Corte II I
C-1442/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 2 2 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
26 gennaio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1442/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 26 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'interessato che
la sua domanda di prestazioni del 30 giugno 2008 non sarebbe stata
oggetto d'esame non avendo egli fornito nel termine impartito le
informazioni richieste.
2.
Il 4 marzo 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro il
summenzionato provvedimento dell'UAIE dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (TAF); nello stesso ha allegato di non avere mai
ricevuto alcun formulario dall'autorità inferiore, d'avere sollecitato
l'invio di un'altra copia con scritto del 27 gennaio 2009 ma di non
avere ricevuto che la decisione impugnata.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
4.1 L'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia del provvedimento
impugnato del 26 gennaio 2009, della procura in favore del
rappresentante dell'insorgente nonché del proprio scritto del 20
febbraio 2009.
4.2 Mediante il citato scritto del 20 febbraio 2009, l'UAIE ha informato
il ricorrente che la domanda di prestazioni sarebbe stata istruita solo
se egli avesse fatto pervenire – entro il 20 aprile 2009 – i questionari
compilati datati e firmati.
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5.
Con scritto del 6 aprile 2009, l'insorgente ha comunicato a questo
Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 4 marzo 2009.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione del provvedimento impugnato.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie,
segnatamente del fatto che non risulta che il ricorrente debba
sopportare in casu delle spese indispensabili e relativamente elevate
in relazione ai succinti ricorso e ritiro del gravame redatti dal proprio
rappresentante, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15
TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-1442/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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