B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1488/2016
Sen t en z a d e l 2 2 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Michela Bürki Moreni, giudice unica;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
diritto alla rendita (decisione del 9 febbraio 2016).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, residente in Austria, nato il , ha lavorato in
Svizzera, in base ai conti individuali, nel 1972, presso Hôtel B._______ di
Lenzerheide (doc. 9 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in
seguito CSC).
B.
In data 13 maggio 2015 l’interessato ha formulato nei confronti della CSC,
per il tramite del “Pensionsversicherugsanstalt” di Vienna, una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 7 in toto).
Dopo aver richiamato i conti individuali di pertinenza del richiedente (doc.
9), la CSC, con decisione del 23 giugno 2015, ha respinto la richiesta di
A._______. L’amministrazione ha infatti constatato che, in favore suo, po-
teva essere accreditato solo un mese contributivo (nel 1972) e, pertanto,
veniva a mancare la condizione della durata minima di un anno (doc. 11).
C.
C.a In data 13 luglio 2015 A._______ ha formulato opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo facendo presente di aver lavorato
nel nostro Paese per quattro mesi e non solo un mese. Ha inoltre precisato
che nel 1968, da maggio ad agosto, è stato “Commis de bar” in un albergo
tra Coira e St. Moritz (doc. 15).
C.b Con scritto del 27 agosto 2015 la CSC ha invitato l’opponente a voler
meglio precisare l’attività svolta in Svizzera, così come il Comune di resi-
denza ed i datori di lavoro (doc. 18). Il 4 settembre 2015 l’interpellato ha
fatto presente che per rispondere al precedente scritto occorrerebbe fare
delle ricerche costose presso un istituto alberghiero di Napoli. Ribadisce di
aver lavorato in Svizzera per quattro mesi (doc. 19).
C.c La CSC ha invitato l’ex datore di lavoro (Hôtel B._______) dell’oppo-
nente a fornire eventuali chiarimenti in merito all’attività svolta dall’interes-
sato fra il 1968 ed il 1972 (doc. 21). L’interpellato ha indicato (doc. 22) di
aver versato contributi (1972) alla Cassa di compensazione “Hotela” (44).
Da parte sua, detta Cassa professionale ha confermato che non sussistono
versamenti in favore dell’assicurato fra il 1968 ed il 1971 (doc. 25). Infine,
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l’ex datore di lavoro, tramite E-Mail, ha precisato di non detenere più docu-
menti relativi a quel periodo (doc. 28).
C.d Mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 la CSC ha re-
spinto l’istanza dell’opponente confermando la durata contributiva di un
mese. A titolo abbondanziale la CSC ha osservato che anche nell’ipotesi in
cui fossero stati ritrovati altri tre mesi contributivi, la richiesta di prestazione
sarebbe stata comunque da respingere in quanto l’assicurato non raggiun-
geva il periodo minimo contributivo di un anno richiesto dalla LAVS (doc.
29).
D.
Con il ricorso depositato il 7 marzo 2016, A._______ torna a ribadire di aver
lavorato in Svizzera per quattro mesi, probabilmente nel 1972 (doc. TAF
1). Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 aprile 2016, la CSC propone la
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si rife-
rirà nei considerandi in diritto del presente giudizio (doc. TAF 5).
Replicando in data 2 giugno 2016 (doc. TAF 8) il ricorrente dichiara impli-
citamente di mantenere il ricorso.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica,
in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico-
lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione sono applicabili all’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non pre-
veda espressamente una deroga alla LPGA.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se
è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445).
Per quanto riguarda il diritto interno in concreto lo stato di fatto che deve
essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si
realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato
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che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il xx xx 2015 (DTF
130 V 156 consid. 5.2).
5.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
5.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
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5.3 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
5.4 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
6.
Oggetto del contendere è il diritto alla rendita di vecchiaia dell’insorgente,
segnatamente la durata contributiva. Al riguardo l’assicurato sostiene, dap-
prima in sede d’opposizione, di aver lavorato per quattro mesi nel 1968 in
un albergo fra Coira e St. Moritz. In sede ricorsuale egli afferma di aver
svolto attività lucrativa presso l’Hôtel B._______ di Lenzerheide, ma non
per un solo mese come figura sul suo conto individuale. Dal canto suo, la
CSC, nonostante alcune ricerche, non ha ritrovato ulteriore contribuzione.
Comunque, rileva l’autorità inferiore, anche nell’ipotesi in cui detti contributi
fossero stati ritrovati, la circostanza sarebbe irrilevante dal momento che
l’interessato non raggiunge il periodo minimo contributivo di un anno.
7.
7.1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito
o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS).
7.2 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
7.3 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
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estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
7.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una
durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985).
In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du-
rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo
annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale
(A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di la-
voro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). Nella sentenza H
195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti
all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il
TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni ele-
mento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione
stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale
degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo
proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto
2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
7.5 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale della assicurazioni ha stabilito
che in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività,
occorre servirsi unicamente della tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V
7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969
non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
7.6 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata
la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
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(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
7.7 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove nell’ipo-
tesi in cui un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a
prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo con-
tributivo più estesa di quella accertata nei conti individuali. La regola in
tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica
delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende
la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inqui-
sitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali
sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicura-
zioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso ac-
cresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del
Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini
presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indica-
zioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicura-
zioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V
319 consid. 5a).
8.
8.1 In concreto il ricorrente non ha prodotto documenti a comprova di
quanto asserito, né spontaneamente né in seguito alla richiesta espressa
della Cassa. Anzi, le sue affermazioni appaiono a tratti incoerenti. Dap-
prima (in sede di opposizione, doc. 15) egli precisa di aver lavorato nel
1968 da maggio ad agosto per un albergo situato fra Coira e St. Moritz.
Con il ricorso, invece, afferma che il periodo svolto presso l’Hôtel
B._______ di Lenzerheide, nel 1972, è di quattro mesi e non di un solo
mese.
8.2 Ora, l'amministrazione, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicu-
rato, ha effettuato nuove ricerche. L’albergo in questione, tramite un re-
sponsabile, ha dichiarato di non possedere più documenti risalenti a più di
43 anni fa (doc. 28). Dal canto suo, la cassa di compensazione “hotela”, a
cui era affiliato l’albergo in questione, interpellata in proposito, ha confer-
mato il tenore del precedente conto individuale già fornito, rilevando come
non sussistano contributi dal 1968 al 1971 (doc. 25).
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8.3 Il ricorrente non avendo fornito maggiori dettagli circa la sua attività nel
nostro Paese (fogli paga, attestato di lavoro), né altre informazioni utili, il
giudice non possiede elementi per eventualmente ordinare un’inchiesta più
approfondita. Al riguardo va infatti rilevato che il principio indagatorio non
vale illimitatamente. L’obbligo di collaborare entra infatti in linea di conto
per quelle circostanze - come nel caso in esame - che la parte conosce
meglio e che l’amministrazione non è in grado di verificare oppure può farlo
soltanto applicando un dispendio di tempo irragionevole (sentenza del TF
9C_238/15 del 6 luglio 2015 consid. 3.2, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 22 N
1.49-1.50 e giurisprudenza citata in particolare DTF 130 II 464 consid.
6.6.1).
8.4 La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta
esatta. Il conto individuale non riporta la durata di contribuzione in mesi
(doc. 9), ma l’importo indicato quale reddito è esiguo (fr. 415.-).
9.
Infine, come ricordato dalla CSC in due occasioni, ossia nella decisione
impugnata del 9 febbraio 2016 e con la risposta al ricorso del 29 aprile
2016 (doc. TAF 5), anche nell’ipotesi più favorevole per il ricorrente, ossia
dell’eventuale riconoscimento dei tre mesi contributivi da lui reclamati (oltre
a quello riconosciuto), l’esito della presente vertenza sarebbe identico. In-
fatti, come sopra ricordato, per aver diritto ad una rendita dell’assicurazione
svizzera per la vecchiaia occorre che il richiedente possa vantare un pe-
riodo contributivo di almeno un anno. Questa condizione è manifestamente
carente.
10.
10.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere
evaso da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
10.2 Non sono prelevate spese processuali ( art. 85bis cpv. 2 LAVS), né,
visto l’esito della procedura, si assegnano spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: