B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1514/2011
S e n t e n z a d e l l ' 11 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del 1° febbraio 2011.
C-1514/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
come operaio edile dal 1983 al 1992, versando i relativi contributi obbliga-
tori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI;
doc. 7). Il 20 novembre 2009, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 5), la cui i-
struzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 26 maggio 2010 (doc. 9), dal
quale risulta che l'assicurato ha lavorato in Italia, quale operaio edile, atti-
vità descritta come pesante, otto ore al giorno per quaranta ore settima-
nali, dal 25 settembre 2006 al 31 ottobre 2009, quando è stato licenziato,
con un'interruzione per ragioni di salute protrattasi dal 23 settembre 2008
al 20 settembre 2009, attività ripresa a contare dal 21 settembre 2009
con compiti più leggeri (sorveglianza di cantieri e controllo del carico e
dello scarico di merci), e che egli ha percepito da ultimo un salario di
EUR 8.25 al giorno, 1'719.27 al mese e 13'894.60 all'anno (nel maggio
2010 egli avrebbe ottenuto la stessa rimunerazione oraria e mensile, ma
un salario annuo di EUR 20'631.24),
- il questionario per l'assicurato, del 27 maggio 2010 (doc. 10), da cui si
evincono grosso modo gli stessi dati di quelli contenuti nel questionario
per il datore di lavoro, oltre al fatto che l'interessato ha frequentato le
scuole medie superiori e che è stato licenziato a causa di problemi di sa-
lute dovuti ad un tumore,
- un referto anatomico del 1° ottobre 2010 (doc. 11), facente stato di un
melanoma cutaneo del dorso di tipo Clark III allo stadio T2a,
- un rapporto dell'…(…) di Milano, relativo ad un ricovero protrattosi dal
27 al 29 ottobre 2008 (doc. 12 e 13), nel corso del quale l'assicurato è
stato sottoposto ad un intervento chirurgico di incisione ed escissione di
cute-sottocute del dorso con esposizione della fascia muscolare (radica-
lizzazione e biopsia),
- una relazione di dimissione clinica, con la relativa cartella, concernente
un ricovero presso la … di Milano, protrattosi dal 5 al 7 gennaio 2009
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(doc. 15 a 21), durante il quale l'assicurato ha subito un intervento chirur-
gico di dissezione inguino-iliaco-otturatoria destra (asportazione in blocco
del pannicolo adiposo peri-vasale comprendente tutto il pacchetto linfo-
nodale),
- un referto del 19 marzo 2010 (doc. 22), in cui è riferita la presenza di un
linfedema dell'arto inferiore destro in soggetto operato di asportazione di
melanoma nella regione dorsale e linfoadenectomia,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 24 dicembre 2009 (doc. 23), diagnosticante esiti da escis-
sione di melanoma cutaneo del dorso e di dissezione inguino-iliaco-
otturatoria destra, di lombalgia con episodi di sciatalgia sinistra e di mo-
desta ernia discale paramediana sinistra a modesto impegno funzionale.
Nella perizia è inoltre esposto, nel quadro di condizioni di salute migliora-
te, che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente attività leggere,
senza controindicazioni, come pure il suo ultimo lavoro, per il quale è cio-
nondimeno valutato un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del
68%.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, internista,
il quale, mediante rapporto del 1° luglio 2010 (doc. 25), ha ritenuto la dia-
gnosi di melanoma maligno del dorso di tipo Clark III T2N1 M0, di linfe-
dema dell'arto inferiore destro dopo dissezione inguino-iliaco-otturatoria
("curage ganglionnaire") e di ernia discale paramediana sinistra, specifi-
cando che non sussiste alcuna incapacità lavorativa per l'attività abituale,
leggera ed esercitata in posizione alternata. Il medico dell'UAIE ha inoltre
rilevato che l'assicurato ha ripreso il suo lavoro dopo l'esecuzione dell'in-
tervento di dissezione inguino-iliaco-otturatoria destra, non spiegandosi
però l'interruzione dell'attività lavorativa dal 23 settembre 2008 al 30 set-
tembre 2009, per cui ha richiesto i rapporti oncologici o dermatologici re-
lativi al decorso delle affezioni diagnosticate.
L'UAIE ha di seguito ottenuto diversa documentazione medica, la mag-
gior parte della quale già agli atti (doc. 27 a 45), che il dott. C._______ ha
vagliato dettagliatamente per giungere alla conclusione, nel suo rapporto
finale del 10 dicembre 2010 (doc. 47), che il melanoma si trova in remis-
sione totale, non essendovi stati episodi recidivanti, e che il linfedema,
quale unico handicap risultante dal trattamento dello stesso melanoma,
necessita o ha necessitato unicamente di quattro sedute di drenaggio
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all'anno e non di nove come d'abitudine, nonché dell'uso di una calza ela-
stica. Il medico dell'UAIE ha quindi formulato un'incapacità lavorativa del-
lo 0% dal 6 marzo 2009, riferendosi espressamente alle conclusioni con-
tenute nella perizia E 213 del dott. B._______ riguardo all'ultima occupa-
zione dell'assicurato, considerata essere leggera, e proposto un periodo
di convalescenza di due mesi dopo l'intervento di dissezione inguino-
iliaco-otturatoria destra, ossia dal 5 gennaio al 5 marzo 2009, come pure
per il primo intervento di questo tipo effettuato il 28 ottobre 2008, dimodo-
ché ha ammesso in definitiva un'incapacità lavorativa totale dal 28 ottobre
2008 al 5 marzo 2009.
Il 16 dicembre 2010 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di deci-
sione (doc. 48), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'interessato non
essendosi manifestato, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il
1° febbraio 2011 (doc. 52).
C.
Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'8 marzo 2011,
chiedendo sostanzialmente, previo annullamento della stessa, che gli sia
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità da maggio 2010.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 14 aprile 2011, postulandone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione avversata.
Il ricorrente ha informato questo Tribunale, il 24 maggio 2011, di non pote-
re ancora replicare, essendo in attesa di nuova documentazione medica.
In seguito, con lettera del 21 giugno 2011, il Patronato INCA ha comuni-
cato di non più difendere gli interessi del ricorrente.
D.
Con decisione incidentale del 23 giugno 2011, questo Tribunale ha invita-
to il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 21 luglio
2011.
Diritto:
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1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art.
59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
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Pagina 6
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore
per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
C-1514/2011
Pagina 7
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende, in con-
creto, fino al 1° febbraio 2011, data della decisione qui avversata. Il giudi-
ce delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Egli può
tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione im-
pugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento re-
trospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V
138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumula-
tivamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile pren-
dere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione so-
ciale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'As-
sociazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
C-1514/2011
Pagina 8
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
C-1514/2011
Pagina 9
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 con-
sid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'in-
teressato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera comple-
C-1514/2011
Pagina 10
ta i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte
le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle corre-
lazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclu-
sioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V
160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, se-
condo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il me-
dico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, il ricorrente ha cessato la sua attività di operaio edile il
31 ottobre 2009 e, da allora, apparentemente, non ha più ripreso alcuna
attività lucrativa, per cui occorre fondarsi sui documenti medici al fine di
valutare la sua capacità lavorativa.
9.2 Ora, nella documentazione medica all'incarto e, essenzialmente,
nella perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 24 dicembre 2009 (doc. 23), e nei rapporti del dott.
C._______, medico dell'UAIE, del 1° luglio e 10 dicembre 2010 (doc.
25 e 47), sono diagnosticati degli esiti da escissione di melanoma
cutaneo del dorso e di dissezione inguino-iliaco-otturatoria destra con
conseguente linfedema, una lombalgia con episodi di sciatalgia sinistra
ed una modesta ernia discale paramediana sinistra di vecchia data.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per
cui il collegio giudicante non può che adottarla.
9.3 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate,
il dott. B._______ ha stabilito, nella sua perizia E 213, che il ricorrente
è in grado di svolgere regolarmente attività leggere, senza
controindicazioni, come pure il suo ultimo lavoro, per il quale ha
cionondimeno valutato, secondo il diritto italiano, un grado d'invalidità
del 68%, senza alcuna spiegazione per giustificare un tale valore.
Dal canto suo, dopo avere rilevato che il melanoma si trova in remissione
totale, non essendovi stati episodi recidivanti, e che il linfedema dell'arto
inferiore destro, la cui sola conseguenza è peraltro la necessità di usare
una calza elastica, è stato trattato unicamente con quattro sedute di dre-
naggio all'anno e non nove come d'abitudine, il dott. C._______ ha formu-
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Pagina 11
lato un'incapacità lavorativa dello 0% a contare dal 6 marzo 2009, tenen-
do conto di un periodo di convalescenza di due mesi dopo l'intervento di
dissezione inguino-iliaco-otturatoria destra, ossia dal 5 gennaio al 5 mar-
zo 2009, come pure per il primo intervento di questo tipo effettuato il 28
ottobre 2008, per un'incapacità lavorativa totale durante il lasso di tempo
dal 28 ottobre 2008 al 5 marzo 2009.
9.4 Ne discende che il collegio giudicante non può che aderire alla
valutazione del dott. C._______, corrispondente fondamentalmente a
quella del dott. B._______, e ritenere il ricorrente capace di continuare
ad esercitare il suo ultimo lavoro di operaio edile (attività leggera in
posizione alternata) senza alcuna restrizione di natura funzionale.
10.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 1° febbraio 2011 deve esse-
re confermata e il ricorso respinto.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le com-
petenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicura-
zioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 21 luglio 2011.
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Pagina 12
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al ricorren-
te indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-1514/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 21 luglio 2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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