Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C131/2010
Sen t e n z a d e l 2 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinata dall'Avv. Rosemarie Weibel,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Contributo speciale.
C131/2010
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Fatti:
A.
A._______, cittadina dello Sri Lanka nata il …, entrata in Svizzera il 29
ottobre 1997, ha depositato una domanda di asilo lo stesso giorno dinanzi
all'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR; oggi UFM). La
domanda è stata respinta con decisione del 12 marzo 1999 e nel
contempo è stato impartito all'interessata un termine al 15 maggio 1999
per lasciare la Svizzera.
Il 15 marzo 1999 l'instante è convolata a nozze con il connazionale
B._______, nato il …, ammesso provvisoriamente in Svizzera. L'UFR ha
riconsiderato quindi il 28 maggio 1999 la sua precedente decisione,
pronunciando l'ammissione provvisoria a favore dell'interessata.
Il 24 gennaio 2000 B._______ ha ottenuto il permesso di dimora, il 7
marzo successivo, l'UFR ha constatato la fine dell'ammissione provvisoria
nei suoi confronti.
Il 30 aprile 2000 a Lugano, è nato il figlio C._______, posto al beneficio
dell'ammissione provvisoria. B._______ è deceduto il 10 marzo 2001.
B.
Considerato terminato l'obbligo di garanzia e di rimborso concernente il
conto di garanzia n. 12208945 a nome di B._______, con missiva del 21
agosto 2002, l'UFR ha inviato all'interessata, affinché si determinasse in
merito, il conteggio finale relativo alle spese durante la procedura d'asilo
e d'ammissione provvisoria concernenti la famiglia. Dall'importo di fr.
19'144.05 (somma proveniente dal reddito di un'attività lucrativa degli
interessati) sono stati dedotti fr. 50. (tassa apertura conto), fr. 6'480.00
(spese durante la procedura d'asilo) e fr. 16'200.00 (spese durante
l'ammissione provvisoria). Risultava un saldo negativo di fr. 3'585.95.
Con missiva dell'11 settembre 2002, agendo per il tramite del suo
rappresentante legale, A._______ ha contestato il summenzionato
conteggio finale. Il defunto marito aveva percepito un reddito quasi sin
dall'inizio dall'arrivo in Svizzera, il 27 novembre 1989, e, a decorrere dalla
loro unione matrimoniale, la famiglia non aveva più fatto capo
all'assistenza pubblica.
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Su richiesta dell'interessata, con missiva del 24 gennaio 2003, l'Ufficio del
sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona ha riferito
l'ammontare delle spese d'assistenza sostenute dal Centro Croce Rossa
Svizzera di Lugano a favore di B._______, dal 10 gennaio 1990 al 16
marzo 1990 (65 giorni), a fr. 40. al giorno per un totale di fr. 2'600..
Il 28 gennaio 2003 l'interessata ha fornito all'UFR l'esatto ammontare
delle spese di assistenza e in data 31 marzo 2003, l'Ufficio ha rettificato il
conteggio finale concernente B._______. Ritenute le spese complessive
per l'ammontare di fr. 2'600., risultava un saldo positivo di fr. 16'637.65.
L'8 aprile seguente l'interessata ha dichiarato di accettare il conteggio
finale.
Con decisione del 14 aprile 2003, l'UFR ha quindi fissato, dedotte le
spese di apertura del conto di fr. 50. e di assistenza di fr. 2'600. e
aggiunti gli interessi, il saldo del conto di garanzia intestato al defunto
marito a fr. 16'637.65 nonché il versamento di questo importo a favore
dell'interessata. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
C.
Il 22 giugno 2004, l'UFR ha ritenuto che la situazione di A._______
rientrava nei criteri per essere considerata un caso di rigore personale
grave ed ha prolungato, fino a nuovo avviso, l'ammissione provvisoria a
favore dell'interessata e di suo figlio.
Con istanza del 30 gennaio 2008 A._______ ha postulato il rilascio di un
permesso di dimora. Con scritto del 5 maggio 2008, l'UFM ha ritenuto
adempiute le condizioni dell'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.0) e ha dichiarato terminata
l'ammissione provvisoria pronunciata a favore della ricorrente. Il 18 marzo
2008 è stato rilasciato a favore dell'istante un permesso di dimora e il 22
aprile successivo a favore di suo figlio.
