B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1443/2011
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del 26 gennaio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come ruspista dal 1970 al 1989, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 30 marzo 2006, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati resi-
denti all'estero (UAIE) una prima domanda di rendita d'invalidità svizzera,
facendo valere una polidiscopatia lombosacrale con stenosi del canale
vertebrale da artrosi, una gastroduodenite erosiva ed un'amputazione
della falange distale e intermedia dell'indice della mano destra. Dopo
l'esecuzione dei necessari accertamenti medici ed economici, con in
particolare i dati del questionario per il datore di lavoro, del 23 marzo
2007 (doc. 10), facenti stato di un salario annuo di EUR 19'200.-, una
perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'INPS, del
22 maggio 2006 (doc. 11), e la presa di posizione del dott. C._______,
medico dell'UAIE, dell'11 giugno 2007 (doc. 19), la domanda è stata
respinta mediante decisione del 15 agosto 2007, cresciuta in giudicato
senza essere stata impugnata (doc. 21).
B.
Il 31 ottobre 2010, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha presen-
tato una seconda domanda di rendita (doc. 23 a 27), la cui istruzione ha
permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- diversa documentazione medica italiana, del 2008 e 2009 (doc. 30 a
40), da cui risulta che l'assicurato soffre di una gonalgia a destra, trattata
mediante artroscopia nel marzo 2008, che è affetto da una patologia
radicolare in L5 a destra, da una sindrome delle gambe senza riposo (le
cosiddette "restless legs"), da episodi depressivi e da un'infiammazione
delle cellule etmoidali,
- una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______, medico
dell'INPS, del 17 febbraio 2009 (doc. 41), diagnosticante, nell'ambito di
una sfumata depressione del tono dell'umore e di movimenti (forza e tono
muscolare) normali, ma con un'andatura stentata, una gonartrosi bilate-
rale con condropatia e meniscopatia trattata in chirurgia artroscopica a
destra, ad attuale moderato impegno funzionale a destra e assente a sini-
stra, una lomboartrosi con protrusioni discali a moderata incidenza cli-
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nica, una sindrome delle apnee notturne di grado lieve non trattata non-
ché uno stato depressivo reattivo lieve. Nella perizia è inoltre specificato
che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori pesanti, senza
controindicazioni, come pure la sua ultima attività, essendo cionondimeno
valutato, secondo il diritto italiano, un grado d'invalidità del 40%,
- diversa documentazione medica italiana, in parte di difficile lettura, nella
quale è riportato, tra l'altro, che l'assicurato soffre di una grave stenosi in
L3/4, L4/5 e L5/S1, come pure di una sindrome di claudicatio neurogena,
e che è stato sottoposto ad un intervento di laminectomia di L4 durante
un soggiorno ospedaliero protrattosi dal 20 al 26 aprile 2009 (doc. 43 a
50),
- una decisione della competente commissione medico legale italiana, del
26 novembre 2008 (doc. 51), riconoscente l'assicurato quale invalido con
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due
terzi, ossia del 75%, sulla base della diagnosi di grave gonartrosi bilate-
rale, di spondiloartrosi con discopatie multiple lombari, di depressione
cronica, di cardiopatia ipertensiva e di sindrome delle apnee notturne in
ipoacusico,
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 7 e 25 maggio
2008 (doc. 54 e 55), dai quali si evince che quest'ultimo ha lavorato come
operaio, otto ore al giorno sull'arco di quaranta ore settimanali, con un
salario annuo nel 2008 di EUR 14'887.81, dal 4 marzo 2002 fino al 5 feb-
braio 2008, quando ha interrotto la sua attività per malattia.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il quale,
mediante presa di posizione del 21 giugno 2009 (doc. 57), ha
diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una claudicatio
neurogena da canale spinale stretto, operata nell'aprile 2009, e una
gonartrosi, come pure, senza una tale influenza, una sindrome delle
apnee notturne, un'ipertensione arteriosa e una depressione dell'umore. Il
medico dell'UAIE ha inoltre formulato un'incapacità lavorativa completa
per qualsiasi attività a decorrere dal 17 febbraio 2009 (data indicativa,
corrispondente a quella della perizia E 213 della dott.ssa D._______),
tenuto conto della claudicatio neurogena e dell'intervento di laminectomia
eseguito in aprile 2009, precisando che bisognava attendersi un
miglioramento sostanziale dopo un periodo di convalescenza di sei a
dodici mesi, ossia fino a febbraio 2010, e che, trascorso questo lasso di
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tempo, sarebbe stato necessario esigere una nuova valutazione dello
stato di salute dell'assicurato. Richiesto dall'UAIE di chiarire se non
sussistesse un'incapacità di lavoro di almeno il 20% prima del 17 febbraio
2009, il dott. E._______ ha sottolineato, in una breve risposta del 2 luglio
2009 (doc. 59), che ciò non era il caso.
Nel gennaio 2010 l'UAIE ha così chiesto ed ottenuto dall'INPS, in partico-
lare, la documentazione medica seguente:
- un referto di visita neurologica, del 4 marzo 2010 (doc. 62), diagnosti-
cante sostanzialmente una radiculopatia deficitaria L5 e S1 a destra, una
sindrome delle gambe senza riposo ed un disturbo depressivo in tratta-
mento farmacologico,
- la cartella clinica completa relativa all'intervento chirurgico di laminecto-
mia, eseguito il 21 aprile 2009 (doc.63),
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. F._______, medico
dell'INPS, dell'11 febbraio 2010 (doc. 66), diagnosticante, nel quadro di
condizioni generali di salute migliorate, un pregresso intervento chirurgico
di laminectomia di L4, una decompressione selettiva L5-S1 con
fissazione transpeduncolare L3-S1 per protrusioni discali e stenosi nel
tratto L2/5 ad attuale marcato impegno funzionale con sofferenza
radicolare L5 e S1 a destra, una gonartrosi bilaterale con meniscopatia
mediale e condropatia a destra, trattate in chirurgia artroscopica con
attuale dolore al carico, una cardiopatia ipertensiva ed un'ateromasia
delle carotidi. Il medico dell'INPS ha aggiunto che l'assicurato non può più
svolgere a tempo pieno né la sua ultima attività, né lavori leggeri,
controindicati essendo l'umidità, il calore, lavori a turno e notturni,
frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, la salita di piani
inclinati e di scale, il freddo e il rischio di cadute, ed ha valutato un grado
d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 74%.
D.
L'UAIE ha di seguito trasmesso i documenti ottenuti per apprezzamento
al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il quale,
con presa di posizione del 15 aprile 2010 (doc. 70), ha posto la diagnosi
principale di esiti da laminectomia L4, da decompressione L5/S1 e da
stabilizzazione transpeduncolare bilaterale da L3 a S1, e di condropatia
tricompartimentale del ginocchio destro con degenerazione del menisco,
nonché la diagnosi secondaria, senza influsso sulla capacità lavorativa, di
sindrome delle gambe senza riposo, di disturbo depressivo, di sindrome
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delle apnee notturne e di ipertensione arteriosa, fissando nel contempo
un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività a contare dal
28 febbraio 2009 ed un'incapacità lavorativa nulla in occupazioni confa-
centi sull'arco di una giornata intera e in posizione alternata, quali vendi-
tore, cassiere o telefonista, e ciò a decorrere dall'11 febbraio 2010.
Il 21 maggio 2010 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
(doc. 71). Come reddito ipotetico da valido per il 2008, in riferimento ai
valori forniti dal datore di lavoro per il 2007, debitamente indicizzati,
l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 1'654.24, e, come reddito
da invalido, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale del la-
voro (ILO) per il 2008, ultime cifre disponibili, in attività quali venditore,
cassiere o telefonista, ha considerato un valore medio di EUR 1'363.37,
ridotto del 20% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato, os-
sia EUR 1'090.70. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha otte-
nuto una perdita di guadagno del 34.07%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 34%.
E.
L'UAIE si è in seguito procurato dei nuovi questionari per il datore di la-
voro e per l'assicurato, del 1° e 2 luglio 2010 (doc. 74 e 75), attestanti il li-
cenziamento di quest'ultimo, con effetto al 30 giugno 2009, per supera-
mento del periodo di malattia. Dal primo questionario risulta inoltre che
all'assicurato è stato versato nel 2009 un "salario" di EUR 7'323.30, come
pure che egli avrebbe potuto realizzare nel 2010 un reddito annuo di
EUR 24'349.15.
Il 15 luglio 2010 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di decisione
(doc. 76), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua do-
manda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare even-
tuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Con scritto del 30 luglio 2010, per il tramite del Patronato INCA, l'assicu-
rato si è opposto a questo progetto (doc. 83), chiedendo il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita d'invalidità, ed ha esibito a questo scopo un
referto di tomografia computerizzata del rachide lombosacrale, del
14 giugno 2010 (doc. 78), un referto di risonanza magnetica del rachide
lombare, del 15 giugno 2010 (doc. 79), un breve certificato medico del
22 giugno 2010 (doc. 80), una lettera di dimissione ospedaliera, relativa
ad un ricovero del 10 e 11 maggio 2010 (doc. 81), riferente l'esecuzione
di un'artroscopia diagnostica, nonché un rapporto del medico curante, del
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Pagina 6
30 luglio 2010 (doc. 82), in cui sono elencate le patologie affliggenti
l'assicurato ed è stabilita un'incapacità lavorativa completa.
F.
Il dott. E._______ ha preso posizione su questa nuova documentazione
medica il 17 ottobre 2010 (doc. 90), concludendo alla necessità di
procedere ad ulteriori chiarimenti della situazione vista la discrepanza
nella valutazione della capacità lavorativa espressa, da un lato, dal dott.
F._______ e, dall'altro lato, dal medico curante dell'assicurato. L'UAIE ha
quindi richiesto all'INPS un esame ortopedico ed una nuova perizia
particolareggiata E 213.
Nell'esame ortopedico eseguito dal dott. F._______ il 14 dicembre 2010
(doc. 95), è enunciata la diagnosi di esiti da recente intervento chirurgico
di revisione dell'artrodesi peduncolare, di laminectomia L3 ed allunga-
mento dell'artrodesi peduncolare ad L2 in già operato di laminectomia di
L4, di decompressione selettiva L5-S1 e fissazione transpeduncolare L3-
S1 ad attuale marcato impegno funzionale con sofferenza radicolare L5
ed S1 a destra, come pure di gonartrosi bilaterale con meniscopatia me-
diale e condropatia a destra trattate in chirurgia artroscopica con attuale
dolore al carico, nonché di esiti da amputazione della seconda e terza fa-
lange del secondo dito della mano destra.
Nella perizia particolareggiata E 213, pure redatta dal dott. F._______ il
14 dicembre 2010 (doc. 96), è riportata la stessa diagnosi di quella espo-
sta nell'esame ortopedico appena menzionato, ed è inoltre specificato
che l'assicurato non può più esercitare la sua ultima attività, ma che è in
grado di svolgere regolarmente occupazioni leggere, controindicati es-
sendo l'umidità, il lavoro a turni e notturno, frequenti flessioni, il trasporto
ed il sollevamento di pesi, la salita di piani inclinati e scale, il freddo e il ri-
schio di cadute, necessari essendo invece ritmi non particolarmente
stressanti, pause supplementari e la possibilità di alternare deambula-
zione, stazione eretta e posizione seduta, con indicazione di un grado
d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 74% sia per l'ultimo lavoro svolto
che per qualsiasi attività confacente.
Alla luce di questa nuova documentazione medica, il dott. E._______ ha
rivalutato il caso mediante presa di posizione del 20 gennaio 2011 (doc.
99 e 99.1), nella quale ha rilevato, in breve, che la situazione non era mu-
tata rispetto all'apprezzamento del 15 aprile 2010. Di conseguenza,
l'UAIE ha emanato una decisione, il 26 gennaio 2011 (doc. 100), di rigetto
della domanda di rendita d'invalidità presentata dall'assicurato.
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Pagina 7
G.
Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 3 marzo 2011,
chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia riconosciuto il di-
ritto ad una rendita intera d'invalidità a contare da maggio 2009, ed ha
allegato a questo scopo un certificato del suo medico curante, del 30 lu-
glio 2010, già agli atti, ed un breve certificato neurochirurgico dell'11 gen-
naio 2011, in cui sono specialmente riferite difficoltà persistenti nella
deambulazione.
Il 13 marzo 2011 il ricorrente ha inoltrato un nuovo certificato del suo me-
dico curante, del 16 febbraio 2011, dello stesso tenore di quello prece-
dente. Il 12 aprile 2011 egli ha ancora trasmesso un certificato psichia-
trico, redatto il 23 marzo 2011, facente stato di una depressione endoreat-
tiva atta a limitare l'autonomia e le capacità relazionali, ed un breve certifi-
cato ortopedico, del 4 aprile 2011, scritto a mano e di difficile lettura.
Il dott. E._______ ha nuovamente espresso il suo parere sul caso il 24
aprile 2011 (doc. 104), con particolare riferimento ai documenti medici
prodotti dal ricorrente nell'ambito della presente procedura, ed ha ribadito
sostanzialmente le conclusioni da lui prese in precedenza, precisando
che il certificato psichiatrico del 23 marzo 2011, primo nel suo genere agli
atti, non testimonia la presenza di una patologia psichica invalidante.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso l'11 maggio 2011, chiedendone il ri-
getto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha brevemente replicato il 3 giugno 2011, riproponendo il pro-
prio punto di vista riguardo all'esito da riservare all'impugnativa.
H.
Con decisione incidentale del 6 giugno 2011, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali di Fr. 400.--. Il relativo pagamento è stato effettuato il 27 giugno
2011.
C-1443/2011
Pagina 8
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
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Pagina 9
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità
europea. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la
Confederazione svizzera, da una parte e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC,
RS 0142.112.681).
2.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame
rimane regolato dalla versione dell'allegato II in vigore fino al 31 marzo
2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009
2411 e 2421), in base al quale le parti contraenti applicano fra di loro gli
atti comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU
2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far
data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sostituisce le
Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o
più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento (CEE) n° 574/71 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del regolamento
(CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).
Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono
della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione
contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera
e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza
sociale sono sospesi con l'entrata in vigore del presente accordo
qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella
misura in cui l'accordo, in particolare l'allegato II che regola i sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC) non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni
di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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Pagina 10
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pac-
chetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono
invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministra-
tivo federale si estende fino all'8 marzo 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti
verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a)
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità a
contare da maggio 2009.
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Pagina 11
6.
Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata per-
ché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provve-
dere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicu-
rato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rile-
vante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza fede-
rale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della ri-
chiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, la prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è stata
emessa dall'UAIE il 15 agosto 2007 (doc. 21), mentre la seconda, qui
avversata, il 26 gennaio 2011 (doc. 100). Ne consegue che il periodo di
riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità può essere limitato al 26 gennaio 2011.
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno 3 anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n°
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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Pagina 12
8.
8.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche pos-
sono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invali-
dante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guada-
gno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF
115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in ma-
niera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere moti-
vate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concer-
nenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giu-
dice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esi-
stente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in fa-
vore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
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Pagina 14
particolare, dalle perizie E 213 della dott.ssa D._______, del 17 febbraio
2009 (doc. 41), e del dott. F._______, dell'11 febbraio 2010 e del 14
dicembre 2010 (doc. 66 e 96), entrambi medici dell'INPS, dal rapporto
ortopedico dello stesso dott. F._______, del 14 dicembre 2010 (doc. 95),
nonché dalle prese di posizione del dott. E._______, medico dell'UAIE,
del 21 giugno 2009, del 15 aprile 2010 e del 20 gennaio 2011 (doc. 57, 70
e 99), risulta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di esiti da
revisione dell'artrodesi peduncolare, di laminectomia L3 ed allungamento
dell'artrodesi peduncolare ad L2, di gonartrosi bilaterale nonché di esiti da
amputazione della seconda e terza falange del secondo dito della mano
destra. Fanno parte integrante della diagnosi, ma senza influsso sulla
capacità lavorativa, secondo il medico dell'UAIE, anche una sindrome
delle apnee notturne, un'ipertensione arteriosa e una depressione
dell'umore.
11.
11.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa D._______ ha constatato, nella sua perizia E 213 del 17 febbraio
2009, una piena capacità lavorativa per qualsiasi attività, anche pesante.
Dal canto suo, il dott. E._______ ha enunciato, nella sua presa di
posizione del 21 giugno 2009, riferendosi alla claudicatio neurogena e
all'intervento di laminectomia eseguito in aprile 2009, un'incapacità
lavorativa completa a decorrere dal 17 febbraio 2009 (data indicativa,
corrispondente a quella della perizia E 213 della dott.ssa D._______),
con la precisazione che il periodo di convalescenza si sarebbe protratto
fino a febbraio 2010.
Nella sua perizia E 213 dell'11 febbraio 2010, il dott. F._______ ha
ritenuto un'incapacità lavorativa completa per l'ultima attività esercitata,
ma una certa capacità lavorativa, non a tempo pieno, in attività leggere,
controindicati essendo l'umidità, il calore, lavori a turno e notturni,
frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, la salita di piani
inclinati e di scale, il freddo e il rischio di cadute, con un grado d'invalidità,
secondo il diritto italiano, del 74%. Dal canto suo, il dott. E._______ ha
formulato un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività a contare
dal 28 febbraio 2009 ed un'incapacità lavorativa nulla in occupazioni
confacenti sull'arco di una giornata intera e in posizione alternata, quali
venditore, cassiere o telefonista, a decorrere dall'11 febbraio 2010.
Nella sua seconda perizia E 213, del 14 dicembre 2010 (doc. 95), il
dott. F._______ ha confermato le sue conclusioni riguardo all'incapacità
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Pagina 15
lavorativa. Anche il dott. E._______ ha riaffermato, nelle sue prese di
posizione del 20 gennaio e 24 aprile 2011, il suo apprezzamento
dell'incapacità lavorativa e considerato che la documentazione medica,
esibita in sede di ricorso e di replica, non apportava alcun nuovo
elemento determinante.
11.2 Il collegio giudicante osserva che la situazione valetudinaria del
ricorrente non è rimasta immutata nel periodo in esame. Infatti, dal solo
punto di vista ortopedico, occorre sottolineare che la lomboartrosi con
protrusioni discali era considerata "a moderata incidenza clinica" dalla
dott.ssa D._______ nella perizia particolareggiata E 213 del 17 febbraio
2009. Per contro, nella perizia E 213 dell'11 febbraio 2010, il dott.
F._______ ha rilevato che la stessa induceva "un marcato impegno
funzionale con sofferenza radicolare L5 e S1 a destra", ciò che ha in
definitiva condotto all'intervento di revisione dell'artrodesi peduncolare
effettuato nell'ottobre 2010 (doc. 95). Anche la capacità lavorativa in
attività sostitutive confacenti è stata valutata differentemente dai due
medici dell'INPS. Mentre la dott.ssa D._______ ha descritto una regolare
capacità lavorativa per qualsiasi attività, il dott. F._______ ha precisato,
nella perizia E 213 del 14 dicembre 2010, che il ricorrente, pur essendo in
grado di svolgere lavori leggeri, non può essere occupato a tempo pieno
nemmeno in attività sostitutive confacenti, e ciò contrariamente anche
all'opinione del dott. E._______. Bisogna inoltre tenere conto del fatto
che, nel maggio 2010, il ricorrente era stato sottoposto ad artroscopia con
conseguente condroabrasione e meniscectomia selettiva interna ed
esterna del ginocchio destro (doc. 81), seguita in ottobre dalla revisione
dell'artrodesi peduncolare già menzionata. Questi interventi hanno
senz'altro causato un'incapacità lavorativa, perlomeno temporanea, che
non è stata tuttavia quantificata.
11.3 Viste le precedenti considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subite dall'interessato. In queste circostanze è
necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione
impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova
decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le lacune e
le contraddizioni di cui fa stato l'incarto (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria medica sottoponendo
l'assicurato ad una perizia ortopedica/neurologica. In considerazione dei
risultati emersi dall'indagine medica, l'autorità inferiore effettuerà
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Pagina 16
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi ed emanerà
quindi un nuovo provvedimento impugnabile.
12.
12.1 Peraltro, e per sovrabbondanza, giova rilevare che il calcolo del
grado d'invalidità effettuato dall'UAIE appare discutibile da più punti di
vista. Come già esposto nel consid. 8.5, secondo l'art. 16 LPGA, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
12.2 In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità il
21 maggio 2010 (doc. 71), considerando, in riferimento ai valori forniti dal
datore di lavoro per il 2007, indicizzati al 2008, un salario da valido di
EUR 1'654.24 e, sulla base dei dati statistici dell'ILO per il 2008, ultime ci-
fre disponibili, un salario da invalido, in attività confacenti quali venditore,
cassiere o telefonista, di EUR 1'363.37, ridotto del 20% in funzione delle
circostanze personali del ricorrente, ossia EUR 1'090.70, per ricavare una
perdita di guadagno del 34.07%, equivalente a un grado d'invalidità del
34%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera.
12.3 Ora, innanzitutto, l'anno pertinente per il calcolo del grado d'invalidità
è quello in cui un eventuale diritto alla rendita potrebbe essere sorto.
indipendentemente dal fatto che i dati più recenti dell'ILO si riferiscano al
2008. Secondariamente, l'UAIE ha tenuto conto del salario da valido
indicato dal datore di lavoro per il 2007 (EUR 19'200.-; doc. 10),
indicizzato al 2008 (EUR 19'850.85; doc. 71), tralasciando invece le cifre
fornite in relazione al 2008 (EUR 14'887.81; doc. 55), 2009 (EUR
23'170.33; doc. 55) e 2010 (EUR 24'349.15; doc. 74). A questo proposito,
se è vero che il reddito di EUR 14'887.81, realizzato dal ricorrente fino al
5 febbraio 2008, quando ha interrotto il suo lavoro per malattia, non è
utilizzabile ai fini del calcolo del grado d'invalidità, non essendo possibile
capire a cosa corrisponda esattamente, i valori di EUR 23'170.33 e
24'349.15, per il 2009 e 2010, non presentano di per sé alcuna ambiguità
in questo senso. Ciò detto, in conformità con la giurisprudenza del
Tribunale federale, il reddito da valido deve essere determinato il più
concretamente possibile, di regola sulla base dell'ultimo reddito
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Pagina 17
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e
all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1) o comunque
sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico
nella stessa azienda o in un'azienda simile. È dunque sulla base dei dati
2010 forniti dal datore di lavoro per il reddito da valido e sulla base dei
dati ILO per il reddito da invalido, indicizzati, che deve essere effettuato il
raffronto dei redditi.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il
30 giugno 2011, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite
di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese
indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2])..
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 26 gennaio 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11.3 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 1'000.-, versato dal
ricorrente, gli viene restituito.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: