Corte II I
C-1461/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del
10 febbraio 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1461/2009
Fatti:
A.
A._______ (di seguito, l'interessata), cittadina italiana nata (...),
vedova di B._______, cittadino italiano nato il (...) e deceduto il (...), il
quale aveva lavorato in Svizzera dal 1966 al 1975 e dal 1978 al 1985,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 2), ha ottenuto,
mediante decisione della Cassa svizzera di compensazione (CSC) del
17 febbraio 2006, una rendita vedovile ordinaria mensile di Fr. 535.- a
decorrere dal 1° marzo 2006, unitamente alle rendite ordinarie per
orfani di Fr. 267.- ciascuna a favore delle figlie C._______, nata il (...),
e D._______, nata il (...).
B.
Con scritto del 6 settembre 2006 (doc. 50), la CSC ha comunicato
all'interessata che il diritto alla rendita per la figlia C._______ si
estingueva a partire dal mese di settembre 2006, specificando che il
diritto alla rendita semplice per orfani termina con il compimento del
diciottesimo oppure, in caso di formazione professionale o di studi, del
venticinquesimo anno d'età.
Il 13 ottobre 2006 è pervenuta alla CSC una copia dell'attestato
d'immatricolazione di D._______ alla facoltà di scienze della
formazione dell'università di (...), relativo agli anni accademici 2004,
2005 e 2006 (doc. 61).
C.
Il 7 giugno 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'interessata ha presentato alla CSC una
domanda di pensione di vecchiaia (doc. 62 a 77).
Con scritto del 6 agosto 2007 (doc. 80), la CSC ha informato
l'interessata che la sua richiesta era prematura, precisando che l'età
ordinaria di pensionamento in Svizzera è fissata a sessantaquattro
anni per le donne, con la possibilità di anticiparla di uno o due anni al
massimo.
D.
Il 18 settembre 2007 è giunta alla CSC una copia dell'attestato
d'immatricolazione di D._______ all'università di (...) per il periodo dal
Pagina 2
C-1461/2009
2003 al 2007 (doc. 91), e successivamente, il 12 novembre 2007, una
copia di un certificato della stessa università, del 5 novembre 2007
(doc. 94), nel quale è riportato che D._______ “è iscritta per l'anno
accademico 2007/08 fuori corso per la seconda volta del terzo anno
del corso di laurea in educatore della prima infanzia”, e che la durata
normale del programma di studi è di tre anni.
Mediante scritto del 25 novembre 2008 (doc. 95), la CSC ha
comunicato all'interessata che i certificati inoltrati non permettevano di
proseguire il pagamento della rendita per orfani in favore della figlia
D._______ oltre il 30 giugno 2008, a meno di ottenere la lista degli
esami sostenuti dall'inizio della carriera universitaria ed il piano di
studi del corso di laurea, visto che la durata legale del corso era di tre
anni e che la figlia seguiva per il sesto anno il corso.
L'interessata ha trasmesso alla CSC, il 20 novembre 2008 (doc. 96),
una copia di un certificato dell'università di (...), del 13 novembre 2008
(doc. 97), relativo all'immatricolazione di D._______ per l'anno
accademico 2008/09 fuori corso per la terza volta del terzo anno del
corso di laurea in educatore della prima infanzia, e, il 12 novembre
successivo (doc. 98), una copia del piano di studi eseguito e degli
esami sostenuti (doc. 99 e 102).
E.
Mediante decisione del 6 gennaio 2009 (doc. 104), fondandosi sulla
documentazione raccolta, la CSC ha informato l'interessata che le
condizioni per il riconoscimento del diritto alla rendita per orfani a
favore della figlia D._______ non era più adempiuto ed ha soppresso
pertanto il pagamento della stessa a decorrere dal 30 giugno 2008,
rilevando che la durata legale del corso era di tre anni e che la figlia
seguiva tale corso per il sesto anno consecutivo senza avere
conseguito il diploma di laurea generale, e che rimanevano vari esami
da sostenere.
Il 21 gennaio 2009 l'interessata ha formulato opposizione (doc. 106)
alla decisione del 6 gennaio 2009, chiedendo che la rendita per orfani
a favore della figlia D._______, continui ad esserle pagata, unitamente
agli arretrati.
Il 10 febbraio 2009 la CSC ha emanato una decisione (doc. 109),
tramite la quale ha respinto l'opposizione e confermato la decisione
Pagina 3
C-1461/2009
del 6 gennaio 2009, rilevando, in sostanza, che D._______ risultava
essere iscritta all'università da sei anni nell'ambito di un programma di
studi la cui durata normale è di tre anni.
F.
Contro questa decisione su opposizione, l'interessata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 6 marzo 2009, chiedendo
che la rendita per orfani a favore di sua figlia D._______, continui ad
esserle erogata, unitamente agli arretrati.
La CSC ha risposto il 2 giugno 2009, argomentando, in particolare,
che la figlia della ricorrente ha fatto prova di mancanza di zelo nello
studio, il quale si protrae ormai da sei anni al posto dei tre anni
normalmente previsti, e che non si è mai ripresentata agli esami non
passati. Ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della
decisione impugnata.
La ricorrente ha presentato la propria replica il 24 giugno 2009, con
allegati dei documenti già all'incarto, salvo una richiesta di tirocinio
presso un asilo nido, del 27 novembre 2008, riconfermandosi nelle
proprie conclusioni.
La CSC ha duplicato il 26 agosto 2009, riproponendo il proprio punto
di vista.
G.
Il 15 gennaio 2009, per il tramite dell'INPS, l'interessata ha presentato
alla CSC una seconda domanda di pensione d'invalidità (doc. 110 a
121). Mediante decisione del 27 luglio 2009, alla ricorrente è stato
riconosciuto il diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata a decorrere
dal 1° luglio 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
Pagina 4
C-1461/2009
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente
all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima
parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
Pagina 5
C-1461/2009
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
La ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfani in favore
della figlia D._______ al 30 giugno 2008, operata dalla CSC con
decisione del 6 gennaio 2009 e confermata mediante decisione su
opposizione del 21 gennaio 2009.
4.
4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del
coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile
nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la
morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS).
4.2 Hanno diritto ad une rendita per orfani i figli ai quali è morto il
padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno
Pagina 6
C-1461/2009
diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla
rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello
della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano
compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in
formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi
fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che
cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS).
4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato,
ai paragrafi 3358 a 3368 delle “Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale” (DR, nelle sole
versioni francese e tedesca, aggiornate al 1 gennaio 2010;
), che una persona segue una formazione se,
per un periodo determinato di almeno un mese, frequenta corsi in
istituti d'insegnamento secondari, professionali o universitari.
Riassuntivamente, è sufficiente frequentare una scuola o un corso
anche senza lo scopo di conseguire un diploma, ma solo per poter
esercitare una determinata professione, oppure seguire una
formazione che non prepara direttamente a una data professione. È
però sempre necessaria la preparazione sistematica nel quadro di una
formazione regolare e riconosciuta de iure o de facto, ripercuotentesi
sul reddito dell'attività lucrativa che sarà in seguito esercitata.
4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una
professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale
delle assicurazioni [Revue à l’intention des caisses de compensation
(RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua
soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve
piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui
in modo da terminarla con successo in un tempo normale.
5.
5.1 In concreto, dall'incarto risulta che D._______ ha compiuto i
diciotto anni il 4 dicembre 2002. Quando suo padre è deceduto, il 4
febbraio 2006, D._______ non aveva ancora terminato la propria
formazione universitaria, per cui la CSC ha versato alla ricorrente,
unitamente alla rendita vedovile, anche la rendita per orfani a favore di
D._______, conformemente all'art. 25 cpv. 5 LAVS, e ciò a decorrere
dal 1° marzo 2006 (doc. 13).
È inoltre assodato, alla luce dei certificati d'immatricolazione alla
Pagina 7
C-1461/2009
facoltà di scienze della formazione dell'università di (...) (doc. 91, 94 e
97), che D._______ ha iniziato il corso di laurea in educatore della
prima infanzia nell'anno accademico 2003-2004, e che era iscritta da
ultimo all'anno accademico 2008-2009, totalizzando quindi sei anni di
studio per una durata normale ufficiale di tre anni.
5.2 Se non è contestabile che D._______ ha seguito e segue una
formazione ai sensi dei paragrafi 3358 e 3368 delle DR, ciò non è
ancora sufficiente per considerare che si è preparata
sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima
infanzia. Infatti, seguendo la giurisprudenza federale citata al consid.
4.4, non basta essere formalmente iscritti all'università e partecipare ai
corsi dispensati nel quadro del programma di studi scelto, ma bisogna
dedicarsi alla propria formazione dimostrando lo zelo necessario per
potere terminarla con successo in un tempo normale.
Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale degli studi intrapresi
da D._______ è di tre anni. Ciononostante, quest'ultima è iscritta alla
facoltà di scienze della formazione da sei anni e, al momento
dell'emissione della decisione del 6 gennaio 2009 (doc. 104),
confermata su opposizione il 21 gennaio seguente (doc. 106), su un
totale di venticinque esami, ne aveva superati diciotto e le restavano
ancora diversi esami impegnativi da superare. Date queste condizioni,
non è possibile affermare che la figlia dell'interessata si sia preparata
sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima
infanzia, facendo prova di zelo per cercare di concludere la propria
formazione nel tempo normale ufficiale di tre anni. Infatti, se ciò fosse
stato il caso, avrebbe dovuto ottenere il detto diploma nel tempo
normale o comunque, secondo la più grande verosimiglianza, almeno
entro il 30 giugno 2008, data che segna la soppressione della rendita
per orfani in suo favore da parte della CSC.
6.
Di conseguenza, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto
e la decisione impugnata confermata.
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in
modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese
processuali.
Pagina 8
C-1461/2009
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- alla ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 9
C-1461/2009
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 10