B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1409/2014
Sen t en z a d e l 2 5 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci,
Via Giuseppe Bagutti 14,
casella postale 4035, 6904 Lugano 4,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-1409/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, è nato il (…) a B._______. Il 25enne è per-
sona ben nota alla Giustizia ticinese. Tra i diversi antecedenti penali, di cui
meglio si dirà nei considerandi che seguono, nel 2013 è stato condannato
dalle Criminali di Lugano a 18 mesi di carcere in quanto riconosciuto autore
della tentata rapina all'Ufficio postale di C._______ il 18 agosto 2012. Nel
maggio 2010 era stato condannato, sempre per rapina, a 18 mesi sospesi
per un periodo di prova di 3 anni e all'obbligo di sottoporsi ad assistenza
riabilitativa, dalla Corte delle Correzionali di Lugano.
In data 13 novembre 2013 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino
(SPOP) aveva revocato il permesso di domicilio con obbligo di lasciare la
Svizzera al momento della scarcerazione.
B.
Con decisione del 12 febbraio 2014, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato nei
suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido fino all’11 feb-
braio 2034 (20 anni), ritenuto che: «l'interessato, il cui delinquere è comin-
ciato prima di raggiungere la maggiore età ed è continuato nonostante le
condanne subite (e la sospensione delle pene), costituisce secondo il pre-
sente ufficio una grave minaccia reale ed attuale della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Non è infatti possibile, in virtù della
situazione personale (affetto da disturbo di personalità antisociale medio-
grave e consumatore di sostanze stupefacenti) e professionale (senza for-
mazione, l'interessato ha effettuato unicamente lavori occasionali alternan-
doli a periodi di inattività), della gravità delle condanne e del loro ripetersi
e aggravarsi, nonché dei continui tentativi di ridimensionamento delle pro-
prie colpe sostenuti dall'interessato un pronostico favorevole poiché il ri-
schio di recidiva – come peraltro sostenuto dalle perizie passate dall'inte-
ressato e attestato dal suo comportamento – è da considerarsi elevato.
Circa il rispetto della vita famigliare, l'UFM constata che l'interessato mag-
giorenne e celibe non ha legami famigliari tali da potersi prevalere dell'art. 8
cpv. 1 CEDU».
C.
Con atto del 17 marzo 2014, l'interessato, patrocinato, è insorto dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) postulando, in via
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preliminare la dispensa dal pagamento delle spese di giudizio nonché l'am-
missione al gratuito patrocinio. Nel merito ha postulato, in accoglimento del
ricorso, la riduzione del provvedimento ad un massimo di 5 anni. Il tutto
con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo gravame egli ha messo
in evidenza di essere stato sinora sostanzialmente condannato per reati
contro il patrimonio. Inoltre la commissione di tali reati, per di più di non
eccezionale gravità nel caso concreto stante la condanna da parte di una
Corte delle assise correzionali, non appare sufficiente a giustificare di una
grave pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici. Il ricorrente non ha
negato il potenziale rischio di recidiva derivante da una personalità aso-
ciale, ma ha sottolineato che la sta affrontando sottoponendosi in partico-
lare a regolare trattamento psicoterapeutico ed astenendosi dal consumo
di sostanze stupefacenti. In sostanza egli non ha contestato il principio del
divieto d’entrata bensì la sua durata. A suo dire l'esigenza stessa di un pe-
ricolo attuale per l'ordine pubblico impedisce di pronunciare un divieto d’en-
trata di 20 anni nei confronti di un cittadino comunitario che ha commesso
unicamente reati economici e che ha subito complessivamente delle con-
danne non superiori a 3 anni. Il ricorrente ha poi lamentato una mancata
ponderazione degli interessi in gioco, misconoscendo in particolare la pre-
senza di famigliari in Svizzera, dove è peraltro cresciuto.
D.
Con decisione del 27 gennaio 2015, il Tribunale ha accolto la domanda di
assistenza giudiziaria ex art. 65 cpv. 1 PA e respinto nel contempo la l'i-
stanza di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 PA.
E.
