Corte II I
C-1445/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 2 febbraio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1445/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione del 13 luglio 2004 (doc. 38), l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in
favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile
2004. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che il richiedente era portatore di insufficienza valvolare
aortica leggera in un contesto post endocardite del blocco A-V di II
grado, deviazione cardiaca assiale sinistra, radicolopatia L4-L5, senza
deficit, turbe degenerative e statiche, sindrome ansio-depressiva grave
in trattamento (cfr. doc. 12, 25, 31). I medici dell'UAI avevano ritenuto
che il paziente, di professione operaio nell'industria di recupero di
metalli (in Italia), avrebbe potuto continuare il suo precedente lavoro in
misura del 50%.
B.
In data 21 settembre 2007, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 39-41). Nel formulario per la
revisione della rendita (doc. 45), l'assicurato afferma di non aver più
svolto attività lucrativa.
L'interessato è stato visitato il 31 dicembre 2007 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Teramo
(INPS), ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"valvulopatia aortica da verosimile pregressa endocardite con rigurgito
di grado lieve e BAV di primo grado in soggetto con sindrome algica
vertebrale in rapporto a spondilodiscoartrosi, note depressive reattive"
ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 49). L'assicurato è
stato visitato presso gli stessi servizi il 12 settembre 2008; è stata
ritenuta la diagnosi di disturbo depressivo ansioso in trattamento
farmacologico, valvulopatia aortica da verosimile pregressa
endocardite con lieve rigurgito e BAV di 1° grado; spondiloartrosi ed è
stato posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 56). Sono stati esibiti
documenti oggetti, segnatamente:
- un elettrocardiogramma del 21 febbraio 2007 (doc. 47);
- un rapporto di visita cardiologica del 21 dicembre 2007 (doc. 48);
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- un rapporto d'esame psichiatrico del 26 settembre 2008 attestante
un disturbo depressivo in trattamento farmacologico con
benzodiazepine (doc. 57).
C.
Nella sua relazione del 19 novembre 2008, il Dott. Croisier, sanitario
del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", fiduciario dell'UAIE, ha
affermato che lo stato di salute attuale dell'assicurato, soprattutto per
quel che si riferisce alla situazione psichica, non giustifica più il
riconoscimento di un'invalidità di rilievo (doc. 59).
Con progetto di decisione del 25 novembre 2008, l'UAIE ha disposto la
soppressione del diritto alla rendita (doc. 60).
L'interessato, rappresentato dal Patronato INCA di Giulianova, con
scritto del 19 dicembre 2008, si è opposto a tale progetto ed ha
prodotto un certificato medico del 16 dicembre 2008 del Dott.
Colleluori attestante turbe ortopediche importanti, problemi
cardiologici ed una depressione endogena (doc. 62).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Croisier, il quale, nella sua relazione del 23 gennaio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 64).
Mediante decisione del 2 febbraio 2009, l'UAIE ha soppresso il diritto
alla mezza rendita AI con effetto dal 1° aprile successivo (doc. 66).
D.
Con il ricorso depositato il 5 marzo 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha chiesto,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del diritto alla mezza
rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni produce un rapporto
cardiologico del Dott. Di Sabatino, il quale, dopo aver ricordato la nota
diagnosi, precisa che il paziente presenta condizioni di compenso
labile e frequenti episodi di dispnea, anche con sforzi di lieve entità;
viene anche esibito un ecocardiogramma del 26 gennaio 2009.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Crosier, il quale, nella relazione del 17 luglio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 68).
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Nella risposta di causa del 19 agosto 2009, l'UAIE ha proposto la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 22
settembre 2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 28 settembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 7 ottobre
2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 2 febbraio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
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5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
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6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la decisione del
13 luglio 2004, con la quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurato
una mezza rendita AI a decorrere dal 1° aprile 2004, ed il 2 febbraio
2009, data della decisione impugnata.
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8.
L'interessato non ha più lavorato dall'aprile 2002 (doc. 9, 45). La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla mezza rendita AI
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che l'assicurato era portatore di
insufficienza valvolare aortica leggera in un contesto di post-
endocardite del blocco A-V di II grado, deviazione cardiaca assiale
sinistra, radicolopatia L4-L5 senza deficit, turbe degenerative e
statiche, sindrome ansio-depressiva grave in trattamento.
9.2 Al momento della revisione in esame in base ai documenti giunti
dall'INPS era stata posta la diagnosi di disturbo depressivo ansioso in
trattamento farmacologico, valvulopatia aortica da verosimile
pregressa endocardite con lieve rigurgito e BAV di 1° grado, sindrome
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algica lombare/vertebrale con spondilodiscoartrosi (cfr. perizie
mediche del 31 dicembre 2007 e del 12 settembre 2008, doc. 49, 56).
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i medici dell'INPS confermano un tasso d'invalidità del 50%
annotando che le condizioni di salute sono rimaste stazionarie rispetto
a precedenti visite (doc. 49, 56). Il medico dell'UAIE ammette invece
un sensibile miglioramento della capacità di lavoro dell'interessato,
tale da consentire la riduzione del tasso d'invalidità dal 50 allo zero per
cento (doc. 59, 68). A suo parere l'interessato potrebbe riprendere il
suo mestiere nell'industria del metallo.
10.2
10.2.1 Il diritto alla mezza rendita d'invalidità è stato soppresso per il
miglioramento della patologia psichica che al momento del
riconoscimento della prestazione era stata definita come sindrome
ansio-depressiva grave in trattamento, mentre in sede di revisione è
stata definita come disturbo depressivo ansioso in trattamento
farmacologico. Dal punto di vista somatico la situazione sarebbe
invece rimasta stabile (cfr. rapporti SMR, in particolare doc. 59).
Ora, a mente dello scrivente Tribunale, l'incarto non contiene alcuna
perizia psichiatrica attendibile ed approfondita. La visita psichiatrica
del 26 settembre 2008 è molto succinta e si limita a riportare quanto
osservato durante l'esame concludendo che lo svolgimento di
un'attività lavorativa è dannoso (doc. 57). Di regola, un rapporto
psichiatrico, per avere valore probante, deve contenere l'anamnesi,
l'evoluzione della malattia, lo stato attuale, la diagnosi, la prognosi, la
durata ed il tipo di trattamento (con il dosaggio), la frequenza delle
sedute specialistiche. In modo specifico, il rapporto stesso dovrebbe
fornire delle indicazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggiamento,
orientamento spazio-temporale, conservazione della memoria,
capacità di concentrazione, facoltà di comprensione, d'interpretazione
e di percezione), nonché tutti quei riscontri che permettono di
individuare elementi di carattere patologico ed eventuali test
psichiatrici. Queste ricerche sono necessarie laddove la malattia
psichica/mentale è data come la principale causa di uno stato
d'invalidità (cfr. DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c e
riferimenti). Nella fattispecie queste esigenze non sono adempiute.
Pagina 10
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10.2.2 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta per un secondo motivo. Anche se la rendita è
stata assegnata soprattutto per motivi psichiatrici, le turbe di carattere
cardiologico ed ortopedico restano importanti e avrebbero meritato un
migliore approfondimento ed un'attualizzazione. Va annotato che lo
stesso medico che ha redatto la relazione clinica del 3 maggio 2003
(Dott. Di Sabatino, specialista in cardiologia; doc. 15), ha nuovamente
allestito la certificazione del 18 febbraio 2009 prodotta in sede
ricorsuale nella quale viene ribadita un'incapacità al lavoro totale nel
mestiere di operaio. Egli conferma un quadro di affezione
cardiocircolatoria, che pone seri dubbi sulla capacità residua
dell'assicurato di riprendere il precedente lavoro di operaio del settore
metallurgico. Parimenti, nulla è pervenuto in materia
ortopedica/neurologica.
10.2.3 Il servizio medico dell'UAIE avrebbe pertanto dovuto richiedere
non solo un approfondimento dell'indagine psichiatrica, ma anche
cardiologica con l'allestimento di più recenti esami
(elettrocardiogramma, ergometria ed ecocardiogramma, nonché una
perizia cardiologica finale) e ortopedica/neurologica con esami
specifici (risonanze magnetiche, elettromiografia, eventuali tomografie
assiali computerizzate, radiografie, ecc.).
Peraltro, va osservato che l'indagine precedente svolta nell'ambito
della prima domanda non ha chiarito quali fossero i compiti specifici
del nominato nel suo lavoro nell'industria del metallo. Di solito, l'attività
di recupero di metalli si svolge in cantieri aperti con carcasse di
automobili ed altri rifiuti ferrosi. Per stabilire se questo mestiere è di
nuovo esigibile in misura completa, deve essere prima accertato con
precisione quali fossero i compiti dell'interessato.
10.3 Viste queste lacune e svolte queste considerazioni, il collegio
giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura
dell'evoluzione dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita
dall'interessato e in particolare se vi è stato un miglioramento della
sua capacità lavorativa ai sensi dell'art. 17 LPGA.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
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solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione eonomico/lavorativa dell'assicurato volta segnatamente ad
accertare quali fossero i compiti dell'assicurato nel suo precedente
lavoro. Indi, procederà ad un approfondimento dell'indagine medica. A
tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in cardiologia, neurologia/ortopedia e neuropsichiatria ed
a tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi
inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in
merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il 13 luglio 2004 (data
della decisione che ha riconosciuto il diritto alla mezza rendita AI) ed il
2 febbraio 2009, data della decisione impugnata, nonché in merito
all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel
periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-, versato
dall'insorgente il 7 ottobre 2009, gli viene restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria ricorsuale e la replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico dell'UAIE.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che annullata l'impugnata
decisione del 2 febbraio 2009, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dall'insorgente il 7 ottobre 2009 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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