Corte II I
C-1333/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Sergio Sciuchetti,
corso Pestalozzi 21b, casella postale 6362, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 18 febbraio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1333/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina elvetica, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1983
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (cfr. conto individuale prodotto il 23 giugno
2010 doc. TAF 24). Per molti anni ha lavorato come barmaid in locali in
Ticino. Segnatamente da novembre 1994 a marzo 2000 ha prestato la
sua opera presso un ristorante, dove ha cessato per mancanza di
lavoro ed in seguito (aprile 2000-agosto 2001) presso un altro locale di
Bellinzona (doc. 2, 12, 38).
In data 16 luglio 2001, la nominata è rimasta vittima di un'incidente
della circolazione ove ha riportato un trauma toracale e contusivo della
spalla destra, gamba destra. Le lesioni al torace ed alla gamba sono
prontamente guarite, mentre problemi sono rimasti alla spalla.
B.
In data 14 novembre 2002, la nominata ha formulato una prima
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1).
L'amministrazione ha dapprima acquisito ad atti l'incarto
dell'assicuratore infortuni (Zurigo assicurazioni) e di altri assicuratori
implicati nella copertura del rischio in esito all'incidente (Alpina e
Winterthur). Di questa procedura si dirà, per quanto necessario e
relativamente ai documenti importanti, nei considerandi che seguono.
Dal canto suo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha fatto allestire una
perizia reumatologica dal Dott. Christen. Nella sua relazione dell'11
marzo 2004, ha evidenziato la diagnosi di periartropatia anchilosante
della spalla destra su capsulite retrattile senza rottura della cuffia
rotatoria in esito incidente, periartropatia omeroscapolare
(anchilosante) a sinistra, sindrome cervico-spondilogena a sinistra e
toracovertebrale intermittente in disturbi statici del rachide; l'esperto
ha indicato che l'interessata è del tutto abile a lavori rispettosi di
determinate posture e carichi dal 6 giugno 2002, mentre come
barmaid è invalida in misura del 2/3 almeno.
Parimenti sono stati acquisiti ad atti una perizia del Dott. Simoni
(ortopedico) per la Winterthur del 30 settembre 2002 che fa stato degli
Pagina 2
C-1333/2009
esiti dell'infortunio ed un netto impedimento funzionale della spalla
destra (doc. 30); diversi certificati del Dott. Togni, medico curante (doc.
26, 28, 31) del 2002; la perizia del Dott. Frick del 23 agosto 2004 (doc.
61), ortopedico, per la Zurigo (interpellato in merito all'esistenza di un
nesso di causalità fra l'infortunio ed i disturbi lamentati).
Nel rapporto del 16 settembre 2004 (doc. 69), il medico dell'Ufficio AI
(Dott. Fauth), ha riassunto le perizie dei Dott.ri Christen e Frick.
L'incarto è quindi stato trasmesso al Consulente in integrazione
professionale (CIP), che nella relazione del 1° febbraio 2005 (doc. 77),
ha preso atto delle limitazioni accusate dall'assicurata. In attività di
sostituzione, rispettose dei limiti indicati, l'interessata, abile al 100%,
subirebbe una perdita di guadagno del 19% circa.
Con decisione del 14 febbraio 2005, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
respinto la richiesta di rendita (doc. 80).
C.
In data 6 settembre 2007, A._______, residente dal 1° ottobre 2005
negli Stati Uniti (doc. 113), ha formulato all'Ufficio AI del Cantone
Ticino, una seconda domanda di rendita AI (doc. 109-117). Per
competenza, la domanda è stata trasmessa all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE; doc. 117). Dal questionario per l'assicurato (doc. 16), risulta che
la stessa lavori come baby-sitter per un amico dal gennaio 2006, in
ragione di 32 ore settimanali ed una retribuzione di 250.- Dollari la
settimana 900.- al mese circa). Il datore di lavoro conferma tale
circostanza (doc. 19).
D.
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Lehky Hagendel del
Servizio medico regionale "Rhône", fiduciario dell'UAIE, la quale, nella
sua relazione del 18 giugno 2008, ha constatato come l'interessata
lavori e che, in ogni caso, potrebbe esercitare in misura completa le
attività indicate nell'ambito della prima domanda di rendita (doc. 120).
L'amministrazione ha quindi proceduto ad un calcolo comparativo dei
redditi (doc. 121). Dallo stesso è risultato che svolgendo attività
alternative in misura completa, invece di quella di barmaid, la
richiedente subirebbe una perdita di guadagno del 22% circa. In
questo calcolo, il reddito conseguibile dopo l'invalidità è stato
Pagina 3
C-1333/2009
ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurata.
Con progetto di decisione del 7 agosto 2008, inviato all'avv. Sciuchetti,
regolare rappresentante della nominata, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita (doc. 122).
E.
Nella sua presa di posizione del 15 settembre 2008, l'avv. Sciuchetti fa
presente che, dopo la decisione di reiezione della domanda da parte
dell'UAI cantonale il 14 febbraio 2005, l'incarto è stato nuovamente
istruito da parte dell'assicuratore infortuni Zurigo, il quale (decisione
del 28 giugno 2007) ha riconosciuto un'invalidità del 100% dal 6
giugno 2002 al 15 dicembre 2005 e del 50% sino al 31 dicembre
successivo. La pratica relativa all'assicurazione infortuni è tutt'ora
pendente (vedi giudizio dell'11 giugno 2008 del Tribunale cantonale
delle assicurazioni ticinese, doc. 126 e successivi sviluppi).
L'insorgente ricorda che la decisione in questione (LAINF) è stata
inviata all'UAI Ticino il 28 giugno 2007 (recte: 14 agosto 2007, doc.
103) con richiesta di riesame e l'amministrazione AI cantonale lo
avrebbe consigliato di presentare una nuova domanda di rendita (cfr.
lettera dell'UAI del 30 agosto 2007). L'avv. Sciuchetti chiede quindi la
revisione (riesame della decisione del 14 febbraio 2005) e l'erogazione
di una prestazione dal 1° giugno 2003 (un anno dopo il fattore
invalidante) al 31 dicembre 2005 (come da riconoscimento da parte
dell'assicuratore infortuni).
Mediante decisione del 18 febbraio 2009, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita presentata il 6 settembre 2007.
F.
Con il ricorso depositato il 2 marzo 2009, A._______, sempre
rappresentata dall'avv. Sciuchetti, chiede sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, in
via di riesame, il riconoscimento del diritto in sua favore alla rendita
intera AI dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2005. L'insorgente fa
segnatamente presente che trattasi di un caso di revisione
(riconsiderazione) che l'amministrazione nemmeno ha esaminato.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 maggio 2009, l'UAIE ha
proposto la reiezione del ricorso.
Pagina 4
C-1333/2009
G.
Nella sua prima replica del 20 maggio 2009, l'assicurata ha fatto
presente che l'amministrazione non ha approfondito la sua domanda di
revisione e si sarebbe limitata alle poche note espresse dal proprio
medico di fiducia. Implicitamente chiede una proroga del termine in
attesa dei nuovi accertamenti in corso a completamento della pratica
assicurativa infortuni, come da disposizione del Tribunale cantonale
(doc. 126). Il termine per presentare la replica, a più riprese, è stato
prorogato fino al 22 ottobre 2009. Con scritto del 29 settembre 2009,
la parte ricorrente ha prodotto l'ulteriore perizia che la Zurigo ha
effettuato in ossequio a quanto disposto dal Tribunale cantonale
(rapporto 18 agosto 2009 del Dott.Gerber dell'Uniklinik Balgrist).
Questo Tribunale ha quindi fatti esibire l'incarto completo
dell'assicuratore infortuni.
H.
Con ordinanza del 21 ottobre 2009, l'autorità inferiore è stata chiamata
a formulare una duplica. L'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Muggli,
del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 30
novembre 2009, ha affermato che la nuova documentazione clinica
prodotta non contiene nuovi elementi da giustificare un nuovo
apprezzamento del caso. Duplicando in data 14 dicembre 2009, l'UAIE
ha riproposto la reiezione del gravame.
I.
Con decisione incidentale del 18 dicembre 2009, la parte ricorrente è
stata invitata a versare un anticipo di Fr. 300.- a titolo di copertura
delle presunte spese processuali. Parimenti, le ha inviato, per
conoscenza, copia della duplica dell'UAIE con il parere del Dott.
Muggli. L'anticipo richiesto è stato versato il 10 gennaio 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
Pagina 5
C-1333/2009
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Nella misura in cui la decisione impugnata tratta della seconda
domanda di rendita presentata il 6 settembre 2007, l'oggetto del litigio
riguarda il rifiuto della prestazione richiesta. In questo giudizio si
esaminerà pertanto solo se l'assicurata ha diritto a una prestazione AI
in relazione alla seconda domanda di rendita.
3.2 Tuttavia, con la lettera del 14 agosto 2007 (doc. 103), il
rappresentante dell'insorgente segnalava che, in esito alla nuova
decisione del 28 giugno 2007 dell'assicuratore infortuni che le
riconosceva delle prestazioni fino al 31 dicembre 2005, la decisione
negativa UAI del 14 febbraio 2005 appariva mal fondata in modo
manifesto e pertanto soggetta a revisione. Proseguiva poi l'avvocato
chiedendo di "riassumere una vostra decisione alla luce dei nuovi
accertamenti intercorsi". Ora, dopo esame di tale scritto, l'Ufficio AI
Pagina 6
C-1333/2009
cantonale ha invitato l'assicurata a compilare una nuova domanda di
prestazioni per adulti (doc. 108), pur avendo preso atto (doc. 106, 107)
che si trattava di una domanda di revisione (a questo proposito
singolare è la cancellazione a penna della nota finale sulle
annotazione del medico: "si procede con revisione e nuova istruttoria",
ove la dicitura "si procede con revisione" è barrata). La domanda di
revisione presentata dall'interessata il 14 agosto 2007 non è stata
tuttavia evasa dall'UAIE.
3.3 Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi
mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per
fatti nuovi s'intendono quelli che si sono prodotti fino al momento in
cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto sarebbero
state ancora ricevibili ma che non erano a conoscenza dell'assicurato,
malgrado la sua diligenza (sentenza del Tribunale federale
9C_764/2009 consid. 3.1, DTF 127 V 358 consid. 5b). Di principio, un
motivo di revisione è dato da una decisione di un altro assicuratore
che riconosce delle prestazioni, in quanto nuovo mezzo di prova
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 169/00 del 13
giugno 2001 consid. 3c).
Si giustifica pertanto di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché si
pronunci sulla domanda di riesame dell'interessata del 14 agosto 2007
ed esamini se le condizioni per procedere a un riesame della sua
decisione del 14 febbraio 2005 sono adempiute.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si
esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e,
a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
Pagina 7
C-1333/2009
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS
831.201]). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha emanato una prima
decisione negativa il 14 febbraio 2005. Con decisione del 18 febbraio
2009, l'UAIE ha in seguito respinto una seconda domanda di rendita
presentata il 6 settembre 2007. Ne consegue che il periodo di
riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del
grado d'invalidità, può essere limitato dal 14 febbraio 2005 al 18
febbraio 2009, fermo restando che l'interessata può avere diritto a
prestazioni dell'assicurazione invalidità solo dal 1° settembre 2006, un
anno prima della presentazione della seconda domanda di rendita (art.
48 cpv. 2 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Pagina 8
C-1333/2009
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). Giusta l'art. 28 cpv. 1 ter LAI
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA).
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Pagina 9
C-1333/2009
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
Nel caso in esame è noto che l'assicurata è portatrice degli esiti di un
infortunio alla spalla destra (luglio 2001) con residua periartropatia
anchilosante, periartropatia omeroscapolare alla spalla sinistra;
problemi cervicospondilogeni sulla parte sinistra e toracovertebrali
intermittenti.
Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
Pagina 10
C-1333/2009
9.
9.1 Per quanto concerne la conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i medici dell'UAIE (Dott.ri Lenkhy Hagendel e Muggli) hanno
constatato che l'interessata lavora dal gennaio 2006 e che questa
attività, svolta in misura quasi completa (32 ore settimanali), sarebbe
esigibile anche al 100%. Dal canto suo, l'assicurata, che ha richiesto la
prestazione, non ha prodotto documentazione determinante un suo
eventuale stato d'invalidità.
9.2 Nella fattispecie, non è necessario risolvere la presente vertenza
sulla base dei pareri medici. Infatti, la nozione d'invalidità di cui all'art.
4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF
116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio
2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30).
Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario in
una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2,).
9.3 Solo in carenza di documentazione economica, la
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
Pagina 11
C-1333/2009
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività ragionevolmente
esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
10.
10.1 Da gennaio 2006, A._______ lavora. È stata assunta da un
amico come baby-sitter in ragione di 32 ore la settimana e per un
salario adeguato alla sua funzione (circa 900.- dollari al mese).
Dunque, dopo l'arrivo negli USA, l'assicurata è rimasta senza lavoro
per soli tre mesi (doc. 16), come la stessa ammette. Per tutto il periodo
di cognizione giudiziaria, che comincia un anno prima della
presentazione della seconda domanda di rendita e termina alla data
dell'impugnata decisione, non esiste alcuna invalidità di rilievo. Il fatto
che l'interessata lavori per 32 ore settimanali invece di 40 ore è una
circostanza personale non imputabile a ragioni di salute che peraltro la
stessa non ha mai fatto valere né in sede di nuova domanda, né con il
ricorso. Questo lavoro potrebbe essere svolto a tempo normale.
Oltretutto, 32 ore invece di 40 rappresentano l'80% di attività ciò che
esclude il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
10.2 Da quanto precede, ne consegue che da inizio gennaio 2006,
nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non sono
contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento
concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente
alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura
superiore al 60%, come lo richiede la LAI. D'altra parte, la continuità
dell'attività in questione, confermata nel formulario del datore di lavoro
sottoscritto il 6 marzo 2008, depone per un'attività che non eccede
quanto si possa ragionevolmente esigere dall'interessata.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame, manifestamente
infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione
dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
11.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, vengono poste a
carico della ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato il 10
gennaio 2010. Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
Pagina 12
C-1333/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE intimato, perché proceda ai sensi del
considerando 3.3 e statuisca di nuovo.
3.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI CH/756.1556.1538.46/MQG)
- Zurigo Assicurazioni, Via Curti 10, Lugano (rif. A 172/01-106.063)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13