Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1519/2010
Sen t e n z a d e l 2 3 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine HirsigVouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 18 febbraio 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato …, coniugato e padre di una figlia, ha
lavorato in Svizzera, come operaio, dal 1972 al 1994, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 142).
Il 10 settembre 2001, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), in seguito ad una stenosi aortica, una domanda di rendita
d'invalidità svizzera, la quale era stata respinta dall'UAIE con decisione
su opposizione dell'11 dicembre 2003, cresciuta in giudicato senza
essere stata impugnata (doc. 1 a 49).
Il 21 giungo 2005, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurato aveva
presentato una seconda domanda di rendita, facendo valere la nota
patologia cardiaca ed una depressione, il cui rigetto era stato pronunciato
dall'UAIE il 15 dicembre 2006. Il ricorso contro questa decisione,
presentato dall'assicurato il 26 gennaio 2007 e completato il 7 marzo
seguente, era stato respinto dal Tribunale amministrativo federale con
sentenza del 14 novembre 2008, nella quale era stato cionondimeno
preso atto di un possibile peggioramento dello stato di salute
dell'interessato, dimodoché l'incarto era stato trasmesso all'UAIE affinché
considerasse l'istanza del 7 marzo 2007 come una nuova domanda
d'invalidità (doc. 53 a 98).
B.
Istruendo la nuova domanda di rendita, l'UAIE si è procurato la
documentazione sottoesposta:
una presa di posizione del dott. B._______, medico dell'UAIE, del 4
marzo 2009 (doc. 100), nella quale è richiesta l'esecuzione di una perizia
cardiologica e di una perizia psichiatrica,
il questionario per l'assicurato, del 16 ottobre 2009 (doc. 115), dal quale
risulta che quest'ultimo ha effettuato un apprendistato e lavorato in diversi
settori in Svizzera, che ha cessato di lavorare come dipendente, in un
calzaturificio in Italia, otto ore al giorno durante quaranta ore settimanali,
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per un salario mensile di EUR 1'000., il 28 maggio 2002, e che
percepisce una pensione d'invalidità civile italiana,
una cartella di dimissione clinica dopo un intervento di sostituzione
valvolare aortica con protesi meccanica, eseguito in Italia il 15 settembre
2004 (doc. 117), il cui decorso postoperatorio è definito esente da
complicanze di rilievo,
una cartella di dimissione clinica, munita di molteplici referti d'esami
cardiologici, dopo un ricovero in Italia protrattosi dal 10 al 17 marzo 2009
(doc. 118), nella quale è riportata, in sostanza, la diagnosi principale di
sindrome coronarica acuta con dislipidemia,
un rapporto ospedaliero del 23 marzo 2009 (doc. 119), diagnosticante
una cardiopatia ischemica e valvolare e una recente sindrome coronarica
acuta con modificazioni evolutive del quadro enzimatico, correlata a
stenosi serrata in immagini riferibili a trombosi dell'arteria interventricolare
(IVA),
un certificato medico del 27 aprile 2009 (doc. 120), riportante la diagnosi
di cardiopatia ischemica e valvolare con recente sindrome coronarica
acuta per stenosi serrata, d'iperdislipidemia, d'ipertensione arteriosa, di
broncopatia cronica, di spondiloartrosi diffusa del rachide in toto, di
gastroduodenite cronica e di sindrome ansiosodepressiva reattiva,
un rapporto ospedaliero del 19 giugno 2009 (doc. 121), corredato di un
referto d'esame di prova da sforzo, in cui è riportata la nota diagnosi
cardiologica,
un certificato medico del 2 luglio 2009 (doc. 122), pressoché identico a
quello del 27 aprile 2009,
una perizia pluridisciplinare del "…" (...; doc. 123 a 125), redatta dai
dott.ri C._______, Capo clinica, e D._______, psichiatra, il 30 settembre
2009, sulla base di un rapporto psichiatrico dello stesso dott. D._______
e di un rapporto cardiologico del dott. E._______, entrambi stilati il 14
settembre 2009 (doc. 123 e 124), dopo esame dell'assicurato avvenuto il
24 agosto 2009.
