B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-1529/2015
Sen t en z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Michele Naef,
Spitalgasse 14, 3011 Bern,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-1529/2015
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Fatti:
A.
Il 5 luglio 2013 il già Ufficio federale della migrazione (UFM), attualmente
Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha emanato una de-
cisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 4 lu-
glio 2015 nei confronti di A._______, cittadino albanese nato il (…) resi-
dente in Italia. La citata misura era stata pronunciata in quanto in data
7 marzo 2013 l'interessato era entrato in Svizzera sprovvisto di validi do-
cumenti e sulla sua persona era stata trovata della marijuana.
B.
Con scritto non datato, ma consegnato brevi manu al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale) l'11 luglio 2013 A._______ ha di-
chiarato di essere entrato in Svizzera per visitare i propri familiari residenti
a B._______.
C.
La SEM ha revocato il citato divieto d'entrata in data 12 luglio 2013 e per-
tanto la causa dinanzi al Tribunale è stata stralciata dai ruoli il 25 lu-
glio 2013.
D.
Con sentenza del 23 gennaio 2014 la Corte delle assise correzionali di
Mendrisio ha condannato A._______ ad una pena detentiva di 16 mesi so-
spesi condizionalmente per tre anni, per i reati di ripetuta infrazione aggra-
vata alla LStup (RS 812.121) e di ripetuto riciclaggio di denaro. I fatti all'o-
rigine della condanna risalgono al periodo compreso tra l'estate ed il mese
di settembre 2013 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio del 23 gennaio 2014, pagg. 51-60 del dossier Simic).
E.
Il 17 novembre 2014 la SEM ha nuovamente emanato una decisione di
divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell'interes-
sato, valida fino al 16 novembre 2029, la quale è stata notificata il 6 marzo
2015.
F.
Con scritto del 7 marzo 2015 (cfr. data del plico raccomandato) A._______
è insorto dinanzi al Tribunale, allegando al proprio ricorso anche una di-
chiarazione della moglie C._______, alla quale si è unito in matrimonio il
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29 dicembre 2014 a D._______ (Albania). Agendo per il tramite del proprio
patrocinatore, in data 7 aprile 2015 l'interessato ha completato il gravame
del 7 marzo 2015, chiedendo in via principale l'annullamento della deci-
sione impugnata ed in via subordinata la limitazione degli effetti del divieto
d'entrata a un anno a partire dal 17 novembre 2014. Per quanto attiene ai
motivi del ricorso A._______ ha in primo luogo rimproverato all'autorità in-
feriore di avere proceduto ad un accertamento dei fatti lacunoso. Il ricor-
rente ha altresì sollevato la censura della violazione del diritto di essere
sentito, in quanto pronunciando il divieto d'entrata la SEM non avrebbe
proceduto ad un apprezzamento degli interessi pubblici e privati in gioco,
in particolare non considerando i suoi legami familiari in Svizzera, ciò an-
che in violazione degli art. 13 Cost. e art. 8 CEDU. L'interessato ha inoltre
sostenuto che la decisione attaccata non sarebbe proporzionale in quanto
violerebbe l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr (RS 142.20) siccome egli non rappre-
senterebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, e il cpv. 3 della
medesima norma per quanto attiene alla durata del divieto d'entrata.
G.
Il 24 aprile 2015 A._______ ha pagato l'anticipo spese richiesto dal Tribu-
nale con decisione incidentale del 20 marzo 2015.
H.
Invitata ad esprimersi nel merito del ricorso, in data 10 settembre 2015 l'au-
torità inferiore ha limitato gli effetti del divieto d'entrata al 16 novem-
bre 2024 in ragione della modifica della situazione del ricorrente dall'ema-
nazione della decisione litigiosa.
I.
Il 1° dicembre 2015 A._______ ha fornito al Tribunale un aggiornamento in
merito alla sua situazione personale e ha confermato le argomentazioni
formulate nel suo gravame.
J.
Con duplica dell'11 gennaio 2016 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle
proprie conclusioni ritenendo la decisione modificata il 10 settembre 2015
giustificata e proporzionale.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-
to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto
e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
3.
3.1 Il Tribunale osserva come in primo luogo nel suo gravame A._______
abbia invocato la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore del di-
ritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.). Il ricorrente ha infatti rimpro-
verato alla SEM di non avere in alcun modo indicato nella decisione del 17
novembre 2014 gli elementi attinenti alla fattispecie e alla proporzionalità
sui quali si è basata al fine di pronunciare il divieto d'entrata nei suoi con-
fronti. A._______ ha inoltre lamentato che l'autorità inferiore, nell'analisi
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della fattispecie, non ha tenuto conto della sua situazione familiare, in par-
ticolare del fatto che i genitori vivono a B._______ e che il 29 novembre
2014 egli si è unito in matrimonio a C._______, cittadina italiana al benefi-
cio di un permesso di domicilio in Svizzera, violando così gli art. 8 CEDU e
art. 13 Cost.; al proposito l'interessato ha puntualizzato che, sebbene il ma-
trimonio abbia avuto luogo successivamente rispetto alla pronuncia della
decisione attaccata, la relazione amorosa sussisteva già dall'estate 2014.
Il ricorrente si è altresì lamentato che l'autorità inferiore ha considerato uni-
camente la sua cittadinanza albanese, malgrado egli sia cresciuto in Italia.
3.2 Nel merito, il ricorrente ha poi contestato l'applicazione dei disposti di
cui all'art. 67 cpv. 2 e cpv. 3 LStr, sia per quanto concerne la pronuncia del
divieto d'entrata, che per quanto attiene alla durata dello stesso.
A._______ ha invocato la violazione di dette norme poiché l'autorità infe-
riore avrebbe costatato i fatti in maniera lacunosa relativamente, come
poc'anzi sottolineato, alla sua situazione familiare e al fatto che i reati per
cui è stato condannato in Italia risalgano a diversi anni orsono, ragione per
la quale non vi sarebbe motivo di prenderli in considerazione nell'apprez-
zamento della fattispecie, ed in particolare per quanto concerne la messa
in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr).
Occorre dunque avantutto entrare nel merito della censura sollevata dal
ricorrente relativa alla violazione del diritto di essere sentito, che se fon-
data, implica in principio l'annullamento della decisione impugnata, indi-
pendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito.
4.
4.1 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è ap-
punto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale
comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza
dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una
decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti,
di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di par-
tecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter espri-
mersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la de-
cisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di
essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti),
dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (di-
ritto di ottenere una decisione motivata).
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In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di
essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da
permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità
di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo con-
trollo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232
consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti
se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi
pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità men-
zioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima
e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 con-
sid. 3.2.4). Eccezionalmente a un'eventuale violazione può essere posto
rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio, pur
tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere
sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2 e
2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi ci-
tati).
4.2 Nel caso di specie la SEM ha motivato la decisione attaccata come
segue: «L'interessato è stato condannato il 23 gennaio 2014, dalla Corte
delle assise correzionali di Mendrisio, alla pena detentiva di 16 mesi, per
ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e ripe-
tuto riciclaggio di denaro. Inoltre, l'interessato risulta condannato in Italia,
segnatamente per ripetuta rapina in concorso e ripetuto furto in concorso,
a due anni e un mese di reclusione. Vista la gravità della violazione e l'e-
sposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici che ne conse-
gue, la disposizione di una misura d'allontanamento ai sensi dell'articolo
67 LStr è giustificata. Dagli atti non si evincono interessi privati che preval-
gano sull'interesse pubblico a controllare le future entrate». A seguito del
gravame del ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015 la SEM ha mo-
dificato la propria decisione, considerando che la situazione di A._______
fosse mutata, e pertanto ha limitato gli effetti del divieto d'entrata al 16 no-
vembre 2024, ossia per una durata totale di 10 anni.
4.3 È d'uopo osservare che prima dell'emanazione della decisione del
17 novembre 2014 e meglio in data 1° maggio 2014 l'autorità inferiore ha
tentato, senza successo, di prendere contatto con l'interessato al fine di
consentirgli di esercitare il diritto di essere sentito nell'ambito dell'emana-
zione della misura di allontanamento dal suolo elvetico oggetto del pre-
sente procedimento (cfr. scritto SEM del 1° maggio 2014, pagg. 70-71 del
dossier Simic).
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4.4 L'autorità inferiore ha dunque fondato la propria decisione essenzial-
mente sui precedenti penali di A._______, considerando i suoi comporta-
menti come atti a mettere gravemente in pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici. Il ricorrente d'altro canto ha lamentato la lacunosa costatazione
dei fatti da parte della SEM, la quale non si è confrontata con la sua situa-
zione personale, ma al contrario si è limitata a costatare l'esistenza di com-
portamenti penali reprensibili e concluderne, come detto, una grave minac-
cia per l'ordine e la sicurezza pubblici, senza procedere a una valutazione
e ponderazione degli interessi pubblici – segnatamente appunto quello al
mantenimento di ordine e sicurezza – e gli interessi privati del ricorrente.
4.5 Preso atto del gravame di A._______ la SEM ha ritenuto opportuno
modificare la decisione di divieto d'entrata limitandone gli effetti a 10 anni.
L'autorità inferiore non si è però confrontata con le allegazioni contenute
nel citato ricorso, in particolare per quanto concerne le censure riguardanti
la situazione familiare dell'interessato, ma al contrario ha unicamente co-
statato come «la situazione si sia modificata dall'emanazione della deci-
sione impugnata» (cfr. scritto SEM del 10 settembre 2015, atto 12 dell'in-
carto TAF). Vero è che al momento dell'emanazione della decisione, ovvero
il 17 novembre 2014, il matrimonio tra il ricorrente e C._______ non era
ancora stato celebrato – avendo avuto luogo il 29 dicembre 2014 – cionon-
dimeno, a mente del Tribunale, tale circostanza non risulta essere stata
presa sufficientemente in considerazione dalla SEM, la quale non ha dun-
que proceduto ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati in
gioco, ma ha pedissequamente trasposto la circostanza del matrimonio in
un'automatica riduzione della durata della misura di allontanamento dal
suolo elvetico. L'autorità inferiore avrebbe invece dovuto effettuare un
esame individualizzato della situazione di A._______ e valutare se alla luce
del citato matrimonio vi erano i presupposti per la pronuncia di un divieto
d'entrata e in caso affermativo stabilirne la durata in funzione dei criteri
stabiliti all'art. 67 cpv. 2 e 3 LStr.
4.6 Agendo in tale maniera l'autorità inferiore ha violato il principio del di-
ritto di essere sentito, sia per quanto concerne le esigenze di motivazione,
sia per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Per
quanto il Tribunale dispone del medesimo potere di cognizione dell'autorità
inferiore, potendo rivedere sia le questioni di diritto che le costatazioni dei
fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della decisione,
giunge al convincimento che detta violazione sia grave, di conseguenza
non può essere sanata in questa sede, ma deve comportare l'annullamento
della misura impugnata.
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4.7 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente
la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allor-
quando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di
fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr.
DTAF 2009/53; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. marg. 1155, pagg. 403 e
segg.). In casu la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché proceda, in
maniera conforme al diritto, ad una ponderazione degli interessi pubblici e
privati in gioco. In particolare l'autorità inferiore è invitata a valutare se
A._______, in virtù delle infrazioni commesse in Svizzera e all'estero rap-
presenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a giustificare
l'emanazione di un divieto d'entrata in Svizzera, e nel contempo prendere
in considerazione la sua situazione familiare.
5.
Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile,
deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli
atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completa-
mento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
6.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato
tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è
messa a carico dell'autorità inferiore.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.–, IVA esclusa (cfr. art. 1
cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20];
sentenze del TAF C-2353/2013 del 16 dicembre 2015 consid. 16;
C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gen-
naio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patroci-
natore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e
la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali, l'anticipo versato di fr. 1'200.– versato
in data 24 aprile 2015 è restituito al ricorrente.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di
fr. 1'500.–.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (allegati: incarto Simic […] di ritorno; scritti ricorrente
del 3 febbraio 2016 con documenti annessi e del 22 febbraio 2016)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: