B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1509/2013
Sen t en z a d e l 7 g enna i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Markus Metz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale,
Via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 febbraio
2013).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, domiciliato a
P._______ (I), ha lavorato in Svizzera quale falegname dal 1976 al 1994,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (AVS/AI, doc. TAF 15).
Nel marzo 1994 l'assicurato ha subito un infortunio sul lavoro, di cui si è
occupato l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI, si confronti l'incarto, doc. INSAI 1-21).
A.b Su indicazione dell'INSAI (doc. 4-3), il 29 marzo 1995 l'interessato si è
annunciato all'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). L'indagine
medica svolta presso la Clinica di B._______ aveva infatti posto in evi-
denza una sindrome lombo-vertebrale cronica su degenerazioni toraco-
lombari plurisegmentali (RM del 27 gennaio 1995), stato dopo discectomia
L4/L5, insufficienza vertebrale lombare con minima instabilità del segmento
L4/5, disbalance muscolare e stato dopo infortunio del 9 marzo 1994 (doc.
14, rapporto della Clinica di B._______ del 7 febbraio 1996).
I medici avevano quindi concluso per un'incapacità al lavoro nella prece-
dente professione del 50% (doc. 14-5; doc. 3 LAINF, rapporto del servizio
di neurochirurgia dell'Ospedale regionale di Lugano, ORL, del 3 novembre
1995). Esigibili nella misura dal 50% al 75% erano state considerate attività
con cambio frequente di posizione quali quelle di sorveglianza e magazzino
(a condizione di non sollevare pesi troppo importanti), di riparazione, mon-
taggio piccoli mobili, rappresentanza, autista di piccoli veicoli con compiti
limitati di carico e scarico (doc. 19-1, complemento del 22 agosto 1996 del
servizio di neurochirurgia dell'ORL di Lugano).
Raffrontando il reddito da valido quale falegname, pari a fr. 55'419 nel
1994, con un reddito di fr. 25'800 in attività sostitutive con rendimento al
75%, il consulente in integrazione professionale aveva quindi attestato una
capacità di guadagno del 46% in attività adeguate (doc. 21, rapporto del
consulente in integrazione professionale del 20 settembre 1996).
Fondandosi sui questi dati con decisione del 6 marzo 1997, l'Ufficio dell'as-
sicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
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erogato in favore di A._______ una mezza rendita AI (con rendite comple-
tive in favore della moglie e dei due figli) a decorrere dal 1° marzo 1997 in
base ad un grado di invalidità del 55% (doc. 22, 23, 25, 26).
B.
B.a La breve procedura di revisione avviata nel 1999 non ha posto in luce
mutamenti sostanziali della capacità di lavoro dell'assicurato – che ha indi-
cato di essere senza attività (doc. 27) - per cui il diritto alla mezza rendita
AI è stato confermato il 16 dicembre 1999 dall'Ufficio AI del Canton Ticino
(doc. 29).
B.b Nel dicembre 2002 l'Ufficio AI cantonale ha avviato una seconda revi-
sione (doc. 32), dalla quale è emerso che A._______ dal 24 gennaio 1998
(doc. 34, 35) lavorava 40 ore alla settimana come custode presso il Centro
C._______ in provincia di Como, percependo un compenso netto di EUR
1.150.- al mese.
Il diritto alla prestazione AI in corso è stato nuovamente confermato dall'Uf-
ficio AI cantonale con comunicazione del 15 maggio 2003 (doc. 37).
B.c Nel 2005 l'Ufficio AI ha avviato la terza procedura di revisione, dalla
quale è nuovamente emerso che A._______ esercitava un'attività a tempo
pieno, percependo EUR 1'200.- mensili, come custode/portinaio in posi-
zione prevalentemente seduta (doc. 41, 44). Il 28 luglio 2005 l'Ufficio AI
cantonale ha nuovamente confermato informalmente il diritto alla mezza
rendita (doc. 46).
B.d Pure la quarta procedura di revisione, promossa nel 2008 (doc. 49),
constatando una situazione immutata rispetto al precedente periodo, ha
confermato il diritto alle prestazioni in corso (doc. 52).
C.
C.a Nell'aprile 2012, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la quinta procedura di
revisione (doc. 58). Nel relativo questionario l'assicurato ha dichiarato di
lavorare sempre presso il medesimo datore di lavoro e di percepire un in-
troito annuo di EUR 17'000.- (doc. 58). Il datore di lavoro dal canto suo ha
confermato la situazione (doc. 59), indicando tuttavia un reddito annuo di
EUR 28'256.- per il 2010 e EUR 28'657.- per il 2011 (retribuzioni distribuite
in 14 mensilità, per un totale di 2'064 ore lavorative annue).
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Pendente causa l'Ufficio AI ha pure disposto un esame reumatologico a
cura del dottor D._______, specialista FMH in medicina interna e malattie
reumatiche (doc. 66) e acquisito agli atti un breve rapporto neurologico del
27 settembre 2006, un rapporto d'esame fisiatrico del 21 dicembre 2006,
una lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero dal 18 al 26 ottobre
2006 per stenosi endocanalare e foraminale L5-S1 a destra operata e un
attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 12 ottobre 2006 (doc.
68-70).
C.b Il 3 ottobre 2012 il perito ha esaminato il ricorrente (doc. 72), ponendo
alcune diagnosi con ripercussione di capacità di lavoro, segnatamente sin-
drome lombo-vertebrale cronica recidivante su stato dopo discectomia L4-
L5 a destra il 26 maggio 1994, stato dopo discectomia L5-S1 a destra e
foraminotomia L5 a destra il 23 ottobre 2006, importanti alterazioni dege-
nerative a livello di L1-L2, nonché L4-L5 ed L5-S1 (doc. 73); senza influsso
sulla capacità di lavoro ha diagnosticato obesità (BMI 32,5) e tabagismo
moderato. A proposito della capacità lavorativa residua lo specialista ha
indicato che, come falegname, l'interessato presentava una limitazione
funzionale del 70%, in attività adeguate (leggere, non limitate dai problemi
cronici alla colonna vertebrale) - come quella da lui attualmente esercitata
- andava considerato abile in misura del 70% almeno (doc. 72 p. 9).
Nel rapporto finale, il Servizio medico regionale (SMR) ha aderito alla dia-
gnosi ed alle conclusioni espresse dal perito (doc. 73).
C.c Dal raffronto redditi, di tipo statistico, effettuato alfine di stabilire la per-
dita di guadagno, è risultato che, svolgendo attività adeguate in Svizzera
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 28%, tenuto conto di
una deduzione dal salario da invalido dell'8%, motivata dalla necessità di
svolgere attività leggere e da non precisati svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari (doc. 75-1).
C.d Il giorno stesso all'assicurato è stato inviato un progetto di decisione
comportante la soppressione del diritto alla rendita (doc. 74).
D.
D.a In data 25 gennaio 2013, A._______, rappresentato dal sindacato
UNIA, ha inoltrato le osservazioni al progetto, precisando che in Italia egli
percepisce un reddito usuale per la mansione svolta e che questa situa-
zione è conosciuta dall'amministrazione da anni. Lo stato di salute è inol-
tre invariato dal 1995. Non vi è pertanto motivo di procedere alla revisione
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Pagina 5
della rendita, anche perché il reddito conseguito dall'assicurato non è mai
stato preso in considerazione quale parametro per il calcolo dell'invalidità.
Inoltre a suo dire non è possibile procedere alla revisione in caso di cam-
biamento di giurisprudenza (doc. 78).
D.b Mediante decisione del 18 febbraio 2013, l'UAIE ha soppresso le pre-
stazioni percepite da A._______ con effetto dalla fine del mese che segue
quello dell'intimazione del provvedimento (doc. 84). Secondo l'amministra-
zione, svolgendo l'attività di custode e portinaio, l'assicurato ha dimostrato
di poter sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua, incremen-
tandola al 100%. Ne consegue un grado di invalidità del 28%.
E.
E.a
Con ricorso depositato il 21 marzo 2013, A._______, sempre rappresen-
tato dal sindacato UNIA, chiede al Tribunale amministrativo federale in via
principale di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ripri-
stinare il diritto alla mezza rendita di invalidità, in via subordinata l'assegna-
zione di un quarto di rendita dal 1° marzo 2013, deducendo dal reddito da
invalido una percentuale del 30% e dell'8% (doc. TAF 1). L'assicurato con-
testa da un lato che sia intervenuta una modifica della situazione di fatto,
dall'altro il calcolo del grado di invalidità, in particolar modo il reddito da
invalido appare errato. Delle censure si dirà per quanto necessario, nei
considerandi di diritto (doc. TAF 1).
E.b
Il 28 maggio 2013 l'UAIE ha trasmesso il preavviso dell'Ufficio AI del Can-
tone Ticino, il quale adduce che malgrado non vi sia alcun sensibile miglio-
ramento dello stato di salute o della capacità di guadagno ritiene giustifi-
cata la soppressione della rendita in virtù dei principi del riesame secondo
l'art. 53 cpv. 2 LPGA (doc. TAF 4 p.3 consid. 5). In effetti a partire dal 2003
l'amministrazione avrebbe commesso un errore manifesto omettendo di
convertire il salario percepito da A._______ in franchi svizzeri. Se lo avesse
fatto l'assicurato non avrebbe avuto alcun diritto alla rendita.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 28 maggio 2013, propone la reiezione
del ricorso (doc. TAF 4).
E.c
Dal canto suo il sindacato UNIA, con replica del 15 luglio 2013 (doc. TAF
9), ribadisce l'accoglimento del ricorso.
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Pagina 6
Duplicando in data 19 agosto 2013, l'Ufficio AI cantonale ripropone la reie-
zione del ricorso, così come l'UAIE (doc. TAF 11).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giu-
dica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'in-
validità possono essere contestate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sem-
pre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha inoltre versato l'anticipo di 400 fran-
chi relativo alla presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
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Pagina 7
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2).
Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del pe-
riodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina
secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove
a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
3.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel
caso di specie - oggetto del contendere essendo la soppressione della ren-
dita a far tempo dal 1° aprile 2013 - pur non avendo comportato dei cam-
biamenti rispetto al vecchio diritto in merito alla valutazione dell'invalidità.
4.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti
verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli
stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili
di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione
litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118
V 200 consid. 3a in fine).
5.
5.1 Essendo il ricorrente cittadino italiano, secondo il diritto internazionale,
è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno
1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC,
RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, dal 1° aprile 2012 l'ALC si
riferisce al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
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0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012).
Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Il rego-
lamento (CE) n. 1408/71, al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente
il 31 marzo 2012, conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
5.2 Il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispet-
tivo sistema di sicurezza sociale non pregiudica la valutazione dell'invali-
dità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 feb-
braio 2003 I 435/02). Anche dall'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'inva-
lidità di un assicurato va infatti determinato esclusivamente secondo il di-
ritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con
l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vi-
gore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'allegato V del
regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del
Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere
comunque dato per acquisito che la documentazione medica ed ammini-
strativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato membro
deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE)
n. 987/2009).
6.
Oggetto del contendere è la soppressione, a partire dal 1° aprile 2013, della
mezza rendita erogata a A._______ con effetto dal 1° marzo 1995.
6.1 Secondo l'amministrazione tale procedere si giustifica in quanto l'assi-
curato svolge attività lavorativa a tempo pieno. Non solo egli sfrutta quindi
la propria capacità lavorativa residua, stabilita nel 70% dal perito, bensì l'ha
incrementata al 100% grazie allo svolgimento di un'attività leggera ade-
guata, motivo per cui il reddito non può essere ridotto del 30%. L'UAI ad-
duce, inoltre, che, malgrado la situazione valetudinaria sia stabile, la sop-
pressione è giustificata a titolo di riesame, avendo essa omesso di conver-
tire in franchi svizzeri il reddito realizzato dall'assicurato fin dal 1998.
6.2 Dal canto suo il ricorrente sostiene da un lato che la situazione valetu-
dinaria e le conseguenze della stessa sulla capacità lavorativa sono rima-
ste pressoché invariate rispettivamente che egli svolge un'attività perfetta-
mente consona al suo stato di salute. Dall'altro ritiene che il calcolo del
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Pagina 9
grado dell'invalidità così come eseguito dall'amministrazione non è cor-
retto. In particolare il reddito da invalido va stabilito tenendo conto della
capacità lavorativa fissata dal medico, pari al 70%, in quanto egli, nell'am-
bito dell'attività esercitata, non può più svolgere attività pesanti quali puli-
zia, manutenzione e giardinaggio. Già nel 1997, inoltre, la rendita è stata
calcolata in base ai medesimi parametri. A suo dire poi va tenuto conto di
una deduzione dal reddito da invalido più elevata, pari almeno al 15%, po-
tendo egli svolgere solo attività leggere, dovendo cambiare postura di fre-
quente, per limiti funzionali, e per l'età avanzata. Egli aggiunge anche che
un cambiamento di giurisprudenza non è rilevante ai fini della revisione
della rendita e che, quindi, nel caso concreto non può essere applicata, in
seguito alla conversione del reddito da invalido percepito in Italia, la tabella
A1, in quanto in precedenza si applicava la TA13. Del resto, aggiunge, in
concreto andrebbe considerato il reddito realmente percepito.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE)
n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea che
presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un quarto
di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro
domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
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Pagina 10
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di questo
anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di gua-
dagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, pro-
vocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta propor-
zionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'uf-
ficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del
grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel mo-
mento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o al-
lorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provo-
care una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande inva-
lidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è mo-
dificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
8.2 Per l'art. 31 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, se un
assicurato che ha diritto ad una rendita consegue un nuovo reddito lavora-
tivo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta
conformemente all'articolo 17 cpv. 1 LPGA soltanto se il miglioramento del
reddito supera fr. 1'500 l'anno.
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Pagina 11
Le franchigie sul reddito previste all'art. 31 LAI in relazione alla revisione di
una rendita ("riduzione o soppressione della rendita") si applicano sola-
mente se i beneficiari percepiscono nel frattempo un reddito effettivo da
invalido o un reddito maggiore, ma non nel caso in cui è preso in conside-
razione uno stipendio a carattere puramente ipotetico (DTF 136 V 216 con-
sid. 5).
8.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su-
bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice
valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva-
riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon-
dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung-
sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerlei-
stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di
poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di
una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
8.4 L'istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifiche
riguardanti la situazione personale degli assicurati, quali lo stato di salute
e fattori economici. Non ne fanno per contro parte i dati statistici essendo
dei fattori esterni (DTF 133 V 545 consid. 7.1 pag. 548). Al riguardo il Tri-
bunale federale ha precisato - in una vertenza in cui lo stato di salute era
rimasto invariato - che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali
non giustificavano una revisione, nemmeno se, a seguito di queste modifi-
che, il valore limite veniva superato per eccesso o per difetto (DTF 133 V
545 consid. 7.3 pag. 549).
Per le stesse considerazioni, la possibilità di procedere ad una revisione
va ugualmente negata se la modifica dei soli valori statistici è di un certo
rilievo. Se infatti risulta che il motivo effettivo per una revisione del diritto
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Pagina 12
alla rendita risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile ope-
razione deve essere esclusa (sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata
in RTiD 2010 II p. 197 consid. 5.3).
8.5 Va ancora rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali, fatte salve
le disposizioni transitorie e, se del caso, la presenza di diritti acquisiti, le
decisioni inizialmente non erronee riguardanti prestazioni durevoli vanno di
regola adattate alle modifiche di legge risultanti dall'intervento del legisla-
tore (DTF 121 V 157 consid. 4a pag. 161 seg.). Per contro, una nuova
prassi amministrativa o giudiziaria non giustifica, di principio, la modifica di
prestazioni durevoli fondate su una decisione cresciuta in giudicato (DTF
129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157 consid. 4a pag. 162; 120 V 128
consid. 3b pag. 132 con riferimenti).
Anche una modifica giurisprudenziale può comportare eccezionalmente la
modifica (pro futuro) di una decisione cresciuta in giudicato se la nuova
prassi riveste una portata tale che la sua inosservanza darebbe luogo a
una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, in particolare
se la precedente prassi rimanesse valida solo per pochi assicurati (DTF
135 V 201 consid. 7.2.2 pag. 214, 227 consid. 6.2.2, 129 V 200 consid. 1.2
pag. 202; 121 V 157 consid. 4 pag. 162; 120 V 128 consid. 3c pag. 132,
115 V 308 consid. 4a/dd pag. 314). Ciò si impone segnatamente se il man-
tenimento della decisione iniziale non è assolutamente più sostenibile alla
luce della nuova giurisprudenza e se quest'ultima ha una tale portata ge-
nerale che la sua mancata applicazione in un singolo caso equivarrebbe a
privilegiare (o discriminare) l'interessato in maniera scioccante, violando il
principio della parità di trattamento (SVR 1995 IV n. 60 pag. 171 consid. 4a
pag. 173, I 382/04; RTiD 2010 II p. 197 consid. 6).
In proposito il Tribunale federale ha statuito che la nuova giurisprudenza
secondo cui non sono più applicabili i valori salariali statistici regionali, non
consente, alla luce dei principi suesposti, di adattare, a sfavore dell'interes-
sato, una decisione cresciuta in giudicato. In particolare, la nuova prassi
giudiziaria non rende insostenibili le precedenti assegnazioni di rendite fon-
date sui dati statistici salariali regionali (sentenza 9C_696/2007 succitata
pubblicata in RTiD 2010 II p. 197 consid. 6.1).
9.
9.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
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riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
9.2 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più pre-
sto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
10.
10.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108).
10.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 6 marzo 1997, tramite la quale è stata erogata una mezza
rendita AI all'assicurato ed il 18 febbraio 2013, data della decisione impu-
gnata. Di contro non possono essere ritenute decisioni a titolo d'appoggio
dell'esame comparativo le comunicazioni di conferma del diritto alla mezza
rendita AI del 16 dicembre 1999, 15 maggio 2003, 28 luglio 2005, 19 no-
vembre 2008, in quanto la procedura è stata del tutto sommaria (doc. 27,
37, 46, 52), l'Ufficio AI cantonale essendosi limitato a confermare le prece-
denti decisioni tramite semplice comunicazione.
11.
11.1 In concreto, ai fini del riconoscimento della mezza rendita AI, l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla quale
traspariva che l'assicurato era portatore di una sindrome lombovertebrale
cronica su degenerazioni toraco-lombari plurisegmentali, stato dopo di-
scectomia L4/L5, insufficienza vertebrale lombare con minima instabilità
del segmento L4/L5, disbalance muscolare, stato dopo infortunio del 9
marzo 1994 (cfr. doc. 14, rapporto della Clinica di B._______ del 7 febbraio
1996, e documentazione sanitaria contenuta nell'incarto INSAI, si confronti
consid. Ab).
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Pagina 14
Nell'attività precedentemente svolta di falegname l'assicurato era stato
considerato abile al 50%, mentre in attività adeguate in misura dal 50 al
75%. In base a questi dati, in particolare tenuto conto dell'abilità lavorativa
massima del 75% in lavori più pesanti (oltre 15 kg) era stato calcolato il
grado di invalidità del 55% (doc. 21-1).
11.2 Al momento della revisione il dottor D._______ ha rilevato segnata-
mente (doc. 72) alcune diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro,
segnatamente sindrome lombo vertebrale cronico-recidivante su stato
dopo discectomia L4-L5 a destra il 26 maggio 1994, stato dopo discectomia
L5-S1 a destra e foraminotomia L5 a destra il 23 ottobre 2006, importanti
alterazioni degenerative a livello di L1-L2, nonché L4-L5 ed L5-S1. Quali
diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro sono state indicate obesità
(BMI 32,5) e tabagismo moderato (consid. C.b).
Il perito (doc. 72) ha quindi concluso che l'interessato presentava un'inca-
pacità di lavoro come falegname (e nello svolgimento di lavori medio pe-
santi) del 70% almeno, soprattutto in ragione degli sforzi e delle posizioni
inergonomiche che tale attività implica. "Sotto l'aspetto puramente medico-
teorico egli è da considerare ancora abile al 70% allo svolgimento di una
qualsiasi attività professionale fisicamente medio-leggera, come quella da
lui attualmente svolta, che non richieda sforzi particolari per la colonna ver-
tebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori a 15 kg,movimenti ripetuti
di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergo-
nomiche), che gli permetta inoltre di cambiare frequentemente posizione
almeno ogni dieci-quindici minuti e che possa essere svolta principalmente
in posizione seduta" (doc. 72-9). Egli ha definito ideale l'attività attualmente
svolta dall'assicurato (doc. 72-8).
Anche l'Ufficio AI, tramite il suo SMR, ha ripreso e condiviso il parere del
perito (doc. 73).
12.
A proposito di un'eventuale modifica della situazione di salute e della ca-
pacità lavorativa dell'assicurato il dottor D._______, malgrado abbia atte-
stato espressamente un passeggero peggioramento intervenuto nel 2006
a causa dell' operazione per ernia discale L5-S1 a destra e importanti alte-
razioni degenerative a livello L1-L2 non presenti in precedenza (doc. 72-
7), ha dichiarato di non aver riscontrato alcun elemento che possa indicare
né un significativo miglioramento né tantomeno peggioramento delle con-
dizioni di salute, che ha considerato stabili, anche perché le patologie non
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Pagina 15
limitano l'interessato in alcun modo nello svolgimento della sua attuale at-
tività – descritta come leggera e ideale - del tutto adeguata al suo stato di
salute (doc. 72 pag. 7 e 8).
13.
13.1 Alla luce degli accertamenti medici suesposti, ben motivati, conclusivi,
in particolare sul tema del contendere, e meglio sull'eventuale modifica
della situazione di fatto rilevante, emerge quindi che la situazione valetudi-
naria dell'assicurato, malgrado il peggioramento passeggero intervenuto
nel 2006, è rimasta praticamente invariata dall'assegnazione della rendita.
Tale fatto non è del resto contestato né dall' assicurato (doc. TAF 1 p. 4) né
dall'UAI cantonale (doc. TAF 4 p. 3 consid. 5), che, in corso di causa,
chiede il riesame della rendita, non più la sua revisione.
13.2 Le ripercussioni dello stato di salute sulla capacità lavorativa hanno
per contro subito una lieve modifica, nella misura in cui il dottor D._______
ha stabilito una capacità lavorativa in attività leggere adeguate pari al 70%,
mentre in precedenza essa era pari al 62.5% in media. Tale fatto è tuttavia
irrilevante in quanto dalla decisione di concessione della rendita emerge
che allora il reddito da invalido era stato in realtà calcolato in base alla
capacità lavorativa massima possibile indicata dai medici nel 75% svolta
oltretutto non in attività leggere (come indicato dai medici), ma in lavori più
pesanti, contrariamente a quanto indicato nel progetto di decisione (doc.
21 e 22, consid. A.b e A.c). Da un punto di vista medico-teorico la situa-
zione non si è quindi modificata in misura rilevante neppure per quanto
riguarda la capacità lavorativa residua.
13.3 Concretamente tuttavia l'assicurato è stato in grado di reperire un'at-
tività lavorativa integralmente adeguata al suo stato di salute e di eserci-
tarla in modo stabile, non solo nella misura ritenuta ammissibile dai medici
(70%), ma a tempo pieno. Correttamente quindi l'amministrazione ha pro-
ceduto a verificare se tale modifica influiva pure sul grado di invalidità ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 133 V 545 consid. 6.1 - 6.3 pag. 546
segg.).
14.
In considerazione delle censure sollevate dal ricorrente in relazione alla
fissazione del reddito da invalido, va pertanto esaminato se il nuovo calcolo
dell'invalidità è conforme al diritto federale.
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Pagina 16
14.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA).
14.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI
in vigore dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi-
menti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica do-
vuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, Prati-
que VSI 2000 p. 84). Solo in assenza di documentazione economica, la
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicu-
rato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314).
14.3 L'analisi comparativa dei redditi deve essere svolta tenendo conto
dello stesso mercato del lavoro: una soluzione diversa non è ammissibile
poiché falserebbe in modo inaccettabile la situazione da porre a confronto,
viste, segnatamente, l'enorme disparità che potrebbe esistere in materia di
retribuzione, fra due mercati del lavoro diversi (DTF 110 V 273 consid. 4b,
sentenze del TF 9C_94/2009 del 29 aprile 2009 consid. 4 e 9C_ 311/2009
del 2 dicembre 2009 consid. 3.3; sentenza del TAF C-920/2013 del 23 ot-
tobre 2013).
15.
15.1
C-1509/2013
Pagina 17
15.1.1 Per stabilire il grado di invalidità dell'assicurato l'amministrazione
non ha considerato il reddito da invalido effettivamente percepito in Italia
nell'attività ideale svolta al 100% raffrontandolo con un reddito da valido
quale falegname, vigente in quella nazione, bensì ha fatto capo al mercato
del lavoro svizzero, tramite l'applicazione dei dati statistici (in particolare la
tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica TA1 relativa al 2010,
attività semplici e ripetitive, qualifica 4, doc. TAF 1, allegato A), tenuto conto
di una capacità lavorativa al 100%. Essa ha in particolare tenuto conto del
reddito relativo ad un'attività esercitata a tempo pieno, deducendo un im-
porto dell'8%, alfine di tener conto delle circostanze del caso concreto.
15.1.2 Tale agire non è tuttavia corretto. In effetti l'attività svolta dal ricor-
rente, come già indicato nei considerandi precedenti, configura da un lato
un'attività leggera e soprattutto ideale per l'assicurato, in quanto tien conto
di tutte le limitazioni di cui soffre, mentre la citata tabella comprende dispa-
rate attività, anche medio-leggere, che solo in parte risultano adeguate allo
stato di salute dell'assicurato. Del resto lo stesso perito ha indicato che, da
un punto di vista medico-teorico, per attività medio-leggere adeguate, la
capacità lavorativa residua è soltanto del 70%. In tali circostanze non è
verosimile che la capacità dell'assicurato di svolgere le attività considerate
dall'UAI sia pari al 100%.
In concreto quindi il reddito da invalido non può essere tutelato ed il ricorso
su questo tema va accolto. All'UAI si prospettano due possibilità: da un lato
far capo al mercato del lavoro italiano oppure dall'altro, in applicazione del
mercato del lavoro svizzero, stabilire, sottoponendo il quesito ad un me-
dico, in quale misura l'assicurato è in grado di esercitare le attività previste
alla tabella in esame.
15.2 Come censurato dal ricorrente, anche la deduzione dell'8% (3% per
attività leggere e 5% per non precisati svantaggi salariali derivanti da con-
tingenze particolari) non è tutelabile.
15.2.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati-
stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa-
zione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare global-
mente. Il Tribunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A se-
conda della loro incidenza, può essere che la persona assicurata, anche in
C-1509/2013
Pagina 18
un mercato del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario
medio sfruttando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75consid. 5b/aa
in fine pag. 80). La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata
di caso in caso e complessivamente, non separatamente, in maniera sche-
matica, sommando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80).
Va da sé che i fattori estranei all'invalidità di cui è già stato tenuto conto
con il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 135 V 297; 134 V 322).
È in ogni modo compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso,
del giudice di merito, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che
quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione
senza fondati motivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.; cfr. pure
DTF 129 V 472 che conferma questi principi).
Nella sua prassi il Tribunale federale applica abitualmente dei multipli di 5
quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza
del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente.
L'applicazione di tassi più frazionati si rivela invece problematica poiché
siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche diffi-
cilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. ULRICH MEYER, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010,
pag. 314). Per il Tribunale federale questo argomento rappresenta già va-
lido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione (sentenza
del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
15.2.2 Già solo per il fatto che l'amministrazione non ha scelto un multiplo
di 5 è pertanto lecito in concreto scostarsi dal valore considerato. Inoltre la
motivazione di parte delle deduzioni, oltre a essere del tutto vaga e quindi
insufficiente ai sensi del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), non emerge
dalla decisione, bensì unicamente da un foglio allegato al progetto di deci-
sione (doc. 74 e 75). Tenuto conto delle numerose limitazioni di cui soffre
l'assicurato, la deduzione apportata dall'amministrazione appare poi parti-
colarmente severa, mentre l'importo, pari al 15%, proposto dal ricorrente,
60 anni nel 2013, data della soppressione della rendita, appare giustificato.
Egli può infatti svolgere solo attività di tipo leggero (le attività a cui fa riferi-
mento il dato statistico si riferiscono anche ad attività più pesanti, sentenza
del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.7), non può eseguire
movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in
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Pagina 19
posizioni inergonomiche, deve cambiare di frequente posizione - ogni dieci
quindi minuti - deve lavorare prevalentemente in posizione seduta (doc.
72-9).
Su questo tema il ricorso è pertanto fondato, mentre la decisione impu-
gnata non può essere confermata.
15.3 Va ancora aggiunto che in occasione della revisione l'UAI ha verosi-
milmente applicato una tabella differente da quella utilizzata nella prima
decisione. L'Ufficio AI sembra infatti aver tenuto conto del cambiamento di
giurisprudenza che non permette più di applicare le tabelle regionali (ta-
belle RSS, TA13, doc. TAF 1, allegato A p. 2), ma impone l'applicazione di
quelle nazionali (TA 1). Seppure non emerge chiaramente dall'incarto – non
è stato infatti indicato nella decisione di assegnazione della rendita quali
dati sono stati utilizzati nel 1997, ma unicamente l'anno di riferimento
(1994) - i dati statistici applicati per stabilire il grado di invalidità nel 1997 si
riferivano molto verosimilmente alla tabella regionale, applicata regolar-
mente in quegli anni dal Canton Ticino (anche doc. TAF 1, allegato A; si
confronti sul tema consid. 8.5).
Tale circostanza appare avvallata dall'evoluzione dei redditi di confronto. Il
reddito da valido al 100% è aumentato di soli fr. 7'077 (fr. 55'419 nel 1994
e 62'496 nel 2010), mentre l'incremento del reddito da invalido (valore al
100%) è pari al doppio, segnatamente a fr. 14'793 (da fr. 34'400 a fr. 49'193
nel 2010). Se così fosse la soppressione della mezza rendita AI potrebbe
essere riconducibile per la maggior parte ad un fattore esterno di per sé
irrilevante e solo minimamente ad un miglioramento effettivo della capacità
lavorativa. Tale modo di procedere, tuttavia, non è conforme alla giurispru-
denza del Tribunale federale (RTiD 2010 II p. 197 consid. 3.2-7), il quale
ha statuito che se il motivo effettivo per una revisione del diritto alla rendita
risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile operazione
dev'essere esclusa (consid. 5.3). In occasione della fissazione del grado di
invalidità, l'Ufficio AI dovrà tener conto di detta giurisprudenza ed eventual-
mente tener conto per entrambi i redditi da porre a confronto le tabelle na-
zionali.
15.4 Infine il calcolo del grado di invalidità si basa sui dati in vigore nel
2010, mentre la soppressione della rendita interverrebbe a far tempo dal
1° aprile 2013 (si confronti in proposito DTF 129 V 122, sentenza del TF
8C_290/2007 dell'8 luglio 2008 consid. 3). Anche per questi motivi il grado
di invalidità dev'essere ricalcolato tenuto conto dei dati economici relativi al
2013.
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Pagina 20
15.5 In conclusione il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata
annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca il grado
di invalidità e l'eventuale diritto alla rendita di A._______ dopo il 1°aprile
2013 in base ai criteri indicati nei considerandi.
16.
16.1 Non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA e art. 37 LTAF).
L'anticipo di fr. 400 versato il 3 settembre 2013 viene restituito al ricorrente.
16.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per spese indispensa-
bili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria di ricorso e di replica, si giustifica ri-
conoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000,
da porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 18 febbraio
2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla
rendita di invalidità di A._______ dal 1° aprile 2013.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali
corrisposto il 3 settembre 2013 di fr. 400 è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr 1'000 a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
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Pagina 21
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: