B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-15/2015
Sen t en z a d e l 1 8 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Italia),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 20 novembre 2014).
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Fatti:
A.
A.a Il 10 maggio 1994, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone
B._______ (CCC-B._______) ha respinto la domanda tendente all’otteni-
mento di una rendita d’invalidità formulata da A._______ – cittadina sviz-
zera, nata il (…) 1956 – conto tenuto di una residua capacità lavorativa del
90% nelle attività abituali di commessa e operaia in fabbrica di apparecchi
elettronici (doc. 1 pagg. 1 e segg., doc. 26 pagg. 69 e segg. e doc. 54 pag.
200 [da marzo del 1993, l’interessata avrebbe altresì lavorato unicamente
al 25%, per due ore al giorno, quale ausiliaria alle pulizie {doc. 20 pag.
47}]), residua capacità lavorativa determinata nella perizia del 1° aprile
1994 dal C._______ (C._______), sulla base delle seguenti diagnosi: con
influsso sulla capacità lavorativa, stato dopo resezione e calcificazioni ten-
dine sopraspinoso spalla destra, leggera sindrome di impingement sot-
toacromiale spalla destra con degenerazione del tendine sopraspinoso ed
epicondilite radiale gomito sinistro; senza influsso sulla capacità lavorativa,
piccola ernia ombelicale asintomatica. È stata ritenuta altresì una controin-
dicazione per i lavori pesanti che richieda di tenere le braccia in posizione
elevata per tempi prolungati (doc 20 pag. 46 a 57). Con sentenza del 5
marzo 1996, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il
ricorso presentato dall’interessata e confermato la decisione del 10 maggio
1994 (doc. 34 pagg. 84 e segg.). Tale sentenza è cresciuta incontestata in
giudicato.
A.b Nel corso dell’anno 2010, l’assicurata si è trasferita in Italia (doc. 59
pag. 211 e doc. 60 pag. 212).
B.
B.a Il 26 settembre 2012, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha ricevuto una seconda domanda dell’interessata
tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’in-
validità (doc. 36 pagg. 92 e segg. e doc. 39 pag. 132).
B.b Nel corso dell’istruttoria, l’autorità inferiore ha assunto agli atti diversa
documentazione, in particolare:
il formulario “Rapporto medico” del 12 ottobre 2012 del dott.
D._______, specialista in medicina interna (doc. 41 pagg. 139 e
segg.);
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il questionario per il datore di lavoro del 5 novembre 2012 (doc. 44
pagg. 183 e segg.), dal quale emerge che l’interessata ha lavorato
dal 2 gennaio 2000 al 23 agosto 2010 in qualità di ausiliaria di puli-
zia in ragione di 10 ore a settimana, ossia in misura del 24% (10
ore a settimana / 42 ore [lavoro a tempo pieno nell’azienda] x 100
= 24%) e che il contratto di lavoro è stato sciolo il 21 gennaio 2011;
numerosi rapporti di data intercorrente da agosto 2007 a luglio 2014
della dott.ssa E._______, specialista in neurologia, medico curante;
nonché
l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’econo-
mia domestica del 27/28 maggio 2014 (doc. 64 pagg. 219 e segg.),
secondo cui è risultata un’incapacità lavorativa del 40% nelle atti-
vità domestiche.
B.c Dal rapporto finale del 23 aprile 2013 del Servizio medico regionale
(SMR) nonché dalle successive annotazioni del 4 agosto 2014 e dell’11
agosto 2014 del dott. F._______ risultano quali diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa una polineuropatia assonale sensitivo-motoria arti infe-
riori con possibile componente disautonomica nonché una leggera sin-
drome di impingement alla spalla destra con degenerazione del tendine
sopraspinoso; quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, uno
stato dopo chemio e radioterapia per un tumore del retto, uno stato dopo
decompressione tunnel tarsale nel 2006 e una sindrome ansiosa. Il citato
medico SMR ha quindi ritenuto un’incapacità lavorativa totale nell’attività
abituale dal 24 agosto 2010 e continua. Ha tuttavia ritenuto che in un’atti-
vità sostitutiva adeguata, sedentaria, molto leggera e rispettosa dei limiti
funzionali riscontrati, non fosse data alcuna incapacità lavorativa da agosto
del 2010, ma una del 35% (intesa come riduzione del rendimento) a decor-
rere da aprile 2014. Ha peraltro ritenuto un’incapacità del 40% nello svol-
gimento delle abituali mansioni domestiche. Quali limitazioni funzionali
sono state indicate “carico massimo di 2 kg, alternanza di postura al biso-
gno, necessità di pause supplementari; solo attività strettamente sedenta-
rie, molto leggere, non lavori sopra altezza piano tavolo. Ha peraltro rite-
nuto che per le mansioni di casalinga vi erano impedimenti negli sposta-
menti, nel mantenimento della posizione eretta prolungata, nel salire e
scendere le scale e nel portare la spesa, fermo restando al necessità di
maggiori approfondimenti in merito (doc. 54 pagg. 200 e segg., doc. 68
pag. 231 e doc. 73 pag. 236).
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B.d Il 27 maggio 2014 è stata effettuata un’inchiesta economica per le per-
sone che si occupano (anche) dell’economia domestica (di seguito: inchie-
sta domiciliare). L’assistente sociale che ha effettuato tale inchiesta ha con-
cluso ad un grado d’impedimenti complessivo del 40% per lo svolgimento
delle abituali mansioni di casalinga (doc. 64).
B.e Con progetto di decisione del 12 agosto 2014, l’autorità inferiore ha
prospettato il respingimento della domanda tendente all’ottenimento di pre-
stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Per la determinazione
del grado d’invalidità l’amministrazione ha eseguito il calcolo secondo il
metodo misto. Nel caso concreto ha ritenuto l’interessata salariata nella
misura del 24% e casalinga per il restante 76%. Ne è risultato un grado
d’invalidità del 31% dal 24 agosto 2010 al 31 marzo 2014 e del 38% dal 1°
aprile 2014 e continua (doc. 75 pagg. 240 e segg.; cfr. anche doc. 74 pagg.
237 e segg. [foglio di calcolo]).
B.f L’interessata ha quindi trasmesso all’autorità inferiore la valutazione
ambulatoriale, datata 19 agosto 2014, della dott.ssa E._______, medico
curante, specialista in neurologia. Nella stessa è stata posta la diagnosi
principale di “plessopatia lombosacrale bilaterale e neuropatia bilaterale
del nervo sciatico di origine indeterminata, DD post-attinica od infiammato-
ria in paziente con: ispessimento a carico del plesso lombosacrale e del
nervo sciatico bilaterale, di origine indeterminata e stato dopo radioterapia
sul pelvis per un tumore del retto negli anni ’90, nonché dolore all’anca
sinistra con probabile strappo muscolo-tendineo degli estensori, del semi-
tendinoso, semi-membranoso e capo lungo del bicipite”. Il medico curante
ha prescritto una terapia di riabilitazione intensiva c/o la G._______ a (…),
nonché indicato la necessità di organizzare una visita ortopedica per il do-
lore al ginocchio destro di nuova insorgenza (doc. 76 pagg. 244 e seg.).
B.g Con annotazione del 16 settembre 2014, il medico del SMR ha ritenuto
che dalla documentazione trasmessa non risultava alcuna sostanziale mo-
difica dello stato di salute e che, durante il soggiorno alla G._______, sa-
rebbe stato da ritenere un periodo d’incapacità lavorativa totale (doc. 79
pag. 248).
B.h Con decisione del 20 novembre 2014, l’UAIE ha respinto la domanda
dell’interessata tendente all’ottenimento di una rendita d’invalidità svizzera.
Secondo l’autorità inferiore – considerato l’interessata salariata nella mi-
sura del 24% e casalinga per il restante 76% – calcolo per la valutazione
del grado d’invalidità secondo il metodo misto, ripreso dal progetto di deci-
sione, deriva un grado d’invalidità del 31% dal 24 agosto 2010 al 31 marzo
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2014 e del 38% dal 1° aprile 2014 e continua, valori insufficienti per l’ero-
gazione di una rendita per l’invalidità svizzera (doc. 82 pagg. 254 e segg.).
C.
C.a Il 2 gennaio 2015, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 20 novembre
2014, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei
fatti giuridicamente rilevanti. Ha indicato che i forti dolori alle gambe causati
dai problemi ortopedici non le permettono di mantenere la posizione seduta
a lungo, e che a causa di gravi disturbi dell’equilibrio ha frequenti cadute
per cui può camminare con l’utilizzo di stampelle, ciò che potrebbe limitare
la ricerca di un posto di lavoro. Al gravame ha allegato della documenta-
zione ortopedica di data intercorrente dal 28 febbraio 2014 al 20 ottobre
2014 (che non figura agli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore), nei
quali figurano le affezioni di uno strappo muscolare del capo prossimale
del semitendinoso, semimembranoso e capo lungo del bicipite nel settem-
bre 2013, di gonartrosi, nonché di dolori cronici al ginocchio destro (DD:
lesione del menisco laterale; doc. TAF 1 e allegati).
C.b Con versamento del 27 gennaio 2015, l’insorgente ha corrisposto
fr. 400.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese proces-
suali (doc. TAF 3).
C.c Con risposta al ricorso del 4 maggio 2015, l’autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata con-
formemente all’allegato preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità
del Cantone B._______ (Ufficio AI) del 30 aprile 2015. Detto Ufficio ha os-
servato che il medico del SMR ha ritenuto – nell’annotazione del 28 aprile
2015 e dopo avere chiesto alla dott.ssa E._______ di pronunciarsi quanto
alla capacità lavorativa dell’interessata in attività sostitutive adeguate dal
punto di vista ortopedico – che la documentazione medica trasmessa in
fase ricorsuale non permette di oggettivare un persistente impedimento or-
topedico che riduca ulteriormente la capacità lavorativa dell’interessata
(doc. TAF 8 e allegati).
C.d Nella replica del 12 giugno 2015, la ricorrente si è riconfermata nelle
allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha fatto valere nella sostanza
che da parecchi anni sta lottando contro la malattia, che quest’ultima la sta
debilitando, che fa molta fatica a fare qualsiasi movimento, che deve aiu-
tarsi con le stampelle e che è spesso molto stanca senza un motivo parti-
colare e conseguentemente deve sdraiarsi. In siffatte condizioni, non vede
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come qualcuno possa assumerla per un’occupazione lavorativa (doc. TAF
11).
C.e Con duplica del 30 giugno 2015, l’UAIE, conformemente all’allegato
preavviso dell’Ufficio AI del 26 giugno 2015, ha riproposto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 13 e allegato).
Copie della menzionata duplica, nonché dell’allegato preavviso, sono state
trasmesse per conoscenza alla ricorrente con provvedimento del 9 luglio
2015 (doc. TAF 14).
C.f Con scritto del 17 novembre 2017, la ricorrente ha sollecitato l’evasione
del gravame. (doc. TAF 18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu-
gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri-
spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA)
– è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 gennaio 2015
(doc. TAF 3), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto il richiesto anti-
cipo di fr. 400.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 21 cpv.
3 e 63 cpv. 4 PA).
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Pagina 7
2.
2.1 La ricorrente è cittadina svizzera (doc. 37) residente in uno Stato mem-
bro della Comunità europea (Italia), per cui è applicabile, di principio, l’ALC
(RS 0.142.112.681 [cfr. DTF 143 V 81]).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
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Pagina 8
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nella fattispecie in esame, la domanda di rendita è stata presentata
il 26 settembre 2012. Ne discende che in concreto si applicano di principio
le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le di-
sposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap-
plicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 novembre
2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
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Pagina 9
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
La ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di
contribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando
che ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità dei contributi per più di un anno (cfr. doc. 36 pagg. 92 e segg. e
doc. 44 pagg. 183 e segg.).
5.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di una nuova do-
manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do-
manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi-
ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare
questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova
decisione con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta
in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle
prove e determinazione del grado d'invalidità (cfr. sentenza del TF
9C_418/2015 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 con rinvii e 4.3; DTF 130 V
108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv.
2 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto
delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 2 OAI è at-
tenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il con-
vincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione
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Pagina 10
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.
Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del
TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una
nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le alle-
gazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non do-
vesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori in-
dagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare
che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto
più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allega-
zioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un
certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispet-
tare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2
con rinvii). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di
una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di sif-
fatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid.
