B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1436/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la do-
manda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dal
cittadino italiano A._______, nato il …,
il 5 marzo 2013 l'assicurato, ha inoltrato per posta elettronica presso
l'UAIE un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chie-
dendo implicitamente la concessione di una rendita d'invalidità in quanto
impossibilitato a svolgere qualsiasi attività nonché la dispensa dal paga-
mento delle spese giudiziarie, allegando due certificati medici relativi ad
una visita reumatologica del 24 gennaio 2013 ed una visita dermatologica
del 29 gennaio successivo,
invitato a regolarizzare il ricorso con ordinanza del 20 marzo 2013 del
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il ricorrente ha
trasmesso il 26 marzo successivo l'originale del ricorso debitamente fir-
mato,
il Tribunale, con ordinanza del 9 aprile 2013, ha invitato l'autorità inferiore
ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,
nella sua risposta 17 giugno 2013, l'UAIE, dopo aver sottoposto l'incarto
al Servizio medico regionale … (SMR) nella persona del Dott. B._______,
specialista FMH in reumatologia e medicina fisica e riabilitazione, il quale,
nel suo rapporto del 10 giugno 2013, ha evidenziato la necessità di pro-
cedere ad un complemento istruttorio dal punto di vista radiologico oppu-
re di effettuare una perizia reumatologica, ha postulato l'ammissione par-
ziale del gravame con la retrocessione degli atti,
mediante ordinanza del 26 giugno 2013, copia della risposta dell'autorità
inferiore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente, il quale
ha trasmesso due nuovi certificati del 23 rispettivamente del 25 luglio
2013,
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
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amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per
l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 5 marzo 2013, è tempestivo ed ossequioso dei re-
quisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta
dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne
conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno
prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria appare
indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso,
il ricorrente non si è opposto ad un tale complemento istruttorio,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal medico del
SMR (esami radiologici ed ecografici delle mani e delle articolazioni toc-
cate dall'affezione o espletamento di una perizia reumatologica)
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustifica-
ta, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
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visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e per-
tanto la domanda di esenzione delle spese processuali è divenuta priva
d'oggetto,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato; nella specie, il ricorrente non
essendo rappresentato e non avendo sopportato altre spese necessarie,
non ha diritto alle ripetibili,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 5 febbraio 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura e la richiesta di esenzione dalle
spese giudiziarie è priva d'oggetto.
3.
Non si riconoscono indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata AR)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata con copia dei certificati
medici del 23 e 25 luglio 2013)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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