Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1324/2009
Sentenza del 7 febbraio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Alfredo Arcorace,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 gennaio
2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con una figlia, ha
lavorato in Svizzera nel 1982 (6 mesi), nel 1986 (9 mesi), nel 1989 (9
mesi), nel 1990 (10 mesi), nel 1991 (9 mesi), nel 1992 (9 mesi), nel 1993
(2 mesi), nel 1994 (6 mesi) e dal gennaio del 1995 al febbraio del 1999
ed ha beneficiato di indennità dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione dal marzo del 1999 al luglio del 2000, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 27). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia,
l'assicurato ha svolto attività lucrativa come operaio nel settore agricolo
presso un privato almeno dal 2005, in ragione di 40 ore alla settimana
fino al 12 giugno 2007 poi ridotte a 25 ore settimanali (in lavoro più
leggero) dal 13 giugno 2007 (doc. 6 e 7). Il 5 marzo 2007, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1). Il 31 dicembre 2007, ha interrotto l'attività
a seguito della fine del rapporto di lavoro (doc. 6).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale
italiana del 2 ottobre 2007 attestante esiti di meniscectomia
interna selettiva ginocchio destro con osteocondromalacia rotulea
discreto impegno funzionale con eccesso ponderale ed
ipertensione borderline, malattia da reflusso gastro-esofageo; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori semipesanti nonché un lavoro adeguato alle
sue condizioni, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno
(massimo: 60% dell'orario giornaliero). È stato segnalato che
l'interessato è considerato invalido al 46%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente
attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni, dal 16
febbraio 2007 (doc. 3);
il questionario per il datore di lavoro dell'8 maggio 2008 (doc. 6);
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il questionario per l'assicurato dell'8 maggio 2008 (doc. 7), nel quale
l'assicurato ha affermato di avere lavorato durante 102 giornate
nel 2005, nel 2006 e nel 2007.
C.
C.a Nel suo rapporto del 26 giugno 2008, il dott. B._______, del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône",
ha ritenuto che la documentazione medica è insufficiente alfine di una valutazione del caso. In particolare,
ha rilevato che mancano il rapporto di visita ortopedica come pure i referti degli esami segnalati nella
perizia medica particolareggiata E 213 dell'ottobre 2007. Ha quindi chiesto un complemento d'istruttoria
(doc. 9).
C.b Il 1° luglio 2008, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di C._______ di far pervenire i risultati degli
esami specialistici menzionati nel rapporto medico E 213 dell'ottobre 2007 (doc. 10).
C.c Il 6 ottobre 2008 (doc. 20), l'INPS di C._______ ha in particolare prodotto:
i referti di gastroscopia del 4 dicembre 2001 e di risonanza
magnetica (ginocchio destro e piede destro) del 18 luglio 2002, 11
maggio 2004 e 21 agosto 2006 (doc. 14 a 17);
un rapporto di visita ortopedica del 19 settembre 2006 (doc. 18);
una relazione medica della previdenza sociale italiana del 29 maggio
2008, in cui è posta la diagnosi di esiti di meniscectomia ginocchio
destro a discreto impegno funzionale con ipertensione borderline
e malattia da reflusso gastro-esofageo nonché indicato che,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
l'interessato è considerato non invalido e non inabile (doc. 19).
C.d Nel rapporto del 5 novembre 2008, il dott. B._______ ha esposto la diagnosi principale di dolori al
ginocchio destro dopo meniscectomia e intervento ai legamenti ed obesità morbida. Ha altresì considerato
lo stato dopo frattura al femore destro durante l'infanzia, lo stato dopo frattura al polso destro durante
l'infanzia, l'ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica ed il reflusso gastro-esofageo siccome senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. B._______ ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una
capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, nella precedente attività di bracciante agricolo (doc. 22).
D.
L'11 novembre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa
è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la
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facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di
decisione delle obiezioni per iscritto (doc. 23), facoltà di cui l'assicurato
non ha fatto uso.
E.
Il 15 gennaio 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che
l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un
anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla
salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 24).
F.
Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 15 gennaio 2009
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo
diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
segnalato che la sindrome dolorosa femoro-patellare del ginocchio destro
con distrazioni muscolo articolari dopo ripetute artroscopie con
asportazioni parziale del menisco dorso mediale destro (a seguito di un
infortunio professionale) di cui soffre comporta una completa incapacità al
lavoro. Ha fatto valere d'essere invalido nella misura del 100%. Ha esibito
segnatamente documenti già agli atti nonché rapporti medici ortopedici di
data intercorrente da agosto 1995 a giugno 1997, un'attestazione del
Centro per l'impiego di D._______ ed una relazione medica del 19
febbraio 2009 (doc. TAF 1).
G.
Con decisione incidentale del 17 marzo 2009 (notificata il 23 marzo 2009;
doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 31
marzo 2009 (doc. TAF 2 a 4).
H.
H.a Nel rapporto del 15 giugno 2009, il dott. E._______, medico dell'UAIE, ha rilevato che la relazione
medica del febbraio 2009 espone la nota anamnesi, senza peraltro apportare nuovi elementi clinici
oggettivi. Tale rapporto fa stato certo di dolori lombari, al ginocchio destro ed all'articolazione del piede
destro. Il sovrappeso di cui è affetto l'interessato (IMC/BMI [indice di massa corporea] di 38) comporta
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tuttavia un aumento dei dolori alle articolazioni. Sennonché, appare esigibile che il medesimo riduca il
proprio peso corporeo. Il dott. E._______ ha pertanto ritenuto che l'interessato è abile nella precedente
attività. Ha quindi confermato la precedente valutazione (doc. 26).
H.b Nella risposta al ricorso del 23 giugno 2009, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In
virtù dei rapporti medici del 5 novembre 2008 e del 15 giugno 2009 del proprio servizio medico, il ricorrente
è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per conseguenza, non ha mai subito
un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha pure precisato che ogni assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità (doc. TAF 8).
I.
Nella replica inoltrata il 14 agosto 2009, il ricorrente si è riconfermato, in
virtù della documentazione medica agli atti, nelle argomentazioni in fatto
e in diritto di cui al ricorso del 25 febbraio 2009 (doc. TAF 10).
J.
Con provvedimento del 17 settembre 2009, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente
inoltrata il 14 agosto 2009 (doc. TAF 11).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
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disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
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1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame del diritto
eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a
revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 15 gennaio 2009
(data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito
delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010
consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
1284/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3.2 e DTF 136 V 216 consid. 5).
Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle
norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 5 marzo 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
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ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 marzo 2006 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data e il 15 gennaio 2009, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 10 anni (doc. 27) e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
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circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede
nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I
702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il
riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02
del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può
essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è
modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente
suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza
del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
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situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
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federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
8.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
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contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
9.1. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre
segnatamente di esiti di meniscectomia ginocchio destro a discreto
impegno funzionale con eccesso ponderale ed ipertensione borderline e
malattia da reflusso gastro-esofageo (cfr. perizia medica particolareggiata
E 213 del 2 ottobre 2007 [doc. 3] e relazione medica dell'INPS di
C._______ del 29 maggio 2008 [doc. 19]).
9.2. Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o
peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante un anno.
10.
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10.1. Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il ricorrente
ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha lavorato alle
dipendenze di un privato, come operaio agricolo, in ragione di 40 ore alla
settimana, almeno dal 2005 al giugno del 2007. In seguito, e nonostante
le evocate affezioni, ha continuato a svolgere tale attività in ragione di 25
ore alla settimana, fino al 31 dicembre 2007, allorquando ha cessato
l'attività a seguito della fine del rapporto di lavoro (doc. 6 e 7).
10.3. L'UAIE ha respinto la domanda di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità fondandosi sulle valutazioni dei dott. B._______,
medico del SMR, e E._______, medico dell'UAIE. Nei rapporti del 26
giugno e 5 novembre 2008 (doc. 9 e 22), il dott. B._______ ha rilevato
che il ricorrente ha subito tre interventi chirurgici a seguito di lesioni al
menisco destro ed ai legamenti e che lo stesso è affetto da un'artrosi in
fase iniziale al ginocchio. Ha constatato che dalla perizia medica E 213
del febbraio 2007 (doc. 3) emerge che l'insorgente è obeso (164 cm/97
kg), che lo stesso mostra una claudicazione a destra e che i movimenti di
flesso-estensione del ginocchio sono dolenti e ridotti. Tali disturbi
comportano comunque delle moderate limitazioni funzionali. In
particolare, ha segnalato che nella relazione medica dell'INPS di
C._______ del maggio 2008 (doc. 19) è evidenziato che l'interessato è
considerato non invalido e non inabile e che la gonartrosi deve
considerarsi debuttante. Detto medico ha altresì osservato che dalla
documentazione economica risulta che l'insorgente ha interrotto l'attività a
seguito della fine del rapporto di lavoro. Ha quindi concluso che il
ricorrente è completamente abile nella precedente attività di bracciante
agricolo. Il dott. E._______, nel rapporto del 15 giugno 2009 (doc. 26), ha
altresì, e nella sostanza, confermato la valutazione del dott. B._______,
anche alla luce della nuova documentazione presentata. In particolare, ha
segnalato che il sovrappeso di cui soffre l'insorgente (IMC/BMI di 38)
implica certo un aumento dei dolori alle articolazioni, ma che appare
esigibile che il medesimo riduca in misura rilevante il proprio peso
corporeo.
10.4. Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 2 ottobre
2007 (doc. 3), l'insorgente è stato ritenuto capace di svolgere la sua
precedente attività di bracciante agricolo solo nella misura del 60%
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dell'orario giornaliero normale. Sennonché, detta valutazione medica non
è condivisibile, risultando difficilmente compatibile con la diagnosi nonché
le limitazioni funzionali accertate, segnatamente esiti di meniscectomia
ginocchio destro a discreto impegno funzionale con movimenti di flesso-
estensione del ginocchio riferiti ridotti e dolenti e lieve deficit della
deambulazione, ma movimenti degli arti superiori e della colonna
vertebrale nella norma e forza e tono muscolare normale (doc. 3 pag. 3 e
4 n. 4.1, 4.8 e 4.10). Il medico incaricato dell'esame ha altresì considerato
che le condizioni di salute dell'insorgente sono migliorate e che il
medesimo è in grado di svolgere regolari lavori semi-pesanti. Basti
ancora rilevare che nella relazione medica del maggio 2008 dell'INPS di
C._______ (doc. 19) lo stesso è stato ritenuto "non invalido e non inabile"
(doc. 19 pag. 10).
10.5. Il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere sicuramente
diritto ad una rendita in quanto inabile al 100% a svolgere qualsiasi
attività. Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico
di data anteriore alla decisione impugnata che concluda ad un'incapacità
totale dell'insorgente nella sua precedente attività. In particolare, dai
documenti ortopedici (doc. TAF 1; doc. 1 e 2) emerge segnatamente che
il decorso post-operatorio è risultato privo di complicanze (v. rapporto
medico del 17 agosto 1995) e che gli specialisti hanno fissato
un'incapacità al lavoro del 50% nella precedente attività di muratore, a
decorrere dal 1° gennaio 1997, ma sempre da tale data, hanno
considerato l'interessato abile al 100% in un'attività sostitutiva leggera (v.
rapporto medico del 10 giugno 1997). Tuttavia, rientrato in Italia,
l'insorgente ha dimostrato di poter lavorare quale operaio agricolo a
tempo pieno almeno fino al 12 giugno 2007 (doc. 7). Peraltro, sulla base
della documentazione agli atti, vi è motivo di ritenere che lo stesso, dando
prova di uno sforzo ragionevolmente esigibile, avrebbe potuto continuare
a svolgere tale attività in misura superiore al 60%, come peraltro,
secondo le sue stesse allegazioni (doc. 7), ha fatto dal 13 giugno al 31
dicembre 2007 (riduzione a 25 ore settimanali sulle precedenti 40 ore
settimanali [pari al 62,5% dell'orario settimanale]). Il datore di lavoro ha
altresì dichiarato che il rapporto lavorativo è cessato a seguito della fine
del contratto (doc. 6). Non risulta altresì dalle carte processuali che da
fine dicembre 2007 vi sia stato un aggravamento determinante dello stato
di salute dell'insorgente. Non soccorre lo stesso neppure la relazione
medica del 19 febbraio 2009 del dott. F._______ (doc. TAF 1; doc. 9),
relazione peraltro di data posteriore alla decisione impugnata. La stessa
si esaurisce essenzialmente in una semplice enumerazione di affezioni di
cui soffrirebbe l'interessato (alcune fino ad allora mai ritenute), che non è
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corroborata da riscontri medici oggettivi (i problemi ed i disturbi ortopedici
non sono peraltro stati diagnosticati da uno specialista in ortopedia), e
l'esame obiettivo appare estremamente generico. In conclusione, il
ricorrente non ha presentato argomenti o mezzi di prova suscettibili di far
sorgere dei dubbi sulla valutazione dei dott. B._______ e E._______.
10.6. Sulla scorta della documentazione medica agli atti e delle
considerazioni che precedono, questo Tribunale condivide pertanto la
valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale il ricorrente
presentava, decorso l'anno d'attesa, una capacità lavorativa residua
comunque superiore al 60% nella sua precedente attività di operaio
agricolo.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal
ricorrente stesso il 31 marzo 2009.
12.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 31 marzo 2009, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).