Corte II I
C-148/2006
{T 0/2}
Sentenza del 14 ottobre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dal Patronato INAC, Istituto Nazionale
Assistenza Cittadini,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-148/2006
Fatti:
A.
Con sentenza del 21 aprile 1997, non impugnata e quindi cresciuta in
giudicato, la Camera penale del Tribunale cantonale del canton San
Gallo ha dichiarato A._______, cittadino italiano nato il..., autore
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),
ripetuto riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(LAVS, RS 831.10), condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.
B.
Arrestato nel quadro di un controllo esperito dalle autorità doganali
svizzere in data 31 dicembre 2004, l'interessato è stato posto in
detenzione presso delle strutture carcerarie d'oltralpe, salvo poi
essere trasferito presso il penitenziario cantonale ticinese “La Stampa”
l'11 novembre 2005.
C.
Con decisione del 19 settembre 2006, notificata due giorni più tardi,
l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in
Svizzera valido dal 1° novembre 2006 fino al 31 ottobre 2011 e
motivato come segue:
"Das Verhalten hat zu Klagen Anlass gegeben (schwere Widerhandlung
gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache Geldwäscherei,
Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die AHV). Die Anwesenheit ist
deshalb unerwünscht."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
D.
In data 3 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone
l'annullamento e la restituzione al ricorso dell'effetto sospensivo tolto
dall'autorità intimata.
A sostegno del proprio gravame A._______ ha in primo luogo rilevato
di essere entrato per la prima volta nel 1959 in Svizzera, paese in cui
egli risiede stabilmente dal 1975 e dove, eccezion fatta per le
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circostanze che hanno portato alla sua condanna il 21 aprile 1997 da
parte delle autorità sangallesi, egli non ha mai interessato le autorità
amministrative e/o penali elvetiche. Il ricorrente ha poi sottolineato di
essere rimasto invischiato in situazioni che in nessun caso avrebbe
potuto gestire e che il suo unico scopo attualmente è quello di
ricongiungersi con la moglie residente a B._______ e di trascorrere
con lei la vecchiaia (cfr. art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
[CEDU, RS 0.101]). L'interessato ha infine affermato che, dopo oltre
50 anni trascorsi all'estero, egli non intrattiene più alcun legame con il
suo paese d'origine, di modo che un suo reinserimento in Italia, in
ragione anche della sua età (70 anni), risulterebbe oltremodo difficile,
sottolineando poi di avere subito un infarto e di necessitare quindi di
aiuto e/o assistenza medica e farmacologica.
E.
Con decisione del 26 ottobre 2006, il Dipartimento di giustizia e polizia
del canton San Gallo ha pronunciato la liberazione condizionale
dell'interessato al più presto per il 31 ottobre seguente, data alla quale
egli è stato estradato verso l'Italia.
F.
Con decisione incidentale del 16 novembre 2006, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) ha respinto la richiesta di
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentata
dall'interessato.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso del 3 ottobre 2006, con
preavviso del 20 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del
gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione del
comportamento personale da esso tenuto, A._______ ha dimostrato
come la sua presenza in Svizzera costituirebbe una minaccia attuale
per l'ordine e la sicurezza pubblici a motivo del pericolo di recidiva, e
questo malgrado siano trascorsi 12 anni dai fatti. Il suddetto ufficio ha
inoltre sottolineato che il ricorrente ha tentato di sottrarsi alla pena
inflittagli recandosi in Italia, di modo che la stessa ha potuto essere
scontata solo dopo il fermo avvenuto in data 31 dicembre 2004.
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H.
Invitato il 23 gennaio 2007 a prendere posizione in merito al preavviso
dell'autorità intimata, il ricorrente non ha reagito.
Con scritto del 15 ottobre 2007, egli ha formulato delle critiche in
merito all'operato delle competenti autorità nel quadro del
procedimento penale esperito nei suoi confronti, precisando di avere
sempre tenuto un comportamento serio e rispettoso e di essere
estraneo ai fatti contestatigli.
