Corte II I
C-1310/2006
{T 0/2}
Sentenza del 17 gennaio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______, c/o B._______
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1310/2006
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che tra il 1991 ed il 1994, A._______, cittadino della Repubblica della
Serbia nato il..., ha beneficiato a quattro riprese di un permesso di
dimora per stagionali (permesso A) in Svizzera;
che tra il settembre 1994 e l'ottobre 1997, all'interessato, nel frattempo
raggiunto dalla moglie e dalla figlia, è stato rilasciato un permesso di
dimora (permesso B); la famiglia C._______ ha poi lasciato il territorio
della Confederazione il 31 gennaio 1997;
che in data 20 febbraio 2004, A._______ ha presentato all'Ambasciata
di Svizzera a Belgrado una domanda di visto turistico per la Svizzera,
al fine di soggiornare per un periodo di 45 giorni presso la sorella
B._______;
che il 5 maggio 2004 quest'ultima ha ritirato il ricorso interposto
avverso la decisione del 24 marzo 2004 con la quale l'UFM aveva
respinto la suddetta richiesta;
che in data 23 ottobre 2006, A._______ ha presentato presso la
rappresentanza elvetica di Belgrado una seconda domanda di visto
turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di un
mese presso la sorella, precisando nel contempo di essere divorziato
e tassista indipendente;
che il 13 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in
particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la
Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla
scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessato
non poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il
paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria;
che con scritto pervenuto l'8 dicembre 2006 all'UFM, A._______ ha
interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando di avere
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ripreso la vita in comune con la moglie e la figlia e sottolineando di
esercitare l'attività di tassista indipendente e di essere proprietario in
patria di una casa, nonché di un terreno sul quale sta per sorgere un
piccolo albergo;
che egli ha inoltre rilevato che la sorella gemella, colpita da una
malattia del sistema immunitario, si trova nell'impossibilità di viaggiare
e quindi di rendergli visita nel suo paese d'origine;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 21 marzo
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in
particolar modo come il rientro in patria del richiedente non fosse
sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che i suoi legami
professionali e personali non fossero tali da impedirgli, una volta
sistematosi in Svizzera, di farsi raggiungere dai familiari rimasti nella
Repubblica della Serbia;
che l'autorità di prime cure ha infine ritenuto come le argomentazioni
relative allo stato di salute della sorella non fossero di natura a
permetterle di modificare il proprio apprezzamento della fattispecie;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente non ha reagito;
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I del suo allegato;
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, la vLDDS resta
quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla
regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
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che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art.
53 cpv. 2 LTAF);
che, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella
forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52
PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale
del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli
stranieri [vOEnS, RU 1998 194]);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri [vOLS, RU 1986 1791]);
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che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF]
1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold,Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n.
5.28ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante nella Repubblica della Serbia, e viste le considerevoli
disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF
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non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in
patria alla scadenza del visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un
titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che a questo titolo giova rilevare come le dichiarazioni relative alla
situazione familiare dell'interessato non siano concordanti (divorziato
nella sua domanda di visto, vita in comune con la moglie e la figlia nel
ricorso) e che una tale contraddizione relativa ad un elemento così
evidente è tale da fare sorgere dei seri dubbi in merito alla credibilità
delle sue dichiarazioni;
che anche qualora si debba ritenere, come indicato nel ricorso, che
A._______ vive con la moglie e la figlia, questo elemento non è tale da
permettere di accordargli il visto richiesto;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti
siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque
sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 21 marzo 2007, in caso di arrivo in Svizzera, nulla
impedirebbe infatti a A._______ di intraprendere i passi necessari al
fine di farsi in seguito raggiungere dai membri della propria famiglia
rimasti nella Repubblica della Serbia;
che a questo titolo si rileva come la famiglia C._______ abbia vissuto
sul territorio della Confederazione per alcuni anni, di modo che un suo
inserimento ne risulterebbe facilitato;
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che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui l'interessato ritrova in Svizzera la sorella non si può escludere
che, una volta arrivato suo territorio della Confederazione, egli tenti
con ogni mezzo di restarvici;
che nel quadro della sua domanda di visto A._______ ha affermato di
essere tassista indipendente, senza tuttavia fornire alcun documento
tale da comprovare l'esercizio di tale attività, le sue dichiarazioni a
questo proposito rimangono pertanto allo stadio della mera
allegazione di fatto;
che egli non ha altresì prodotto agli atti alcun mezzo di prova proprio a
dimostrare di essere proprietario in patria di un'abitazione, nonché di
un terreno sul quale sta per sorgere un piccolo albergo;
che dunque l'interessato non intrattiene alcun legame professionale,
né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno in patria;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto il richiedente non è
tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la
sorella residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua
volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o
economico che ne potrebbero derivare;
che a questo titolo si rileva come A._______ non abbia fornito alcuna
prova inerente la presunta impossibilità per la sorella di viaggiare in
ragione del suo stato di salute;
che le garanzie fornite da quest'ultima in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, non sono tali da
impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
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che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
dell'interessato non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS) e che quindi le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-. sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 19 febbraio 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 083 585 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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