Corte II I
C-1284/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS-CISL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
23 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1284/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con un figlio, ha
lavorato in Svizzera dall'aprile del 1969 all'ottobre del 1999 (doc. 3),
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
supersiti e l'invalidità durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha svolto
attività lucrativa, da ultimo dal 4 giugno all'11 settembre 2003, come
portiere di notte presso l'B._______. L'11 settembre 2003 ha cessato il
lavoro (doc. 14). Il 20 dicembre 2005, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° gennaio 2006,
una pensione d'invalidità italiana (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici dal 1980 al gennaio del 2007 (doc. 19 a 23,
25 a 41, 43, 45 a 49 e 51 a 54);
• i referti di colonscopia del 18 aprile 2003 e del 13 dicembre
2006, attestanti asportazione di polipi (doc. 24 e 50);
• un rapporto medico del 18 febbraio 2006 concernente il
ricovero dal 13 al 18 febbraio 2006 segnatamente per atonia
dell'ampolla rettale con ritardato ed incompleto svuotamento
fecale (doc. 42);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 21 marzo 2006, in cui è segnalata la diagnosi di
ipertensione arteriosa e diabete mellito non insulino-dipendente
in soggetto con ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo chirurgico,
iniziale coxartrosi bilaterale senza impegno funzionale ed
artrosi del rachide a modesto impegno funzionale senza
radicolopatie nonché sindrome depressiva di media entità; è
postulata un'invalidità del 67% sia nella precedente attività che
in un'attività adeguata alle condizioni dell'interessato (doc. 44);
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• il questionario per il datore di lavoro del 18 gennaio 2007 (doc.
13);
• il questionario per l'assicurato del 18 gennaio 2007 (doc. 14).
C.
Nel suo rapporto del 19 aprile 2007, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha ritenuto che la documentazione medica è insufficiente
alfine di una valutazione del caso. Ha quindi chiesto un complemento
d'istruttoria (doc. 56).
D.
D.a Il 4 maggio 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
D._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213) ed un esame
neurologico (rapporto dattiloscritto con indicazioni relative al
trattamento psichiatrico, all'asportazione della tiroide, al diabete, alle
vertigini, alla relazione fra i danni proctologici e urologici ed i danni
neurologici; doc. 57).
D.b Il 5 luglio 2007 (doc. 59), l'assicurato ha esibito:
• documenti medici dal febbraio 2004 al giugno 2007 (doc. 60
a 71; gli esami ortopedici sono quelli di cui ai doc. 68 e 69);
• un rapporto medico del 28 giugno 2007 concernente il
ricovero dal 25 al 28 giugno 2007 segnatamente per
vertigine centrale a probabile genesi microvascolare (doc.
72 a 81).
D.c Nel suo rapporto del 18 settembre 2007, la dott.ssa E._______,
medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale di vertigine
centrale di origine microvascolare e stato dopo disfunzione vestibolare
bilaterale predominante a sinistra. Ha pure evidenziato la diagnosi
secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di diabete tipo
II con disturbo dello svuotamento intestinale ed urinario con
neuropatia diabetica. Ha altresì considerato siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa lo stato ansioso-depressivo in
trattamento ed in cura da gennaio del 2006, lo stato dopo
strumectomia per gozzo multinodulare tossico il 13 febbraio 1980,
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l'ipotiroidismo, l'ipoparatiroidismo, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione
arteriosa, la ciste aracnoidea temporale, lo stato dopo asportazione di
polipi benigni al colon, la spondiloartrosi lombare, la coxartrosi
bilaterale da discreta a moderata, la cervicoartrosi nonché l'ipoacusia
mista bilaterale. Il medico ha quindi fissato un'incapacità al lavoro
dell'interessato del 50% nella precedente attività di portiere d'albergo
a partire dal 21 settembre 2004, considerandolo tuttavia abile al 70%
in un'attività leggera confacente al suo stato di salute (lavoro da
effettuarsi prevalentemente in posizione seduta, con cambiamento
della posizione medesima, sollevamento di pesi non superiore ai 2 kg,
movimento limitato, al riparo da freddo, caldo, umidità ed intemperie,
senza necessità di sforzi e senza attività con rischio di ferirsi, con
pause supplementari alfine di una corretta evacuazione vescicale e
fecale rispettivamente di un recupero dai sintomi delle vertigini) quale
operaio non specializzato, manovale presso un'azienda/fabbrica,
addetto alla registrazione di dati/classificazione/archiviazione/scansio-
ne ottica di documenti (doc. 84 e 84.1).
