Corte II I
C-1495/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Marco Cereghetti,
corso Elvezia 7, casella postale 5371, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 3 febbraio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-1495/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1973, ha beneficiato
dall'adolescenza, a varie riprese e sotto diverse forme, di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (provvedimenti
d'integrazione, istruzione scolastica speciale, controlli medici e cure
coperte dalla LAI, trasferte). Dall'infanzia, l'assicurato è affetto da una
personalità prepsicotica e debilità mentale medio-leggera, processo
patologico di tipo evolutivo in cui sintomi erano già presenti nei primi
anni di vita. Nel 1990, dopo un ciclo di formazione scolastica speciale,
ha iniziato una formazione pratica in qualità di ausiliario di officina; con
il compimento del 18esimo anno di età è stato posto al beneficio del
diritto ad un'indennità giornaliera (doc. 1-47). Non ha terminato il ciclo
di formazione per carenza intellettiva.
B.
In data 11 agosto 1992, A._______ ha formulato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 50). Mediante decisione del 13 ottobre
1992, la Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino ha
riconosciuto in favore del nominato il diritto ad una rendita
straordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1° giugno 1992 (doc. 53).
L'interessato, con i genitori, è definitivamente rimpatriato con effetto
31 dicembre 1993 (doc. 57). Mediante decisione del 13 dicembre
1993, la CSC ha soppresso il diritto alla rendita AI straordinaria a
decorrere dal 1° gennaio successivo (doc. 59). Una domanda di
riconsiderazione di questa è stata formulata il 19 agosto 2002 nel
senso che, secondo l'assicurato, la rendita straordinaria avrebbe
dovuto tramutarsi, automaticamente, in rendita ordinaria con il
compimento del 20esimo anno di età. Con scritto del 2 settembre 2002,
l'amministrazione ha confermato la decisione di cui sopra ed ha
spiegato che l'assicurato non avrebbe avuto diritto alla rendita
ordinaria in quanto non potevano essergli accreditati 12 mesi completi
di contribuzione AVS/AI, ma solamente 11 (doc. 63).
C.
In data 15 maggio 2006, A._______, rappresentato dall'avv.
Cereghetti, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI
(doc. 69). La domanda è stata formalizzata tramite l'Istituto nazionale
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della previdenza sociale (INPS) di Teramo il 17 maggio 2007. Sono
stati segnatamente acquisiti ad atti i seguenti documenti di rilievo.
- i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro dai quali si
desume che lavora dal giugno 2002 come operaio in una ditta di
prefabbricati in ragione di 40 ore la settimana per un salario di Euro
15'738.- all'anno (2006), Euro 17'723.- (previsto per il 2008); egli è
stato assunto come disabile in base ad una legge italiana (doc. 70-73,
87, 88);
- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile in Italia per
insufficienza mentale lieve-media ed un tasso d'invalidità del 60%
(doc. 61, 92);
- la perizia medica particolareggiata (E 213, doc. 89) del 6 novembre
2007 attestante un'insufficienza mentale di grado lieve in 44enne (recte:
34enne) in attualità di lavoro ed un tasso d'invalidità del 46%;
- una breve relazione d'esame neuropsichiatrico del 2 luglio 2006 (doc.
90);
- una relazione d'esame psicometrico (Dott.ssa B._______) del 27
ottobre 1997 (doc. 91).
D.
Nel rapporto del 9 giugno 2008, il Dott. C._______ del Servizio medico
regionale (SMR) "Rhône", fiduciario dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) , ha constatato
che l'interessato lavora al cento per cento e che questa attività è
esigibile sotto ogni punto di vista (doc. 95).
Con progetto di decisione del 12 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione del ricorso. Dopo aver preso visione dell'incarto, l'assicurato,
con scritti del 21 luglio e 22 agosto 2008, ha insistito nella sua
richiesta di ottenere una rendita intera AI. Fa presente che non può
esercitare una normale attività lucrativa come una persona sana ed ha
trovato lavoro grazie ad una speciale legge italiana e che, se fosse
realmente sano, conseguirebbe redditi ben superiori a quello attuale.
Produce, fra l'altro: un certificato del medico curante Dott. D._______
del 18 agosto 2008 attestante la nota diagnosi; il libretto di lavoro; una
dichiarazione di un datore di lavoro del 1998 (maggio/novembre) dalla
quale si deduce che l'interessato era stato licenziato per manifesta
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incapacità di svolgere il suo compito di apprendista magazziniere; altri
documenti sanitari di vecchia data (doc. 96-106). In una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (non firmata), verosimilmente il padre
afferma che più volte (cfr. libretto di lavoro) A._______ è stato assunto
per tentativi di lavoro, ma è poi stato licenziato per manifesta
incapacità (doc. 108).
Al fine di esaminare l'applicazione delle specifiche norme per gli
assicurati senza formazione professionale (a causa della loro
infermità), l'UAIE ha invitato l'attuale datore di lavoro a compilare in
modo più preciso il questionario apposito (doc. 115, 116).
L'interpellato, in data 9 dicembre 2008, ha affermato che "non è
possibile prevedere l'attività che avrebbe svolto se non fosse affetto
dalla patologia dichiarata e quale reddito avrebbe potuto percepire".
L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi
in base a norme specifiche (assicurati che non hanno potuto acquisire
una formazione a causa della loro invalidità) ) sul mercato svizzero,
atteso fra l'altro che il datore di lavoro non è stato in grado di fornire
precisazioni in merito alla retribuzione di una persona del tutto sana
(doc. 119). Partendo da un salario precedente l'invalidità (speciale) di
Fr. 71'500.- ed un salario con invalidità di Fr. 62'637.- (lavori semplici,
ripetitivi, come quello attuale), si ottiene un tasso d'invalidità del
12.4%.
Mediante decisione del 3 febbraio 2009, l'UAIE ha respinto la richiesta
di prestazioni (doc. 120).
E.
Con il ricorso depositato il 9 marzo 2009, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Cereghetti, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI.
Nella sostanza ribadisce gli argomenti fatti valere in sede di audizione
(assunzione come disabile), specifica che si tratta di un'attività protetta
e che ci si troverebbe di fronte ad un salario "sociale". Chiede che nel
calcolo comparativo sia considerata una riduzione del salario da
invalido secondo la giurisprudenza di almeno il 20%. Lamenta
l'insufficienza dell'istruttoria (economica e medica) e contesta che il
salario percepito possa essere considerato (in Italia) come usuale.
Chiede inoltre l'assistenza giudiziaria integrale.
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F.
In merito alla domanda di assistenza giudiziaria, dopo aver istruito tale
richiesta ed acquisiti gli atti a conforto, con decisione incidentale
dell'11 settembre 2009, la stessa è stata accolta.
G.
Dopo aver ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. E._______, specialista in psichiatria del proprio servizio medico,
il quale, nella sua relazione del 21 luglio 2009, ha affermato che il
lavoro attualmente in atto è del tutto esigibile dal punto di vista medico
(doc. 122). L'UAIE ha poi rifatto il calcolo comparativo dei redditi,
tenendo conto, in parte, delle osservazioni dell'insorgente e sempre
applicando le norme speciali per gli assicurati che non hanno potuto
conseguire una formazione professionale. Applicando le statistiche
vigenti sul mercato del lavoro svizzero, l'UAIE ottiene una perdita di
guadagno del 21.6% (base 2006), ossia: salario precedente l'invalidità
di Fr. 71'500.-; con l'invalidità Fr. 62'637.-; con una riduzione del 10%
per motivi personali, Fr. 56'373.-. Anche se si dovesse applicare una
riduzione del 20% del salario da invalido (come chiesto dal
ricorrente), la perdita di guadagno si situerebbe al 29.92%.
Agli atti è stato acquisito un estratto del conto individuale AVS
dell'interessato dal quale si evince che sono stati registrati contributi
per un totale di 2 anni e 11 mesi durante il periodo dal 1° gennaio
1991 al 30 novembre 1993 (doc. 125).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2009, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
Dopo aver preso atto delle risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Cereghetti, con scritto del 12 ottobre
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
gravame con argomenti che si riprenderanno, se necessario, nella
parte in diritto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
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amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita, tramite l'INPS di
Teramo, il 15 maggio 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 15 maggio 2005 (ossia 12
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C-1495/2009
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 3 febbraio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita ordinaria dell'assicurazione
invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente
le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
6.2 Parallelamente al diritto alla rendita ordinaria sussiste un diritto
alla rendita straordinaria che di principio è versato ai cittadini svizzeri
con domicilio e dimora abituale in Svizzera che possono far valere lo
stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non
possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati
obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del
sorgere del diritto alla rendita (art. 39 LAI e 42 della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[LAVS, RS 831.10]). Da quando sono entrati in vigore gli Accordi
bilaterali, questo diritto è aperto anche ai cittadini dell'Unione europea
che vi risiedono (ATF 134 V 236 consid. 6.1 con i rif.).
