B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1417/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via Cantonale,
6814 Lamone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2012).
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Visto
che, mediante decisione del 24 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a
A._______, cittadino italiano nato il …, per le conseguenze invalidanti di
una sarcoidosi polmonare, di esiti da polinevrite cranica, di una cardiopa-
tia, di un leggero disturbo restrittivo e di una tubercolosi latente, una ren-
dita intera, sulla base di un grado d''invalidità del 100%, a decorrere dal
1° maggio 2009, unitamente alle rendite completive a favore dei suoi due
figli,
che, nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nel luglio
2010, e conclusasi con la constatazione di un grado d'invalidità del 5%,
l'UAIE ha emanato, il 30 gennaio 2012, una decisione di soppressione
della rendita a fare stato dalla fine del mese susseguente la notifica della
stessa decisione,
che, mediante ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il
13 marzo 2012, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in
sostanza, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità sia ripristinato,
con la richiesta supplementare che gli sia accordata la dispensa dal pa-
gamento delle spese giudiziarie,
che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI),
nelle sue osservazioni del 5 aprile 2012, riferendosi all'annotazione del
dott. Erba, del proprio servizio medico, stilata il 27 marzo 2012, ha rileva-
to la necessità di effettuare un complemento istruttorio dal punto di vista
oftalmologico e concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE
per l'esecuzione degli accertamenti medici necessari, e, in via subordina-
ta, alla conferma della decisione impugnata con rigetto del ricorso,
che, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha compilato il formulario
relativo alla domanda di gratuito patrocinio, al quale ha allegato i relativi
giustificativi, il 12 aprile 2012,
che l'UAIE, rispondendo al ricorso il 18 maggio 2012, ha concluso
all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per com-
pletare l'istruttoria, come indicato dal dott. Erba, ed emanare una nuova
decisione impugnabile,
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che, il 14 gennaio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia
delle osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI-TI) e dell'annotazio-
ne del dott. Erba con la possibilità di presentare delle eventuali osserva-
zioni entro il 4 giugno 2012,
che il ricorrente non ha dato seguito a tale invito,
e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dal-
la decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni a-
dempiute in concreto,
che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato
dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il col-
legio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49
PA),
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che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non
aderire alla proposta dell'UAI-TI, in via principale, e dell'UAIE di procede-
re al complemento istruttorio dal punto di vista oftalmologico richiesto dal
dott. Erba nella sua annotazione del 27 marzo 2012,
che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la deci-
sione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, benché l'art. 61 cpv. 1 PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere
ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considera che gli atti non figura alcun
referto oftalmologico recente (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
che non vengono prelevate spese giudiziarie, per cui la domanda relativa
alla dispensa dal pagamento delle stesse diventa priva d'oggetto,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut-
to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
30 gennaio 2012, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria
ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali, per cui la domanda di dispensa dal
pagamento delle stesse risulta priva d'oggetto.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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