B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1509/2012
S e n t e n z a d e l 6 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tutti patrocinati dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 ...,
ricorrenti,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora
(art. 14 cpv. 2 LAsi).
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Fatti:
A.
A._______ (in seguito A._______) cittadino russo, nato il …, sua moglie
B._______ (in seguito B._______), anch'essa cittadina russa, nata il …, e
i figli comuni C._______, nato il …, D._______, nata il …, entravano in
Svizzera il 6 febbraio 2005 ed inoltravano il medesimo giorno una do-
manda di asilo. Sono quindi stati posti a beneficio del permesso N.
B.
Il 10 dicembre 2005, le autorità di polizia del Cantone Ticino fermavano
A._______ presso un grande magazzino ad Agno, dove l'interessato era
stato colto con generi alimentari rubati per l'importo complessivo di fr. 72.-
. La parte lesa non ha però sporto alcuna querela.
C.
Con decisione del 12 gennaio 2006 l'Ufficio federale della migrazione (in
seguito UFM) respingeva la domanda di asilo presentata dagli interessati
e pronunciava l'allontanamento dalla Svizzera entro il 27 settembre 2006.
Il 13 febbraio successivo gli interessati presentavano ricorso alla già
competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA),
sostituita per competenza dal 1° gennaio 2007 dal Tribunale amministra-
tivo federale (in seguito TAF o il Tribunale).
D.
Il 2 marzo 2006 nasceva E._______, la terzo genita dei coniugi interessa-
ti.
E.
Successivamente, con sentenza del 6 maggio 2010, il TAF respingeva il
ricorso inoltrato dagli interessati inerente il riconoscimento dello statuto di
asilanti. Conseguentemente il 18 maggio successivo l'UFM comunicava
ai ricorrenti l'obbligo di lasciare il territorio svizzero entro e non oltre il 7
giugno 2010. Ciononostante, il 31 maggio seguente la Sezione della po-
polazione (in seguito SPOP) informava la famiglia di concedere una pro-
roga per consentire ai figli di terminare l'anno scolastico.
F.
Il 25 ottobre 2011 la SPOP ha preavvisato favorevolmente il rilascio di un
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Pagina 3
permesso di dimora, a beneficio degli interessati e dei figli, ai sensi
dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM.
L'autorità federale ha quindi informato questi ultimi di non ritenere adem-
piute le condizioni per il rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2
LAsi. In ottemperanza del loro diritto di essere sentiti, i ricorrenti hanno ri-
badito le proprie ragioni con scritto del 3 febbraio 2012.
G.
Con decisione del 10 febbraio seguente, l'UFM ha rifiutato formalmente
l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime
cure ha indicato che i coniugi non possono avvalersi di una situazione
professionale importante o particolarmente specifica, in quanto
A._______ lavora quale operaio presso un'impresa di costruzioni con
contratto a tempo indeterminato dal 2010, mentre B._______ non svolge
alcuna attività lucrativa. A dire dell'autorità di prime cure la famiglia non
godrebbe neppure di un'integrazione sociale rilevante, mentre la durata
del soggiorno dei coniugi non può essere "ritenuta considerevole" a fronte
del periodo vissuto in Russia, e meglio 38 e 33 anni per i coniugi e 11 e 6
anni per i figli maggiori. Inoltre l'UFM ha evidenziato la presenza di una
rete sociale - famigliare nel Paese d'origine, di cui godrebbe la famiglia.
Infine, con riferimento alla situazione dei figli, l'autorità di prime cure ha
indicato che il loro ritorno in Patria "non dovrebbe comportare difficoltà in-
superabili".
H.
Il 16 marzo 2012 gli interessati hanno interposto ricorso contro la decisio-
ne dell'UFM chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria
situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con
conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora annuale.
A sostegno delle loro allegazioni essi hanno indicato di godere di un buon
grado di integrazione, sebbene l'UFM consideri che non possano avva-
lersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifi-
ca. In proposito fanno valere che "colui che svolge un'attività lavorativa
che non richiede particolari qualifiche professionali, farà più fatica a rein-
serirsi nel mercato del lavoro una volta rientrato in Patria". Inoltre, i ricor-
renti fanno valere che l'UFM non ha approfondito la posizione di
C._______ e D._______, limitandosi ad osservare che il loro ritorno non
dovrebbe comportare difficoltà insuperabili: in particolare viene evidenzia-
to che C._______ risiede in Svizzera da più di 7 anni e frequenta il se-
condo anno della Scuola di ... a …, mentre la figlia maggiore ha svolto in-
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teramente la propria scolarizzazione in Svizzera e un reinserimento sco-
lastico in Russia risulterebbe fortemente compromesso. Infine, sebbene
con sentenza del 6 maggio 2010 il TAF abbia valutato favorevolmente un
reinserimento sociale e scolastico in Russia, i ricorrenti segnalano che da
allora sono trascorsi 2 anni durante i quali l'integrazione in Svizzera è ac-
cresciuta con conseguente riconsiderazione delle circostanze.
I.
Con osservazioni dell'8 maggio 2012, l'UFM ha ribadito quanto esposto
con la decisione impugnata, rilevando che le figlie minorenni sono in età
che le fa dipendere ancora dai genitori, mentre la maggiore età del pri-
mogenito "non permette comunque un diverso apprezzamento del caso".
J.
Con scritto dell'11 giugno 2012 i ricorrenti, sottolineando che C._______
non dipende ormai più dai genitori almeno per quanto concerne gli aspetti
culturali e sociali, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di
diritto. Anche l'UFM, con scritto del 26 giugno seguente, si è riconfermato
nella propria decisione. Il 26 luglio 2012 i ricorrenti hanno comunicato di
non avere ulteriori osservazioni allo scritto dell'autorità di prime cure, se-
gnalando altresì che a testimonianza dalla buona integrazione dei ricor-
renti C._______ ha svolto un'attività lavorativa durante la pausa scolasti-
ca.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
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1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______, B._______ ed i figli sono i destinatari della decisione im-
pugnata ed hanno dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
Nella misura in cui C._______, nato il 13 settembre 1993, era già maggio-
renne al momento del preavviso della SPOP, di principio, egli avrebbe
dovuto essere oggetto di un procedura separata. Ciononostante, conside-
rato che sia l'autorità cantonale e che l'UFM lo hanno incluso nella proce-
dura qui in esame con il resto della famiglia e tenuto conto della sua si-
tuazione personale, studente e residente ancora con la famiglia, il Tribu-
nale non ritiene di dover valutare diversamente la fattispecie.
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i ricorrenti possono invocare la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella proce-
dura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr.
art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata,
DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
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devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
3.2 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri
la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di
approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere
dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un
permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai
cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In
altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di rico-
noscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il
beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del Tribuna-
le federale 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010
del 14 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_853/2008 del 28 gennaio 2009
consid. 3.1, con i relativi riferimenti; cfr. inoltre la DTAF 2009/40 consid.
3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia
sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una na-
tura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (cfr. sulla na-
tura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi
citata). Ciò detto, né il TAF, né l'UFM sono legati dal preavviso favorevole
delle autorità cantonali e possono rifiutare la sua approvazione o limitarne
la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in relazione con l'art. 99
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20; cfr. anche sentenze TAF C-2868/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile 2020 consid. 5.2).
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
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esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integra-
zione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da
parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il mo-
mento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione fi-
nanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui-
sire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e),
lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Pae-
se d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2
OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è
stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi-
menti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration
des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in-
terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3)
ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave
prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale
particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al
previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la
giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in
relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si
trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue con-
dizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate al-
le condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbe-
ro delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della
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propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conse-
guenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
4.4 Per determinare l'esistenza o meno di un caso di rigore riferito ad un
nucleo famigliare, non si deve analizzare la situazione concreta di ogni
singolo membro della stessa, bensì occorre considerare il contesto fami-
liare nel suo insieme. Inoltre, sebbene l'aspetto di figli minorenni rappre-
senti una circostanza particolare, essa non è il solo aspetto da considera-
re. Si tratta infatti di effettuare una apprezzamento generale, consideran-
do la situazione di tutti i membri della famiglia (segnatamente la durata
del soggiorno, l'integrazione dei genitori e il livello di scolarizzazione rag-
giunto dai figli minorenni [cfr. decisioni TAF C-4960/2008 del 18 novembre
2010 consid. 5.2.2, C-5785/2008 dell'8 aprile 2010 consid. 6, e DTAF
2007/16 consid. 5.4 come pure la giurisprudenza ivi citata]).
Ciò detto va comunque prestata un'attenzione particolare alla situazione
in cui versano i figli minorenni; infatti giusta l'art. 3 della Convenzione sui
diritti del fanciullo (RS 0.107) in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione per-
manente. Nonostante la controversa questione inerente l'applicazione di-
retta e immediata di questa disposizione, l'interesse del bambino - alme-
no nel contesto di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al dirit-
to internazionale - è preso in considerazione (cfr. DTF 135 I 153 consid.
2.2.2 con citazioni).
Qualora un bambino abbia vissuto i suoi primi anni di vita in Svizzera o
abbia appena iniziato la scolarizzazione in questo Paese, la giurispruden-
za ammette che egli resta ancora legato al proprio Paese d'origine attra-
verso i genitori; la sua integrazione nel tessuto socioculturale svizzero
non risulta dunque così profonda e irreversibile, tale da considerare il ri-
torno in patria uno sradicamento completo (cfr. sentenza del TF
2A.578/2005 del 3 febbraio 2006, e sentenze del TAF C-4960/2008 con-
sid. 5.2.2, C-5785/2008 dell'8 aprile 2008 consid. 6.4). Se è pur vero che
l'integrazione si accentua con la scolarizzazione, occorre comunque con-
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Pagina 9
siderare l'età del bambino all'arrivo in Svizzera e - al momento in cui si
pone la questione del rimpatrio – gli sforzi intrapresi, la durata e il grado
di successo della scolarizzazione, come pure la possibilità di proseguire o
poter utilizzare, nel paese d'origine, la scolarizzazione o la formazione
professionale iniziata in Svizzera. Un ritorno in Patria può in effetti rap-
presentare un grave caso di rigore per l'adolescente che ha frequentato
numerosi anni di scolarizzazione in Svizzera conseguendo buoni risultati.
Va infine rilevato che l'adolescenza è un periodo essenziale per lo svilup-
po personale, scolastico e professionale, che comporta un'integrazione
accresciuta in un determinato luogo (cfr. sentenze del TF 2A.578/2005
consid. 3.1, DTF 123 II 125 consid. 4 e citazioni).
5.
5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza degli interessati in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i
dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della domanda di asilo, per
ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. sentenze del TAF
C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novem-
bre 2010 consid. 5.1). In proposito i ricorrenti, dopo la sentenza del TAF
del 6 maggio 2010, che respingeva il ricorso contro il rifiuto della doman-
da di asilo e pronunciava l'obbligo di lasciare il territorio elvetico (cfr. cifra
E), sono rimasti in Svizzera a seguito del permesso delle autorità canto-
nali che concedeva loro una proroga (cfr. scritto della SPOP del 31 mag-
gio 2010 e autorizzazioni di corta durata depositate agli atti). Va altresì ri-
levato che le autorità cantonali hanno indicato di essere disponibili ad una
regolarizzazione della situazione dei ricorrenti (cfr. emails del 17 giugno
2010). In queste circostanze non può essere rimproverato agli interessati
di avere soggiornato in Svizzera illegalmente.
Inoltre dagli atti di causa emerge che gli stessi hanno sempre dichiarato
la vera identità ed il loro luogo di soggiorno è sempre stato noto alle auto-
rità (cfr. preavviso positivo della SPOP del 19 ottobre 2011). Alcuni pro-
blemi sono emersi nell'ottenimento dei passaporti nazionali dei figli, ma
ciò indipendentemente dalla volontà degli interessati.
5.2
C-1509/2012
Pagina 10
5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar-
mente grave", segnatamente l'integrazione sociale, dagli atti di causa
emerge che A._______ è una persona ben inserita nel tessuto sociale del
territorio ticinese, onesta, rispettosa e attiva da 5 anni, parte dei quali co-
me volontario, nell'insegnamento della disciplina sportiva presso lo
F._______ di ... (cfr. lettera del presidente del F._______ ...). A sostegno
della sua buona integrazione "nella realtà sociale e culturale ticinese" vi è
altresì la dichiarazione del Segretario cantonale … (Sindacato …) che ne
sottolinea la personalità meritevole di piena fiducia "in ogni caso e qualsi-
asi circostanza", come pure l'attività dello stesso quale volontario a bene-
ficio della comunità locale (cfr. dichiarazione G._______ dell'8 marzo
2011). In questo contesto non possono essere condivise le allegazioni
dell'UFM che si è limitato – in maniera del tutto generica e senza fornire
una motivazione precisa – a definire il livello di integrazione "non di parti-
colare rilievo" (cfr. pag. 3 decisione UFM).
Con riferimento alla situazione di B._______, dagli atti di causa emerge
che la stessa abbia frequentato il corso di italiano per stranieri – raggiun-
gendo il livello A1, ossia il livello elementare – nel luglio/settembre 2009
(cfr. attestato SOS Ticino, del 16 settembre 2009), e che attualmente si
dedichi essenzialmente alla cura della casa e della famiglia (cfr. ricorso,
pag. 4).
5.2.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale nel tessuto eco-
nomico, dall'istruttoria emerge che B._______ non esercita alcuna attività
lavorativa professionale, mentre A._______ svolge dal giugno 2010 l'atti-
vità di operaio presso la ditta H._______ SA. In proposito il Tribunale
condivide le allegazioni dell'autorità di prime cure, circa l'assenza di un'in-
tegrazione professionale elevata; ciò è stato del resto anche ammesso
dai ricorrenti che nelle proprie allegazioni hanno riconosciuto di non po-
tersi "avvalere di una situazione professionale importante o particolar-
mente specifica" (ricorso, pag. 4).
5.2.3 Dagli atti di causa emerge altresì che, sebbene nel dicembre del
2005 A._______ abbia commesso un tentativo di furto ai danni di un
grande magazzino (generi alimentari per 72.- franchi) - senza tuttavia al-
cun deposito di querela (cfr. rapporto di segnalazione, sottrazione di poca
entità del 15 dicembre 2005) - durante la permanenza sul territorio sviz-
zero la famiglia in esame ha sempre mantenuto un buon comportamento
nel rispetto delle leggi.
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Pagina 11
5.2.4 Dall'istruttoria emerge che i ricorrenti hanno beneficiato di aiuti di
assistenza sino al 2010, dopo di che A._______ è entrato alle dipendenze
della H._______ SA ed ha potuto diventare finanziariamente autonomo
(cfr. scritto della Croce Rossa Svizzera del 3 maggio 2006 e preavviso
della SPOP del 25 ottobre 2011).
I coniugi ricorrenti hanno pure comprovato la loro buona salute, come pu-
re l'assenza di procedure esecutive o attestati di carenza beni nei loro
confronti (cfr. documentazione agli atti).
5.2.5 Con riferimento ad una reintegrazione dei genitori in Russia, il Tri-
bunale evidenzia che A._______ ha vissuto nel Paese di origine sino
all'età di 38 anni, mentre B._______ sino all'età di 33 anni, trascorrendovi
dunque l'infanzia e l'adolescenza ed apprendendo gli usi e i costumi del
Paese d'origine. Inoltre il ricorrente ha dichiarato che in Russia risiede-
rebbe ancora il fratello - anche se non ne conosce il luogo
esatto - mentre B._______ ha dichiarato che a … risiedono ancora i geni-
tori, il fratello e la sorella (cfr. verbali di audizione del 23 febbraio 2005, e
sentenza del TAF del 6 maggio 2010). Dall'istruttoria è pure emerso che,
in ..., A._______ ha dapprima svolto la professione di montatore di im-
pianti elettrici e quindi di autoriparatore (cfr. verbale di interrogatorio del
23 febbraio 2005).