E.
Il 9 ottobre 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'879.28, conseguito in Italia come portiere d'albergo nel 2005
(secondo l'estratto conto dell'INPS fornito dall'interessato medesimo; v.
doc. 10 e doc. TAF 28) e l'ha contrapposto ad un salario da invalido
per le attività di sostituzione proposte dalla dott. ssa E._______ di
Euro 1'305.51 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del
lavoro, Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 20%
(per tenere conto delle particolarità personali e professionali
dall'interessato) nonché del 30% (poiché l'interessato avrebbe potuto
svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del 70%). Perciò, il
citato Ufficio ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'879.28 ad
uno teorico da invalido di Euro 731.09. Il calcolo della perdita di
guadagno è stato indicato come segue: [(1'879.28 – 731.09) x 100] :
1'879.28 = 61,10% (doc. 85).
F.
Il 26 ottobre 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
dopo avere accertato un grado d'invalidità del 50% dal 21 settembre
2004, ha comunicato all'assicurato che sussisterebbe il diritto ad una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere
dal 21 settembre 2005. L'autorità inferiore ha altresì concesso
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all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
86).
G.
Il 29 ottobre 2007 (doc. 87), l'INPS di D._______ ha in particolare
prodotto:
• un rapporto di visita neurologica del 12 settembre 2007, in cui è
posta la diagnosi di disturbo ansioso depressivo in trattamento
farmacologico (doc. 90);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 16 ottobre 2007, in cui è segnalata la diagnosi di
ipertensione arteriosa e diabete mellito non insulino-dipendente
in soggetto con ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo chirurgico,
iniziale coxartrosi bilaterale in rachiartrosi a modesto impegno
funzionale senza radicolopatie, disturbo ansioso depressivo in
trattamento farmacologico nonché sindrome vertiginosa
centrale a probabile genesi microvascolare; è postulata
un'invalidità del 67% sia nella precedente attività che in
un'attività adeguata alle condizioni dell'interessato (doc. 89).
H.
Nel suo rapporto del 26 novembre 2007, la dott.ssa E._______ ha
rilevato che i documenti medici prodotti non comportano elementi
clinici di cui non sia già stato tenuto conto. Ha quindi confermato la
precedente presa di posizione del 18 settembre 2007 (doc. 102).
I.
Il 23 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha deciso di erogare in favore
dell'interessato, sulla base di un grado d'invalidità del 50%, una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a far tempo
dal 1° settembre 2005. Ha osservato che l'assicurato presenta
un'incapacità al lavoro nonché una perdita di guadagno del 50% a
partire dal 21 settembre 2004, ciò che da diritto ad una mezza rendita
(doc. 104; v. anche doc. 104.1 e 103).
J.
Il 23 febbraio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione
dell'UAIE mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il ricono-
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scimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto –
sindrome vertiginosa a genesi microvascolare, acufene, perdita
olfattiva, malattia al tratto gastrointestinale – irreversibili e che
possono solo peggiorare, comportano una completa incapacità
lavorativa. Ha altresì sottolineato che – conto tenuto delle affezioni di
cui soffre nonché delle circostanze concrete del mercato del lavoro –
non si può esigere da lui l'esercizio di un'attività lucrativa. Ha esibito
un certificato medico nonché tre ricette mediche del 18 febbraio 2008
(doc. TAF 1).
K.
Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha osservato che l'assicurazione
svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessato è
stato riconosciuto quale invalido nel suo Paese. L'autorità inferiore ha
inoltre rilevato che l'insorgente non ha né presentato un fatto nuovo
né esibito un nuovo mezzo di prova suscettibili di giustificare un
diverso apprezzamento della fattispecie. In particolare, il certificato
medico del febbraio 2008 riferisce delle note diagnosi (doc. TAF 3).
L.
Il 30 aprile, il 21 giugno e il 21 luglio 2008, l'interessato ha esibito
documenti medici di data intercorrente da febbraio 2006 a luglio 2008
(doc. TAF 5, 9 e 14).
M.
Con decisione incidentale del 12 giugno 2008 (notificata il 16 giugno
2008; doc. TAF 8 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
26 giugno 2008 (doc. TAF 7, 8, 10, 11 e 13).
N.
Nella duplica del 18 agosto 2008, l'autorità inferiore ha constatato, in
virtù dei rapporti del luglio ed agosto 2008 del proprio servizio medico
(doc. 106 e 108), che la documentazione medica prodotta non
comporta elementi tali da modificare la valutazione riguardo alla
capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).
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O.
O.a Il 23 settembre 2008, l'interessato ha esibito documenti medici di
data intercorrente da dicembre 2007 a settembre 2008 (doc. TAF 17).
O.b Nelle osservazioni del 14 gennaio 2009, l'autorità inferiore ha
constatato, in virtù del rapporto del gennaio 2009 del proprio servizio
medico (doc. 110), che la documentazione medica prodotta non
comporta elementi tali da modificare la valutazione riguardo alla
capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 20).
P.
P.a Il 28 aprile 2009, l'interessato ha esibito copiosa documentazione
medica dal marzo 2006 all'aprile 2009 (alcuni documenti già agli atti)
(doc. TAF 22).
P.b Nelle osservazioni del 23 settembre 2009, l'autorità inferiore ha
constatato, in virtù del rapporto del settembre 2009 del proprio
servizio medico (doc. 112), che la documentazione medica prodotta
non comporta elementi tali da modificare la valutazione riguardo alla
capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha altresì
rilevato che il servizio medico dell'UAIE ha ritenuto che l'insorgente
presenta una capacità al lavoro del 50% nella precedente attività di
portiere d'albergo e del 70% in un'attività sostitutiva adeguata dal
21 settembre 2004. In tale caso, il grado d'invalidità corrisponde
all'incapacità lavorativa nella precedente attività (50%). Il ricorrente ha
quindi diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° settembre 2005. L'autorità inferiore ha nuovamente
proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 24).
Q.
Q.a Il 17 dicembre 2009, l'interessato ha sottolineato che conto
tenuto dell'insieme delle circostanze è impossibile che egli possa
svolgere la sua precedente attività di portiere d'albergo, che deve
considerarsi come fosse un'attività sostitutiva. Ha esibito documenti di
data intercorrente da febbraio 2003 a agosto 2009 (doc. TAF 27).
Q.b Con provvedimento del 3 febbraio 2010, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza lo scritto del ricorrente
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del 17 dicembre 2009, unitamente agli allegati documenti (doc. TAF
27).
R.
Il 16 marzo 2010, l'interessato ha presentato un atto mediante il quale
ha segnalato che non si può esigere da lui l'esercizio di un'attività di
sostituzione su un mercato del lavoro equilibrato. Ha pure esibito
documenti medici dell'aprile 2003 nonché un contratto di lavoro del
febbraio 2003 unitamente alla lettera di licenziamento dell'aprile 2003
già agli atti (doc. TAF 29).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
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rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
Pagina 9
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secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per la risoluzione del caso di specie, l'applicazione delle nuove norme
della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° al 23 gennaio 2008
(data della decisione impugnata) non ha alcuna incidenza sull'esito
della causa. Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 20 dicembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 dicembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 23 gennaio
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
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decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
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sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
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tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di ipertensione arteriosa e diabete mellito non
insulino-dipendente in soggetto con ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo
chirurgico, iniziale coxartrosi bilaterale in rachiartrosi a modesto
impegno funzionale senza radicolopatie, disturbo ansioso depressivo
in trattamento farmacologico e sindrome vertiginosa centrale a
probabile genesi microvascolare (cfr. perizia medica dettagliata E 213
del 16 ottobre 2007; doc. 89) nonché di stato dopo asportazione di
polipi benigni al colon (doc. 24 e 50), neuropatia diabetica con disturbo
dello svuotamento intestinale ed urinario (doc. 42), ipercolesterolemia
(doc. 51) ed ipoacusia mista bilaterale (doc. 76).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che,
in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
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10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da
giugno a settembre del 2003 è stato alle dipendenze dell'B._______
come portiere di notte, in ragione di 40 ore alla settimana. Ha interrotto
il lavoro l'11 settembre 2003 (doc. 14). Certo, ci si può chiedere se sia
corretta la scelta operata dall'autorità inferiore di considerare il lavoro
di portiere d'albergo quale attività precedentemente svolta dal
ricorrente per la determinazione dell'invalidità. Detta scelta può
comunque essere tutelata dal momento che per quanto emerge dalle
carte processuali il ricorrente aveva interrotto il lavoro svolto in
Svizzera già nel settembre del 1997 (doc. 6), che secondo un
certificato medico del 1° settembre 1997 tale interruzione era dovuta
al fatto che già allora – per motivi di salute – non avrebbe più potuto
avere un rendimento soddisfacente nell'attività esercitata (doc. 22 e
23), che il datore di lavoro presso il quale aveva lavorato in Svizzera
dal 1974 al 1997 ha indicato nel gennaio del 2007 che nonostante le
ricerche effettuate in archivio non era in grado di fornire indicazioni
concernenti il ricorrente (doc. 12) e, infine, che l'insorgente non appare
avere ripreso in Italia l'attività svolta in Svizzera fino al settembre del
1997.
10.3 Secondo i documenti medici agli atti – in particolare i rapporti
della dott.ssa E._______, medico dell'UAIE, nonché le perizie E 213
del 21 marzo 2006 e del 16 ottobre 2007 – il ricorrente è affetto da
vertigini centrali di origine microvascolare (rapporto del 28 giugno
2007), vertigini su stato dopo disfunzione vestibolare bilaterale
predominante a sinistra (rapporto del 5 febbraio 1993), diabete tipo II
con disturbo dello svuotamento intestinale ed urinario con neuropatia
diabetica del sistema nervoso autonomo (rapporto del 18 febbraio
2006), depressione maggiore di grado medio e stato ansioso in
trattamento ed in cura da gennaio del 2006, stato dopo strumectomia
per gozzo multinodulare tossico il 13.02.1980, ipotiroidismo,
ipoparatiroidismo, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, ciste
aracnoidea temporale, stato dopo asportazione di polipi benigni al
colon, spondiloartrosi lombare, coxartrosi bilaterale da discreta a
moderata, cervicoartrosi nonché ipoacusia mista bilaterale. Il medico
dell'UAIE ha poi evidenziato che il ricorrente può esercitare
esclusivamente lavori leggeri compatibili con le seguenti specifiche
limitazioni funzionali (cfr. doc. 84 pag. 3): lavoro da effettuarsi
prevalentemente in posizione seduta, con cambiamento della
posizione medesima, sollevamento di pesi non superiore ai 2 kg,
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movimento limitato, al riparo da freddo, caldo, umidità ed intemperie,
senza necessità di sforzi e senza attività con rischio di ferirsi, con
pause supplementari alfine di una corretta evacuazione vescicale e
fecale rispettivamente di un recupero dai sintomi delle vertigini. Riferita
alla precedente attività di portiere d'albergo vi è motivo di chiedersi se
sia ancora sfruttabile, conto tenuto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro (art. 16 LPGA), la residua capacità lavorativa
medico-teorica dell'insorgente, sia essa del 50% (come determinata
dal medico dell'UAIE) o del 33% (come ritenuto nelle perizie E 213).
10.3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
10.3.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
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10.3.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
10.3.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una "nuova" attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato il (...), aveva 59 anni e
9 mesi nel momento in cui è nato – nel settembre del 2005 – il diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, momento in
cui è, di principio, opportuno piazzarsi per determinare, in questo
contesto, l'esigibilità di un cambiamento d'attività (v. sentenze del
Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, I
761/04 del 17 agosto 2004 consid. 3.3.1 e I 462/02 del 26 maggio
2003 consid. 3.2). Aveva altresì 61 anni ed un mese al momento della
pronuncia della decisione querelata. Ciò premesso, si impone un
esame globale ed approfondito della fattispecie secondo la
menzionata giurisprudenza. A prescindere dal fatto se le patologie di
cui è affetto l'insorgente giustifichino un'incapacità lavorativa del 50%,
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come postulato dal medico dell'UAIE, o piuttosto del 67%, come
indicato nelle due perizie particolareggiate E 213, conto tenuto del
genere di attività connesse con il lavoro di portiere d'albergo, dell'età
del ricorrente, del fatto che può lavorare al massimo al 50%, del fatto
che l'attività di portiere già costituisce per il ricorrente un lavoro
sostitutivo, che egli non dispone di alcuna qualifica per lo stesso, che
le limitazione funzionali indicate dal medico dell'UAIE sono di grande
ostacolo nell'esercizio di detta attività anche nell'ottica dello
sfruttamento della residua capacità lavorativa medico-teorica (sia
essa, come più volte accennato, del 50% o del 33%), che un datore di
lavoro (in casu un albergatore) dovrebbe di fatto prevedere per
l'insorgente un lavoro non reperibile abitualmente in un mercato del
lavoro equilibrato (dunque un lavoro con caratteristiche ad hoc
appositamente per il ricorrente), questo Tribunale ritiene irrealistico
che il ricorrente possa mettere a profitto la sua residua capacità
lavorativa medico-teorica quale portiere d'albergo.
10.3.5 Peraltro, e quand'anche si volesse, per denegata ipotesi,
ritenere realistica la ripresa per il ricorrente della precedente attività di
portiere d'albergo, bisognerebbe allora determinare quale sia
realmente l'incapacità lavorativa dal profilo medico-teorico. La dott.ssa
E._______, medico dell'UAIE, l'ha fissata nel 50%, mentre i medici che
hanno effettuato le perizie particolareggiate E 213 l'hanno entrambi
quantificata nel 67%. Questa Corte, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, ritiene quest'ultima valutazione,
effettuata altresì dopo avere visitato personalmente l'assicurato, più
confacente alle affezioni oggettive e alle limitazioni funzionali del
ricorrente – come messe in evidenza anche dal medico dell'UAIE nei
suoi diversi rapporti – in relazione alla precedente attività svolta di
portiere d'albergo.
10.3.6 Inoltre, e quand'anche si volesse, addirittura, privilegiare
nondimeno un'incapacità lavorativa dell'insorgente di solamente il 50%
nella precedente attività di portiere d'albergo, bisognerebbe allora
operare secondo questa Corte, a titolo del tutto eccezionale, una
riduzione supplementare del 20% almeno, secondo lo spirito della
giurisprudenza di cui a DTF 126 V 75, e ciò nonostante che di
principio tale riduzione vada operata esclusivamente sui salari deter-
minati sulla base delle apposite tabelle (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_129/2008 del 7 agosto 2008 consid. 3.3.1). In effetti, per il
ricorrente il precedente lavoro di portiere d'albergo costituisce di fatto
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già un'attività sostitutiva esercitata per tempo relativamente contenuto
e senza formazione specifica (v. atto del ricorrente del 17 dicembre
2009; doc. TAF 26). Bisognerebbe altresì tenere conto in modo
adeguato dell'età avanzata del ricorrente, del fatto che potrebbe
svolgere il lavoro di portiere solo a tempo parziale e che le limitazioni
funzionali incontestabilmente presenti sono di natura particolarmente
incisiva per poter ancora sfruttare integralmente la residua capacità
lavorativa medico-teorica nella professione di portiere d'albergo. In
siffatte circostanze, anche una riduzione del salario, non tabellare, di
almeno il 20% non potrebbe essere considerato come una violazione
del diritto federale rispettivamente come un eccesso o abuso del
potere d'apprezzamento (v. sulla questione la sentenza del Tribunale
federale 9C_734/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 2.2).
10.3.7 In conclusione, e quand'anche per denegata ipotesi si volesse
ancora considerare esigibile in un mercato del lavoro equilibrato
l'esercizio della precedente di portiere d'albergo, l'incapacità lavorativa
medico-teorica del ricorrente dovrebbe essere fissata al 67% o allora
al 50% ma con una riduzione ulteriore di almeno il 20%. In
quest'ultimo caso, il meno favorevole all'insorgente, il grado d'invalidità
sarebbe comunque del 60% almeno.
11.
Resta da determinare se l'insorgente possa ancora sfruttare, in un
mercato del lavoro equilibrato, una residua capacità lavorativa in
attività sostitutive più adeguate al suo stato di salute e quale sia in tale
ottica il suo grado d'invalidità.
11.1 Il medico dell'UAIE ha considerato che in una siffatta attività
l'incapacità lavorativa medico-teorica dell'insorgente è del 30%. Nella
perizia medica dettagliata E 213 del 16 ottobre 2007 detta incapacità è
stata fissata al 67% per qualsiasi attività, dunque anche per un'attività
sostitutiva meglio adattata alle condizioni di salute del ricorrente.
Questa Corte ritiene di poter condividere, su questo punto, la
valutazione del medico dell'UAIE. In effetti, né nella menzionata perizia
E 213 né in altri rapporti medici di data anteriore alla decisione
impugnata (o anche di data posteriore ma contenenti elementi per un
giudizio retrospettivo), sono dati rilevare impedimenti o limitazioni che
possano indurre questa Corte a scostarsi dall'apprezzamento,
convincente e fondato su sufficiente e idonea documentazione, del
medico dell'UAIE. In quest'ottica il ricorrente si limita ad asserire, ma
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non corrobora con idonea documentazione o argomentazioni,
un'incapacità lavorativa maggiore anche per dette attività. Pure i
documenti medici dell'aprile 2003, prodotti con scritto del 16 marzo
2010 (doc. TAF 29), fanno certo stato di un infortunio sul lavoro con
conseguente inabilità del 100%, ma trattasi d'inabilità di breve durata,
dal 24 aprile al 2 maggio 2003, che non è suscettibile di dimostrare
nell'esercizio di attività di sostituzione un'incapacità lavorativa duratura
maggiore di quella ritenuta dal medico dell'UAIE. Occorre altresì
rilevare che né l'invalidità ritenuta in Italia né la difficoltà a trovare un
lavoro sostitutivo in detto Paese sono elementi suscettibili di
giustificare un diverso apprezzamento.
11.2 Peraltro, considerato che il ricorrente può svolgere – secondo
l'opinione del medico dell'UAIE interpellato e che si è fondato su
documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio convincente
in merito – un'attività sostitutiva al 70%, ritenuto segnatamente il
genere d'attività sostitutive proposte all'insorgente, segnatamente
attività d'ufficio (v. in dettaglio il doc. 84.1), e la natura delle affezioni in
relazione a dette attività, un adattamento del posto di lavoro alle
condizioni di salute del ricorrente non risulta altresì necessario o è di
semplice attuazione. In altri termini, all'insorgente si presenta un
ventaglio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) nei
settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale. Il ricorrente non ha altresì
fornito elementi precisi ed oggettivi suscettibili di giustificare
l'inesigibilità delle attività sostitutive proposte dall'autorità inferiore.
Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto
proseguire per circa 5 anni (dal momento della nascita del diritto ad
una rendita) rispettivamente per quasi 4 anni (dalla data della
decisione impugnata) fino all'età di pensionamento secondo il diritto
svizzero. Da quanto esposto, discende che si può ragionevolmente
esigere dal ricorrente che abbia a mettere a profitto la sua residua
capacità lavorativa nella misura del 70% in attività leggere adattate su
un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore con riferimento all'esercizio di un'attività
sostituiva leggera adeguata allo stato di salute dell'insorgente.
Pagina 21
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12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore secondo le indicazioni dell'estratto conto
dell'INPS fornito dal ricorrente medesimo (doc. 10 e doc. TAF 28) e
sulla base dei menzionati dati statistici del 2005 per la determinazione
del tasso d'invalidità, che l'UAIE ha considerato quale reddito da valido
quello conseguito dal ricorrente nel 2005 in Italia come portiere
d'albergo, ossia Euro 1'879.28 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da
invalido quello ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'305.51
mensili, secondo le basi di calcolo di cui al documento 85, peraltro
trasmesso all'insorgente da questo Tribunale il 30 aprile 2008 (doc.
TAF 4), basi di calcolo che questo Tribunale non ha motivo di
modificare d'ufficio. Peraltro, il reddito da invalido può essere
ulteriormente ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori
professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato
una riduzione del 20%, la quale appare ammissibile. Detto Ufficio ha
poi effettuato una diminuzione del 30% a causa del fatto che
l'insorgente poteva svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura del
70%. Ne risulta dunque un reddito da invalido di Euro 731.09. Dal
confronto fra il reddito da valido di Euro 1'879.28 e quello da invalido
di Euro 731.09 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del
61%. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue :
[(1'879.28 – 731.09) x 100] : 1'879.28 = 61,10% (doc. 85).
12.2 Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
13.
Per conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la
decisione impugnata riformata nel senso che a partire dal
1° settembre 2005 il ricorrente ha diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Gli atti di causa sono
pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al
calcolo delle prestazioni da versare, anche retroattivamente, al
ricorrente.
Pagina 22
C-1284/2008
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo
spese di fr. 300.--, versato il 26 giugno 2008, è restituito all'insorgente.
14.2 Al ricorrente, che peraltro è parzialmente vincente in causa,
spetta altresì un'indennità per spese ripetibili della sede federale (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14
cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo,
relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del
23 gennaio 2008 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto
il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità da settembre del 2005.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni da versare, anche retroattivamente, al ricorrente.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 300.--,
versato il 26 giugno 2008, è restituito all'insorgente.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; allegate: copie dello scritto del 16 marzo
2010 del ricorrente e degli annessi documenti)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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C-1284/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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