Corte II I
C-1288/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.__________, Italia,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1288/2009
Fatti:
A.
A.__________, cittadino italiano, nato il 20 febbraio 1951, coniugato,
ha lavorato in Svizzera dal 1991 al 2000, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo. Dopo il 2000 ha continuato ad esercitare la
stessa attività lucrativa come impiegato con funzioni direttive presso
un Patronato per la tutela dei lavoratori di F.______, lavoro che ha
normalmente svolto fino al 5 agosto 2007. Da allora, non ha più
ripreso l'attività per ragioni di salute (doc. 9).
B.
In data 27 dicembre 2007, A.__________ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2, 5).
Il richiedente è stato visitato il 10 gennaio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Como, ove il
medico incaricato (Dott. B.______) ha evidenziato la diagnosi di
"ascessi addominali multipli in attuale fase di risoluzione (dopo
drenaggio chirurgico) in esiti di intervento dell'ottobre 2007 di
resezione anteriore del retto per adenocarcinoma G2 (già sottoposto a
radio-chemioterapia neoadiuvante), impiegato 56enne in discrete
condizioni generali" ed ha posto un tasso d'invalidità totale (doc. 11).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- i risultati di un esame del 19 giugno 2007, di una colonscopia del 18
giugno 2007 e di una TAC dell'addome del 19 giugno 2007 che
confermano la diagnosi di cui sopra (doc. 12-15);
- un referto di esame istologico del 27 giugno 2007 (doc. 15) con un
breve rapporto del Dott. C.______ (oncologo) del 28 giugno
successivo, i risultati di visite oncologica/radioterapica del 18 luglio
2007 e 14 settembre 2007 (doc. 16-18);
- la cartella clinica con tutti gli esami oggettivi effettuati nel corso della
degenza dal 18 ottobre al 23 novembre 2007 per adenocarcinoma del
retto operato già sottoposto (in precedenza) a chemioradioterapia
neoadiuvante (doc. 19-35);
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- un referto tomografico assiale completo del 13 dicembre 2007 (doc.
38) ed un rapporto di esame di ospedalizzazione dal 12 al 14
dicembre 2004 per drenaggio di ascessi addominali (doc. 39).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. D.______, sanitario del
servizio medico regionale (SMR) "Rhône", fiduciario dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale, nella sua relazione del 5 maggio 2008 (doc. 41) ha
consigliato di attendere il termine di carenza di un anno
dall'interruzione dell'attività lucrativa (agosto 2007) previsto dalla legge
e di acquisire, nel frattempo, ulteriori atti medici e/o economici.
La pratica è stata ripresa in esame nell'agosto 2008. Sono
ulteriormente pervenuti ad atti (segnatamente):
- uno scritto del Dott. B.______ dell'INPS di F.______: del 19
settembre 2008 nel quale sostiene che una nuova visita presso tale
istituto non potrebbe fornire differenti elementi di giudizio se non quelli
già esposti nella perizia INPS di cui sopra (doc. 11) del gennaio 2008
(doc. 46);
- i risultati di esami ematochimici del 12 dicembre 2007 (doc. 50, 52),
con i risultati di un elettrocardiogramma di stessa data (doc. 51);
- una relazione di visita di controllo oncologica del 18 aprile 2008 (doc.
54) negativa per recidiva;
- un referto radiologico standard del torace del 13 maggio 2008 (doc.
56) con i risultati di esami ematochimici di stessa data e del 20 maggio
successivo (doc. 57, 58);
- un elettrocardiogramma del 13 maggio 2008 (doc. 59);
- un attestato di ricovero ospedaliero dal 13 al 20 maggio 2008 per
procedura di chiusura dell'ileostomia (in paziente portatore di
ileostomia in esiti di resezione anteriore del retto) (doc. 60).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. D._______, che, nella
sua relazione del 29 ottobre 2008 (doc. 62), ha constatato che
l'evoluzione della patologia subita, ossia gli esiti della terapia (chemio
e radio) dapprima, l'intervento chirurgico poi ed il completamento della
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terapia fino a dicembre 2007, avrebbero avuto successo; questa
buona prognosi sarebbe confermata dalla chiusura della derivazione
ileale del 14 maggio 2008. Pertanto egli pone un tasso d'invalidità
totale da agosto 2007 (cessazione dell'attività lucrativa) fino a tutto
dicembre 2007 (fine delle cure) ed un tasso d'invalidità del 10-20% da
gennaio 2008.
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico e, con
progetto di decisione del 3 novembre 2008, ha disposto la reiezione
della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 63).
Nelle sue osservazioni del 20 novembre 2008, l'interessato lamenta
l'intempestività del procedere dell'amministrazione e la carenza di
informazione in merito alle basi sulle quali è fondato il progetto di
decisione e chiede dunque la visione degli atti (doc. 64).
L'UAIE ha inviato fotocopia dell'intero incarto al Patronato INAS di
Mendrisio, regolare rappresentante di A.__________ (doc. 67).
Nelle osservazioni completive del 19 gennaio 2009, il Patronato INAS
osserva che le patologie tumorali, per essere considerate come
guarite, richiedono un periodo di tempo di almeno 5 anni senza
segnale di ricomparsa. Lamenta inoltre l'incapacità dovuta
all'ileostomia (sia pratica che personale) ed il netto divario fra la
valutazione INPS e quella elvetica (doc. 68). L'amministrazione ha
preso atto di tali osservazioni, ma non le ha ritenute determinanti, per
cui, mediante decisione del 30 gennaio 2009, ha rifiutato il
riconoscimento di prestazioni assicurative (doc. 69).
D.
Con il ricorso depositato il 27 febbraio 2009, A.__________, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI. Chiede inoltre
di essere esonerato dal pagamento delle spese processuali.
L'insorgente rileva alcune incongruenze e lacune contenute nella
perizia medica particolareggiata dell'INPS che avrebbero potuto
indurre in errore il medico dell'UAIE. La parte ricorrente insiste sulle
conseguenze attitudinali/psicologiche dovute al grave male subito che
escludono la possibilità di ripresa dell'attività. Lo stato di salute
sarebbe segnato dalle conseguenze dell'ileostomia e la non praticità
come pure la difficoltà di condurre una vita "normale". Ritiene inoltre
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inammissibile che la valutazione dell'AI svizzera sia così
diametralmente diversa da quella dell'organismo pensionistico AI
italiano. A suffragio delle sue conclusioni non produce
documentazione sanitaria.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa E.______, oncologa del proprio servizio medico, la quale,
nella sua relazione dell'8 maggio 2009 (doc. 71), ha affermato che per
quel che risulta dagli atti l'evoluzione della patologia tumorale è stata
soddisfacente, come pure il problema relativo alla derivazione ileale,
risolto il 14 maggio 2008. Il medico dell'UAIE conferma dunque il
parere del primo medico Dott. D._______.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 maggio 2009, l'UAIE propone
dunque la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 30 giugno
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. Egli considera che bisogna ritenere un'incapacità al lavoro
totale almeno fino ad agosto 2008, ossia un adeguato tempo di
riabilitazione dopo la soppressione dell'ileostomia e, per il seguito,
ancora tre mesi secondo le disposizioni legali in materia di AI.
F.
La parte ricorrente è stata invitata dal Tribunale amministrativo
federale (TAF), con ordinanza del 2 luglio 2009, a voler compilare un
questionario per l'assistenza giudiziaria (esenzione dalle spese
processuali), entro il 2 agosto 2009. L'interpellata non ha rinviato detto
formulario e non ha ulteriormente motivato la richiesta di parola.
Con decisione incidentale del 18 agosto 2009, il TAF ha respinto la
domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a voler
versare un anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di
Fr. 300.-. L'anticipo è stato regolarmente versato il 28 agosto 2009.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 27 dicembre 2007.
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In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 dicembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 gennaio
2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
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equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha regolarmente lavorato, come
impiegato avente compiti dirigenziali di un Patronato per la tutela dei
lavoratori, fino al 5 agosto 2007 (inizio di una terapia pre-operatoria).
Dopo questa data non ha più ripreso attività lucrativa.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
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8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di ascessi addominali multipli in attuale fase di
risoluzione (dopo drenaggio chirurgico) in esiti di intervento
dell'ottobre 2007 di resezione anteriore del retto per adenocarcinoma
G2 (già precedentemente sottoposto a radio-chemioterapia
neoadiuvante in impiegato 56enne in discrete condizioni generali cfr.
perizia medica particolareggiata del 10 gennaio 2008, doc. 11). Al
paziente è stato istallato una ileostomia temporanea nel contempo
all'intervento chirurgico, che è stata chiusa il 14 maggio 2008. Non
sono state segnalate ulteriori patologie.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 10
gennaio 2008) pone un tasso d'invalidità totale. Dal canto loro, i Dott.ri
D.______ ed E.______, dell'UAIE, ritengono che l'assicurato, sarebbe
in grado di riprendere, in misura in ogni caso superiore al 60%, il suo
precedente lavoro di impiegato di concetto da gennaio 2008.
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10.2 L'assicurato è portatore degli esiti di un intervento chirurgico
d'asportazione di una massa tumorale rettale preceduto e seguito da
periodi di cure chemio e radioterapiche. Come già rilevato al
considerando 8, è da escludere qualsiasi incapacità di rilievo fino al 5
agosto 2007, poiché dagli atti risulta inequivocabilmente che ha
lavorato fino a quella data. Resta da esaminare se, dopo tale data, si è
realizzato un periodo d'incapacità di lavoro di livello pensionabile per
un anno almeno.
10.3 Ora, traspare chiaramente dalla documentazione medica esibita,
che A.__________ non avrebbe potuto svolgere nessuna regolare
attività lucrativa fino a tutto dicembre 2007. Prima dell'intervento di
ottobre 2007, egli è stato sottoposto a delle terapie di tipo
neoadiuvante RT-CTH preoperatorie; dopo l'intervento, il paziente,
portatore di ileostomia temporanea, ha manifestato parecchi episodi di
infezioni in una chiara situazione di anemia ipocromica ed altri disturbi
correlati. Dal 12 al 14 dicembre 2007 è stato ricoverato a seguito di
ascessi addominali che sono stati drenati; tale disturbo risulta risolto
con un miglioramento delle condizioni generali.
