Corte II I
C-150/2006
{T 0/2}
Sentenza del 7 maggio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Stefano Camponovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-150/2006
Fatti:
A.
Con sentenza del 2 settembre 2004, la Corte delle assise criminali in
Bellinzona ha dichiarato A._______, cittadino italiano nato il..., autore
colpevole di furto (tentato e consumato), infrazione alla legge federale
del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(LStup, RS 812.21) e danneggiamento, condannandolo alla pena di 18
mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni, pene
entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di cinque
anni.
A seguito del ricorso interposto da un coaccusato avverso la suddetta
decisione, con sentenza del 4 maggio 2005, la Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di
seguito: CCRP) ha parzialmente accolto il gravame, prosciolto
A._______ dalle accuse di furto (tentato e consumato) e annullato la
sua condanna per quanto riguarda le accuse di infrazione alla LStup,
rinviando nel contempo gli atti ad un'altra Corte delle assise criminali
per nuovo giudizio e ricommisurazione della pena (principale e
accessoria) nel senso dei considerandi.
Con sentenza del 12 ottobre 2005, il Tribunale federale ha respinto il
ricorso interposto dal Procuratore pubblico mediante il quale era stato
impugnato il dispositivo della suddetta sentenza della CCRP che ha
prosciolto l'interessato dall'accusa di furto.
Con sentenza del 27 ottobre 2005, cresciuta in giudicato il 13
dicembre seguente, la Corte delle assise criminali di Lugano ha
riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione alla LStup,
condannandolo alla pena di 15 mesi di reclusione e all'espulsione dal
territorio svizzero per tre anni, pene entrambe sospese
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni.
B.
Con decisione dell'8 settembre 2006, l'UFM ha pronunciato nei
confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al
7 settembre 2011 e motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (infrazione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e
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di sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
C.
In data 18 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione.
A sostegno del proprio gravame A._______ ha in primo luogo rilevato
come la decisione impugnata non fosse sufficientemente motivata, con
conseguente violazione del suo diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101). Il ricorrente ha poi
sottolineato che le specifiche modalità della commissione del reato, il
suo ruolo del tutto marginale ed il fatto che si è trattato di un unico
episodio avvenuto in un momento di particolare difficoltà, fatti questi
constatati nel quadro dei procedimenti penali esperiti a suo carico,
evidenziano che egli non costituisce una minaccia effettiva, attuale e
sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società ai
sensi della legislazione applicabile in merito ai reati commessi da
cittadini della Comunità europea. A comprova di ciò, l'interessato ha
prodotto agli atti delle prove attestanti che dalla sua scarcerazione egli
ha sempre lavorato onestamente e sta saldando il debito relativo alle
tasse e spese di giustizia poste a suo carico dall'autorità penale. Il
ricorrente ha infine affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei
suoi confronti risultava lesivo del principio della proporzionalità,
chiedendone quindi a titolo subordinato la riduzione ad un anno.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 20 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della
natura stessa delle infrazioni commesse da A._______ (detenzione,
trasporto e deposito in vista della messa in commercio di un'ingente
quantità di canapa), egli ha ampiamente dimostrato che la sua
presenza in Svizzera costituirebbe una reale minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della prassi in
materia. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che il ricorrente non
ha vincoli particolari con la Confederazione e che il fatto che egli, dopo
la sua scarcerazione, non abbia più dato adito a lagnanze e che abbia
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lavorato onestamente non permette di minimizzare la gravità delle
infrazioni commesse. L'UFM ha infine affermato che la motivazione di
una decisione è sufficiente se l'interessato è posto in condizione di
poter valutarne la portata e che nella fattispecie il ricorrente può
difficilmente affermare di non aver potuto capire la portata della misura
e i motivi su cui si basava, di modo che non vi è stata nessuna
violazione del diritto di essere sentito.
E.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 22 febbraio 2007, il ricorrente ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 18 ottobre 2006,
rilevando inoltre come l'autorità di prime cure avesse completamente
omesso di valutare le circostanze concrete ed attuali del caso
specifico.
F.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto dell'11 marzo
2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente ad
informarlo in merito alla sua situazione professionale posteriore al
ricorso e a produrre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale
italiano.
G.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 28 marzo 2008,
l'interessato ha prodotto una dichiarazione del proprio datore di lavoro
attestante che egli lavora presso la sua società di trasporti dal
settembre 2004, nonché un estratto aggiornato del suo casellario
giudiziale italiano.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
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rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (vLDDS del 1931, CS 1 117).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in
relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze
d'esecuzione quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del
24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del
visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del
24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
(OASA, RS 142.201), l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(vODDS del 1949, RU 1949 I 233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998
concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU
1998 194) e l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve
quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1
vLDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
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Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Il ricorrente ha affermato che nella decisione impugnata l'UFM non
spiega le valutazioni fattuali e/o giuridiche alle quali ha proceduto per
giungere alla conclusione che egli costituirebbe una minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera, venendo quindi meno al
suo obbligo di motivazione, con conseguente violazione del suo diritto
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cst. Il Tribunale deve
quindi preliminarmente esaminare tale conclusioni formale.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di
ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di
partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad
influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il
diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu
sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
4.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
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sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
4.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta
relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in
maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di
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dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata
pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione
venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a
titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di
piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore
ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di
completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato,
al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr.
DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
5.
Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione
dell'art. 13 cpv. 1 prima frase vLDDS, secondo cui l'autorità federale
può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa
norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la
Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a vLDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
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C-150/2006
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere
interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere
adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
5.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un
comportamento personale costituente una minaccia attuale per
l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio
1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate
Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
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5.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3).
6.
Con sentenza del 27 ottobre 2005, la Corte delle assise criminali di
Lugano, alla quale con sentenza del 4 maggio 2005 la CCRP aveva
rinviato gli atti di causa per nuovo giudizio e commisurazione della
pena, ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione alla
LStup, condannandolo alla pena di 15 mesi di reclusione e
all'espulsione dal territorio svizzero per tre anni, pene entrambe
sospese condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni.
6.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla
Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al
31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che
modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art.
388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del
13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, a norma di una
consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata
dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
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salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa
si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129
II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
6.2 Come emerge dalla decisione contestata e dagli atti penali,
A._______ è stato ritenuto colpevole di infrazione alla LStup per avere,
senza essere autorizzato, a B._______ ed in altre località del cantone,
il 19 ottobre 2003, rispettivamente 20/21 ottobre 2003, agendo in
correità con terzi, fatto preparativi per la detenzione, il trasporto e il
deposito in vista della successiva messa in commercio di un ingente
quantitativo di canapa (marijuana), stabilito in almeno 1'000 Kg e per
avere, il 26/27 ottobre seguente, sempre agendo in correità con terzi,
detenuto, trasportato a B._______ e depositato ai fini della messa in
commercio, in un tunnel di C._______ la suddetta canapa (marijuana).
Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di
reati in un campo – quello del traffico di sostanze stupefacenti –
particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la
prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433
consid. 2c). Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è
decisivo il fatto che il traffico non abbia riguardato droghe pesanti. Il
comportamento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un
pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per
un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole,
la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della
droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante
che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri
coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004
del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007
consid. 4.1).
6.3 Nella fattispecie, dalle risultanze agli atti si evince che i giudici
penali hanno riconosciuto al ricorrente delle circostanze attenuanti,
mitigandone quindi la responsabilità e formulando una prognosi
positiva nei suoi confronti. In particolare, essi hanno ritenuto che
l'interessato è stato un semplice esecutore di ordini altrui e non ha
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avuto alcun ruolo a livello organizzativo nella commissione dei reati e
che il delinquere risulta essere nella sua storia un episodio unico e
isolato (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Bellinzona
del 2 settembre 2004, pag. 91 e 92), comprovato dal fatto che egli,
appena scarcerato, si sia subito rimesso a lavorare onestamente (cfr.
sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 27 ottobre
2005, pag. 61). Giova inoltre rilevare come gli atti delittuosi che hanno
portato alla condanna di A._______ risalgono all'ottobre 2003 e che
dopo la sua scarcerazione (settembre 2004) egli ha sempre lavorato
presso la stessa ditta di trasporti del D._______ a piena soddisfazione
del suo datore di lavoro (cfr. dichiarazione del 25 marzo 2008).
Dall'estratto del casellario giudiziale italiano del 25 marzo 2008 risulta
infine che il ricorrente non ha interessato le autorità giudiziarie
italiane.
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al
principio della libera circolazione non sono adempiuti. Nonostante le
infrazioni alla LStup commesse A._______ non rappresenta infatti una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008).
7.
Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione dell'8 settembre
2006 dell'UFM è annullata. L'autorità di prime cure è quindi invitata a
fare eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca
informatizzato di polizia (RIPOL).
8.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
9.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2),
l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può
d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato.
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C-150/2006
In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua
difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai
sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di
un'indennità di Fr. 1'200.-. a titolo di spese ripetibili appaia equa.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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C-150/2006
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2006 è
annullata.
2.
L'UFM farà apportare le necessarie modifiche al RIPOL.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-,
versato in data 20 novembre 2006, è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 1'200.- a titolo
di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 2 241 648 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente della Camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
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C-150/2006
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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