Corte II I
C-1483/2009
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D e c i s i o n e d e l 2 1 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, Romania,
patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, via Golino,
6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 18 novembre 2008, l'Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ una
decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 17 novembre
2011,
che in data 6 marzo 2009, lonela Pasan ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo
federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le
eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in
Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF,
che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
risposta, riesaminare la decisione impugnata,
che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia
divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58
cpv. 3 PA),
che l'8 aprile 2009, l'UFM ha annullato la propria decisione del 18
novembre 2008, vista l'imminente entrata in vigore dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681),
che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto dell'annullamento
della detta decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal
giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,
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che se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese
processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende
priva d’oggetto (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile
ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 63 cpv. 1 PA e
art. 5 TS-TAF),
che giusta l'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a
carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il
ricorso e soccombono,
che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali,
che nel caso in esame l'interessata è patrocinata. In ragione
dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolta, il Tribunale ritiene, ai sensi degli
art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di
fr. 800.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto della revoca della decisione del 18 novembre 2008 e la
procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 800.- a titolo
di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. _______ di ritorno)
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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