I.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 29 aprile
2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a
produrre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano.
J.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 19 maggio 2008,
l'interessato ha prodotto un estratto aggiornato del suo casellario
giudiziale italiano.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
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2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la
procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve
quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1
LDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Dagli atti di causa si evince che la decisione impugnata è stata
emanata senza che venisse fornita la possibilità al ricorrente di
esprimersi al riguardo, con conseguente violazione del suo diritto di
essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101). Il
Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale aspetto di
natura formale.
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4.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle
sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che
l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la
persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni
giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni
dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto
(cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380
segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag.
69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
4.2 Nella fattispecie, l'UFM non ha fornito al ricorrente l'occasione di
esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che intendeva
emanare nei suoi confronti. Ora, secondo una giurisprudenza costante
del Tribunale federale, un'eventuale violazione del diritto di essere
sentito in prima istanza è sanata se l'amministrato ha avuto la
possibilità di esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso, a
beneficio di un vasto potere di cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2;
130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b;
GAAC 68.133 consid. 2), ciò che è il caso nella presente procedura, in
quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le
constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure
l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA).
Non si è pertanto verificata alcuna violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente.
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5.
Nella sua missiva del 15 ottobre 2007, il ricorrente ha formulato alcune
osservazioni in merito al procedimento penale istruito nei suoi
confronti.
5.1 Preliminarmente giova rammentare che il TAF può esaminare
unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa
competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina
l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e GAAC
69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et
933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.).
In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame
della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata il
19 settembre 2006. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito
alla decisione penale (non impugnata e quindi cresciuta in giudicato)
pronunciata nei suoi confronti non possono essere esaminate, in
quanto esulano dall'oggetto del ricorso.
5.2 Di transenna, a norma di una consolidata giurisprudenza, giova
ricordare che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa
si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129
II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
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6.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la
cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni
all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a
e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di
sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
7.
L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
7.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
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(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
7.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
7.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi
determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio
Pagina 9
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1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate
Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
7.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007).
8.
Con sentenza del 21 aprile 1997, la Camera penale del Tribunale
cantonale del canton San Gallo ha dichiarato A._______ autore
colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di
denaro e infrazione alla LAVS, condannandolo alla pena di tre anni di
reclusione.
8.1 Per quanto attiene in particolare i reati inerenti il traffico di
stupefacenti commessi da A._______, dagli atti penali emerge che il
egli è stato ritenuto colpevole per avere trasportato 1 kg di cocaina
(art. 19 cifra 1 cpv. 3 LStup), intrapreso dei preparativi in vista del
trasporto in Svizzera di 2,5 kg del suddetto stupefacente e di essere
intervenuto in qualità di intermediario in merito ad un traffico di oltre 10
kg di cocaina, fatti questi tutti verificatisi nel biennio 1994 – 1995.
Nel quadro delle valutazioni in merito alla ponderazione della pena da
infliggere al ricorrente, le autorità penali sangallesi hanno in
particolare posto l'accento sull'evoluzione del ruolo rivestito da
quest'ultimo nell'esercizio della sua attività delittuosa. Pur
riconoscendo una certa iniziale ingenuità di A._______, il quale
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tuttavia doveva essersi reso conto che si trattava di un traffico di
cocaina, le suddette autorità hanno sottolineato come, dopo aver
svolto un mero ruolo di aiuto nel trasporto di sostanze stupefacenti, ha
cercato di gettare le basi per dei traffici di ingenti quantità di droghe
pesanti, assumendo una posizione di protagonista (cfr. sentenza della
Camera penale del Tribunale cantonale del canton San Gallo del 21
aprile 1997 p. 16 a 18).
Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di
reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti -
particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la
prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433
consid. 2c). È in effetti incontestabile che i reati per droga sono da
considerarsi molto gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza
della società. Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso
da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo
tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di
allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di
proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di
sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate
quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la
cocaina. In effetti, il commercio illegale di queste sostanze costituisce
un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone. La pratica
severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone
coinvolte nel traffico di stupefacenti corrisponde del resto alla
concezione dominante delle autorità europee (cfr. 125 II 521 consid.
4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale
2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio
2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A
questo titolo giova rilevare come, secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da
costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica
di preservazione dell'ordine e della salute pubbliche, delle misure
speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione
nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del
10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000,
pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di
giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla
direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
In ragione dell'ampiezza e della pericolosità degli atti criminali
Pagina 11
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commessi dal ricorrente, il comportamento da esso assunto
rappresenta pertanto un pericolo serio per un interesse fondamentale
della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo
consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute
pubblica. In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo
sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un
interesse pubblico preponderante che giustifica di principio
l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici
(cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004
consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1).
Al momento dell'adozione della decisione di divieto d'entrata in
oggetto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che questo provvedimento
era giustificato per dei motivi di ordine e sicurezza pubblici, non
solamente in ragione della condanna di A._______, ma anche alla
luce del suo comportamento (fuga per sottrarsi alle conseguenze della
sentenza). Così facendo, l'Ufficio ha dunque applicato in modo
appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della
giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e
l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresentava per la
sicurezza e l'ordine pubblici.
8.2 Nella fattispecie si evince che i reati commessi dal ricorrente
risalgono al biennio 1994 – 1995, quindi una dozzina di anni prima
dell'emanazione della decisione di divieto d'entrata nei suoi confronti.
Da allora l'interessato non ha più dato adito a lagnanza alcuna,
tenendo un comportamento esemplare sia in sede di espiazione della
pena, come documentato dalle risultanze agli atti (cfr. decisione del
Dipartimento di giustizia e polizia del canton San Gallo del 26 ottobre
2006), che posteriormente alla sua scarcerazione (cfr. estratto del
casellario giudiziale italiano del 15 maggio 2008). Infine, tenuto conto
dell'età di A._______ (72 anni), il rischio di recidiva può legittimamente
essere ritenuto praticamente nullo.
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al
principio della libera circolazione non sono più adempiuti. Nonostante
le infrazioni alla LStup commesse, A._______ non rappresenta infatti
una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un
interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura
per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza
del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008), di modo
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che la misura di allontanamento emanata nei suoi confronti può essere
tolta a far data dalla pronuncia della presente sentenza.
Alla luce di questa esposto, risulta superfluo esaminare se la misura in
oggetto soddisfa i principi della convenzione (art. 8 CEDU).
9.
Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere
ammesso nel senso che la misura di allontanamento deve essere tolta
con effetto immediato. L'autorità di prime cure è quindi invitata a fare
eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca informatizzato
(RIPOL).
10.
Benchè parzialmente soccombente, all'autorità inferiore non è messa
a carico nessuna spesa processuale (art. 63 cpv. 2 PA)
Il ricorrente ottiene parzialmente un giudizio favorevole, di modo che
egli può essere dispensato dal pagamento di spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA) ed ha inoltre diritto a delle ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in
relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un mandatario
non professionale. In ragione dell'insieme delle circostanze della
fattispecie, della sua difficoltà, nonché dalla mole di lavoro svolto, il
Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento
al ricorrente di un'indennità di Fr. 400.- a titolo di spese ripetibili appaia
equa.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei
considerandi.
2.
La decisione dell'UFM del 19 settembre 2006 è annullata con effetto
immediato.
3.
L'UFM farà apportare le necessarie modifiche al RIPOL.
4.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-,
versato in data 27 ottobre 2006, è restituito al ricorrente.
5.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 400.- a titolo
di spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 2 142 482 di ritorno)
- Ausländeramt des Kanton St. Gallen, San Gallo, per informazione
(incarto cantonale di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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