6.3 Nella specie, A._______ potrebbe avere diritto a una rendita
ordinaria. L'interessato adempie infatti la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita ordinaria. È quindi ininfluente che adempia anche le
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condizioni assicurative per avere diritto a una rendita straordinaria che
del resto gli è stata versata fino al 31 dicembre 1993.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Pagina 9
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato. Vero è, come lo
sottolinea il rappresentante dell'insorgente, che i primi tentativi del
1994, del 1998 e del 2000 hanno avuto poco successo di durata. Il
motivo è da ascrivere alle scarse capacità psico-intellettuali del
candidato (cfr. libretto di lavoro, doc. 101, 102). Tuttavia, l'assunzione
del 3 giugno 2002 presso una ditta di prefabbricati per l'industria edile
ha avuto successo ed è tutt'ora in corso. Il fatto che l'assicurato sia
stato assunto grazie alle disposizioni di una legge italiana che obbliga
un datore di lavoro, poste certe premesse (entità della ditta, numero di
persone attive, prospettive congiunturali), ad assumere uno o più
invalidi, non è determinante, come lo si vedrà di seguito.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
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C-1495/2009
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di insufficienza mentale di grado lieve. Non
sono presenti altre patologie.
9.2 Giova ricordare che l'affezione in oggetto deve, dal profilo
giuridico, essere esaminata alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattia
che, per costante giurisprudenza, è da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibile di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pagina 11
C-1495/2009
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia
particolareggiata, E 213, del 6 novembre 2007) pone un tasso
d'invalidità del 46% pur precisando che l'assicurato è in grado di
svolgere un lavoro persino pesante. Dal canto suo, il medico del SMR,
dopo aver constatato che l'interessato lavora a tempo pieno nel settore
edile, ha affermato che tale attività, semplice, ripetitiva è pienamente
esigibile. Il Dott. E._______ psichiatra, chiamato a pronunciarsi in sede
ricorsuale, sottolinea come l'attività in corso è del tutto esigibile dal
punto di vista medico. Per il collegio giudicante non vi sono motivi per
discostarsi da questa valutazione.
Può essere osservato che rispetto alla situazione esaminata dai centri
medico-sociali in Svizzera, quando l'interessato era adolescente o
appena diventato adulto, la situazione attuale è migliorata. All'epoca la
rendita straordinaria era stata soppressa non in virtù di un
miglioramento dello stato di salute dell'interessato ma a causa del
rimpatrio in Italia. Era infatti venuta a mancare la condizione del
domicilio, la quale era indispensabile per avere diritto a tale
prestazione (cfr. consid. 6.2). Ora, ci si trova in presenza di una
persona curata nel vestire, collaborante, con poteri critici nella norma,
priva di disturbi del pensiero o difficoltà di concentrazione, con un tono
dell'umore equilibrato. Lo stesso medico dell'INPS giudica il paziente
in grado di svolgere a tempo pieno la sua attività od ogni altra
adeguata al suo stato e lo considera autonomo nell'esercizio di questa
sul posto di lavoro.
10.2 Poco importa, a questo punto, come invece insiste la parte
ricorrente, che l'interessato abbia trovato un posto di lavoro solo grazie
ad una particolare norma italiana in materia di collocamento di
personale invalido. Nella fattispecie non si tratta di un lavoro protetto
per il quale viene versato un salario sociale. Mancano infatti dei
monitori o degli insegnanti specializzati. Inoltre, il reddito dell'attività
non costituisce una retribuzione simbolica: l'assicurato percepisce un
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salario che corrisponde, grosso modo, alle retribuzioni in vigore
nell'Italia centrale e meridionale. In sostanza, l'interessato soffre di
una patologia psichica di scarsa incidenza debilitante, che gli permette
comunque di assumere tutte quelle attività semplici, ripetitive e non
necessitanti di formazione che esistono nel mondo del lavoro.
Occorre pertanto esaminare se l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2
11.2.1 Di regola, s'intende per reddito ipotetico senza invalidità quello
che una persona assicurata potrebbe conseguire, con un grado di
verosimiglianza preponderante, tenuto conto dell'insieme delle
circostanze, se questa non fosse diventata invalida (DTF 135 V 58
consid. 3).
Fanno tuttavia eccezione i casi in cui un assicurato invalido non ha
potuto mettere a profitto le sue capacità di guadagno perché invalido
di nascita o precoce. Spesso in questi casi la persona assicurata non
ha potuto iniziare o terminare una formazione professionale
compromettendo le sue capacità di guadagno (cfr. Direttive
sull'invalidità edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, cifre marginali 3035 e seg.; ATF 124 V 301 consid. 4d; RCC
1973 p. 538, 1969 p. 239).
Per l'art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del
17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se l'assicurato non ha potuto, a
cagione della sua invalidità, acquisire sufficienti conoscenze
professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse
diventato invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo
l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento
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dell'Ufficio federale di statistica (UFS) sulla struttura dei salari. Questo
importo viene quindi stabilito dall'UFAS in base ai dati dell'Ufficio
federale di statistica. Per il 2006, anno di riferimento, questo reddito
era di Fr. 71'500.- (vedi lettera-circolare del 3 ottobre 2005 alle Casse
di compensazione e agli Uffici AI concernente il reddito medio dei
salariati in applicazione dell'art. 26 OAI). Determinante è sempre
l'importo stabilito in applicazione dell'art. 26 OAI e non quello che
l'assicurato avrebbe conseguito se non fosse diventato invalido tenuto
conto delle sue attitudini (cfr. Direttive UFAS, cifra marginale 3038).
11.2.2 Nella fattispecie, non è contestata la circostanza che
A._______ ha presentato problemi di salute sin dai primi mesi di vita,
problemi che si sono manifestati ed accentuati con l'età dello sviluppo
e che, per questo motivo, non ha conseguito alcuna formazione. Il suo
caso rientra quindi nel campo d'applicazione dell'art. 26 cpv. 1 OAI. Il
valore di Fr. 71'500.- per il 2006 è quindi determinante per stabilire il
reddito senza invalidità.
11.3 Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in
attività nel settore della costruzione (ove è attualmente occupato
l'insorgente) non qualificate, semplici e ripetitive. L'applicazione di
questi dati statistici è determinante per stabilire quale reddito
l'assicurato potrebbe percepire in un'attività di sostituzione (causa U
75/03 riassunta in RSAS 2007 pag. 64, DTF 124 V 321).
Queste attività comportano un salario medio mensile di Fr. 5'007.-
(UFS, struttura dei salari 2006, TA1, costruzione, uomini). Il salario
mensile deve essere adeguato ad una durata di 41.7 ore settimanali di
lavoro, le statistiche essendo fondate su di un orario standardizzato di
40 ore. Ne consegue un introito di Fr. 5'219.80. Questo guadagno è
riportato su di un valore annuale (x 12), ossia Fr. 62'637.57. L'introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap, come è stato
domandato dalla parte ricorrente. L'amministrazione, nel secondo
calcolo effettuato il 2 settembre 2009 (doc. 124), ha operato una
deduzione complessiva del 10%, che può essere condivisa, atteso che
la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
eccezionali. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di
tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia
autonomia di giudizio, che il giudice può rivedere soli in casi motivati,
ciò che non è il caso in specie.
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Ne consegue un reddito mensile da invalido di Fr. 56'373.81.
L'assicurato avendo dimostrato di potere svolgere un'attività nel
settore edile senza particolari restrizioni, non è necessario procedere
ad un'ulteriore riduzione del salario da invalido come invece effettuato
dall'UAIE nel suo calcolo del 2 settembre 2009 (doc. 124).
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 71'500.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 56'373.81, causa
una perdita di guadagno del 21.16% (arrotondato al 21%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Va osservato, per completezza, che non si raggiungerebbe il 40%
almeno, neppure con l'applicazione di un tasso di riduzione del salario
dopo l'invalidità del 25% (massimo). Si otterrebbe infatti una perdita di
guadagno del 34.30%.
Facendo difetto la condizione relativa all'invalidità, l'insorgente non ha
diritto né alla rendita ordinaria d'invalidità né a quella straordinaria (cfr.
consid. 6). In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
12.
12.1 Vista la decisione incidentale di assistenza giudiziaria dell'11
settembre 2009, non si prelevano spese processuali.
12.2 La parte ricorrente essendo stata posta al beneficio del gratuito
patrocinio, si giustifica riconoscerle, esaminati gli atti di causa (ricorso
e replica), un'indennità di Fr. 2000.- per le spese ripetibili, posta a
carico della cassa dello scrivente Tribunale.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per le spese ripetibili
di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale
amministrativo federale.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx/MQG)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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