Chiamata ad esprimersi sulle allegazioni ricorsuali, la SEM ha messo in
evidenza le lagnanze a cui il comportamento del ricorrente hanno dato
adito e le quali sono sfociate in pesanti condanne. Dopo attenta pondera-
zione degli elementi agli atti, la SEM ha ritenuto che l'interesse pubblico
all'allontanamento dal territorio elvetico dell'interessato prevale su quello
privato a rimanervi. La minaccia che egli rappresenta è effettiva, sanzio-
nata con condanne pesanti ed attuale non consentendo una prognosi po-
sitiva per il rischio di recidiva. Le relazioni famigliari di cui il ricorrente si è
prevalso non sarebbero per finire tutelate dalla norma convenzionale inter-
nazionale invocata. Non consentendo le allegazioni ricorsuali di modificare
le posizioni della SEM, essa si è riconfermata nelle sue conclusioni di re-
spingere il ricorso.
C-1409/2014
Pagina 4
F.
Con scritto di replica del 4 marzo 2015 il ricorrente si è riconfermato rin-
viando al contenuto dell'allegato ricorsuale.
G.
Con scritto del 1° dicembre 2015 il patrocinatore ha informato di non avere
più da diversi mesi contatti con il suo assistito, informando altresì che da
ricerche in rete dello stesso patrocinatore, egli ha appreso che l'interessato
sarebbe sotto procedimento penale in Italia con l'accusa di omicidio.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 con-
sid. 1.1 con rinvii).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
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Pagina 5
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 A questo stadio non occorre dilungarsi oltre sulla questione se l'autorità
intimata poteva emanare un divieto d’entrata dal momento che sul principio
da parte del ricorrente la questione non è oggetto di contestazione. Lo è
invece la questione della durata del provvedimento.
3.2 Occorre non di meno ricordare in entrata che le nozioni d'ordine e di
sicurezza pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da pro-
teggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme
delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico
costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle
persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002
3327, pag. 3424).
3.3 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC (RS 0.142.112.681). La LStr (RS 142.20) è applicabile solo se
detto Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata
prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
3.4 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
C-1409/2014
Pagina 6
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
3.5 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
3.6 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
«pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC.
Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità»
dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 5,
pag. 270; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24,
pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in peri-
colo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l’integrità della persona, l’inte-
grità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa,
segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con di-
mensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE
nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli
atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità
organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), con-
siderando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di
una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6).
3.7 Dalle tavole processuali risulta che l'interessato ha avuto dei problemi
con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul territorio della Confe-
derazione. Egli, ancor minorenne, è stato condannato con decreto del
22 febbraio 2008 del Magistrato dei minorenni, per appropriazione sem-
plice, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, perturbamento della circola-
zione, falsità in certificati, atti preparatori in rapina, ripetuta circolazione
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senza licenza di condurre, circolazione senza licenza di circolazione,
abuso della licenza e delle targhe, ad una pena di trenta giorni di carcera-
zione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Di
seguito, con decreto del 3 ottobre 2008 del Magistrato dei minorenni, rico-
nosciuto autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sul tra-
sporto pubblico, è stato condannato ad una multa di fr. 70.–. A ciò fa seguito
una condanna pecuniaria del 19 dicembre 2008 per lesioni semplici. Segue
quindi una condanna pronunciata dal Presidente delle assise correzionali
in data 25 maggio 2010 ad una pena detentiva di 18 mesi per essersi reso
colpevole di rapina, ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domici-
lio, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuta circolazione senza
licenza di condurre o nonostante la revoca e senza licenza di circolazione,
furto d'uso, contravvenzione alla LStup (RS 812.121). In data 16 lu-
glio 2013 egli è oggetto di condanna dalla Corte delle assise criminali ad
una ulteriore pena di 18 mesi di detenzione per essersi reso colpevole di
rapina aggravata tentata; ripetuto furto, in parte tentato; danneggiamento;
contravvenzione alla LStup.
3.8 Va poi di transenna menzionata la decisione di revoca del permesso di
domicilio del 15 novembre 2013 sulla base di motivi di ordine pubblico.
3.9 Da quanto esposto ci si trova quindi di fronte ad una persona che ha
occupato la giustizia penale già prima di raggiungere la maggiore età. Il
perpetrarsi dell'attività delittuosa è poi continuata da maggiorenne, manife-
stando una escalation ed una certa regolarità, tanto da occupare dapprima
le assise correzionali per poi comparire di seguito dinnanzi anche ad un'as-
sise criminale. Se alcuni dei reati commessi presi singolarmente possono
apparire di minore importanza e sebbene le infrazioni commesse da
A._______ non implicassero certamente la messa in pericolo di beni giuri-
dici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio, per esem-
pio per quanto concerne il reato di furto aggravato o il danneggiamento,
nonché della libertà personale (per quanto attiene alla violazione di domi-
cilio ai sensi dell'art. 186 CP), presi nel complesso, checché ne dica il pa-
trocinatore, tentando di sminuire la portata degli atti commessi, danno un
quadro meno rassicurante della propensione recidivante del ricorrente a
delinquere, avuto peraltro anche riguardo del fatto che, per esempio, furti
con scasso in abitazioni private possono essere particolarmente pericolosi
in quanto altamente lesivi della sfera personale delle vittime, le cui reazioni
potrebbero essere di difficile previsione, dunque anche violente, in caso di
incontro tra le stesse e gli autori del furto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 5.3).
C-1409/2014
Pagina 8
3.10 Ciò posto, il Tribunale non può che giungere alla conclusione che l'in-
teressato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.
Ne discende che i comportamenti elencati, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, giustificano l'emanazione di un divieto d'entrata confor-
memente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a 5 anni
giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
4.
4.1 A fronte di quanto esposto, resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
4.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
4.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
4.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera a fare visita ai genitori e fami-
gliari.
L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa dispo-
sizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato
(cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330
consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129
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Pagina 9
II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situa-
zioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di pre-
senza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun
rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La pro-
tection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000,
pagg. 293 e 321).
La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr.
DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe
alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in pre-
senza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento
dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue
relazioni famigliari.
4.5 In casu, l'interessato si è prevalso del rapporto con padre, madre, so-
rella e tutti gli amici. Il rapporto tra genitori e figli maggiorenni non è protetto
dalla suddetta disposizione convenzionale e nemmeno è dato in casu a
vedere che sussista un rapporto di dipendenza dell'interessato con i geni-
tori o con la sorella (DTF 129 II 11 consid. 2). Da quest'ottica la decisione
impugnata non viola quindi l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare
alcun diritto sulla base di tale disposizione.
4.6 Da un punto di vista della situazione personale anche i legami del ri-
corrente con la Svizzera devono essere relativizzati. Che egli sia figlio di
genitori italiani emigrati in Svizzera, straniero quindi di seconda genera-
zione, non è messo in dubbio, ma in casu non ha dimostrato di avere un
attaccamento particolare al paese che lo ospita né di essersi prodigato in
modo particolare per integrarsi ed avere un comportamento irreprensibile.
C-1409/2014
Pagina 10
Ha svolto diversi lavori più o meno saltuari senza dimostrare alcuna conti-
nuità nello svolgerli. Non solo. In data 13 novembre 2013 la SPOP aveva
revocato il permesso di domicilio con obbligo di lasciare la Svizzera al mo-
mento della scarcerazione. Ciò posto, dalle considerazioni che precedono,
ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla
Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi.
4.7 Per invalsa prassi, la durata, fissata dalla SEM fino al 11 febbraio 2034,
dunque per un totale di 20 anni, va non di meno corretta. In applicazione
dell’art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che
in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustifi-
care il superamento della durata massima di cinque anni prevista all'art. 67
cpv. 3 1a frase LStr, quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso
di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito
che i comportamenti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provve-
dimento di allontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'e-
nergia criminale particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato com-
minare un divieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si
sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave
con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani,
traffico di droga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente
commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio
la vita o l'integrità fisica – oppure abbia agito in maniera che non sia possi-
bile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2). Non
di meno, in casu, se le infrazioni di A._______, non rientrano nello specifico
della casistica testé menzionata, la gravità dei comportamenti che si sono
reiterati in più episodi ed a scadenze di una certa regolarità iniziata già in
giovane età, non permettono di fissare la misura al di sotto di 15 anni.
4.8 In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla citata
giurisprudenza, si giustifica una riduzione della durata del divieto d'entrata
emanato dalla SEM a 15 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere
limitati all’11 febbraio 2029.
5.
Da quanto esposto, la decisione impugnata non è conforme al diritto fede-
rale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Ne discende che il ricorso
deve essere parzialmente accolto.
6.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1
C-1409/2014
Pagina 11
2a frase PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto parzial-
mente soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle
stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 27 gen-
naio 2015, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo.
7.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.– (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto
conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità
per ripetibili è posta a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1409/2014
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d’entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
12 febbraio 2014 è ridotta a 15 anni, ovvero fino all’11 febbraio 2029.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 600.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […], incarto di ritorno; allegati:
scritti del ricorrente del 4 marzo 2015 e del 1° dicembre 2015)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
C-1409/2014
Pagina 13
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: