Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1338/2010
Sentenza dell'11 marzo 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 1° febbraio 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, vedova, nata il , ha lavorato in Svizzera dal
1972 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1989 era alle dipendenze di una
ditta di materie plastiche di Stabio (TI), come addetta allo stampaggio, in
ragione di 40.5 ore settimanali. La dipendente ha normalmente lavorato
fino all'8 marzo 2006 e da allora è rimasta assente per malattia; è stata
licenziata con effetto 31 dicembre 2006. In data 16 gennaio 2007 ha
presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che la
richiedente era portatrice di discopatie lombari da L2 a S1, sofferenza del
plesso lombosacrale, neurolisi nel giugno 2007, ernia discale L4-L5 a
sinistra, esiti di discectomia L4-L5 a sinistra (giugno 2007), alterazioni
degenerative della colonna cervicale, esiti di discectomia C5-C6, disturbi
statici del rachide, periartropatia omeroscaoplare sinistra (acromioplastica
borsectomia e riparazione della cuffia rotatoria marzo 2006), sindrome
somatoforme da dolore persistente, sindrome mialgica generalizzata,
decondizionamento muscolare, osteopenia, obesità, ipertensione
arteriosa (cfr. rapporto del Dott. Christen, reumatologo, dell'11 febbraio
2007, rapporto del Dott. Daguet, psichiatra del 2 aprile 2007;
documentazione oggettiva pervenuta dopo la data delle due perizie
menzionate; riassunto del Dott. Klauser, dell'Ufficio AI del Cantone Ticino,
del 7 agosto 2007). L'amministrazione ha ritenuto che almeno fino ad
inizio giugno 2007, la nominata non ha presentato un grado d'invalidità di
livello pensionabile, mentre la situazione valetudinaria è peggiorata da
allora. Con decisione del 16 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere dal 1° giugno 2007.
B.
Nel gennaio 2008, l'amministrazione ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita. Nell'apposito formulario la richiedente ha
comunicato di non avere più ripreso alcuna attività lucrativa. Il medico di
fiducia dell'interessata (Dott. Masri) ha annotato, nel rapporto del 29
aprile 2008, che la paziente è da considerarsi invalida in misura totale da
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marzo 2006 per le note patologie ed una sindrome depressiva.
Nella sua relazione del del 3 novembre 2008, il medico dell'Ufficio AI
cantonale, Dott. Klauser, ha proposto di effettuare una visita
reumatologica e psichiatrica presso il Servizio medico regionale (SMR).
L'amministrazione ha disposto la sola visita reumatologica, atteso che,
sotto il profilo psichiatrico, la situazione sembrerebbe stabilizzata (nota
interna del 3 novembre 2003 dell'Ufficio AI cantonale).
C.
La richiedente è stata visitata il 9 gennaio 2009 presso il SMR di
Bellinzona (Dott. Posa, specialista in medicina interna). È stata
sostanzialmente ritenuta la diagnosi di lombalgia cronica in stato dopo
discectomia L4-L5, periartropatia scapolo–omerale operata, cervicalgia
cronica operata (dettaglio nella parte in diritto); il medico incaricato ha
ritenuto che la paziente sarebbe ora in grado di svolgere attività
leggere/semisedentarie in misura del 100% tenendo tuttavia conto di
determinate limitazioni e posizioni: limitare la posizione statica del braccio
sinistro e l'utilizzo di attrezzi vibranti, evitare, la deambulazione in terreni
sconnessi, evitare movimenti ripetitivi di flessione-rotazione-estendione
del collo e della schiena.
Il caso è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione
professionale (CIP). Nella sua relazione del 13 gennaio 2009 lo stesso è
giunto a calcolare una perdita di guadagno del 14%, ammettendo una
riduzione per fattori personali, quali età ed handicap del 15%.
Con progetto di decisione del 31 agosto 2009, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la soppressione del diritto alla rendita.
Dopo aver preso visione dell'incarto, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA, con scritto del 28 settembre 2009, si è
opposta a tale progetto. Ha prodotto una relazione sanitaria a cura del
Dott. Brusadelli (specialista in medicina del lavoro) dell'8 ottobre 2009,
Lavena-PonteTresa. L'esperto di parte ritiene che le limitazioni funzionali
della paziente siano ben superiori a quelle poste in evidenza dal Dott.
Posa di modo che, anche in attività confacenti, il grado d'incapacità di
lavoro si situa al disopra del 75%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser, il quale, nella sua
nota del 12 ottobre 2009, ha proposto di convocare l'assicurata ad una
visita psichiatrica in quanto il Dott. Brusadelli ha accennato alla presenza
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di una nevrosi depressiva, diagnosi peraltro già posta in evidenza dal
Dott. Masri. Nel frattempo ad atti è stato depositato un rapporto di
risonanza magnetica del tratto cervicale e lombosacrale del 27 novembre
2009 (Dott. Farabola) ed anche un breve rapporto di esame psichiatrico
del 25 novembre 2009 (Dott. Riboldazzi).
L'esame psichiatrico previsto è stato svolto l'11 gennaio 2010 dal Dott.
Prolo, il quale non ha evidenziato alcuna diagnosi sotto il suo profilo
specialistico e quindi l'assenza d'incapacità al lavoro.
Mediante decisione del 1° febbraio 2010, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
rendita con effetto dalla fine del mese che segue la notifica della
decisione.
D.
Con il ricorso depositato il 4 marzo 2010, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. Produce, a
suffragio delle sue conclusioni, la perizia del Dott. Brusadelli dell'8 ottobre
2009. In un secondo tempo esibisce una relazione del Dott. Ufenast del 3
maggio 2010, specialista in ortopedia presso l'Ospedale della Beata
Vergine di Mendrisio (OBV). L'esperto di parte, dopo avere riferito la
diagnosi concernente la spalla sinistra, ritiene che permanga una
problematica importante sottoacromiale con limitazione funzionale
conseguente, necessitante un intervento chirurgico mirato dopo
accertamenti suppletivi.
E.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua nota del 21 aprile
2010 (precedente il referto del Dott. Ufenast) ha confermato il parere del
SMR sia sul piano ortopedico che quello psichiatrico. Nella risposta del 3
aprile 2010, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del
gravame. Alle stesse conclusioni si è associato l'UAIE nella risposta di
causa del 7 maggio 2010.
L'amministrazione è stata tuttavia invitata a volersi esprimere in merito
alla certificazione del Dott. Ufenast. Il Dott. Erba, nel suo rapporto
completivo del 17 maggio 2010, ha affermato che l'attuale limitazione alla
spalla sinistra era già stata presa debitamente in conto nell'indagine
presso il SMR. Nelle osservazioni completive del 17 maggio 2010,
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l'Ufficio AI cantonale ripropone la reiezione dell'impugnativa. Alle stesse
conclusioni si associa l'UAIE nelle sua risposta completiva del 31 maggio
2010.
F.
Dopo aver preso atto delle rispettive risposte dell'amministrazione, il
Patronato INCA, con scritto del 13 agosto 2010, ha ribadito l'intenzione
della propria assistita di mantenere il ricorso. Ha esibito un rapporto di
visita ortopedica da parte del Dott. Taverna (specialista in chirurgia
ortopedica, Clinica Ars ortopedica, Gravesano) in quale, come il Dott.
Ufenast, consiglia un intervento correttore a livello della spalla al fine di
ridare una migliore funzione all'arto, ma constata e conferma che la
sindrome dolorosa cervicale e dorsale ha altre origini.
G.
Con decisione incidentale del 17 agosto 2010, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 15
settembre 2010.
Successivamente (febbraio 2011), l'INCA ha inviato un rapporto d'esame
neurologico/psichiatrico (Dott. Biotti) del 12 febbraio 2011, nel quale si fa
stato di una sindrome ansio-depressiva complicata da grave ansia e
numerose fobie.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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Pagina 6
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
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particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
445 consid. 1.2).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 1° febbraio 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere
conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando
essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
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modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
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maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 16 novembre 2007, con
la quale l'Ufficio AI ha erogato in favore dell'assicurata una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2007
e il 1° febbraio 2010, data della decisione impugnata.
8.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
9.
9.1. Quando venne riconosciuta la rendita intera AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurata soffriva di discopatie lombari da L2 a S1,
sofferenza del plesso lombosacrale con neurolisi (giugno 2007), ernia
discale L4-L5 a sinistra e discectomia L4-L5 nel giugno 2007, alterazioni
degenerative della colonna cervicale da discectomia C5-C6 nel luglio
2006, disturbi statici del rachide, periartropatia scapolo-omerale a sinistra
operata con acromioplastica-borsectomia e riparazione del cuffia dei
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rotatori nel marzo 2006, sindrome somatoforme del dolore e fibromi algia
generalizzata, decondizionamento muscolare, osteopenia, obesità
marcata (34,6 Kg al mq), ipertensione arteriosa.
9.2. Al momento della revisione, secondo il rapporto del Dott. Posa del
SMR (rapporto del 9 gennaio 2009), l'assicurata presenta una lombalgia
cronica in stato dopo discectomia L4-L5 a sinistra operata nel giugno
2007, periartropatia scapolo-omerale con parziale anchilosi a sinistra in
esiti di acromioplastica, borsectomia e riparazione della cuffia dei rotatori
il 9 marzo 2006, cervicalgia cronica in esiti di discectomia C5-C6 operata
nel luglio 2006. Non viene fatto cenno, da parte del Dott. Posa, a
problemi fibromialgici o sindrome da dolore somatoforme. La perizia
psichiatrica ordinata nell'ambito della procedura di revisione (Dott. Prolo,
relazione dell'11 gennaio 2010), in sede di audizione, non ha posto in
luce patologie di questo tipo. Tuttavia, già il Dott. Brusadelli, specialista in
medicina del lavoro, nella sua relazione dell'8 ottobre 2009, attestava una
nevrosi depressiva. Tale patologia è confermata nel rapporto 12 febbraio
2011 dal Dott. Biotti, neurologo presso la Clinica privata "LeTerrazze" di
Cunardo (VA), il quale insiste sulla necessità urgente di sottoporre la
paziente a consulto psichiatrico. Per quanto attiene ancora alla diagnosi
somatica va rilevato che la situazione patologica alla spalla sinistra non si
è affatto risolta. Il Dott. Ufenast, ortopedico all'OBV di Mendrisio (rapporto
del 3 maggio 2010), fa stato di un quadro clinico molto problematico, con
chiari segni di impingment sottoacromiale ed altre limitazioni funzionali
evidenti. Tale quadro è confermato dal Dott. Taverna (rapporto del 15
luglio 2010), medico all'Ars ortopedica di Gravesano, il quale pure
evidenzia una situazione clinica compromessa della spalla sinistra e
conferma, sulla base di una RMN del maggio 2010 una rottura del
tendine sovra spinato a sinistra. Ambedue gli specialisti propongono un
intervento locale di tipo artroscopico che comunque comporterà diversi
mesi di immobilizzazione della spalla.
A proposito dei rapporti dei Dott. Ufenast del 3 maggio 2010, Taverna del
15 luglio 2010 e Biotti del 12 febbraio 2011, va osservato che non
possono essere semplicemente esclusi per il motivo che sono posteriori
alla data della decisione impugnata (consid. 4.2). Infatti, questi rapporti, in
particolare quello del Dott. Ufenast, permettono di comprendere meglio la
patologia di cui è affetta l'interessata e quale evoluzione ha avuto nel
corso degli anni.
10.
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Pagina 12
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i medici del SMR sostengono che la paziente sarebbe ora in
grado di svolgere attività di tipo leggero e/o semidentario in misura del
100%. Tuttavia questo tipo di lavoro assortito da una serie di limitazioni e
condizioni, quali: non sollevare abitualmente pesi superiori ai 5 kg e quasi
mai quelli superiori agli 8 kg, evitare movimenti ripetitivi di flessione,
estensione e rotazione sia del collo che della schiena, evitare la posizione
statica del braccio sinistro e al disopra del piano orizzontale, evitare
l'utilizzo di attrezzi vibranti, limitare la deambulazione su terreni
sconnessi, evitare situazioni d'instabilità. Dal canto suo, il Dott. Brusadelli,
specialista in medicina del lavoro, è ancora più restrittivo per quel che
attiene alle limitazioni funzionali e pone un tasso d'invalidità, anche in
attività di ripiego, del 75% almeno. I Dott.ri Ufenast e Taverna, consultati
dall'assicurata soprattutto ai fini terapeutici, non si esprimono sul tasso
d'inabilità al lavoro della paziente. Il medico di fiducia dell'interessata,
Dott. Masri, ritiene la paziente del tutto invalida ad ogni proficuo lavoro.
10.2. Ora, questo collegio giudicante è del parere che un miglioramento
dello stato di salute dell'interessata non può essere escluso a priori ma
deve fare l'oggetto di un esame medico complementare. Vero è che al
momento in cui venne riconosciuto un tasso d'invalidità del 70% ci si
trovava in un ambito di "urgenza sanitaria", circostanza non più presente
attualmente o, perlomeno, non ai livelli precedenti. L'assicurata infatti, nel
2006/2007, ha subito alcuni interventi chirurgici. Lo stato invalidante
precedente e successivo a tali interventi giustificava senza dubbio il
riconoscimento di un'incapacità al lavoro superiore al 70%. Tuttavia, non
è stato dimostrato che ora, e così rapidamente, la situazione abbia subito
un netto miglioramento. Gli impedimenti funzionali sono pur sempre
presenti e la sintomatologia dolorosa e l'impotenza della spalla e braccio
di sinistra sembrano anzi aver subito un aggravamento. I rapporti dei
Dott.ri Ufenast e Taverna sono inequivocabili in tal senso: la paziente
riferisce dolori sia al movimento, sia al riposo, che di notte; vi sono chiari
segni di impingment sottoacromiale, l'arco di movimento è limitato
prevalentemente alla rotazione interna, dove la mano raggiunge appena
la natica ipsilaterale; vi sono chiari segni di astenia/insufficienza del
sottoscapolare. La funzionalità generale, che sembra avere comportato
un modesto miglioramento a livello della colonna cervicale e dorso
lombare, non è invece migliorata a livello dell'arto superiore sinistro.
L'assicurata, però, lamenta ancora dolori dorsali e cervicali. Ora,
rammentando che la stessa ha subito due interventi chirurgici (cervicale e
lombare) bisognerebbe meglio investigare se tali dolori siano da imputare
ad un eventuale sindrome post operatoria non ancora ben consolidata e
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non semplicemente ad una non ben definita fibromialgia. In queste
circostanze, anche le attività di ripiego accennate nel rapporto del CIP
(rapporto del 13 gennaio 2009 che rinvia a quello del 20 settembre 2007)
diventano in realtà improponibili, almeno in parte. In altre parole, dunque,
dagli atti, contrariamente a quanto afferma il Dott. Posa, sembra che la
situazione clinica è peggiorata a livello della spalla sinistra e sia
leggermente migliorata a livello dei problemi neurologici/ortopedici delle
colonne cervicale e lombare. Divergente risulta anche essere la
valutazione della patologia psichiatrica tra i medici consultati.
10.3. Inoltre, nel caso di specie, qualche perplessità deve essere
espressa in merito all'adeguatezza dell'indagine sanitaria svolta
dall'Ufficio AI cantonale. Secondo la recente giurisprudenza, la
specializzazione del medico gioca un ruolo importante per giudicare
l'affidabilità di una perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_83/2010
del 22 marzo 2010 consid. 3.1, 9C_28/2010 del 12 marzo 2010 consid.
4.5). Già comunque in precedenza, il TF aveva precisato che la carenza
di una specializzazione del medico relatore di una perizia, a seconda
delle circostanze, può costituire un fattore d'inattendibilità del rapporto
stesso e ciò in relazione alla complessità di una determinata patologia od
insieme di affezioni della stessa natura (sentenza del TF 9C_341/2007
del 16 novembre 2007 consid. 4.1, I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid.
5.4.1). Parimenti, l'art. 48 OAI, stabilisce che nei servizi medici regionali
(SMR) sono rappresentate, in particolare, le discipline di medicina interna
e di medicina generale, di ortopedia, di reumatologia, di pediatria e di
psichiatria.
Ora, il caso in esame meritava di essere approfondito dal punto di vista
ortopedico (e neurologico), e non necessariamente da parte di un medico
specialista in medicina interna, qual è il Dott. Posa. Per attribuire pieno
valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere
svolti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste
nel singolo caso di specie (SVR 2009 IV n. 56 consid. 4.3.1). Se ciò non è
il caso, il loro valore probatorio è affievolito.
11.
11.1. In esito a queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica
dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata. In queste
circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare
l'impugnata decisione e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una
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nuova decisione. Certo, l'art. 61 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere a tale procedura. Nel caso in esame, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da
raccogliere.
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 16 giugno 2007 (data dell'ultima
decisione cresciuta in giudicato), fino alla data dell'impugnata decisione
1° febbraio 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tal fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad perizie specialistiche in
ortopedia, neurologia e psichiatria ad a tutti quegli esami oggettivi che il
caso richiede. I sanitari incaricati si pronunceranno in merito
all'evoluzione dell'incapacità di lavoro fra il giugno 2007 ed il 1° febbraio
2010, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività
professionale che la ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo
suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, che vede l'insorgente vincente, non
sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA). L'anticipo delle
presunte spese processuali di Fr. 300.-, fornito dalla ricorrente il 15
settembre 2010, le viene restituito.
12.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnate al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a
carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 1° febbraio 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dall'insorgente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
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possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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