D.
Il 23 giugno 2009 l'UFM ha informato l'interessata che in virtù della
disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre 2007
dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto
1999 (OAsi 2, RS 142.312) l'obbligo di versare il contributo speciale era
terminato. Allegati vi erano un modulo di risposta relativo al conteggio del
23 giugno 2009 e l'estratto del conto n. 12706481 del 19 giugno 2009 da
cui risultavano un saldo dei versamenti al 19 giugno 2009 di fr. 15'098.60
e un saldo positivo di fr. 98.60 a favore dell'interessata.
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Mediante scritto del 3 luglio 2009, l'interessata ha eccepito come le sue
spese fossero già state considerate nel conteggio finale riguardante il
marito e di non aver mai usufruito di alcuna assistenza in Svizzera. Ha
dunque compilato e rinviato il modulo di risposta all'UFM, dichiarando di
contestare l'estratto conto del 19 giugno 2009, e preteso la restituzione
del saldo integrale di fr. 15'098.60.
Con missiva del 21 ottobre 2009, l'UFM ha osservato che con la
precedente decisione del 14 aprile 2003 erano state computate
esclusivamente le spese del marito (fr. 2'600.) ed ha invitato
l'interessata a designare un ufficio di pagamento per restituirle la somma
eccedente (fr. 98.60). L'interessata ha nuovamente sottolineato, mediante
scritto dell'11 novembre 2009, di non avere mai beneficiato di alcuna
prestazione di sostegno sociale e di aver sempre lavorato. Ha infine
aggiunto che avrebbe inviato all'UFM una conferma dall'USSI attestante
l'assenza di spese a sostegno dell'interessata.
Con decisione del 4 dicembre 2009, l'UFM ha ritenuto che l'interessata,
conformemente alle disposizioni transitorie relative alla modifica del 16
dicembre 2005 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31)
era in linea di principio tenuta a versare il contributo speciale, ma che in
virtù della disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 ottobre 2007
dell'OAsi 2, non soggiaceva più all'obbligo di pagare il contributo speciale
in quanto era stato raggiunto l'importo massimo di fr. 15'000.. Sulla base
del conteggio del 23 giugno 2009, il conto n. 12706481 a nome
dell'interessata presentava un saldo pari a fr. 15'098.60, l'importo di fr.
15'000 doveva essere incassato dalla Confederazione, quale contributo
speciale, e l'eccedente di fr. 98.60 restituito.
E.
Il 7 gennaio 2010, agendo per il tramite della sua rappresentante legale,
l'interessata ha interposto ricorso contro la predetta decisione,
postulandone l'annullamento e il versamento alla ricorrente dell'intero
saldo del conto n. 12706481. A sostegno del proprio gravame
l'interessata si è innanzitutto prevalsa della violazione del suo diritto di
essere sentita non avendo potuto esprimersi in merito all'intenzione di
trattenere a favore della Confederazione l'importo di fr. 15'000.. Ha
osservato che nessuno dei suoi famigliari ha mai fatto capo all'assistenza
pubblica, come comprovato mediante dichiarazione del 27 novembre
2009 dell'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) e rilevato
che ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2, l'obbligo di versare il
contributo speciale esiste fino a 3 anni a decorrere dal rilascio
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dell'ammissione provvisoria e al massimo fino a 7 anni a decorrere
dall'entrata in Svizzera. Concretamente l'obbligo della ricorrente di
versare i contributi sarebbe terminato il 28 maggio 2002, al più tardi il 29
ottobre 2004 (saldo del conto fr. 4'948.05). In ogni caso all'interessata
dovrebbe essere messo in compensazione il saldo di fr. 10'680.00 (fr.
2'880.00 per la procedura d'asilo e fr. 7'800.00 per il periodo
dell'ammissione provvisoria), essendo la ricorrente già stata considerata
nel conteggio del 21 agosto 2002 concernente suo marito. Infine,
quandanche il Tribunale dovesse ritenere l'obbligo di versare un
contributo speciale, una tassa di fr. 15'000. risulterebbe sproporzionata.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del
26 marzo 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le
sue conclusioni. In concreto, non essendovi un motivo per allestire un
conteggio finale conformemente alla legge sull'asilo del 26 giugno 1998
nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007 (LAsi, RU 1999 2262), l'UFM ha
stabilito la fine dell'obbligo basandosi sulle disposizioni transitorie della
LAsi in vigore dal 1° gennaio 2008. L'art. 126a cpv. 2 LStr disciplina la
procedura per il conteggio relativo ai conti di garanzia esistenti al 31
dicembre 2007, per i quali non vi è stato alcun motivo per allestire un
conteggio finale secondo la previgente legge sull'asilo, come nella
presente causa. Per quanto riguarda il tema dell'equivalenza, l'UFM
osserva che il contributo speciale, secondo l'art. 86 LAsi, serve a coprire
le spese globali di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione, nonché i
costi della procedura di ricorso, originati dall'insieme della stessa cerchia
di persone, ovvero dai richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa
e dai loro famigliari. In conclusione l'UFM ritiene che la decisione è
conforme alle disposizioni di legge e ordinanza, che dai motivi del ricorso
non emerge in maniera concludente in quale misura tali norme transitorie
e finali siano state applicate in modo inappropriato e reputato che tali
disposizioni siano incontestabilmente conformi al diritto, riferendosi ad
una decisione incidentale del 27 novembre 2008 del Tribunale
amministrativo federale nella causa C7239/2008.
F.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 3
maggio 2010, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto affermato
nel suo atto ricorsuale, sottolineando che non sarebbe lecito rendere
responsabili i singoli richiedenti l'asilo e le persone ammesse
provvisoriamente delle spese causate da tutte le persone del settore
dell'asilo.
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Con duplica del 9 giugno 2010, l'UFM ha osservato che con l'entrata in
vigore delle disposizioni transitorie della legge sull'asilo, in data 1°
gennaio 2008, si erano verificati più motivi per allestire un conteggio in
base a tali disposizioni. In effetti, al 1° gennaio 2008, la ricorrente aveva
versato un importo superiore a fr 15'000., era ammessa
provvisoriamente da almeno 3 anni e l'entrata in Svizzera aveva avuto
luogo più di 7 anni fa. Di conseguenza, l'UFM aveva allestito il conteggio
del conto riguardante la ricorrente, evidenziando che, prima del 1°
gennaio 2008, in applicazione della LAsi in vigore fino al 31 dicembre
2007, non vi era alcun motivo per allestire un conteggio finale.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di conti di garanzia rispettivamente le
decisioni inerenti al contributo speciale, rese dall'UFM il quale
costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33
lett. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce
in via definitiva (cfr. art. 83 lett. c. cifra 3 e lett. d cifra 1 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è
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tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità
di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Nel suo gravame, la ricorrente si è prevalsa della violazione del diritto di
essere sentita, siccome prima di emettere la decisione impugnata, non le
è stato concesso il diritto di esprimersi in merito. Occorre dapprima
esaminare tale censura di natura formale.
3.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto
concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg.,
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I
279, consid. 2.3; DTF 132 V 368, consid. 3.1).
3.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279,
consid. 2.6.1; DTF 132 V 387, consid. 5.1; DTF 127 V 431, consid.
3d/aa).
Eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata se l'autorità
che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e se
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad
un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I
201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Una grave violazione del
diritto di essere sentiti, pur tenendo conto del principio dell'economia di
procedura, di principio non può essere sanata (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörsverletzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998, pag. 112 ss).
3.3. Dagli atti di causa emerge che il 23 giugno 2009, l'UFM ha informato
la ricorrente del suo obbligo di versare il contributo speciale giusta gli art.
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85 segg. LAsi. Tuttavia, visto che dall'insieme dei versamenti effettuati sul
suo conto l'importo massimo di fr. 15'000. era già stato raggiunto, tale
obbligo veniva a cadere. Dal conteggio effettuato al 19 giugno 2009
risultava un saldo di fr. 15'098.60, trattenuto l'importo del contributo
speciale di fr 15'000. da compensare, il saldo a suo favore ammontava
a fr. 98.60. Allo scritto era allegato l'estratto del conto n. 12706481 dal 23
settembre 2002 al 16 giugno 2009 ed il modulo di risposta relativo al
conteggio.
3.4. Ora, il Tribunale constata innanzitutto che la ricorrente ha potuto
esprimersi in merito al conteggio del 23 giugno 2009 e che da questo
risultava chiaramente che solo il saldo positivo di 98.60 sarebbe stato
rimborsato. L'UFM ha ancora ribadito il 21 ottobre 2009 che, per quanto
riguardava la decisione del 14 aprile 2003, nell'ambito del conteggio finale
concernente il conto di garanzia n. 12208945, erano state calcolate
esclusivamente le spese incorse dal marito della ricorrente.
Visto quanto precede, la censura di forma in ordine alla violazione del
diritto di essere sentita della ricorrente non può essere ritenuta.
4.
4.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in applicazione delle
disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della
LAsi (di seguito: disposizioni transitorie LAsi), in vigore dal 1° gennaio
2008, e della disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre
2007 dell'OAsi 2 (di seguito: disposizione transitoria OAsi2).
4.2. La modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 ha introdotto importanti
innovazioni nell'ambito della restituzione delle prestazioni nel settore
dell'asilo. In particolare sono stati modificati gli artt. 85 a 87 LAsi e le
corrispondenti disposizioni dell'OAsi 2.
La normativa previgente prevedeva che, in quanto ragionevolmente
esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i
costi della procedura di ricorso dovevano essere rimborsati (art. 85 cpv. 1
LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). I richiedenti l'asilo e le
persone bisognose di protezione erano tenuti a fornire garanzia per il
rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché
dei costi della procedura di ricorso e a tale scopo la Confederazione
istituiva conti di garanzia (individuali) destinati unicamente a tale scopo e
alimentati per mezzo delle deduzioni salariali e del ritiro di valori
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patrimoniali (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, nel suo tenore fino al 31
dicembre 2007). Su richiesta, le garanzie prestate erano restituite, dopo
deduzione delle spese computabili, quando la persona tenuta a fornire
garanzia, lasciava definitivamente la Svizzera, otteneva un permesso di
dimora o in quanto beneficiario della protezione provvisoria, aveva
ottenuto un permesso di domicilio o risiedeva in Svizzera da almeno dieci
anni (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a c LAsi nel suo tenore del 26 giugno 1998).
Qualora una di queste condizioni era soddisfatta, si procedeva
all'allestimento di un conteggio finale del conto di garanzia. L'OAsi 2 nel
suo tenore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva inoltre un conteggio
intermedio. Esso era previsto se un richiedente l'asilo o una persona
bisognosa di protezione non titolare di un permesso di dimora erano
poste al beneficio dell'ammissione provvisoria. A tale scopo l'UFM inviava
alla persona ammessa provvisoriamente un conteggio intermedio nel
quale il saldo del conto di garanzia era messo a confronto con le spese
che dovevano essere rimborsate, note sino a quel momento. Un
eventuale saldo attivo era utilizzato per coprire i costi insorti durante il
periodo dell'ammissione provvisoria, durante il quale il conto di garanzia
era mantenuto (art. 16 OAsi 2 nel suo tenore dell'11 agosto 1999). Su
domanda le persone interessate potevano essere esentate dall'obbligo di
garanzia nella misura in cui il conto di garanzia superava i costi verosimili
e raggiungeva almeno una certa somma (art. 15 OAsi 2 nel suo tenore
dell'11 agosto 1999 [cfr. in riferimento a quanto precede la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C7179/2008 del 21 dicembre 2010
consid. 4.1 e 4.2, giurisprudenza confermata nei successivi giudizi,
segnatamente nella più recente sentenza C856/2010 dell'11 gennaio
2012 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati]).
L'obbligo di rimborsare e di fornire delle garanzie, per quanto riguardava
le persone ammesse provvisoriamente, era disciplinato in analogia alla
LAsi e all'OAsi 2 (cfr. art. 14c cpv. 6 della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS, CS 1 117]
nel suo tenore fino al 26 giugno 1998 in vigore fino al 31 dicembre 2007).
4.3. Di principio, anche conformemente al nuovo diritto, vige l'obbligo di
rimborsare i costi d'aiuto sociale di partenza e d'esecuzione e quelli
inerenti alle procedure di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Al fine di
semplificare la procedura e diminuire i costi, sono stati soppressi i conti
individuali rinunciando ad addebitare individualmente sui conti di garanzia
le spese cagionate (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge
sull’asilo, alla modifica della legge federale sull’assicurazione malattie e
alla modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per
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i superstiti del 4 settembre 2002, in: FF 2002 6087). Quale istituto
sostitutivo del conto di garanzia è stato dunque instaurato il contributo
speciale a cui soggiacciono i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un’attività
lucrativa (art. 86 cpv. 1 LAsi). I versamenti che alimentano il contributo
speciale non devono superare il 10 per cento del reddito dell’attività
lucrativa della persona interessata, sono dedotti dal datore di lavoro
direttamente dal reddito della persona interessata che li versa alla
Confederazione; l’obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi 10 anni
dopo l’inizio della prima attività lucrativa (art. 86 cpv. 2 e 3 LAsi). Lo
scopo del contributo speciale mira a coprire le spese globali causate nel
settore dell'asilo (art. 86 cpv. 1 LAsi).
Conformemente alle attuali disposizioni non sono quindi più presi in
considerazione i costi causati individualmente né il versamento di
eventuali saldi positivi alla persona interessata.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all’obbligo
di rimborso. Fissa segnatamente l’ammontare del contributo speciale ed
emana prescrizioni inerenti alla procedura di pagamento e di diffida. In
particolare, in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del
contributo speciale (art. 85 cpv. 4 e 86 cpv. 4 LAsi [cfr. precitato
Messaggio relativo alla modifica della legge sull’asilo, in particolare punto
1.3.2.3, pag. 6114 seg. e art. 86a del disegno della legge sull'asilo, in: FF
2002 6181, pag. 6188; cfr. anche la precitata sentenza C856/2010
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata]).
La LStr stabilisce l’obbligo di versare il contributo speciale nei confronti di
stranieri ammessi provvisoriamente in analogia agli articoli 86 e 87 LAsi.
Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10
LAsi (art. 88 LStr).
Il Consiglio federale ha esercitato la competenza attribuitagli dal
legislatore con la modifica del 24 ottobre 2007 dell’OAsi 2. Questa
ordinanza disciplina l’obbligo di rimborso per l’insieme delle categorie di
persone nell’ambito dell’asilo o ammesse provvisoriamente. Il rimborso di
prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in qualità di
rifugiato o di persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di
dimora è retto dal diritto cantonale e spetta al Cantone far valere il diritto
al rimborso (art. 8 cpv. 1 OAsi 2); relativamente all’obbligo di rimborso
delle spese di aiuto sociale di partenza e di esecuzione nonché dei costi
della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l’asilo,
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persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e
di persone ammesse provvisoriamente, la Confederazione riscuote un
contributo speciale giusta l’art. 86 LAsi, limitato nel tempo e
nell’ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l’articolo 87 LAsi (art.
8 cpv. 2 OAsi 2). Il contributo speciale è disciplinato all’art. 13 cpv. 1 OAsi
2. I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da
ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali
deduzioni salariali sul conto conformemente all’art. 11 OAsi 2. Sono fatte
salve prescrizioni divergenti dell’UFM. Con la concessione o la proroga di
un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa, l’autorità cantonale
rende attenti a tale obbligo. L'obbligo di pagare il contributo speciale,
disciplinato all'art. 10 cpv. 1 LAsi, inizia con l’assunzione della prima
attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione
relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Cessa quando è
raggiunto l’importo di fr. 15 000., ma al più tardi dopo dieci anni; quando
la persona in questione ha lasciato la Svizzera; quando un richiedente
l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa
di protezione ottiene un permesso di dimora; quando un richiedente l’asilo
riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; tre anni
dopo l’ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l’arrivo in
Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. a – e OAsi 2). L’obbligo di pagare il contributo
speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e
l’ammontare, con ogni procedura d’asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 2).
4.4. Le disposizioni transitorie LAsi stabiliscono il passaggio dal sistema
previgente a quello attuale. Per le persone ammesse provvisoriamente,
l'art. 126a cpv. 1 a 3 LStr, stabilisce, in analogia alle disposizioni
transitorie LAsi, il diritto applicabile.
Come criterio generale vale l'applicazione diretta del nuovo diritto alle
procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, qualora non sia sorto in precedenza un
motivo per allestire un conteggio intermedio o finale secondo la legge
previgente (art. 126a cpv. 1 a contrario e 3 LStr e cpv. 1 delle disposizioni
transitorie LAsi). Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio,
stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale riguardo agli stranieri
ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa
all'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 (art.
126a cpv. 2 LStr).
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4.5. Le disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2 (di
seguito: disposizioni finali OAsi 2), determinanti ai fini della presente
causa, si fondano sulla predetta delega legislativa.
Secondo il cpv. 6 delle disposizioni finali OAsi 2, per i richiedenti l’asilo, le
persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora che con l’entrata in
vigore della presente modifica d’ordinanza sottostanno all’obbligo del
contributo speciale giusta l’articolo 86 LAsi, il periodo dall’assunzione
della prima attività lucrativa sottostante all’obbligo di garanzia o il periodo
dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di
valori patrimoniali, è computato sulla durata dell’obbligo di pagare il
contributo speciale. Il cpv. 7 delle disposizioni finali OAsi 2 prevede che i
rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l’art. 16 OAsi 2
(nella versione dell’11 agosto 1999) sono computati interamente
sull’obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti a tale
obbligo, interessate da tale conteggio intermedio. Infine conformemente
al cpv. 8 delle disposizioni finali OAsi 2 le prestazioni di garanzia
conformemente agli art. 86 della LAsi sull’asilo (nella versione del 26
giugno 1998) e 14c cpv. 6 LDDS sono incassate interamente dalla
Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il cpv. 6, e
sono computate interamente sull’obbligo di pagare il contributo speciale
fino all’importo massimo di quest’ultimo, ossia fr. 15'000.. Le prestazioni
di garanzia che eccedono l’importo di fr. 15'000. sono restituite al titolare
del conto oppure sono computate sull’obbligo del contributo speciale del
coniuge (cfr. precitata sentenza C856/2010 consid. 3.5 e giurisprudenza
ivi citata).
5.
La ricorrente non contesta l'applicabilità dell'OAsi 2 nel suo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2008. Essa ne contesta la costituzionalità e si
prevale della violazione del principio di equivalenza.
5.1. Nella precitata sentenza C7179/2008 del 21 dicembre 2010 consid.
6.2, il Tribunale ha sancito che le disposizioni transitorie relative alla
modifica della OAsi 2 rispettavano le condizioni delle delega legislativa
contenute nella legge. In effetti, le disposizioni transitorie della LAsi e
della LStr autorizzano il Consiglio federale a legiferare in merito ad una
procedura per liquidare i conti di garanzia per i quali non era sorto un
motivo d'allestimento di un conteggio finale secondo la previgente legge.
Mediante questa procedura le garanzie fornite devono essere percepite
entro i limiti dell'obbligo di versare un contributo speciale
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indipendentemente dalle spese causate personalmente. Il Tribunale ha
ugualmente rilevato che le disposizioni transitorie relative alla modifica
dalla OAsi 2 corrispondevano largamente al diritto transitorio inerente al
contributo speciale previsto inizialmente nella LAsi stessa (cfr. precitato
Messaggio relativo alla modifica della legge sull’asilo, FF 2002 6087). Al
fine di semplificare la regolamentazione legale è tuttavia stata prevista
una delegazione di competenze. Quanto alle disposizioni contenute nella
legge stessa, le quali conferiscono un ampio potere d'apprezzamento al
Consiglio federale e costituiscono una base legale sufficiente, il Tribunale
ha ricordato che è tenuto ad applicarle in virtù dell'art. 190 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101). La costituzionalità della legge stessa non può dunque
essere esaminata dal Tribunale (cfr. precitata sentenza C7179/20085,
consid. 3 e 6.1).
L'argomento della ricorrente in ordine all'incostituzionalità dell'OAsi 2
risulta essere infondato.
5.2. Come precedentemente esposto, la nuova legislazione, entrata in
vigore il 1° gennaio 2008, ha modificato il sistema di rimborso dei costi
generati da richiedenti l'asilo, da persone ammesse provvisoriamente e
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Secondo l'attuale normativa essi sono tenuti a versare un contribuito
speciale a concorrenza di fr. 15'000., per al massimo 10 anni,
indipendentemente dalle spese causate individualmente. In tal modo si
evita un conteggio individuale dei costi di ciascuna delle persone
interessate, permettendo di diminuire le elevate spese amministrative.
L'applicazione di una tassa deve rispettare il principio di equivalenza che
prevede un particolare nesso di destinazione (equivalenza) fra
l'utilizzazione e la cerchia delle persone soggette all'obbligo della tassa
(cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, in
particolare 6114). Il principio di equivalenza non esige che la tassa
corrisponde esattamente al valore della prestazione per l'amministrato o
al suo costo per la collettività. Essa è dovuta nella sua integralità anche
se i costi d'assistenza realmente generati dall'amministrato non
corrispondono. In relazione al contributo speciale significa che le persone
tenute a versarlo, devono farsi carico dei costi causati dall'insieme della
cerchia stessa delle persone soggette al detto contributo (compresi i
familiari). Esso si trova in stretto rapporto con il valore oggettivo della
prestazione fornita. Come sopra rilevato, il principio di equivalenza non
esige che il contributo speciale corrisponda esattamente al valore della
prestazione per l'amministrato o al suo costo per la collettività (cfr.
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precitata sentenza C859/2010, consid. 4.2 e giurisprudenza nonché
riferimenti ivi citati).
Visto quanto precede, il principio di equivalenza risulta perciò ossequiato
dalla normativa inerente al contributo speciale.
6.
La ricorrente sostiene che in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2
l'obbligo della ricorrente di versare i contributo sarebbe terminato il 28
maggio 2002 o, al più tardi, il 29 ottobre 2004.
La modifica della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, non ha
previsto un'applicazione retroattiva, la quale di principio non è lecita
(cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed. rielaborata integralmente, Zurigo 2010, cifra 337
segg.). Le disposizioni transitorie sanciscono esplicitamente che il nuovo
diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore di questa modifica, ovvero al 1° gennaio 2008. Pertanto i conti di
garanzia esistenti al 31 dicembre 2007 che non sono stato saldati sulla
base del diritto previgente (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a – c LAsi nel suo tenore
fino al 31 dicembre 2007) sottostanno al nuovo diritto a decorrere dal 1°
gennaio 2008.
Anche tale censura non può essere presa in considerazione.
7.
La ricorrente fa infine valere di essere già stata considerata nell'ambito
del conteggio finale concernente suo marito.
Nella decisione del 14 aprile 2003 è stato decretato il termine dell'obbligo
di versare le spese di rimborso e il conto di garanzia n. 12208945 è stato
saldato. Tale conto di garanzia era intestato a B._______ e dal conteggio
finale del 31 marzo 2003, parte integrante della decisione, emerge che
l'UFM ha considerato unicamente quest'ultimo. Con scritto del 21 ottobre
2009, l'UFM ha nuovamente sottolineato che nella summenzionata
decisione, cresciuta in giudicato, erano state esclusivamente calcolate le
spese inerenti al marito della ricorrente. In aggiunta a ciò, a nome della
ricorrente era stato aperto un conto di garanzia proprio (cfr. conto n.
12706481) siccome anche la stessa aveva iniziato un'attività lavorativa
durante il periodo in cui era ammessa provvisoriamente.
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8.
In conclusione va rilevato che il contributo speciale di 15'000 fr. è legale.
L'obbligo di versarlo per la ricorrente è sorto a decorrere dal 1° gennaio
2008, sulla base delle disposizioni transitorie LAsi e, in applicazione
dell'art. 10 OAsi 2, essendo dati più motivi determinanti la cessazione
dell'obbligo di pagare il contributo speciale, è a giusta ragione che
l'autorità inferiore ha effettuato il conteggio del 23 giugno 2009 ed ha
fissato il saldo positivo da restituire alla ricorrente a fr. 98.60.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 4 dicembre 2009 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 13 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700. sono computate con l'anticipo spese
dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 26 gennaio 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif… di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
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La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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