Questo collegio giudicante non può condividere il parere del Dott.
D.______ (ripreso dalla Dott.ssa E._______) secondo il quale il tasso
d'invalidità sarebbe sceso al 10-20% già da gennaio 2008. Il
miglioramento appare infatti prematuro. Del resto i dati circa lo stato di
salute dell'interessato fra gennaio e maggio 2008 sono scarsi e non
confermano l'avvenuto miglioramento. Tuttavia, va rilevato che la visita
medica di controllo oncologico del 18 aprile 2008 segnalava l'assenza
di recidive e/o metastasi e prevedeva una ricanalizzazione colica non
appena completamente risolto il problema ascessuale post-chirurgico.
Permanevano quindi dei problemi infettivi residuali. Infine, il 14 maggio
2008 è stata chiusa l'ileostomia.
Visto quanto precede si deve ritenere che l'assicurato ha ritrovato una
capacità di lavoro superiore al 60% a partire da fine maggio o, al più
tardi, fine giugno 2008. Tenuto conto del fatto che l'assicurato ha
lavorato fino al 5 agosto 2007, ci si trova in presenza di un'incapacità
di lavoro di meno di 10 mesi, insufficiente per poter pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Infatti, l'interessato
nulla ha prodotto in sede di audizione (dicembre 2008) che possa
lasciare intravedere eventuali stati invalidanti dopo maggio 2008. In
sede di ricorso e di replica, egli avrebbe potuto segnalare un'eventuale
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ripresa della patologia, se ciò fosse stato il caso, ma in realtà nessun
documento medico è stato prodotto. La Dott.ssa E._______, oncologa,
sottolinea come l'assicurato abbia ritrovato una capacità al lavoro
pressoché normale dopo la chiusura dell'ileostomia. La patologia
tumorale è tutt'ora in fase di remissione e dunque, dall'assicurato,
sotto il profilo medico, si sarebbe potuto pretendere che egli
riprendesse il suo precedente lavoro di impiegato con compiti
dirigenziali, in un sindacato, in misura, se non certamente del 100%,
almeno fra l'80-90% nella modalità ed orario a lui più consoni (6-7 ore
al giorno, oppure a tempo pieno ma con rendimento ridotto da
frequenti pause, alcuni giorni per settimana, ecc.). E ciò tanto più che
l'orario normale di lavoro precedente l'invalidità era di 37 ore
settimanali.
10.4 Per quanto riguarda alcune critiche ed osservazioni mosse
dall'insorgente in varie fasi della procedura, si possono esprimere le
seguenti osservazioni.
Vero è che la perizia particolareggiata del Dott. B.______ (INPS di
Como, doc. 11) è contraddittoria e lacunosa in più punti, tuttavia il
giudizio dei medici dell'UAIE è stato espresso, più che altro, sulla
scorta della documentazione oggettiva ad atti e sulla manifesta
evidenza che la patologia tumorale è in fase di remissione a più di 2
anni e mezzo dalla sua scoperta.
Vero è pure che l'interessato può trovarsi ancora in una fase di disagio
psicologico-relazionale ancora importante, ma nulla ha prodotto per
giustificare uno stato patologico. Per esempio non risulta che segua
una terapia psichiatrica. Non può essere pertanto ritenuta un'ulteriore
incapacità di rilievo.
Non può essere neppure condiviso il suo parere secondo il quale
bisognerebbe ammettere un'incapacità totale almeno fino ad agosto
2008. Questo collegio giudicante è del parere che fissare a fine giugno
(più di un mese dopo la chiusura dell'ileostomia) la possibilità di
riprendere all'80-90% almeno la sua precedente attività, va al di là del
giudizio dei medici dell'UAIE, che ponevano la data limite ad inizio
gennaio 2008, e tiene ampiamente conto delle circostanze.
Per quanto riguarda il netto divario fra la valutazione operata dai
medici dell'INPS con quella dei sanitari dell'UAIE, va ricordato che il
diritto svizzero in materia di assicurazione per l'invalidità non
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indennizza la malattia in quanto tale, pur grave che sia. Nessuno pone
in dubbio che l'assicurato sia stato colpito da una severa forma
morbosa. La legislazione elvetica, a differenza probabilmente di quella
italiana, considera piuttosto le conseguenze invalidanti delle affezioni,
ossia indennizza lo scapito economico che deriva da un determinato
complesso patologico. Se, come nella specie, al termine del periodo di
attesta di un anno, si accerta, dal punto di vista medico, che
l'assicurato è in grado di svolgere il suo precedente lavoro od ogni
altro a lui consono, che gli permetterebbe di ottenere un guadagno
superiore al 60% di quello che poteva percepire prima dell'insorgenza
dell'invalidità, non sono date prestazioni assicurative.
11.
11.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono parzialmente compensate con
l'anticipo già versato di Fr. 300.-.
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/__________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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