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
di coronaropatia monovasale con esiti da posa di Stent sull'arteria
intraventricolare anteriore (marzo 2009), di esiti da stenosi valvolare
aortica sulla valvola bicuspide (1999) con impianto di una protesi
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valvolare meccanica di tipo StJude (2004), e di disturbi ansiosi e
depressivi con sintomatologia attuale leggera, susseguenti ad un disturbo
dell'adattamento con reazioni ansiose e depressive dal 2004, come pure
la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, d'ipertensione
arteriosa, di spondiloartrosi non sintomatica, d'ernia inguinale, d'artrosi
generalizzata poco sintomatica, di difficoltà d'adattamento ad una nuova
fase di vita e di angosce d'abbandono dovute alla partenza da casa
durante l'infanzia ("départ du foyer pendant l'enfance").
Nella perizia è valutata, dal punto di vista somatico, a decorrere dal 2004,
una piena capacità lavorativa in attività, senza compiti pesanti, quali
magazziniere ("manutentionnaire"), come verosimilmente l'ultima
occupazione dell'assicurato in calzaturificio, o autista, purché non sia
previsto il trasporto di persone, mentre dal punto di vista psichico è
stimata un'incapacità lavorativa approssimativa del 20%, ossia una
capacità lavorativa residua dell'80%,
una decisione dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC), del 30
ottobre 2009 (doc. 128), accordante all'assicurato un'indennità giornaliera
di Fr. 48. durante il periodo dal 23 al 26 agosto 2009,
uno scritto dell'assicurato del 27 ottobre 2009 (doc. 131), in cui è fatto
valere un aggravamento dello stato di salute, con allegata una procura a
favore del Patronato INCA,
uno scritto del Patronato INCA, del 29 ottobre 2009 (doc. 132 e 133),
con allegata una copia del certificato medico del 27 aprile 2009, già agli
atti.
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta all'esame del proprio
servizio medico, nella persona del dott. B._______, il quale, mediante
presa di posizione del 27 novembre 2009 (doc. 134), ha espresso la
diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di coronaropatia
monovasale con esiti da infarto miocardico, da angioplastica con posa di
Stent, da sclerosi della valvola aortica (1999) con impianto di una valvola
meccanica (2004), e di disturbo ansiosodepressivo con sintomatologia
attuale leggera, nonché la diagnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa,
d'ipertensione arteriosa, di spondiloartrosi, d'ernia inguinale e di
manifestazioni artrosiche degenerative delle articolazioni. Il medico
dell'UAIE ha peraltro formulato un'incapacità lavorativa del 20%
nell'ultima attività ed in occupazioni confacenti, senza controindicazioni,
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quali operaio di fabbrica, portinaio, sorvegliante di parcheggi o
magazziniere, e ciò a decorrere dal 2004.
Il 3 dicembre 2009 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 135), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Dopo avere chiesto ed ottenuto una copia della perizia del ... ed una
proroga del termine per presentare le proprie osservazioni (doc. 136 a
139), l'assicurato ha annunciato, con scritto del 2 febbraio 2010 (doc.
140), di rinunciare a prendere posizione sul progetto di decisione.
Il 18 febbraio 2010 l'UAIE ha così emanato una decisione di rigetto della
domanda di rendita d'invalidità (doc. 141).
D.
Contro questa decisione, per il tramite del Patronato INCA, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 marzo 2010,
chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia attribuita una
mezza rendita d'invalidità, o di grado superiore, a decorrere da marzo
2006, ed ha esibiti tre documenti medici, di cui due già agli atti, il terzo
essendo una relazione clinica del 3 marzo 2010, nella quale è riassunta
l'anamnesi ed è specificato che, nel periodo dal novembre 2007 al
novembre 2008, la patologia cardiaca del ricorrente, caratterizzata da
dispnea ingravescente notturna e dispnea per sforzi lievi, corrispondeva
alla classe III della NYHA (New York Heart Association).
Il dott. B._______ si è pronunciato su questa relazione clinica il 23 giugno
2010 (doc. 144), rilevando, con espresso riferimento al rapporto peritale
del ..., che la dispnea in essa evidenziata è più l'effetto di una
disabitudine allo sforzo e, eventualmente, di un'autolimitazione, che non
l'effetto della patologia cardiaca, ed ha perciò confermato la propria
valutazione del caso.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 12 luglio 2010, chiedendo che sia respinto
con la conseguente conferma della decisione avversata.
Replicando brevemente il 7 settembre 2010, il ricorrente ha ribadito le
proprie conclusioni.
E.
Con decisione incidentale del 9 settembre 2010, questo Tribunale ha
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invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 300.. Il relativo pagamento è stato effettuato il 28
settembre 2010.
Nel frattempo, il 14 settembre 2010, il ricorrente aveva prodotto nuova
documentazione medica, ossia due rapporti ospedalieri del 10 aprile,
rispettivamente del 28 maggio 2010, il primo facente stato di un fegato e
di un epatocoledoco di dimensioni superiori alla norma e di un
ispessimento della colecisti, il secondo diagnosticante un'idrope della
colecisti in terapia anticoagulante, ed un referto d'esame di prova da
sforzo, del 2 settembre 2010, in cui è riportato che la capacità funzionale
è fortemente limitata, in presenza di disturbi di tipo angina pectoris, con
un'impressione complessiva non conclusiva, il test essendo stato
arrestato a causa di dispnea e facile stancabilità.
Il dott. B._______ ha preso nuovamente posizione sul caso il 13 ottobre
2010 (doc. 146), sottolineando, in particolare, che il referto d'esame di
prova da sforzo non apporta nuovi elementi a favore della tesi
dell'esistenza di un'insufficienza coronarica, ed ha perciò ribadito il
proprio apprezzamento della situazione.
Mediante breve duplica del 27 ottobre 2010, l'UAIE ha così riaffermato le
proprie conclusioni tendenti al rigetto del ricorso ed alla conferma della
decisione impugnata.
Il 1° novembre 2010 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, una copia della duplica.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300., relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
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principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1°
gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad almeno una mezza rendita
d'invalidità.
5.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, come risulta dalla sentenza di questo Tribunale del 14
novembre 2008 (doc. 98), il complemento al ricorso presentato dal
ricorrente il 7 marzo 2007 funge da nuova domanda di rendita. Questo
Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto
ad una rendita il 7 marzo 2006 (ossia dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita fosse
sorto tra tale data e il 18 febbraio 2010, data della decisione dell'UAIE. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A
partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi
durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006
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). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n°
1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo
il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
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Pagina 11
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
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consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1. In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalla perizia pluridisciplinare dei dott.ri C._______ e
D._______, medici del ..., del 30 settembre 2009 (doc. 123 a 125), e dalla
presa di posizione del dott. B._______, medico dell'UAIE, del 27
novembre 2009 (doc. 134), risulta la diagnosi, con influenza sulla
capacità lavorativa, di coronaropatia monovasale con esiti da posa di
Stent sull'arteria intraventricolare anteriore (marzo 2009), di esiti da
stenosi valvolare aortica sulla valvola bicuspide (1999) con impianto di
una protesi valvolare meccanica di tipo StJude (2004), e di disturbi
ansiosi e depressivi con sintomatologia attuale leggera, susseguenti ad
un disturbo dell'adattamento con reazioni ansiose e depressive dal 2004,
come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa,
d'ipertensione arteriosa, di spondiloartrosi non sintomatica, d'ernia
inguinale, d'artrosi generalizzata poco sintomatica, di difficoltà
d'adattamento ad una nuova fase di vita e di angosce d'abbandono
dovute alla partenza da casa durante l'infanzia ("départ du foyer pendant
l'enfance").
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal
ricorrente, il collegio giudicante non può che aderirvi.
9.2. Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di
carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
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nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
10.1. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate
sulla capacità lavorativa del ricorrente, la perizia del ... fa stato, dal punto
di vista somatico, a decorrere dal 2004, di una piena capacità lavorativa
in attività non pesanti, quali magazziniere, operaio in calzaturificio o
autista senza trasporto di persone, mentre dal punto di vista psichico è
stimata un'incapacità lavorativa approssimativa del 20% al massimo,
ossia una capacità lavorativa residua dell'80%.
Sul piano cardiologico, nella perizia è rilevato che la stenosi valvolare
aortica apparsa nel 1999, la quale ha necessitato la posa di una valvola
meccanica nel 2004, è evoluta in modo favorevole con una frazione
d'eiezione normale, il trattamento anticoagulante, ipolipemico,
vasodilatatore e betabloccante, di cui beneficia attualmente il ricorrente,
essendo perfettamente adeguato ai rischi di complicazione a lungo
termine, e che la prognosi è piuttosto favorevole. Rispetto alla
coronaropatia monovasale con esiti da posa di Stent, nella perizia è
sottolineato che il bilancio cardiologico è molto rassicurante, considerato
che l'ecocardiografia mostra che la protesi valvolare si trova in posizione
corretta senza segni di disfunzione, che la funzione sistolica del ventricolo
sinistro è al limite inferiore della norma (48%) e che i segni d'insufficienza
diastolica con disturbi moderati di riempimento sono discreti. I periti, dopo
avere ancora rilevato che l'elettrocardiogramma della prova da sforzo,
malgrado le difficoltà d'esecuzione della stessa dovute alla debolezza
degli arti inferiori del ricorrente e alla sua dispnea, non ha presentato
anomalie, hanno affermato che la cardiopatia valvolare palesa
un'evoluzione pienamente favorevole in seguito alla posa della protesi
valvolare e che la trombosi dell'arteria interventricolare anteriore
(cardiopatia ischemica) è stata trattata con successo nel marzo 2009. I
periti hanno concluso la loro discussione del caso, dal punto di vista
somatico, evidenziando che la dispnea constatata durante la prova da
sforzo sembra essere più l'effetto di una disabitudine agli sforzi
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("déconditionnement à l'effort") e, eventualmente, di un'autolimitazione,
che non l'effetto della patologia cardiaca.
Sul piano psichico, nella perizia è rivelata una certa vulnerabilità
personale del ricorrente, dovuta ad esperienze vissute nell'infanzia, in
particolare i diversi cambiamenti familiari legati all'emigrazione dei
genitori in Svizzera, vulnerabilità che non ha però mai presentato i
caratteri di una patologia psichiatrica, né prima né dopo l'insorgenza dei
problemi somatici. A questo proposito, i periti hanno specificato che il
ricorrente è confrontato ad un'alterazione del suo funzionamento psichico
in seguito alla patologia cardiaca sviluppatasi dal 2004, corrispondente ad
un disturbo dell'adattamento con reazione mista ansiosa e depressiva, il
quale è suscettibile di influire sulla capacità lavorativa al massimo nella
misura del 20%, da intendersi essenzialmente come diminuzione del
rendimento, senza escludere tuttavia che, nella fase più intensa dei
disturbi ansiosodepressivi, la capacità lavorativa abbia potuto ridursi del
30%.
Dal canto suo, il dott. B._______ ha ripreso in toto le conclusioni
contenute nella perizia del ..., formulando quindi un'incapacità lavorativa
del 20% nell'ultima attività ed in occupazioni confacenti, senza
controindicazioni, quali operaio di fabbrica, portinaio, sorvegliante di
parcheggi o magazziniere, e ciò a decorrere dal 2004. Egli ha confermato
a due riprese, il 23 giugno e il 13 ottobre 2010 (doc. 144 e 146),
nell'ambito della presente procedura, il proprio apprezzamento del caso.
10.2. Visto quanto precede, il collegio giudicante non ha nessun motivo di
dubitare delle conclusioni, chiare e prive di contraddizioni, espresse nella
perizia del ... e adottate senza riserve dal medico dell'UAIE, dimodoché
considera che l'incapacità lavorativa del ricorrente è pari al 20%
nell'ultima attività ed in occupazioni confacenti non pesanti, quali operaio
di fabbrica, portinaio, sorvegliante di parcheggi o magazziniere, e ciò con
effetto dal 2004.
Ne discende che il ricorrente non ha diritto ad una rendita d'invalidità
svizzera (v. consid. 7).
11.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
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consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 18 febbraio 2010 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 300. sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 28
settembre 2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300. sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 28
settembre 2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
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l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: