Corte II I
C-1405/2010
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S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 15 febbraio 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1405/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
mediante decisione del 15 febbraio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno
2008;
A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di
Basilea, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo di essere posta al beneficio della rendita intera dal 1° aprile
2008, poiché avrebbe inoltrato la domanda di revisione per
aggravamento già il 2 aprile 2008;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza
dell'11 marzo 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso;
l'UAIE ha constatato che effettivamente la domanda di revisione era
stata inoltrata il 2 aprile 2008 come asserito dall'insorgente e pertanto,
nella sua presa di posizione del 3/11 maggio 2010, ha proposto
l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurata
della rendita intera a decorrere dal 1° aprile 2008 (cioè dal mese in cui
la domanda è stata inoltrata, conformemente all'art. 88bis cpv. 1 let. a
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
[OAI, RS 831.201]);
chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il
Patronato INCA, con scritto del 1° giugno 2010, ha dichiarato di
aderire alla soluzione indicata;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
aprile 2008, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua
adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti
sono giunte ad un accordo;
il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata
nel senso che a A.______ va riconosciuto il diritto a una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile
2008;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a
A._______ è riconosciuto il diritto a una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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