5.2.6 Per quanto riguarda la situazione in cui versano i figli,
dall'istruttoria è emerso che C._______, è giunto in Svizzera nel 2005
all'età di 11 anni e mezzo, ed ha iniziato la propria scolarizzazione in Tici-
no. Egli ha successivamente completato le scuole dell'obbligo e si è iscrit-
to alla Scuola di ... di … (cfr. attestato di frequenza del 21 febbraio 2011),
che attualmente frequenta (cfr. scritto del 26 luglio 2012). Indubbi sono
stati gli sforzi intrapresi da C._______ per frequentare le scuole dell'ob-
bligo in un idioma e in un ambiente completamente nuovo. Occorre altresì
sottolineare che nonostante le difficoltà il ricorrente ha raggiunto buoni ri-
sultati, tali da permettergli l'iscrizione alla Scuola cantonale di ... di .... In
proposito il Tribunale osserva che la Maturità commerciale cantonale offre
importanti opportunità di proseguire la formazione in una università: infatti
è possibile iscriversi nella maggior parte delle facoltà delle università
svizzere e in diverse facoltà della Scuola universitaria professionale, in
particolare alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) (cfr. ). Va inoltre sottolineato che C._______
– giunto undicenne in Svizzera e oggi quasi ventenne – ha trascorso in
Svizzera quasi per intero la propria adolescenza, conoscendo gli usi e
costumi del nostro Paese, e integrandosi in modo importante (cfr. le di-
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chiarazioni del presidente del F._______ ... del 10 marzo 2011, e del se-
gretario cantonale ... dell'8 marzo 2011). Ciò detto, considerati gli sforzi di
adattamento intrapresi, i risultati ottenuti, la possibilità di utilizzare in
Svizzera la formazione acquisita, e gli anni di adolescenza ivi passati, un
ritorno di C._______ in Russia risulta essere uno sradicamento dal tessu-
to sociale e culturale inammissibile.
Quanto a D._______, va evidenziato che anch'essa – giunta all'età di 7
anni in Svizzera – ha iniziato la scolarizzazione nel nostro Paese, con le
scuole elementari e la frequenza attuale delle scuole Medie di ... (cfr. cer-
tificato del 22 febbraio 2011). Proveniente da una realtà lontana ha dovu-
to anch'essa affrontare difficoltà di adattamento costanti.
Dall'istruttoria emerge inoltre che la stessa frequenta la società di Ginna-
stica ritmica di ... dove è attiva con il gruppo alunne A (cfr. dichiarazione
del 14 marzo 2011). A differenza del fratello primogenito, D._______ non
ha ancora concluso le scuole dell'obbligo, ma ha beneficiato di una scola-
rizzazione importante in Svizzera per complessivi 7 anni. Va infine evi-
denziato – non con meno importanza – che la ragazza si trova nella me-
dia adolescenza.
Quanto alla terzogenita E._______, il Tribunale – considerata la giovane
età di 7 anni – riconosce che la stessa è legata ai genitori, i quali ne in-
fluenzano il modo di vivere e la cultura, e tramite essi al Paese d'origine.
Dall'istruttoria non è emerso inoltre che la stessa abbia iniziato la scola-
rizzazione nel nostro Paese (cfr. ricorso, pag. 2).
6.
Da quanto precede il Tribunale considera in particolare che l'integrazione
nel tessuto sociale di A._______, dei figli C._______ e della figlia
D._______, l'assenza di procedure esecutive, l'indipendenza economica
raggiunta, il rispetto delle leggi e dei principi del Paese ospitante, gli sforzi
importanti di scolarizzazione dei due primogeniti, come pure i buoni risul-
tati ottenuti da C._______ e la possibilità di proseguire per lo stesso un
percorso formativo in Svizzera, siano elementi convincenti per riconosce-
re alla famiglia un grave caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Se è pur ve-
ro che con sentenza del 6 maggio 2010 il TAF ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento esigibile, da allora sono trascorsi quasi 3 anni e il
grado di integrazione come pure la scolarizzazione, in particolare dei figli
C._______ e D._______, sono aumentati sensibilmente.
7.
In queste circostanze, il Tribunale constata che la decisione dell'UFM del
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10 febbraio 2012 viola il diritto federale segnatamente l'art. 14 cpv. 2 LAsi
(art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata, il ricorso accolto ed ai
ricorrenti rilasciato un permesso di dimora.
8.
Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'im-
porto di fr. 1'000.- versato al Tribunale dai ricorrenti il 2 aprile 2012 viene
rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, gli stessi hanno diritto alle spe-
se ripetibili, nella misura in cui hanno sopportato le spese di patrocinio
(art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]) che alla luce dell'importanza del caso e del gra-
do di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ri-
tiene eque per un importo pari a fr. 1'000.- (art. 14 TS-TAF).
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
A favore dei ricorrenti è approvato il rilascio di un permesso di dimora.
3.
Non si prelevano spese processuali. Ai ricorrenti viene rifuso l'importo di
fr. 1'000.- versato il 2 aprile 2012 quale anticipo spese.
4.
L'UFM è tenuto a versare ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Raccomandata; foglio informativo per il rimborso)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, ... (incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: