B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1352/2014
D e c i s i o n e d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Alan Gianinazzi,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 febbraio
2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1. Il 1° ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) 1963, coniugato, con due figli
(doc. 1 dell'incarto dell'UAIE, doc. A 1) – una rendita intera dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità limitata nel tempo dal 1° agosto 2008 al 31
agosto 2009, tre mesi dopo la visita medica specialistica (del 7 maggio
2009) che ha permesso di ritenere un'esigibilità lavorativa del 100% in at-
tività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali,
conto tenuto dell'evoluzione favorevole determinata dagli esiti dell'artro-
scopia alla spalla sinistra per acromioplastica (doc. A 39 e 41 [anche doc.
A 16]).
1.2.
1.2.1. Il 18 gennaio 2011, a seguito di un infortunio avvenuto il 3 aprile
2010 – con la conseguente diagnosi di epicondilite all'omero radiale del
gomito destro con lesione parziale del tendine estensore comune delle di-
ta accompagnato da una sindrome del supinatore (doc. A 64) –,
A._______ ha inoltrato una nuova domanda volta all'ottenimento di una
rendita di invalidità svizzera (doc. A 42). La decisione resa dall'UAIE il 27
giugno 2012 – mediante la quale è stata riconosciuta una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità limitata nel tempo dal 1° luglio
2011 al 29 febbraio 2012 (doc. A 88) – è stata impugnata dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF; doc. A 89-5 a 89-9).
1.2.2. Con sentenza del 5 marzo 2013, il TAF ha parzialmente accolto il
ricorso, annullato la decisione del 27 giugno 2012 e rinviato gli atti all'au-
torità inferiore affinché completasse l'istruttoria con l'esecuzione di una
perizia psichiatrica (doc. A 104-2 a 104-6).
1.2.3. Ripresa l'istruttoria del caso, l'UAIE ha ordinato una perizia psichia-
trica – da cui risulta che l'assicurato in questione soffre di una sindrome
ansiosa generalizzata che limita la sua capacità lavorativa nella misura
del 50% in qualsiasi attività (doc. A 120, 122 e 137) – e chiesto delucida-
zioni alla B._______ sulle risultanze delle visite di controllo effettuate con
riferimento all'evoluzione dell'infortunio subito il 3 aprile 2010 al braccio
destro. Dalle visite di controllo effettuate dai medici incaricati dalla
B._______ non risultano cambiamenti significativi dello stato di salute
dell'assicurato con situazione stabilizzata per quanto attiene al braccio
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destro (doc. A 128 [nella documentazione agli atti è peraltro pure menzio-
nato, da un lato, che non sussiste alcun problema all'avambraccio sinistro
e, dall'altro lato, che il gomito sinistro è stabile sia medialmente che late-
ralmente {doc. 61 e 63 dell'incarto della B._______, doc. B 61 e 63}]).
1.3. Il 24 febbraio 2014, l'UAIE – constatato un grado d'invalidità pari al
58% in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi – ha
deciso di erogare in favore di A._______ una mezza rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. A
153).
2.
Il 14 marzo 2014, l'interessato – per il tramite del suo rappresentante – ha
interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la
decisione del 24 febbraio 2014 mediante il quale ha chiesto, in via princi-
pale, il riconoscimento di una rendita di almeno tre quarti a far tempo dal
1° settembre 2012, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Il ricorrente ha
contestato l'ammontare del reddito da valido (fr. 63'145.- invece che fr.
62'414.-) e le deduzioni giurisprudenziali effettuate. Ha peraltro indicato
che a suo giudizio non sarebbero state prese in considerazione le affe-
zioni organiche non dovute all'infortunio del 3 aprile 2010, vale a dire
quelle relative al braccio sinistro (doc. TAF 1).
3.
Con versamento dell'8 aprile 2014, il ricorrente ha corrisposto il richiesto
anticipo, di fr. 400.-, sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 4).
4.
Il 20 maggio 2014, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale
una copia della nuova decisione resa il 19 maggio 2014, giusta l'art. 53
cpv. 3 LPGA, in sostituzione della decisione impugnata – mediante la
quale ha riconosciuto in favore del ricorrente una rendita di tre quarti dal
1° settembre 2012 in virtù di un ricalcolato grado d'invalidità pari al 60%
(([62'414 – 24'965,60] x 100 : 62'414) – e una copia della presa di
posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ che chiede a questo
Tribunale, ritenuto che è stato dato seguito alla conclusione principale del
ricorrente, si stralciare dai ruoli il ricorso (doc. TAF 7 e allegati).
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5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007
consid. 2.1).
6.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la
controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente
e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è
rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno
impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237; 107 V 250).
7.
7.1. Come rettamente rilevato dall'Ufficio AI del Cantone C._______, la
nuova decisione resa dall'autorità inferiore riconosce al ricorrente, come
da lui richiesto in via principale, il diritto a tre quarti di rendita a decorrere
dal 1° settembre 2012. Non vi è pertanto più necessità di esaminare la
conclusione sussidiaria, di rinvio all'autorità inferiore per nuovo giudizio
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che tenga anche conto delle affezioni organiche al braccio sinistro,
chiesta solo nell'eventualità che non fosse riconosciuto una rendita di
almeno tre quarti a decorre appunto da settembre 2012. Peraltro, può
ancora essere rilevato che quand'anche, per denegata ipotesi, si dovesse
ritenere un reddito da valido di fr. 63'145.- (recte: 63'144.-, così come
richiesto dall'insorgente nel gravame perché ritenuto dalla B._______ in
un documento interno [doc. B 39]) ed un reddito da invalido di fr. 49'943.-
(così come ritenuto dalla B._______ nella decisione del 30 aprile 2012
[doc. B 43], più favorevole al ricorrente), nulla cambierebbe nella
fattispecie, dal momento che – anche con la generosa riduzione
giurisprudenziale del 20% richiesta dal ricorrente nel ricorso e già
accordata dall'autorità inferiore nella nuova decisione resa il 19 maggio
2014 – si giungerebbe ad un grado d'invalidità del 68.36% ([63'144 –
19'977.20] x 100 : 63'144) il quale non potrebbe che giustificare il
riconoscimento di tre quarti di rendita.
7.2. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, senza
che occorra attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso
contro la nuova decisione del 19 maggio 2014, ritenuto che detto ricorso
non potrebbe che riguardare altri motivi (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 in
fine; v. pure sentenza del TAF C-3821/2010 del 14 gennaio 2011). Ciò
premesso, a giusto titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al
ricorrente che qualora avesse inteso interporre ricorso contro la nuova
decisione, sarebbe stato tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui
alla stessa", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della
medesima (v. allegato doc. TAF 7).
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
9.
9.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art.
63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-,
versato l'8 aprile 2014, è restituito al ricorrente.
9.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
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del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.-, tenuto conto del lavoro
effettivo – relativamente contenuto, ma svolto in causa non
necessariamente semplice – svolto dal patrocinatore del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-1352/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto l'8
aprile 2014, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: