale istituto avente diritto ai sussidi,
delle spese processuali di Fr. 2'500.- sono poste a carico del
A._______ (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 4 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [(TS-TAF, RS
173.320.2]).
8.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF, l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Come già rilevato dal Tribunale federale nella sua sentenza del
27 febbraio 2007, non si giustifica assegnare ripetibili al ricorrente
dato che, anche se si è fatto assistere da un legale, dispone di un
servizio giuridico proprio. Non risulta inoltre che abbia affrontato spese
rilevanti, né sussistono speciali circostanze suscettibili di legittimare
un'indennità per ulteriori spese causate dalla lite.
Pagina 24
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto per quanto attiene la richiesta di restituzione dei
sussidi formulata dall'UFG. La decisione dell'autorità di prime cure del
24 maggio 2006 deve pertanto essere confermata su questo punto. Il
A._______ è tenuto a restituire all'UFG l'importo residuo di
Fr. 159'099.-.
2.
Il ricorso è accolto e il punto 3 della decisione dell'UFG del 24 maggio
2006 è annullato. A "B._______" è restituito lo statuto di istituto
educativo avente diritto ai sussidi ai sensi della LPPM.
3.
Le spese processuali di Fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: bollettino di versamento),
- autorità inferiore (n° di rif.---; TI --- e TI ---, atto giudiziario)
- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani,
Bellinzona, per informazione (numeri di riferimento TI --- e TI ---).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuri dici:
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C-1281/2006
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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