2b).
6.
Dal momento che è infine entrata nel merito della seconda domanda di
rendita presentata dall’insorgente, all’autorità inferiore incombeva, in ana-
logia ad una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA, di esaminare se tra la
situazione esistente al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stato oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso
di specie la decisione del 10 maggio 1994 (confermata con sentenza del
TCA del 5 marzo 1996), e la situazione al momento dell’emanazione della
decisione qui impugnata, del 20 novembre 2014, è intervenuta una signifi-
cativa modifica del grado d’invalidità (cfr. sentenze del TF 9C_421/2014
del 21 luglio 2014 consid. 3 e 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2
e 4.3).
7.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
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Pagina 11
7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in pre-
visione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett.
a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invali-
dità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b).
7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
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8.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
8.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
8.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
9.
Nel caso concreto, occorre innanzitutto esaminare se l’istruttoria effettuata
dall’autorità inferiore sia sufficiente, o meno – dal profilo dell’art. 43 LPGA
in combinazione con gli art. 57 e 59 LAI – per poter statuire sulla nuova
domanda di rendita presentata dalla ricorrente (ricevuta dall’autorità infe-
riore medesima il 26 settembre 2012).
9.1 Questo Tribunale rileva che dalla documentazione medica agli atti al
momento dell’emanazione delle decisione dell’Ufficio AI del 10 maggio
1994, (di respingimento della prima domanda di rendita) risultava la se-
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guente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “Status post. rese-
zione calcificazione tendine sopraspinoso spalla destra, leggera sindrome
di impingement spalla destra, con degenerazione del tendine sopraspinoso
ed epicondilite radiale gomito sinistro. Quanto alle diagnosi senza inci-
denza sulla capacità lavorativa è stata indicata una piccola ernia ombeli-
cale asintomatica (cfr. lett. A.a del riassunto dei fatti della presente sen-
tenza).
9.2 Dalla documentazione medica relativa alla seconda domanda di ren-
dita presentata dall’insorgente nel settembre 2012 risultano delle nuove
patologie, segnatamente di natura neurologica (in particolare una polineu-
ropatia assonale sensitivo-motoria arti inferiori, le cui prime manifestazioni
risalgono all’agosto del 2007 [doc. 38 e segg.] e sovrapposta sofferenza
neurogena acuta e cronica nel territorio del nervo sciatico [doc. 57 pag.
207] esiti da intervento decompressivo del tunnel tarsale [doc. 42 pag.
178]), ortopedica-reumatologica (dolore all’anca sinistra con probabile
strappo muscolo tendineo degli estensori, del semi-tendinoso, semi-mem-
branoso e capo lungo del bicipite; problemi al ginocchio, in particolare in-
stabilità del ginocchio destro su rottura del legamento crociato anteriore
[doc. 47, 57, 63 e76], forte sospetto di lesione manico di cestello del meni-
sco mediale del ginocchio destro e marcata condropatia retropatellare [re-
ferto del 20 settembre 2014 dell’Ospedale regionale di (…), Servizio di chi-
rurgia e ortopedia {doc. TAF 1}) e psichica (sindrome ansiosa [doc. 54}]).
Dalle carte processuali risulta anche la seguente diagnosi aggiuntiva ri-
spetto a quelle ritenute nel 1994: esiti da chemio e radioterapia per un tu-
more del retto (nel 1995 e1996 [da allora apparentemente in remissione]
doc. 42 pag. 157 e 57 pag. 207).
9.3 Se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal
punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute
suscettibile di incidere in procedura di revisione sulla residua capacità la-
vorativa – come nel caso di specie – il grado d'invalidità deve essere sta-
bilito nuovamente, e liberamente, sulla base di fatti accertati in maniera
corretta e completa, dunque senza vincoli a precedenti valutazioni dell'in-
validità (DTF 141 V 9 con rinvii).
9.4 È incontestato – né appare esservi motivo per questo Tribunale di in-
tervenire d’ufficio sulla questione – che nella precedente attività di ausiliaria
alle pulizie la ricorrente risulta inabile al lavoro al 100% a decorrere da
agosto 2010 (cfr. rapporto finale SMR del 23 aprile 2013 [doc. 54 pagg. 200
e segg.]; l’interruzione di detta attività lavorativa è intervenuta il 23 agosto
2010 [cfr. questionario del datore di lavoro del 5 novembre 2012 {doc. 44}]).
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9.5 Per quanto concerne la capacità lavorativa in attività sostitutive ade-
guate rispettivamente la capacità di svolgere le consuete mansioni di ca-
salinga, questo Tribunale osserva tuttavia quanto segue.
9.5.1 Il medico del SMR (cfr. il rapporto finale del 23 aprile 2013, nonché le
sue susseguenti annotazioni del 4 e dell’11 agosto 2014), ha ritenuto, in
attività adeguata strettamente sedentaria molto leggera e rispettosa dei li-
miti funzionali, una capacità lavorativa totale dall’agosto 2010 e un’incapa-
cità lavorativa del 35% (intesa come riduzione del rendimento) a decorrere
dal 1° aprile 2014 e continua. Al riguardo, il medico del SMR ha indicato di
avere considerato un aumento dei disturbi dell’interessata sulla base
dell’ultimo controllo di aprile 2014 presso la dott.ssa E._______, specialista
in neurologia (doc. 68 pag. 231). L’impedimento nello svolgimento delle
mansioni di casalinga è stato, fissato dal medico SMR, nel 40% da agosto
2010 in virtù del rapporto sull’inchiesta domiciliare del 28 maggio 2014
dell’assistente sociale H._______ (doc. 64 e 68). In applicazione del me-
todo misto, l’autorità inferiore ha poi determinato un grado di invalidità com-
plessivo del 31% dal 24 agosto 2010 al 31 marzo 2014 e del 38% dal 1°
aprile 2014 (v. decisione impugnata [doc. 83]).
9.5.2 Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale non può
condividere le conclusioni del medico del SMR – riprese nella decisione
impugnata – in quanto, da un lato, le stesse si fondano, dal profilo medico,
su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente (v. con-
sid. 9.5.2.1 del presente giudizio). Dall’altro lato, non sono state indicate le
attività sostitutive esigibili nonostante la complessità della situazione me-
dica della ricorrente rispettivamente le limitazione funzionali ritenute né è
stato effettuato un esame, tanto meno serio, sulla questione di sapere se
la residua capacità lavorativa medico-teorica ritenuta per l’insorgente sia
ancora effettivamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro (cfr.
consid. 9.5.2.2 della sentenza). Infine, il rapporto dell’inchiesta domiciliare
non è fondato su un sufficiente accertamento dei fatti rispettivamente non
è convincente nelle sue conclusioni sul grado dell’impedimento ad eserci-
tare le consuete mansioni di casalinga (consid. 9.5.2.3).
9.5.2.1 Quanto alle affezioni di cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale
osserva che il medico del SMR ha ritenuto, quale diagnosi principale con
influsso sulla capacità lavorativa, una polineuropatia assonale sensitivo-
motoria agli arti inferiori con possibile componente disautonomica e, quale
ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, una leggera sin-
drome di impingement alla spalla destra con degenerazione del tendine
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sopraspinoso. Infine, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavora-
tiva, il medico del SMR ha segnalato uno stato dopo chemio e radioterapia
per un tumore del retto, uno stato dopo decompressione del tunnel tarsale
nel 2006 e una sindrome ansiosa (cfr. doc. 54 pagg. 200 e segg.). Ora – e
anche volendo prescindere dal fatto che gli specialisti neurologi dell’Ospe-
dale regionale di (…), curanti della ricorrente, dopo numerose investiga-
zioni, hanno infine ritenuto, nelle valutazioni ambulatoriali del 6 maggio e
19 agosto 2014, delle diagnosi, non coincidenti, o comunque non perfetta-
mente coincidenti, con quelle del medico SMR, ossia: “plessopatia lombo-
sacrale bilaterale e neuropatia bilaterale del nervo sciatico di origine inde-
terminata, DD post-attinica od infiammatoria in paziente con: ispessimento
a carico del plesso lombosacrale e del nervo sciatico bilaterale, di origine
indeterminata e stato dopo radioterapia sul pelvis per un tumore del retto
negli anni ’90 (doc. 76 pagg. 244 e seg. nonché doc. TAF 8) – questo Tri-
bunale rileva che nonostante l’evidente complessità della situazione me-
dica della ricorrente (con affezioni di carattere neurologico, ortopedico-reu-
matologico, oncologico e psichiatrico) e le possibili/probabili interazioni tra
le diverse affezioni di cui soffre l’insorgente (peraltro più volte richiamate
dagli specialisti neurologi dell’Ospedale regionale di (…) presso i quali l’in-
sorgente è stata curata dal 2007 [cfr., fra l’altro, doc. 62 pag. 216, doc. 63,
doc. 67 e doc 84 pag. 263), non è dato sapere per quale motivo nel caso
di specie l’autorità inferiore abbia rinunciato a far eseguire una perizia plu-
ridisciplinare prima di emanare la decisione impugnata. Alcuna spiega-
zione precisa e convincente al riguardo è desumibile dalla decisione impu-
gnata stessa né la stessa è ricavabile da altri atti di causa. Ciò premesso,
non era consentito al medico SMR di trarre conclusioni definitive sulla re-
sidua capacità lavorativa della ricorrente in attività sostitutive adeguate. Le
stesse sono altresì basate unicamente sulle conclusioni – peraltro non
sempre univoche (indicazione di una totale incapacità lavorativa, doc. 62
pag. 215 e 76 pag. 245 [valutazione ambulatoriale quest’ultima del 19 ago-
sto 2014]) – della dott. E._______, neurologa curante della ricorrente
stessa, secondo cui da un profilo però esclusivamente neurologico, la re-
sidua capacità lavorativa dell’insorgente in attività sostitutive adeguate
strettamente sedentarie poteva essere ritenuta del 60-70%. Peraltro, e
contrariamente a quanto indicato dal medico SMR nell’annotazione del 4
agosto 2014 (doc. 68), non è possibile allo stato attuale degli atti di causa
far risalire un peggioramento dello stato di salute della ricorrente, per
quanto attiene alla possibilità di esercitare un’attività sostitutiva adeguata,
da aprile 2014, data dell’ultimo controllo della neurologa dott. E._______.
Da un lato, non vi è agli atti di causa trasmessi a questo Tribunale dall’au-
torità inferiore un documento di valutazione della menzionata specialista
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dell’aprile 2014. Dall’altro lato, sull’evoluzione dello stato di salute neurolo-
gico dell’insorgente vi sono agli atti documenti che fanno apparire un peg-
gioramento già prima di aprile 2014 (cfr., fra l’altro, doc. 47 pag. 192 e seg.
nonché doc. 57 pag. 207 e segg.). Già per queste gravi lacune nell’istrut-
toria di causa, la decisione impugnata merita di essere annullata.
9.5.2.2 Non è altresì stato indicato dal medico SMR – né al riguardo si tro-
vano indicazioni precise e concludenti in altri atti di causa, tanto meno da
parte di una o un consulente in integrazione professionale – quali precise
attività la ricorrente potrebbe ancora esercitare nonostante le affezioni di
cui soffre e le limitazioni funzionali ritenute (solo attività strettamente se-
dentaria molto leggera, carico massimo di 2kg, alternanza della postura al
bisogno, necessità di pause supplementari), fermo restando che la neuro-
loga medesima ha indicato che sussistono delle limitazioni anche per le
attività in posizione seduta dovuta segnatamente ai dolori all’anca (doc. 67
[valutazione della specialista del 28 luglio 2014]). Stante la complessità
della situazione medica della ricorrente e la natura progressiva della ma-
lattia neurologica, un accertamento preciso delle attività meramente se-
dentarie e molto leggere (doc. 54 pag. 202) non può essere semplicemente
presunta, fermo restando la questione di sapere se esistono veramente in
un mercato equilibrato del lavoro delle attività molto leggere, e non sempli-
cemente leggere, come quelle di cui alla tabella TA1 dell’Ufficio federale di
statistica utilizzata per determinare il salario (in particolare da invalido) di
persona che non esercita più alcun attività lavorativa. Peraltro, con riferi-
mento alla problematica legata alla questione di sapere se la residua ca-
pacità lavorativa medico-teorica dell’insorgente è ancora sfruttabile in un
mercato equilibrato del lavoro, né il medico SMR né l’autorità inferiore
hanno ritenuto di doversi determinare, tanto meno con la dovuta preci-
sione. A torto. Certo, riguardo all'esigibilità e alla possibilità per la ricorrente
di cercare un nuovo impiego in un mercato equilibrato del lavoro, va ricor-
dato che al momento determinante in cui è stato accertato, purtroppo non
in modo sufficiente, che l'esercizio di un'attività lucrativa sostitutiva è ragio-
nevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457), ed am-
mettendo che tale data fosse il rapporto medico della dott.ssa E._______
del 28 luglio 2014, l’insorgente aveva 57 anni e 8 mesi. Dal profilo dell'età,
le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per
mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità non erano
pertanto realizzate (v. sentenza del tribunale federale 9C_13/2007 consid.
4.3.). Tuttavia, nel caso concreto, in assenza di qualsivoglia accerta-
mento/determinazione in merito alle concrete attività sostitutive suscettibili
di entrare in linea di considerazione, dovendo riconoscere una difficoltosa
collocabilità della ricorrente dovuta comunque al fattore età e ritenuto che
C-15/2015
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in virtù delle risultanze del caso di specie non è consentito concludere ge-
nericamente che alla medesima si presentava nel momento determinante
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche
sufficientemente specificate) che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (ibidem),
discende che non era consentito di rinunciare ad una concreta e seria ana-
lisi riguardo alla possibilità e all’esigibilità per la ricorrente di cercare rispet-
tivamente trovare un nuovo impiego in un’attività sostitutiva adeguata in un
mercato del equilibrato del lavoro.
9.5.2.3 Infine, anche l’inchiesta domiciliare effettuata nel caso di specie si
fonda su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr.
rapporto del 28 maggio 2014 [doc. 64]. Per quanto attiene allo statuto della
ricorrente (quota parte salariate: 24%; quota parte casalinga: 76%) dal rap-
porto d’inchiesta domiciliare non risulta essere stata formulata una precisa
domanda alla ricorrente medesima sulla quota parte che avrebbe ulterior-
mente dedicato ad un’attività lavorativa salariata senza problemi di salute.
Dallo stesso emerge in merito unicamente che “L’assicurata esercitava
un’attività parziale come ausiliaria di pulizia, attività che ha abbondonato
nell’agosto 2010”, indicazione troppo generica ed imprecisa per potere pre-
sumere che la questione è stata sufficientemente approfondita in tutti i suoi
aspetti nell’ambito della menzionata inchiesta domiciliare. Anche volendo
prescindere da ciò, l’inchiesta domiciliare è comunque carente sia poiché
basata su accertamenti medici insufficienti (cfr. consid. 9.5.2.1 del presente
giudizio), sia perché determina la percentuale degli impedimenti nell’eser-
cizio delle consuete mansioni di casalinga in un modo che non convince
neppure nella misura in cui fondato sugli accertamenti medici allo stato di
allora degli atti di causa (non è peraltro dato sapere se prima di effettuare
l’inchiesta domiciliare, l’assistente sociale abbia esaminato tutti i documenti
medici agli atti fino a quel momento, non essendoci al riguardo un’indica-
zione precisa e dettagliata nel rapporto dell’inchiesta domiciliare). Basti al
proposito rilevare che al momento dell’effettuazione dell’inchiesta domici-
liare era comunque acquisito che la ricorrente era incapace al lavoro nella
misura del 100% come ausiliaria di pulizie. Ciò premesso, è incomprensi-
bile che nell’ambito dell’inchiesta domiciliare, l’assistente sociale respon-
sabile abbia concluso ad un’incapacità del 50% – e non del 100% – per lo
svolgimento della mansione di pulizia dell’appartamento. A prescindere
dall’assenza di una precisa spiegazione al riguardo nel rapporto d’inchiesta
domiciliare medesimo (ed anche nella decisione e nei successivi allegati di
causa dell’amministrazione), questa notevole discrepanza non trova co-
munque una sufficiente giustificazione nel fatto che la ricorrente può distri-
C-15/2015
Pagina 18
buire come meglio crede (nel tempo) i lavori di pulizia nel proprio apparta-
mento già perché detti lavori di pulizia non sono medicalmente esigibili.
Non soccorre l’amministrazione nella spiegazione della notevole discre-
panza di valutazione sulla questione, neppure l’evocata – in modo molto
generico – esigibilità della collaborazione del coniuge della ricorrente nelle
pulizie a carattere stagionale, fermo restando che anche un leggero au-
mento dell’incapacità a svolgere le pulizie dell’appartamento da 50 a 60%
– tutt’altro che improbabile già in virtù delle risultanze processuali al loro
stato attuale – avrebbe come conseguenza il raggiungimento della soglia
minima del 40% per poter beneficiare di un quarto di rendita anche in ap-
plicazione del metodo misto con quota parte salariata del 24% e quota
parte casalinga del 76% (che resta ancora da verificare più in dettaglio).
Peraltro, anche la determinazione degli impedimenti nella preparazione dei
pasti e nella pulizia della cucina, fissata nel 40%, non appare né sufficien-
temente motivata né tenere conto adeguatamente della situazione medica
della ricorrente (con inesigibilità totale delle mansioni di pulizia). In tale con-
testo, nell’inchiesta domiciliare appare essere stato conferito un eccessivo
peso al ruolo e agli obblighi del coniuge della ricorrente, le cui frequenti
assenze dal domicilio per motivi professionali, accennate genericamente
anche nel rapporto d’inchiesta domiciliare oltre che nella valutazione am-
bulatoriale della dott.ssa E._______ del 6 maggio 2014 (doc. 63, pag. 218),
devono essere adeguatamente acclarate e poi debitamente tenute in con-
siderazione.
10.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 20 novembre 2014, fondata
su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti nel senso
precedentemente indicato al considerando 9.5, viola il diritto federale ed
incorre nell’annullamento.
11.
11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa
sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a com-
pletare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo
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stato di salute della ricorrente, segnatamente con una perizia interdiscipli-
nare in ambito neurologico, ortopedico-reumatologico e psichiatrico non
essendo sufficiente esaminare le affezioni mediante perizie isolate (cfr.
sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii
e sentenza del TAF C-6436/2014 del 10 luglio 2017 consid. 11.1) e con
ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute della
ricorrente dovesse rendere necessario. Qualora risultasse nuovamente
una residua capacità lavorativa medico-teorica in attività sostitutive ade-
guate, l’autorità inferiore dovrà poi far accertare, da una o un consulente in
integrazione professionale, quali siano concretamente dette attività sosti-
tutive adeguate e se la residua capacità lavorativa medico-teorica sia an-
cora sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro (consid. 9.5.2.2 della
presente sentenza). Infine, ed in ogni caso, dovrà far eseguire una nuova
inchiesta domiciliare che dovrà determinare con la dovuta precisione (e
necessari accertamenti completivi), da un lato, lo status della ricorrente e,
dall’altro lato, gli impedimenti allo svolgimento delle mansioni di casalinga
(cfr. consid. 9.5.2.3 del presente giudizio).
11.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accerta-
menti complementari (che avrebbero già dovuto essere esperiti prima
dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile de-
terminarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante, sullo statuto della ricorrente e sull’incidenza dell’af-
fezione di cui soffre sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal pro-
filo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza
con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto
l’esperimento di una perizia interdisciplinare mai effettuata e chiaramente
necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di
causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore
avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata,
gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di
causa prima dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. il conside-
rando 9.5 del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto
modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e
13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale
accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la solu-
zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera-
mente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono
C-15/2015
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sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione
(cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministra-
zione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale
istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo
di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità
e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio
appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto
ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ri-
corso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti
fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con
rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C-1722/2015 del 16 gennaio 2019 con-
sid. 11.2 con rinvii]).
11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 20 novembre 2014 l’autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dalla ricorrente.
12.
12.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 27 gennaio 2015, sarà restituito alla ricorrente allorquando
il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da man-
datario professionale e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle
spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla presente pro-
cedura di ricorso, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64
PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-15/2015
Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 20 novembre
2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda
al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 27
gennaio 2015, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formula-
rio “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF.
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: