Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} C 149/03 Sentenza dell'8 marzo 2004 IIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere Parti V.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Sergio Sciuchetti, corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, opponente Istanza precedente Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira (Giudizio del 29 aprile 2003) Fatti: A. V.________, nata nel 1973, di professione venditrice, coniugata e madre di un bambino nato il 18 luglio 2001, si č iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione con effetto dal 6 settembre 2002, percependo le relative indennitŕ fino al 31 dicembre 2002. Dopo aver esperito alcuni accertamenti circa la possibilitŕ dell'assicurata di affidare il figlio alle cure di terzi durante lo svolgimento dell'attivitŕ lavorativa e nonostante avesse appreso dalla stessa che di tale compito si sarebbe potuto occupare il marito dopo il lavoro, con decisione del 19 dicembre 2002 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha dichiarato V.________ inidonea al collocamento negandole di conseguenza il diritto all'indennitŕ di disoccupazione dal 6 settembre 2002. B. Chiedendo l'annullamento del provvedimento e facendo valere la propria disponibilitŕ a svolgere attivitŕ lavorativa "durante tutto l'anno, i giorni festivi, nel fine settimana, la sera e di notte", l'interessata, che nella primavera del 2003 avrebbe dato alla luce un secondo figlio, si č aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale per pronuncia del 29 aprile 2003 ha respinto il ricorso. C. Avverso il giudizio cantonale, l'assicurata, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di essere riconosciuta idonea al collocamento nel periodo settembre - dicembre 2002. Pendente lite il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso copia del contratto di lavoro concluso dall'interessata con la B.________ SA, in virtů del quale V.________ č stata assunta al 50% e con effetto dal 1° giugno 2003 quale aiuto cameriera. L'UCIAML come pure il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi. Diritto: 1. Oggetto del contendere č l'idoneitŕ al collocamento di V.________, in particolare la sua disponibilitŕ, negata dalle istanze precedenti, ad assumere un'occupazione la sera dalle ore 19, durante i fine settimana e nei giorni festivi, nonostante la necessitŕ di dedicarsi alle cure del figlio in tenera etŕ e nonostante l'esistenza, al momento determinante, di un'ulteriore gravidanza. 1.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 1.2 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennitŕ di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli č idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato č idoneo al collocamento se č disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneitŕ al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - piů particolarmente di esercitare un'attivitŕ lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciň che implica non solo la volontŕ di assumere una simile attivitŕ quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilitŕ sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli puň consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 2. 2.1 Dalla pronunzia impugnata emerge che il Tribunale cantonale ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento, da un lato poiché la disponibilitŕ a svolgere attivitŕ lavorativa la sera dopo le ore 19 e durante il sabato e la domenica non poteva essere considerata sufficiente, dall'altro in quanto lo stato di gravidanza rendeva la collocabilitŕ ancor piů difficile. In particolare, per la Corte di prima istanza un'eventuale attivitŕ di aiuto panettiera o di operaia di fabbrica con turni notturni, oltre ad essere fortemente limitata dalle norme a tutela delle lavoratrici incinte (art. 35 segg. legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio [LL]) e ad essere difficilmente reperibile nel Moesano, non avrebbe potuto entrare in linea di conto poiché, giŕ solo in considerazione degli orari, mal avrebbe potuto conciliarsi con gli obblighi familiari. Quanto all'eventualitŕ di un impiego quale donna delle pulizie, detto Tribunale - in ragione della situazione personale dell'assicurata - ha invece reputato troppo pesante l'attivitŕ. 2.2 Nel ricorso di diritto amministrativo l'interessata sostiene che la sua disponibilitŕ serale e nei fine settimana sarebbe stata sufficiente a farla ritenere idonea al collocamento, lo stato di gravidanza non ostando per contro al riconoscimento di tale idoneitŕ. Alla Corte giudicante rimprovera quindi di non avere preso in considerazione la possibilitŕ di un lavoro quale cameriera, attivitŕ attualmente svolta dalla stessa. 3. 3.1 Per quanto riguarda la disponibilitŕ, da un punto di vista temporale, a svolgere attivitŕ lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giŕ sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non puň o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilitŕ normalmente esigibile non puň di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneitŕ va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attivitŕ lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro č talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilitŕ di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attivitŕ svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). 3.2 Questa Corte ha giŕ avuto modo di esprimersi sulla particolare situazione esistente nell'industria alberghiera nei grandi agglomerati e di ritenere idonea al collocamento una madre divorziata in grado di lavorare come cameriera solo la sera. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto l'accento, oltre sul fatto che il determinato settore soffriva (allora) di una notevole carenza di personale, sulla circostanza che lo stesso necessita di manodopera disposta a lavorare a degli orari ritenuti inusuali in altre professioni (DLA 1980 no. 24 pag. 49 seg. consid. 1 e 2). Medesimo discorso č stato fatto in merito all'idoneitŕ al collocamento di una persona assicurata, disposta a lavorare la sera quale donna delle pulizie dopo che di giorno doveva occuparsi dei figli, posto che l'attivitŕ specifica veniva (viene) notoriamente svolta in questa fascia oraria (sentenza inedita del 21 aprile 1993 in re T., C. 120/92). Per il resto questo Tribunale ha pure avuto modo di rilevare che non č inusuale per una persona, che lavora fino a notte, doversi occupare il mattino seguente di compiti assistenziali o educativi (sentenza del 12 febbraio 2003 in re N., C 205/02, consid. 5.2). 3.3 Viste le particolaritŕ vigenti negli specifici settori d'attivitŕ, la possibilitŕ, per l'assicurata, di reperire sul mercato generale del lavoro e nel periodo determinante un posto quale cameriera o quale donna delle pulizie negli orari serali e nei fine settimana puň essere ammessa. Nemmeno risulta dagli atti che la ricorrente, in particolare in considerazione della nascita del secondo figlio, abbia posto limiti di durata nell'esercizio di un'attivitŕ lucrativa. La situazione non č pertanto paragonabile a quella di quegli assicurati che sin dall'inizio sono disposti a lavorare per un periodo determinato e limitato. In tali condizioni, si deve ritenere che vi era disponibilitŕ temporale sufficiente per svolgere le mansioni summenzionate. L'idoneitŕ al collocamento di V.________ nel periodo contestato dovendo di conseguenza essere ammessa, non mette conto di esaminare se la produzione del nuovo mezzo di prova (contratto di lavoro con la B.________ SA), trasmesso posteriormente alla scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) e al di fuori di un secondo scambio degli allegati, sia o meno ammissibile (si confronti in proposito DTF 127 V 353). 4. In simili circostanze resta da esaminare l'incidenza della nuova gravidanza sull'idoneitŕ al collocamento dell'assicurata nel periodo in questione. 4.1 A proposito della gravidanza, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giŕ avuto modo di stabilire che essa non osta di principio alla disponibilitŕ a svolgere un'attivitŕ lucrativa (DLA 1979 no. 20 pag. 108 consid. 2; si veda in proposito anche il tenore dell'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI). 4.2 Per quanto attiene inoltre all'autorizzazione al lavoro di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI, la Legge sul lavoro e le relative ordinanze, a cui fa riferimento la Corte di prima istanza, non sanciscono divieti o impedimenti tali da non poter ammettere una collocabilitŕ cosě come intesa dalla richiedente (si vedano in proposito gli art. 35, 35a e 35b LL, e l'art. 61 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1, RS 822.111; Margrith Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung, das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: Recht 1998 pag. 42 seg.). In particolare, il divieto di occupare donne incinte dalle ore 20 alle 6 riguarda solo le ultime otto settimane di gravidanza (art. 35a cpv. 4 LL). Per il resto, l'art. 61 cpv. 1 OLL1 - secondo cui le donne incinte che esercitano la loro attivitŕ principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di dodici ore e, oltre alle pause previste all'articolo 15 della legge, di una breve pausa di dieci minuti dopo ogni periodo di due ore di lavoro - rispettivamente il capoverso 2 - per cui a partire dal sesto mese di gravidanza le attivitŕ esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere - non avrebbero ostato allo svolgimento di attivitŕ lavorativa da parte dell'assicurata. In effetti, nel periodo contestato, l'interessata sarebbe stata in grado di lavorare almeno fino alle ore 23 nel rispetto delle pause, ossequiando pure quella giornaliera di dodici ore. 4.3 Anche da questo punto di vista l'assicurata dev'essere considerata idonea al collocamento e dev'esserle pertanto riconosciuto il diritto ad indennitŕ di disoccupazione dal mese di settembre al mese di dicembre 2002. 5. In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto, mentre sia il giudizio impugnato che la decisione amministrativa contestata vanno annullati. 6. Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura č gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; RCC 1987 pag. 286 consid. 6). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo la decisione del 19 dicembre 2002 e il giudizio impugnato del 29 aprile 2003 sono annullati, V.________ essendo da ritenere idonea al collocamento dal 6 settembre 2002 al 31 dicembre 2002. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni verserŕ alla ricorrente la somma di fr. 2000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennitŕ di parte per la procedura federale. 4. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione SEI, Bellinzona, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e al Segretariato di Stato dell'economia. Lucerna, 8 marzo 2004 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: