Corte II I
C-128/2006
{T 0/2}
Sentenza del 2 aprile 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata (riesame).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-128/2006
Fatti:
A.
In data 21 giugno 1990 A._______, cittadino giamaicano nato il..., è
convolato a nozze in patria con B._______, cittadina svizzera nata il....
Il 23 dicembre 1990 l'interessato si è trasferito in Svizzera, dove ha
soggiornato ininterrottamente in virtù di un permesso di dimora,
puntualmente rinnovato a scadenze annuali, e dal 7 ottobre 1997 è
stato titolare di un permesso di dimora (C) con termine di controllo al 6
ottobre 2000.
B.
Dal gennaio 1995 A._______ ha vissuto separato dalla moglie pur
mantenendo formalmente intatto il legame coniugale. In data 19 aprile
1997 è venuto alla luce C._______, nato dalla relazione sentimentale
intrattenuta negli anni 1996-1998 dell'interessato con la cittadina
svizzera D._______.
C.
Con sentenza del 17 febbraio 2000, confermata su ricorso dalla Corte
di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) con
sentenza del 27 luglio 2000, la Corte delle Assise criminali di
Bellinzona ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione
semplice, infrazione e infrazione aggravata alla legge federale del 3
ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS
812.121), ricettazione e furto, condannandolo alla pena di quattro anni
e sei mesi di reclusione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero
per sette anni, misura quest'ultima sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di cinque anni.
D.
Con decisione del 21 dicembre 2000, notificata il 29 dicembre
seguente, l'Ufficio federale degli stranieri (UFS, attualmente Ufficio
federale della migrazione: UFM), ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata motivato
come segue:
"Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (Infrazioni alla legge
federale sugli stupefacenti, ricettazione e furto). Straniero indesiderabile."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
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E.
In data 23/24 gennaio 2001, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione
dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
postulandone l'annullamento.
Con decisione del 4 giugno 2002, il DFGP ha respinto il suddetto
ricorso.
F.
Il 7 giugno 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
Bellinzona (SPI) ha pronunciato nei confronti di A._______ una
decisione di espulsione, invitandolo a lasciare il territorio cantonale e
nazionale entro il 10 luglio 2002.
La succitata decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di
Stato del canton Ticino (CdS) con decisione del 9 luglio 2002, dal
Tribunale cantonale amministrativo del canton Ticino (TRAM) con
decisione del 18 novembre 2002 e dal Tribunale federale con sentenza
del 14 gennaio 2003. Il 10 luglio 2003, l'interessato ha infine interposto
un ricorso avverso quest'ultima sentenza presso la Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Egli ha lasciato il territorio della
Confederazione per l'Italia nel luglio 2003.
G.
Con decisione del 26 novembre 2003, l'Ufficio federale
dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES,
attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto una
prima domanda di riesame del divieto d'entrata presentata da
A._______ il 24 ottobre precedente.
Il ricorso presentato da quest'ultimo in data 15 dicembre 2003 avverso
la suddetta decisione presso il DFGP è poi stato stralciato a seguito
del mancato versamento di un anticipo in relazione alle presumibili
spese di procedura.
Il 14 maggio 2004, l'IMES non è entrato nel merito di una seconda
istanza di revoca del divieto d'entrata presentata dall'interessato in
data 5 maggio 2004.
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H.
In data 23 maggio 2006, A._______ ha inoltrato una terza istanza di
revoca del divieto d'entrata. A sostegno della propria richiesta egli ha
in particolar modo rilevato come, dal momento dell'emanazione del
divieto d'entrata (7 anni prima), le circostanze si fossero modificate in
maniera determinante. L'interessato ha affermato di vivere attualmente
presso una comunità religiosa in E._______ e che durante il suddetto
periodo non aveva commesso errori, dimostrando il suo completo
recupero personale, sociale e lavorativo. Egli ha infine dichiarato di
intrattenere legami con il figlio C._______, nonché una relazione
sentimentale con F._______, cittadina svizzera residente a
G._______, dal novembre 2002 (cfr. dichiarazione di quest'ultima del
18 maggio 2006) e di avere intrapreso la pratica preparatoria al
matrimonio.
I.
Con decisione del 12 giugno 2006, l'UFM ha respinto la suddetta
domanda di riesame del divieto d'entrata.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come A._______
avesse subito una pena pesantissima per infrazione semplice ed
aggravata alla LStup e accumulato un carico assistenziale di oltre Fr.
40'000.-, di modo che la sua presenza sul territorio della
Confederazione costituisce tuttora una minaccia potenziale, effettiva e
di gravità tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici elvetici.
Essa ha poi sottolineato come la presenza in Svizzera del figlio
C._______, la relazione con la fidanzata, nonché il fatto che egli fosse
stato accolto in una comunità cristiana nel sud Italia non costituissero
dei motivi decisivi nella fattispecie.
J.
In data 11 luglio 2006, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo
rilevato la buona riuscita del percorso rieducativo realizzato nel
contesto della pena detentiva, del programma di semilibertà e presso
la comunità che attualmente lo ospita in Italia, di modo che il
mantenimento di un divieto d'entrata in Svizzera per un periodo
illimitato non appare conforme al principio della proporzionalità. Il
ricorrente ha sottolineato a questo titolo come l'incidenza che tale
misura comporta nelle sue relazioni con il figlio C._______ e la futura
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moglie F._______ non si trova più in un rapporto ragionevole di
necessità e adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto.
K.
Invitato a fornire delucidazioni riguardo l'evoluzione della procedura
inerente il prospettato matrimonio con F._______, con scritto del 19
luglio 2006, A._______ ha reso edotto il DFGP della sua intenzione di
attendere l'esito della presente vertenza prima di ripresentare la
domanda di matrimonio.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 22 agosto 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come, in virtù del
principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non
fosse vincolata dalle considerazioni del giudice penale in quanto essa
non persegue il medesimo scopo (risocializzazione dell'autore del
reato per l'una; protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici per
l'altra).
M.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 30 agosto 2006, il ricorrente ha affermato che
anche il diritto penale, tramite la sanzione e la risocializzazione,
persegue, alla stessa stregua delle autorità amministrative, la
protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici. Esso ha poi
sottolineato come egli, persona precedentemente incensurata e con
una prognosi positiva da parte delle autorità di vigilanza e di patronato
penale, presentava una situazione differente rispetto a quella di un
delinquente abituale, di qualcuno che non abbia dimostrato
ravvedimento o di un cittadino straniero senza legami con il territorio
elvetico.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
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della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (vLDDS, CS 1 117).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in
relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze
d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La domanda
oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima
dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi
applicabile alla presente fattispecie.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
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davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto
di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o
di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una
riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che non
ha ancora acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente
contemplata dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; Giurisprudenza
delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.45
consid. 3a e riferimenti ivi citati ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia
dedotta dall'art. 66 PA, dagli art. 8 e 29 al. 2 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101), nonché dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico
straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i
termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid.
2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale
federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948).
Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un
errore di diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di
beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b;
GAAC 53.4 consid. 4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276).
Nella misura in cui la domanda di riesame costituisce un rimedio
giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad
occuparsene unicamente a certe condizioni. A questo proposito, il
caso in cui la prima decisione è stata oggetto di un esame
approfondito da parte di un'autorità di ricorso deve essere distinto da
quello in cui tale esame non è stato effettuato.
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4.1 In assenza di una decisione su ricorso sul merito relativa alla
decisione di cui è chiesto il riesame, le condizioni sono adempiute
allorquando il richiedente invoca uno dei motivi di revisione di cui
all'art. 66 PA o una modifica rilevante delle circostanze dal momento in
cui è stata emanata la prima decisione (cfr. DTF 124 II 1 consid. 3a,
120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100
Ib 368 consid. 3 e riferimenti ivi citati; GAAC 67.106 consid. 1 e
riferimenti ivi citati; cfr. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, p. 156 segg.; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 171ss, in particolare p. 179 e
185 e riferimenti ivi citati).
4.2 Diversa è la situazione qualora si è in presenza di una decisione
su ricorso sul merito inerente la decisione di cui è chiesto il riesame.
In effetti, in questo caso, se il richiedente si prevale di elementi di fatto
o di diritto già esistenti al momento della procedura di ricorso diretta
contro la decisione di cui è chiesto il riesame, la domanda
dell'interessato deve essere esaminata nel contesto di una revisione
(cfr. art. 66-68 PA, rispettivamente art. 121- 128 LTF) la cui cognizione
appartiene alla competenza esclusiva dell'autorità di ricorso che si è
pronunciata in ultima analisi sul merito della fattispecie (cfr. GAAC
60.37 consid. 1c ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., Berna 1983, p. 234). In
questa stessa situazione, se il richiedente si prevale di una modifica
delle circostanze intervenuta posteriormente alla decisione su ricorso
nel merito, la sua richiesta costituisce una domanda di riesame, la cui
competenza appartiene all'autorità di prima istanza (cfr. ibidem). La
domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo
sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare – a seguito di
un apprezzamento giuridico corretto – l'esito della contestazione e,
quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della
decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che
i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi
di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3,
110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del
16 agosto 2002 consid. 4.3 ; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ;
GRISEL, op. cit., p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berna 1983, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna
1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2).
5.
Il ricorrente ha affermato che dal momento dell'emanazione del divieto
d'entrata egli aveva dimostrato un completo recupero personale,
sociale, lavorativo e intrattenuto stretti legami con il figlio C._______,
nonché con F._______, fatti nuovi questi propri a giustificare
l'accoglimento della presente domanda di riesame. Nella misura in cui
questi elementi sono, almeno in parte, posteriori alla decisione su
ricorso emanata dal DFGP il 4 giugno 2002 e che le circostanze si
sono nel frattempo modificate in maniera rilevante, è a giusto titolo che
l'autorità di prime cure ha ritenuto la richiesta del 26 maggio 2006
come una domanda di riesame della sua precedente decisione di
divieto d'entrata in Svizzera ed è entrata in materia sulla stessa (per
quanto attiene la delimitazione tra la competenza dell'autorità di prima
istanza in materia di riesame e quella dell'autorità di ricorso in materia
di revisione: cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c
p. 202 segg e riferimenti ivi citati).
6.
Nella sua istanza del 23 maggio 2006, nonché nel quadro della
procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza, A._______ ha
sottolineato la buona riuscita del percorso rieducativo realizzato nel
contesto della pena detentiva, del programma di semilibertà (cfr.
prognosi positiva da parte delle autorità di vigilanza e di patronato
penale) e presso la comunità che attualmente lo ospita in Italia. A
mente del ricorrente sarebbe di conseguenza eccessivo ed inadeguato
affermare che la sua presenza in Svizzera comprometta la sicurezza
pubblica.
Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, il fatto che egli
si sia ben comportato durante il periodo di carcerazione e
successivamente nel periodo di libertà condizionale non è decisivo, in
quanto costituisce il minimo che ci si possa attendere da lui (cfr. a
questo titolo sentenza del Tribunale federale 2C-42/2007 del 30
novembre 2007, consid. 4.3).
7.
A._______ ha inoltre affermato che il mancato annullamento del
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divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della
possibilità di mantenere i suoi legami con il figlio C._______ e la
compagna F._______. Egli si prevale quindi implicitamente del diritto al
rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).
7.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF
130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè
possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione
stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in
particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II
335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto
Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve
aggiungere che l'art. 13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo
contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli
stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129
II 215 consid. 4.2).
7.2 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione
(DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in
considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio,
nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel
caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib
22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale
federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo
2004. consid. 3.1; WURZBURGER, op, cit., p. 288). Le persone che non
fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8
CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica
o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a
carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in
Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d).
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7.2.1 Nel caso in esame si rileva come il ricorrente non soffra né di
una malattia fisica o psichica, né di una malattia grave necessitanti
una presa a carico permanente. Ne discende che egli non può
prevalersi della suddetta disposizione convenzionale a tutela e
garanzia della sua relazione con la compagna F._______.
7.2.2 Per quanto attiene i rapporti di A._______ con il figlio
C._______, nato dalla relazione del ricorrente con D._______, ed in
particolare l'esercizio di un diritto di visita, egli non può prevalersi della
protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto,
secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il figlio
minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessita
la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle
circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di
vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato
dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene
alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti
essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente
all'estero (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre
le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006,
consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
7.3 Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del
diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita
della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti,
conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del
20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo
titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti
interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato
all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di
quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633
consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato consid. 4a; decisione del
Tribunale federale 2A.614/2005 precitata consid. 4.2.1).
Con sentenza del 17 febbraio 2000, le autorità giudiziarie ticinesi
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hanno condannato A._______ alla pena di quattro anni e sei mesi di
reclusione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni,
misura quest'ultima sospesa condizionalmente per un periodo di
cinque anni, siccome ritenuto colpevole di infrazione, infrazione
semplice ed aggravata alla LStup, ricettazione e furto.
Il comportamento del ricorrente sopra descritto costituisce una
minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute
pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe
giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità
amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono
attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto
d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività
dai gravi pericoli legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali
misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di
traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il
commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per
la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia,
PcourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; sentenze del Tribunale
federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12
febbraio 2003, GAAC 61.93; WURZBURGER, op. cit., p. 308 e sentenza
citata alla nota 143).
Con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine
pubblico elvetico e fatto correre, in particolare in quanto persona
dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le
autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la
protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal
territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e
della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in
Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della
Confederazione.
Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con suo
figlio e la sua compagna risultante dalla misura di allontanamento
pronunciata nei suoi confronti in data 21 dicembre 2000.
8.
Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza
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conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico
al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di
A._______ prevale su quello di quest'ultimo a poter recarsi in Svizzera
senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di
durata indeterminata appare ancora a tutt'oggi proporzionato allo
scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con
questa misura e che al momento la situazione personale
dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una
riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 12 giugno 2006 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art.
1-3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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C-128/2006
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 800.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 31 luglio 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 1 270 690 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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