B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1298/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 gennaio 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione dell'8 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidi-
tà per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad
A._______, cittadino spagnolo, nato il , che la nuova domanda di presta-
zioni AI, formulata dall'interessato il 22 marzo 2012, era respinta per ca-
renza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 34);
questo provvedimento è stato ricevuto (ritirato) da A._______ il 16 genna-
io 2013, come lo certifica l'attestato delle Poste svizzere (doc. 43);
con scritto datato 19 febbraio 2013 A._______ ha interposto ricorso con-
tro detta decisione manifestando, per quel che si possa dedurre, il suo to-
tale disaccordo con il provvedimento assunto;
tale atto è stato ricevuto dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il
28 febbraio successivo che l'ha trasmesso all'UAIE il giorno seguente (cfr.
timbri apposti nei documenti allegati);
l'UAIE ha trasmesso tutto il plico, senza busta di spedizione, allo scriven-
te Tribunale amministrativo federale;
invitato a prendere posizione in merito al gravame, l'UAIE, nella sua ri-
sposta del 30 aprile 2013, ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibi-
le in quanto tardivo; lo stesso sarebbe stato presentato il 19 febbraio
2013, ossia oltre il termine legale di trenta giorni dalla notifica della deci-
sione;
con ordinanza del 14 maggio 2013, A._______ è stato invitato a prendere
posizione in merito alla risposta di causa dell'autorità inferiore;
l'interpellato non ha risposto;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudi-
ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riser-
vate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità, possono
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'as-
sicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 60 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte gene-
rale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve
essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione;
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, se l'ultimo giorno
del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se-
guente;
in base all'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere conse-
gnate all'assicuratore, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine; se la parte di rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2);
giusta l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato im-
pedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è re-
stituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr.
anche art. 24 cpv. 1 PA, sentenza del Tribunale federale 9C_137/2008 del
22 gennaio 2009);
è chiaro come la decisione impugnata sia stata notificata al ricorrente il
16 gennaio 2013 (doc. 43) ed il termine ultimo per presentare il ricorso,
sarebbe stato il 15 febbraio 2013 (venerdì);
nella specie, l'UAIE non è stata in grado di produrre la busta di spedizione
del ricorso, dalla quale si sarebbe potuto evincere la data d'impostazione
dello stesso;
secondo giurisprudenza, se è ben vero come incomba all'autorità ammi-
nistrativa di provare che la sua decisione è giunta al destinatario preci-
sandone la data, il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova
che il ricorso è stato interposto in tempo utile; tuttavia, qualora un assicu-
ratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire diligentemente
un incarto, non versi una busta ad atti, l'opponente non deve sopportare
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le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne
la tempestività (DTF 124 V 372 consid. 3);
nel caso in esame si può osservare che l'interessato ha firmato il suo ri-
corso con data 19 febbraio 2013 (martedì), per cui questa è la data che è
da ritenere determinante come giorno di spedizione;
nell'ipotesi in cui egli avesse spedito il gravame prima della data ivi appo-
sta, sarebbe stata sua incombenza fare valere (e dimostrare) tale circo-
stanza in risposta alla presa di posizione dell'amministrazione; ora, l'in-
sorgente non ha esercitato il suo diritto di replica offertogli con ordinanza
del 14 maggio 2013 (da lui ricevuta il 20 maggio successivo, doc. TAF 7 +
ricevuta postale di ritorno);
visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il ricorso è
stato depositato tardivamente ed è pertanto irricevibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata
nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: