Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1521/2011
Sen t e n z a d e l 1 ° d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen,
decisione dell'8 febbraio 2011.
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Fatti:
A.
L'8 dicembre 2010, B._______, cittadina del Kosovo nata il …, ha
presentato una domanda di visto presso la Rappresentanza svizzera a
Pristina con lo scopo di entrare nello spazio Schengen al fine di visitare,
per un periodo di tre mesi, i suoi famigliari residenti in Svizzera. Con
decisione del 13 dicembre seguente la suddetta Rappresentanza ha
rifiutato di concedere un visto all'interessata, considerato che la sua
intenzione di lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto
non poteva essere stabilita con certezza.
Contro questa decisione, l'11 gennaio 2011, B._______ ha interposto
opposizione presso l'UFM.
Il 12 gennaio 2011 l'Ambasciata svizzera ha informato l'UFM di non poter
considerare sufficientemente garantita l'uscita dalla Svizzera della
richiedente, vedova e residente da sola in Kosovo. Ha inoltre menzionato
che due precedenti richieste presentate nel 2010 erano state respinte per
due volte dall'Ambasciata ed una volta dall'UFM.
B.
Con decisione dell'8 febbraio 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione
dell'11 gennaio 2011 e ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen. A sostegno delle proprie argomentazioni
l'UFM ha sottolineato che la legislazione sugli stranieri non prevede un
diritto ad entrare nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche
qualora la persona interessata adempia a tutte le condizioni d'entrata. Un
visto non è inoltre concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese
d'origine non è garantito, sia a causa della situazione politica e
socioeconomica prevalente in tale Stato, sia a causa della sua situazione
personale. In concreto, considerati tutti gli elementi dell'incarto, l'UFM,
rifacendosi alle conclusioni della Rappresentanza elvetica, ha sostenuto
di non poter ritenere sufficientemente garantita la partenza al termine del
soggiorno in Svizzera, non potendo escludere che la richiedente, una
volta entrata nello spazio Schengen, non desideri protrarre il soggiorno
nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che conosce
in Patria. Quanto alla sua situazione familiare, l'UFM ha osservato che
l'interessata, rimasta vedova e in età avanzata, vive sola, tre dei suoi figli
risiedono in Svizzera e percepisce una rendita mensile estremamente
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modesta. Nel corso del 2010 due domande di rilascio di un visto d'entrata
nello spazio Schengen sono state respinte dall'ambasciata e una volta
dall'UFM. Ritenuta la prassi restrittiva in materia, il desiderio di recarsi in
Svizzera per fare visita ai figli non basta per giustificare il rilascio di un
visto.
C.
Con scritto del 7 marzo 2011, rimesso alle Poste il giorno successivo, un
figlio della richiedente, A._______, ha interposto ricorso contro la
suddetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la
concessione dell'autorizzazione d'entrata. A sostegno del proprio
gravame, fa valere che la richiesta di visto soddisfa completamente i
requisiti di legge e che un'assicurazione medica di viaggio valida sarebbe
stata stipulata non appena si avrà la certezza di ottenere il visto. Il
ricorrente ritiene la decisione discriminatoria, rilevando come, in casi
analoghi, sarebbero stati rilasciati dei visti. Osserva inoltre che la
richiedente, nonostante le dichiarazioni contenute nella richiesta di visto
ha due figlie – con una delle quali ha degli stretti legami affettivi che
vivono nella stessa località (Leskovec) e altri parenti in Kosovo. Oltre ad
una rendita estremamente modesta, essa percepisce dai figli quanto le
necessita per vivere agiatamente. Nel 2002 la richiedente aveva ottenuto
un visto ed era rientrata nel rispetto dei termini; sebbene nel 2010 le
precedenti richieste siano state respinte, siccome non vi erano sufficienti
garanzie, il problema sarebbe ora risolto dato che i tre figli residenti in
Svizzera sono disposti a portarsi garanti per il soggiorno della madre.
Allega i certificati di nascita delle sorelle C._______ (1966) e D._______
(1975).
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 3
maggio 2011, l'UFM ha postulato al reiezione del gravame. Esso ha
ribadito quanto asserito nella decisione dell'8 febbraio 2011, aggiungendo
inoltre che la presenza dei figli in Svizzera potrebbe rappresentare un
ulteriore motivo per tentare di prolungare la permanenza nello spazio
Schengen. Inoltre vista la sua età, la richiedente appartiene ad una
categoria di persone suscettibili di necessitare cure mediche anche
importanti. La ricorrente potrebbe essere legittimamente tentata di
prorogare il soggiorno con lo scopo di beneficiare di un migliore sistema
medico e sanitario di quello presente nel suo Paese. L'UFM ha infine
precisato che non sono messe in causa la buona fede dei richiedenti né
quella dei loro ospitanti in Svizzera.
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E.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 16
maggio 2011, il ricorrente ha ribadito in parte quanto asserito nel suo
ricorso e facendo rilevare che nessuno straniero può dare la garanzia
assoluta di partire entro i termini prescritti. Ribadisce che la richiedente
intende ritornare in Patria, unico luogo dove potrebbe vivere,
indipendentemente dalla situazione economica, dove è nata e cresciuta,
di cui conosce la lingua e le abitudini e dove si trovano una parte dei suoi
cari.
F.
Con duplica del 6 giugno 2011, l'autorità di prime cure ha confermato la
decisione dell'8 febbraio 2011 e le osservazioni del 3 maggio 2011.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), in
conformità dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM il quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF
possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4. Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
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federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia
di diritto concernente gli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata nello
spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente
adempia a tutte le condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la
Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità
amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere
discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo
straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma
speciale del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo
alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327 nonché DTF
135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).
4.
Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale
concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera,
per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non
prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
5.
5.1. Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera
rispettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi
necessitano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e,
se richiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1
dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del
visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento
[CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere
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Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 132] e l'art. 2 del
regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
[GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 14]).
5.2. Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. ac del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice
dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 158]). I cittadini di
Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono
comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la
Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1
Codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati
nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e
non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere
Schengen).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro
interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene
giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art.
5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
7.
L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un
visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 17, per quanto riguarda la fonte
integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Kosovo figura
in questo allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto.
8.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interessata
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l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente
assicurata la sua partenza. Occorre dunque esaminare se la stessa,
considerati tutti gli elementi agli atti, appare disposta a ritornare nel suo
Paese d'origine dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv.
2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le garanzie
necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen,
l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di una
situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione
politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza e
dall'altra parte sulla situazione personale, familiare e professionale della
persona interessata. In tal senso tutti gli elementi del caso concreto
devono essere presi in considerazione.
8.1. Il 17 febbraio 2008 il Parlamento kosovaro ha dichiarato
l'indipendenza del Paese, il quale, il 26 febbraio 2008, è stato
riconosciuto dalla Svizzera e, nel frattempo, da altri 76 Stati. La
ricostruzione dell'amministrazione e delle infrastrutture è in corso,
coadiuvata da organizzazioni internazionali e coalizioni di stati. Sotto il
profilo economico, il Kosovo non è tuttavia ancora stato in grado di creare
una dinamica di crescita. Con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite di
€ 1'850.00 la Repubblica del Kosovo rimane uno dei Paesi più poveri
d'Europa. In effetti, sebbene negli ultimi anni si siano verificati dei
miglioramenti, il 45 % della popolazione vive al di sotto della soglia della
povertà nazionale e il 17 % si trova in condizioni di estrema povertà. Il
tasso di disoccupazione nel Kosovo corrisponde al 47 % ed il 29 % dei
lavoratori è sottoccupato (cfr. , Countries >
Kosovo > Overview > Country Brief 2010, ultimo aggiornamento: ottobre
2010, visitato il 16 novembre 2011).
La pressione migratoria da questo Paese risulta essere molto alta e
questo si minifesta anche nelle statistiche sull'asilo. Concretamente nel
2010 4.3 % dei richiedenti provenivano dal Kosovo che, in cifre assolute,
corrisponde a 602 richieste d'asilo. Nel primo semestre del 2011 sono
state depositate 286 domande da persone provenienti dal Kosovo (cfr.
UFM; > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo >
Jahresstatistiken > kommentierte Asylstatistik 2010, pag. 3
rispettivamente kommentierte Asylstatistik 2. Quartal 2011, pag. 8).
8.2. Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e il Kosovo
sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pressione migratoria.
Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita allorquando parenti o
conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie.
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Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del
non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti.
La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre
elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari
vincoli famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale
del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme
delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari,
sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una
partenza regolare dalla Svizzera.
9.
9.1. La richiedente ha 69 anni, è vedova e vive in Kosovo dove risiedono
pure due figlie di 36 rispettivamente 45 anni (cfr. certificato di nascita
rilasciato dalla Repubblica del Kosovo) nonché altri membri della famiglia.
Il ricorrente sostiene che con la figlia C._______, che risiede nella stessa
località, la madre intrattiene stretti legami affettivi che costituirebbero una
ragione vincolante per il suo rientro in Patria. Ora, nessuna dichiarazione
né testimonianza della figlia in tal senso è stata allegata alla
documentazione relativa alla richiesta di visto né con il ricorso: al
contrario, in un primo tempo la richiedente ha sostenuto di vivere sola in
Kosovo e, dagli atti relativi alle richieste di permesso di dimora presentate
dai coniugi B._______ in Ticino nel 1991 rispettivamente nel 1996,
nell'ambito di soggiorni per visita ai figli, risulta che le figlie residenti in
Patria non avevano alcuna possibilità di occuparsi dei genitori:
C._______ risultava essere vedova con tre figli a carico e D._______
viveva lontana. Pur ammettendo che con il passare degli anni la
situazione possa essersi modificata, la circostanza che la richiedente sia
al beneficio solo di una modesta rendita statale di € 45. al mese (cfr.
attestazione del 6 dicembre 2010 del Dipartimento dell'amministrazione
delle rendite della Repubblica del Kosovo) e sia sostenuta
finanziariamente per il resto esclusivamente dai figli residenti in Svizzera
conduce a ritenere elevata la probabilità di un'eventuale emigrazione,
nonostante il forte legame affettivo che la lega ad una delle figlie, che non
può essere considerato vincolante al punto da dover costringerla a
ritornare in Patria. Altri elementi inerenti eventuali obblighi familiari
concreti della richiedente non vengono menzionati. Il ricorrente sostiene
che, sebbene vi siano effettivamente delle differenze tra la Svizzera e il
Kosovo, sua madre non intende emigrare: essa è nata e cresciuta in
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questo Paese, ne conosce la lingua e le abitudini e vi si trovano una parte
dei suoi cari. Sebbene tale circostanza possa effettivamente in una certa
misura spingere la richiedente a rientrare, essa va tuttavia relativizzata
tenuto conto del fatto che buona parte dei suoi famigliari sono emigrati e
che già in epoca anteriore, come si è visto, l'interessata si era dichiarata
disposta ad emigrare ed aveva effettuato i passi necessari presso le
competenti autorità del Cantone Ticino. In conclusione, non emergono
elementi concreti in merito alla sua situazione familiare e personale
attuale in Kosovo che permettano di ritenere sufficientemente certa la
volontà della stessa di rientrare nel Paese d'origine entro i termini previsti.
9.2. Il ricorrente ha osservato che in altri casi, richiedenti in analoghe
condizioni hanno ottenuto un'autorizzazione d'entrata nello spazio
Schengen. Egli fa dunque implicitamente valere una violazione del
principio della parità di trattamento. Ora, nell'ambito delle autorizzazioni
d'entrata è determinante la situazione personale dell'interessato, in
particolare i legami familiari e professionali di quest'ultimo con il suo
Paese d'origine, per cui risulta essere estremamente difficile effettuare
dei paragoni tra diverse cause (cfr. sentenza del TAF C3577/2010 del 3
marzo 2011 e giurisprudenza ivi citata). D'altra parte, va evidenziato che il
principio della parità di trattamento non può essere invocato per
beneficiare di un diritto accordato illegalmente ad una terza persona, in
particolare qualora non si possa presupporre che l'autorità competente
persista in tale pratica illegale (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; 127 II 113
consid. 9). In sede di ricorso il ricorrente si è prevalso di questa
argomentazione in termini generali, senza referenze chiare e motivazioni
dettagliate, venendo pertanto meno al suo dovere di sostenere e
sostanziare le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al
fine di permettere le verifiche delle sue argomentazioni. Infine va
sottolineato che ogni fattispecie è trattata singolarmente alla luce delle
proprie particolarità, in modo che il fatto che altre persone abbiano
attenuto dei visti non è determinante. Pertanto tale censura non può
essere accolta.
10.
Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dagli ospitanti,
perfettamente comprensibile, di invitare la madre in Svizzera non può
costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto.
Tenuto conto del numero importante di domande di autorizzazione
d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in
considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio
d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno
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ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti
sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a
procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni
d'entrata nello spazio Schengen.
Il Tribunale ritiene pertanto che il rischio di migrazione sia elevato e che
la garanzia di ritorno di cui all'art. 5 cpv. 2 LStr non sia stata adempiuta.
11.
Le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a carico delle
spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali
l'interessata lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non
sono tali da impedirle, una volta entrata nel territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza
del Tribunale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza
ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in
merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in
grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno della
richiedente, essi non possono tuttavia portarsi garanti per un determinato
comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).
12.
Ne discende che l'UFM, con decisione dell'8 febbraio 2011, non ha né
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato l'11
aprile 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. SIMIC … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
Data di spedizione: